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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 01/10/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3053/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...]3, elettivamente domiciliato presso e nello studio degli
Avv.ti Maurizio Montecucco (C.F. ) ed Emanuela Siffredi (C.F. C.F._2
, che lo rappresentano e lo difendono, come da procura in atti C.F._3
e
, C.F. , nata a [...], il [...], ed CP_1 C.F._4
ivi residente in [...]3, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
Cristiano Carpaneto (C.F. ), che la rappresenta e la difende, come da C.F._5
procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 18/08/2025 e del 28/08/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui hanno chiesto che venissero recepiti gli accordi tra loro raggiunti in punto affidamento, collocazione, frequentazione e mantenimento della figlia minore , nata a [...] l'[...], avuta nel corso Persona_1 della loro relazione sentimentale di convivenza more uxorio e regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori.
Ritenuto che le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.
e 473 bis.51 c.p.c.
OMOLOGA
le seguenti condizioni concordate tra le parti:
- le parti convengono che la figlia minore sia affidata in modo condiviso ai genitori, Per_1 con collocazione prevalente presso la madre ove avrà la residenza in Genova, e previsione che tutte le decisioni riguardanti l'educazione, la salute e gli studi della minore verranno prese concordemente dai genitori, salvo quelle di natura ordinaria che verranno assunte dal genitore presso il quale la figlia si troverà nel momento contingente. Nell'eventualità in cui le decisioni dovessero implicare l'assunzione di oneri economici, detti oneri dovranno essere concordati tra le parti;
- le parti, quindi, nel rispetto delle esigenze della figlia minore, concordano le seguenti modalità di visita / permanenza di presso il padre e la madre: Per_1
PIANO GENITORIALE
I genitori, considerati i propri impegni lavorativi e quelli scolastici di propongono il Per_1 seguente calendario: a) il lunedì verrà accompagnata a scuola dal genitore presso il quale avrà pernottato Per_1
la domenica, in aderenza al fine settimana di competenza, mentre all'uscita verrà prelevata dal nonno materno, con cui starà fino al rientro della madre, che poi la terrà con se a cena e la notte seguente;
b) il martedì sarà la madre ad accompagnarla ed a prelevarla da scuola ed a tenerla con se dopo l'impegno scolastico, anche a cena la notte seguente;
c) il mercoledì (fino a quando sarà in essere la terapia Logopedica) la madre porterà la bambina a scuola e sarà il padre a prenderla per portarla alla seduta logopedistica e, successivamente, a riportarla a scuola. Sarà poi la madre a riprendere la bambina dopo la scuola ed a tenerla con se per la cena e la conseguente notte. Nel momento in cui la logopedia sarà terminata e non vi sarà l'esigenza di accompagnare la piccola alle sedute starà con la madre, che l'accompagnerà al corso di danza o ad eventuale altro corso ludico – sportivo che dovesse frequentare, presso la quale consumerà la cena trascorrerà la conseguente notte;
d) il giovedì la bambina sarà condotta a scuola dalla madre e, all'uscita, sarà prelevata dal padre, con il quale trascorrerà la serata, inclusa la cena, e la notte dormendo presso la casa dei nonni paterni. Sarà, quindi, il padre ad accompagnarla a scuola il venerdì mattina;
e) il venerdì pomeriggio, il sabato e la domenica i genitori terranno la bimba secondo il criterio dell'alternanza: una volta dalla madre ed una volta dal padre.
Nella specie, fino a quando il padre non avrà reperito una propria abitazione ove trasferire la propria residenza, egli dormirà con la figlia o il venerdì o il sabato o la domenica notte in base ai propri impegni lavorativi ed alla disponibilità e all'accordo tra i genitori, con un preavviso alla SI di almeno sette (7) giorni. CP_1
Tale pernotto con la minore avverrà presso l'abitazione dei nonni paterni e la bimba trascorrerà con il papà anche il pomeriggio antecedente (rispetto al pernotto) ed il giorno successivo, fino all'ora di cena, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre ove cenerà.
Nel caso di pernotto domenicale sarà il padre a riaccompagnare la minore a scuola il successivo lunedì.
Successivamente all'individuazione da parte del padre di una propria abitazione il fine settimana dal venerdì pomeriggio fino al pernotto della domenica sera, con accompagnamento a scuola il lunedì mattina, seguirà il criterio dell'alternanza di un fine- settimana ciascuno. Per tale ragione il Signor s'impegna, fin da subito, a reperire un'abitazione Parte_1
ove trasferire la propria residenza ed ove, a seconda dei giorni che gli rimarranno assegnati in aderenza al piano genitoriale concordato, pernotterà con la figlia in alternativa all'abitazione dei nonni paterni.
Per il caso in cui il pernotto con non dovesse avvenire nelle rispettive abitazioni di Per_1
residenza i genitori si obbligano, reciprocamente, a comunicarsi ove esso avvenga, anche per acquisirne il relativo consenso.
Resta inteso che il pernotto della minore presso l'abitazione di terzi soggetti con i quali i genitori dovessero intrattenere relazioni sentimentali, oltre a non poter essere unilateralmente determinato, verrà – in ogni caso – preso in considerazione solo all'esito di un apposito percorso di accompagnamento da effettuarsi presso un professionista di fiducia individuato da entrambi i genitori, che dovrà esprimere il proprio parere favorevole.
Fino ad allora pernotterà con il padre presso l'abitazione dei nonni paterni o Per_1 nell'appartamento che egli avrà individuato come propria nuova residenza.
Resta inteso tra le parti che il genitore che avrà la gestione della figlia dovrà provvedere a soddisfarne le relative esigenze, accompagnandola a scuola o ai corsi o presso l'abitazione dell'altro genitore.
- In considerazione delle tradizioni familiari ed abitudini di fino ad oggi mantenute Per_1 inalterate per le festività maggiori le parti convengono quanto segue:la Vigilia di Natale sarà passata al pomeriggio con il padre, la sera dalle 18:00 con la madre;
la giornata di Natale con la madre e la giornata di Santo Stefano con il padre. Il capodanno secondo il criterio dell'alternanza, partendo con la madre per il capodanno 2025 sul 2026. La Pasqua ed il successivo Lunedì dell'Angelo (pasquetta) con il criterio dell'alternanza. Feste, ponti e compleanni con il criterio dell'alternanza.
- Nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei genitori due settimane anche non consecutive;
a riguardo i genitori concordano di organizzare le suddette vacanze secondo una calendarizzazione personale e si impegnano a comunicare l'uno a l'altro, con un preavviso di almeno 30 giorni, i periodi di permanenza prescelti da ciascuno.
In considerazione del fatto che la bambina condivide con genitori la passione per i viaggi, entrambi i genitori, durante il periodo in cui la bimba sarà collocata presso di loro, compatibilmente ai loro impegni lavorativi ed e questi scolastici della figlia, avranno facoltà di organizzare e portare in vacanza, anche all'estero, per un ulteriore periodo fino a Per_1
7 giorni consecutivi in qualsiasi località nel mondo, in considerazione della ben conosciuta capacità di entrambi i genitori all'organizzazione dei viaggi. Le vacanze con la bambina dovranno essere almeno due garantite, una alla madre e una al padre di almeno 5 giorni consecutivi.
CONTRIBUTO ECONOMICO
- Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra a titolo di contributo al Pt_1 CP_1
mantenimento per la figlia minore la somma complessiva di Euro 800,00 Per_1
(ottocento/00) mensili a far data dalla mensilità di dicembre 2024. Tale importo verrà versata a mezzo bonifico bancario entro il 5 di ogni mese, con annuale ed automatica rivalutazione
ISTAT determinando la data di decorrenza del provvedimento con effetto a partire dalla mensilità di dicembre 2024;
- le spese straordinarie (mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive, ludiche, così come individuate e disciplinate nel verbale del 15.09.2016 della IV sezione del Tribunale di
Genova, noto alle parti), verranno sostenute in ragione della metà ciascuno tra i genitori. A riguardo le parti si impegnano a trasferirsi mensilmente i giustificativi, laddove possibile, delle spese straordinarie sostenute e ad effettuare il rimborso entro il mese successivo dall'avvenuto trasferimento. Le parti, vicendevolmente, riconoscono che alla data dell'atto introduttivo sussiste un credito della Signor per spese straordinarie di € 669,60 (su CP_1
un complessivo importo di circa € 1.339,20) da ella anticipate per le spese della logopedista della figlia (totali € 609,20 di cui € 142,40 per dicembre 2024, € 182,00 per gennaio 2025, €
95,60 per febbraio ed € 189,20), per la (€ 328,00 essendo il SI ancora Parte_2 Pt_1
residente nell'abitazione familiare), € 228,00 per il rateo della Volkswagen T Cross) ed €
174,00 per l'iscrizione al corso di piscina per il trimestre aprile – giugno 2025, che il Signor
s'impegna a pagare in uno al versamento della contribuzione dovuta per la Parte_1 figlia per le mensilità di dicembre 2024, gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2025, per complessivi € 4.000,00 (€ 800,00 x 5 mesi), il tutto per € 4.669,60, contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso.
- Le parti si obbligano a tutelare la figlia ed a salvaguardare l'immagine delle rispettive figure genitoriali, astenendosi quindi da ogni comportamento che, anche indirettamente, possa screditare o sostituire l'altra figura genitoriale e ledere in qualsiasi modo la sensibilità dei minori.
- I genitori si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinovo dei rispettivi passaporti nonché al rilascio e/o rinnovo della carta di identità e del passaporto a favore della figlia minore, passaporto che verrà conservato dal genitore collocatario e consegnato all'altro in caso di eventuale viaggio.
- I genitori si impegnano rispettivamente ad occuparsi della figlia nel periodo in cui Per_1
l'altro usufruirà di un peridio di vacanza senza di essa.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 12/09/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...]3, elettivamente domiciliato presso e nello studio degli
Avv.ti Maurizio Montecucco (C.F. ) ed Emanuela Siffredi (C.F. C.F._2
, che lo rappresentano e lo difendono, come da procura in atti C.F._3
e
, C.F. , nata a [...], il [...], ed CP_1 C.F._4
ivi residente in [...]3, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
Cristiano Carpaneto (C.F. ), che la rappresenta e la difende, come da C.F._5
procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 18/08/2025 e del 28/08/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui hanno chiesto che venissero recepiti gli accordi tra loro raggiunti in punto affidamento, collocazione, frequentazione e mantenimento della figlia minore , nata a [...] l'[...], avuta nel corso Persona_1 della loro relazione sentimentale di convivenza more uxorio e regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori.
Ritenuto che le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.
e 473 bis.51 c.p.c.
OMOLOGA
le seguenti condizioni concordate tra le parti:
- le parti convengono che la figlia minore sia affidata in modo condiviso ai genitori, Per_1 con collocazione prevalente presso la madre ove avrà la residenza in Genova, e previsione che tutte le decisioni riguardanti l'educazione, la salute e gli studi della minore verranno prese concordemente dai genitori, salvo quelle di natura ordinaria che verranno assunte dal genitore presso il quale la figlia si troverà nel momento contingente. Nell'eventualità in cui le decisioni dovessero implicare l'assunzione di oneri economici, detti oneri dovranno essere concordati tra le parti;
- le parti, quindi, nel rispetto delle esigenze della figlia minore, concordano le seguenti modalità di visita / permanenza di presso il padre e la madre: Per_1
PIANO GENITORIALE
I genitori, considerati i propri impegni lavorativi e quelli scolastici di propongono il Per_1 seguente calendario: a) il lunedì verrà accompagnata a scuola dal genitore presso il quale avrà pernottato Per_1
la domenica, in aderenza al fine settimana di competenza, mentre all'uscita verrà prelevata dal nonno materno, con cui starà fino al rientro della madre, che poi la terrà con se a cena e la notte seguente;
b) il martedì sarà la madre ad accompagnarla ed a prelevarla da scuola ed a tenerla con se dopo l'impegno scolastico, anche a cena la notte seguente;
c) il mercoledì (fino a quando sarà in essere la terapia Logopedica) la madre porterà la bambina a scuola e sarà il padre a prenderla per portarla alla seduta logopedistica e, successivamente, a riportarla a scuola. Sarà poi la madre a riprendere la bambina dopo la scuola ed a tenerla con se per la cena e la conseguente notte. Nel momento in cui la logopedia sarà terminata e non vi sarà l'esigenza di accompagnare la piccola alle sedute starà con la madre, che l'accompagnerà al corso di danza o ad eventuale altro corso ludico – sportivo che dovesse frequentare, presso la quale consumerà la cena trascorrerà la conseguente notte;
d) il giovedì la bambina sarà condotta a scuola dalla madre e, all'uscita, sarà prelevata dal padre, con il quale trascorrerà la serata, inclusa la cena, e la notte dormendo presso la casa dei nonni paterni. Sarà, quindi, il padre ad accompagnarla a scuola il venerdì mattina;
e) il venerdì pomeriggio, il sabato e la domenica i genitori terranno la bimba secondo il criterio dell'alternanza: una volta dalla madre ed una volta dal padre.
Nella specie, fino a quando il padre non avrà reperito una propria abitazione ove trasferire la propria residenza, egli dormirà con la figlia o il venerdì o il sabato o la domenica notte in base ai propri impegni lavorativi ed alla disponibilità e all'accordo tra i genitori, con un preavviso alla SI di almeno sette (7) giorni. CP_1
Tale pernotto con la minore avverrà presso l'abitazione dei nonni paterni e la bimba trascorrerà con il papà anche il pomeriggio antecedente (rispetto al pernotto) ed il giorno successivo, fino all'ora di cena, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre ove cenerà.
Nel caso di pernotto domenicale sarà il padre a riaccompagnare la minore a scuola il successivo lunedì.
Successivamente all'individuazione da parte del padre di una propria abitazione il fine settimana dal venerdì pomeriggio fino al pernotto della domenica sera, con accompagnamento a scuola il lunedì mattina, seguirà il criterio dell'alternanza di un fine- settimana ciascuno. Per tale ragione il Signor s'impegna, fin da subito, a reperire un'abitazione Parte_1
ove trasferire la propria residenza ed ove, a seconda dei giorni che gli rimarranno assegnati in aderenza al piano genitoriale concordato, pernotterà con la figlia in alternativa all'abitazione dei nonni paterni.
Per il caso in cui il pernotto con non dovesse avvenire nelle rispettive abitazioni di Per_1
residenza i genitori si obbligano, reciprocamente, a comunicarsi ove esso avvenga, anche per acquisirne il relativo consenso.
Resta inteso che il pernotto della minore presso l'abitazione di terzi soggetti con i quali i genitori dovessero intrattenere relazioni sentimentali, oltre a non poter essere unilateralmente determinato, verrà – in ogni caso – preso in considerazione solo all'esito di un apposito percorso di accompagnamento da effettuarsi presso un professionista di fiducia individuato da entrambi i genitori, che dovrà esprimere il proprio parere favorevole.
Fino ad allora pernotterà con il padre presso l'abitazione dei nonni paterni o Per_1 nell'appartamento che egli avrà individuato come propria nuova residenza.
Resta inteso tra le parti che il genitore che avrà la gestione della figlia dovrà provvedere a soddisfarne le relative esigenze, accompagnandola a scuola o ai corsi o presso l'abitazione dell'altro genitore.
- In considerazione delle tradizioni familiari ed abitudini di fino ad oggi mantenute Per_1 inalterate per le festività maggiori le parti convengono quanto segue:la Vigilia di Natale sarà passata al pomeriggio con il padre, la sera dalle 18:00 con la madre;
la giornata di Natale con la madre e la giornata di Santo Stefano con il padre. Il capodanno secondo il criterio dell'alternanza, partendo con la madre per il capodanno 2025 sul 2026. La Pasqua ed il successivo Lunedì dell'Angelo (pasquetta) con il criterio dell'alternanza. Feste, ponti e compleanni con il criterio dell'alternanza.
- Nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei genitori due settimane anche non consecutive;
a riguardo i genitori concordano di organizzare le suddette vacanze secondo una calendarizzazione personale e si impegnano a comunicare l'uno a l'altro, con un preavviso di almeno 30 giorni, i periodi di permanenza prescelti da ciascuno.
In considerazione del fatto che la bambina condivide con genitori la passione per i viaggi, entrambi i genitori, durante il periodo in cui la bimba sarà collocata presso di loro, compatibilmente ai loro impegni lavorativi ed e questi scolastici della figlia, avranno facoltà di organizzare e portare in vacanza, anche all'estero, per un ulteriore periodo fino a Per_1
7 giorni consecutivi in qualsiasi località nel mondo, in considerazione della ben conosciuta capacità di entrambi i genitori all'organizzazione dei viaggi. Le vacanze con la bambina dovranno essere almeno due garantite, una alla madre e una al padre di almeno 5 giorni consecutivi.
CONTRIBUTO ECONOMICO
- Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra a titolo di contributo al Pt_1 CP_1
mantenimento per la figlia minore la somma complessiva di Euro 800,00 Per_1
(ottocento/00) mensili a far data dalla mensilità di dicembre 2024. Tale importo verrà versata a mezzo bonifico bancario entro il 5 di ogni mese, con annuale ed automatica rivalutazione
ISTAT determinando la data di decorrenza del provvedimento con effetto a partire dalla mensilità di dicembre 2024;
- le spese straordinarie (mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive, ludiche, così come individuate e disciplinate nel verbale del 15.09.2016 della IV sezione del Tribunale di
Genova, noto alle parti), verranno sostenute in ragione della metà ciascuno tra i genitori. A riguardo le parti si impegnano a trasferirsi mensilmente i giustificativi, laddove possibile, delle spese straordinarie sostenute e ad effettuare il rimborso entro il mese successivo dall'avvenuto trasferimento. Le parti, vicendevolmente, riconoscono che alla data dell'atto introduttivo sussiste un credito della Signor per spese straordinarie di € 669,60 (su CP_1
un complessivo importo di circa € 1.339,20) da ella anticipate per le spese della logopedista della figlia (totali € 609,20 di cui € 142,40 per dicembre 2024, € 182,00 per gennaio 2025, €
95,60 per febbraio ed € 189,20), per la (€ 328,00 essendo il SI ancora Parte_2 Pt_1
residente nell'abitazione familiare), € 228,00 per il rateo della Volkswagen T Cross) ed €
174,00 per l'iscrizione al corso di piscina per il trimestre aprile – giugno 2025, che il Signor
s'impegna a pagare in uno al versamento della contribuzione dovuta per la Parte_1 figlia per le mensilità di dicembre 2024, gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2025, per complessivi € 4.000,00 (€ 800,00 x 5 mesi), il tutto per € 4.669,60, contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso.
- Le parti si obbligano a tutelare la figlia ed a salvaguardare l'immagine delle rispettive figure genitoriali, astenendosi quindi da ogni comportamento che, anche indirettamente, possa screditare o sostituire l'altra figura genitoriale e ledere in qualsiasi modo la sensibilità dei minori.
- I genitori si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinovo dei rispettivi passaporti nonché al rilascio e/o rinnovo della carta di identità e del passaporto a favore della figlia minore, passaporto che verrà conservato dal genitore collocatario e consegnato all'altro in caso di eventuale viaggio.
- I genitori si impegnano rispettivamente ad occuparsi della figlia nel periodo in cui Per_1
l'altro usufruirà di un peridio di vacanza senza di essa.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 12/09/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini