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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/01/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27807/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Spinnler ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 27807/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BINDI ELIO ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA G. CARDUCCI, 21 20123 MILANO presso il difensore avv. BINDI
ELIO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
e dell'avv. D'ANNA RAFFAELLA ( ) VIALE Controparte_1 C.F._3
MONTE NERO, 72 20135 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA P. CALVI, 2 20129 MILANO presso il difensore avv. Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'Avv. ha convenuto in Controparte_1 giudizio avanti il Giudice di Pace di Milano il signor , proponendo le seguenti Parte_1 domande : “accertare che l'attore ha svolto le prestazioni professionali come documentato nell'interesse del convenuto e l'inadempimento della convenuta nel pagamento;
- condannare il convenuto a corrispondere € 1.000,00 a titolo di compenso o nella misura ritenuta di giustizia anche se superiore e comunque entro il valore di competenza di € 4.999; - accertare che l'attore ha offeso il decoro e la reputazione dell'attore; - condannare il convenuto a corrispondere € 4.000,00 a titolo di risarcimento o nella misura ritenuta di giustizia anche se superiore e comunque entro il valore di competenza di € 4.999; Con riserva di competenza per valore complessivo delle domande entro la competenza del Giudice di Pace. Con vittoria di compensi e spese. “.
Si è costituito in giudizio il signor eccependo la inammissibilità/improcedibilità Parte_1 del giudizio per erronea scelta del rito ordinario anziché quello di cui all'art. 28 L. 794/1942-art. 14 D.lgs. 150/2011, nonché l'improcedibilità per omesso invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita, nel merito ha dedotto la totale infondatezza delle pretese avversarie sia in punto competenze legali per presunta attività stragiudiziale (Euro 1.000) sia in punto danno da ingiuria (Euro 4.000), chiedendo la condanna dell'attore al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., in via riconvenzionale, ha chiesto accertarsi la violazione da parte dell'attore del segreto professionale, del decoro e dell'onore del convenuto e l'inadempimento al mandato professionale e disporsi la sua condanna al risarcimento del conseguente danno non patrimoniale in misura pari alla somma di euro 4.999,00, somma eventualmente da compensarsi con quella pretesa dall'attore, ove accolta la relativa domanda.
Il Giudice di Pace con sentenza n. 8961 depositata il 30.12.2021 ha accolto le domande proposte dall'attore condannando a pagare all'avv. la somma Parte_1 Controparte_1 di euro 4.000,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, ed alla rifusione della spese di lite liquidate in complessivi euro 1.298,00.
Ha proposto appello chiedendo, in totale riforma della sentenza gravata, Parte_1 respingersi tutte le domande proposte dall'appellato ed accogliersi le seguenti conclusioni: “ In via preliminare: dichiararsi la inesistenza / irritualità dell'avversaria produzione documentale di cui alla chiavetta usb acclusa all'atto di citazione in sede di iscrizione a ruolo e, pertanto, disporne
l'espunzione dagli atti, con ogni conseguente provvedimento di Legge;
- in via preliminare: pagina 2 di 7 dichiararsi inammissibili e/o improcedibili le domande attoree in quanto introdotte con rito ordinario con ogni conseguente provvedimento di Legge. - in via preliminare: preso atto dell'omesso esperimento della procedura di negoziazione assistita, dichiararsi la improcedibilità delle domande attoree con ogni conseguente provvedimento di Legge;
- nel merito: respingersi ogni domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto con condanna dell'attore al ristoro del danno ex art. 96 cpc in favore del convenuto, per quanto attiene alla domanda di risarcimento da ingiuria, somma da liquidarsi in via equitativa;
- in via riconvenzionale: accertate e dichiarate la violazione del segreto professionale nonché la lesione dell'onore e del decoro del signor commessa ad Pt_1 opera dell'attore, come dedotte e provate in atti, nonché l'inadempimento ai mandati difensivi conferiti al difensore nei termini esposti in atti, condannarsi l'attore al ristoro del danno non patrimoniale a ciò conseguente, in favore del signor nella misura di Euro 4.999,00 Parte_1 ovvero nella minore misura ritenuta di giustizia;
nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, porsi in compensazione parziale o totale le somme riconosciute in favore del signor con gli importi eventualmente dovuti all'Avv. .Rigettarsi Parte_1 CP_1 in ogni caso le avversarie domande di ristoro del danno ex art. 96 c.p.c. “ Ha insistito per l'ammissione della prove dedotte con la memoria ex art. 320 c.p.c. .
L'appellato si è costituito in giudizio resistendo all'accoglimento dell'appello e chiedendone il rigetto con condanna dell'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 1° c.p.c. , in misura pari alle spese di lite ed ex art. 96 comma 3° c.p.c. in misura pari al doppio delle spese di lite, con vittoria delle spese del grado.
All'udienza del 16.10.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò premesso osserva il Tribunale quanto segue.
A sostegno dell'appello sono stati dedotti gli stessi motivi svolti in primo grado in resistenza alla domanda proposta dall'attore appellato che sono stati puntualmente respinti.
1 – L'appellante ha eccepito l'inammissibilità delle domande avversarie per necessità di introdurre il procedimento con il rito di cui all'art. 28 della L. 794/1942 e dell'art. 14 della D.lgs
150/2011.
Il motivo non è fondato.
pagina 3 di 7 In primo grado l'appellato ha introdotto la causa con atto di citazione anziché con ricorso ex art. 14 del D.lgs 150/2011.
Il giudice di prime cure ha disatteso l'eccezione escludendo che la causa fosse soggetto al rito speciale in quanto instaurata “ oltre che per il pagamento delle spese legali relative all'attività stragiudiziale prestata dall'attore a favore del sig. , anche per il risarcimento dei danni Pt_1 dallo stesso attore richiesto “.
Osserva il Tribunale che il motivo di appello va disatteso non tanto per le ragioni indicate dal primo giudice – proposizione di una duplice domanda di cui una, quella di risarcimento dei danni, soggetta al rito ordinario – quanto poiché il procedimento speciale regolato dall'art. 14 del d.lgs
150/2011 trova applicazione per controversie aventi ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni giudiziali e non per quelle stragiudiziali, salvo che risultino strettamente connesse con le prime ( Cass. S.U. 4485/2018 ). Nel caso in esame si tratta di pretesa creditoria avente ad oggetto unicamente il pagamento di compensi per assistenza stragiudiziale che risulta indipendente ed in alcun modo connessa con prestazioni di assistenza di natura giudiziale che sono state rese da altro difensore in regime di gratuito patrocinio.
2 - L'appellante ha eccepito l'inesistenza e l'irritualità della documentazione prodotta in primo grado a mezzo di chiavetta USB per violazione del disposto di cui all'art. 74 disp att c.p.c. e 320
c.p.c.
L'eccezione, che il primo giudice ha implicitamente disatteso, è di natura meramente formale, non avendo l'appellante contestato la tempestività della produzione dei documenti contenuti nella chiavetta USB né la regolare instaurazione del contraddittorio su tali documenti. Gli anzidetti documenti sono stati riprodotti in fase di appello, unitamente a tutto il fascicolo del primo grado del giudizio, e sugli stessi l'appellante ha svolto puntuali difese sia in primo che in secondo grado.
3 – L'appellante ha contestato l'inesistenza del mandato per attività stragiudiziale, il difetto di prova circa le prestazioni rese dal difensore e di motivazione in punto quantificazione dei compensi
Anche in questo caso il motivo di appello risulta destituito di fondamento, avendo l'appellato, che ha chiesto la liquidazione di compensi per attività di assistenza stragiudiziale, prodotto in primo grado la procura per la negoziazione assistita ( cfr sub. doc. 1 del fascicolo di primo grado procura in data 12.5.2020 ) ed avendo documentato le prestazioni rese in favore dell'appellante ( cfr sub. doc. 5 n. 47 scambi di mail con il cliente anche relativamente alla proposta di pagina 4 di 7 convenzione per la negoziazione assistita cfr mail del 29.5.2020 e sub. doc. 6 carteggio con i servizi sociali ). Lo stesso appellante nella comunicazioni scambiate con il difensore al momento della revoca del mandato per la difesa nel giudizio di divorzio ha riconosciuto il conferimento del mandato al difensore ( cfr mail del 26.9.2020 “ pregasi volermi far pervenire la nota relativa al compenso dovutele per l'attività sin qui prestata nel caso di fosse stata “ ) le prestazioni rese, sia per quanto riguarda la negoziazione assistita, che con riferimento ai contatti con i servizi sociali, pur pretendendo la gratuità di tali prestazioni ( cfr mail del 25.9.2020 doc. 5 di parte appellata ), ed ha chiesto la restituzione della documentazione cartacea relativa alla separazione, alle relazioni dei servizi sociale ed al primo grado del giudizio penale, con ciò riconoscendo che gli anzidetti documenti erano in possesso ed all'esame dell'appellato. I compensi sono stati correttamente determinati dal primo giudice nella somma di euro 1.000,00 che risulta inferiore ai valori minimi tabellari dello scaglione tariffario previsto per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa.
4 – L'appellante ha eccepito la violazione degli artt 85-82-75 DPR 15/2002, assumendo che, essendo stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello stato per la fase giudiziale, anche i compensi relativi all'attività stragiudiziale avrebbero dovuto venire liquidati applicando la medesima normativa.
Il motivo è infondato.
Lo stesso appellante ha allegato che l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio concerneva la fase giudiziale relativa alla causa di scioglimento del matrimonio e non quella stragiudiziale patrocinata dall'appellato, tanto che non è stato fatto cenno alla gratuità dell'incarico nella procura conferita al difensore. L'attività giudiziale non è stata svolta dall'appellato, cui l'appellante ha revocato il mandato, così da doversi escludere che il beneficio si estenda alle prestazioni stragiudiziali
5 – L'appellante ha contestato l'assenza di preventivo scritto ex art. 9 comma 4° del dl 1/2012 – art. 13 comma 5° l. 247/2012.
Contrariamente all'assunto dell'appellante, l'essenza di preventivo scritto non comporta la nullità del mandato difensivo o la perdita del diritto del difensore ai compensi professionali, bensì, come previsto dall'art. 2233 c.c., la necessità di determinare i compensi sulla base delle tariffe professionali.
6 – L'appellante ha contestato la statuizione di condanna al risarcimento dei danni per lesione dell'onore del difensore, affermando che le espressioni usate dal sig. nei confronti Pt_1
pagina 5 di 7 dell'avv. sarebbero espressione del diritto di critica oggetto di garanzia costituzionale ( CP_1 art. 21 della costituzione ).
Osserva il Tribunale che le espressioni utilizzate dall'appellante nei confronti del difensore certamente esorbitano certamente dal diritto di libera espressione del pensiero : ci si riferisce in particolare alle seguenti “ lei pensa di fare il furbo “ Lei predica bene e razzola male “, “ mai visto un legale come lei , veramente di profilo bassissimo “, “ non sono qui a farmi fregare da lei “ e “ impari l'onestà “. Si tratta di espressioni con le quali non vengono criticate le prestazioni professionali rese dal difensore ma gli si attribuisce di essere una persona disonesta, con ciò offendendo la sua reputazione personale e quella professionale, così da configurare il reato di ingiuria, che, pur depenalizzato dall'art. 1 del d.lgs n. 7 del 15.1.2016, non per questo esclude il diritto dell'appellato al risarcimento dei danni conseguenti alla lesione dell'onore e della dignità , continuando l'ingiuria ad essere vietata e rimanendo un illecito civile con conseguente diritto al risarcimento dei danni ( Corte Costituzionale sentenza del 23.1.- 6.3.2019 n. 37 )
7 – L'appellante ha insistito nell'accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni sostenendo la carenza e contraddittorietà della motivazione contenuta nella sentenza gravata.
Ha chiesto l'appellante il risarcimento dei danni per inadempimento all'incarico professionale di divorzio/ negoziazione assistita ( importo richiesto euro 3.000 ) e per violazione del segreto professionale e diffamazione nei confronti del cliente ( euro 1,999 ).
Osserva il Tribunale che il rigetto della prima domanda è diretta conseguenza dell'accertamento del corretto svolgimento delle prestazioni professionali da parte del difensore ( sul punto il primo giudice ha sinteticamente motivato “ Dall'accoglimento delle domande attoree consegue il rigetto delle domande riconvenzionali proposte dall'odierno convenuto “ ). Va aggiunto che il mancato raggiungimento in fase di negoziazione dei propositi del cliente di ottenere condizioni più favorevoli nella regolamentazione dell'affidamento condiviso della figlia e la revoca del mandato conferito al difensore non dimostrano l'inadempimento al mandato professionale, non essendo il professionista tenuto ad un'obbligazione di risultato e non avendo l'appellante neppure allegato errori o omissioni da parte del legale tali da integrare un inadempimento al contratto di mandato.
La produzione in primo grado da parte del difensore appellato della sentenza di condanna dell'appellante per maltrattamenti delle moglie e lesioni alla stessa arrecate, non costituisce condotta tale da integrare la violazione del segreto professionale o reato di ingiuria, essendo pagina 6 di 7 stata la produzione realizzata nell'ambito di un giudizio ( dunque non accessibile a terzi estranei al processo ) e nell'esercizio del diritto di difesa oggetto di garanza costituzionale ( art. 24 della costituzione ).
L'appellante, pur avendo reiterato l'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria, non ha svolto motivo di appello alcuno a censura della relativa statuizione del primo giudice che viene condivisa dal Tribunale per le ragioni esposte dal primo giudice con conseguente rigetto dell'eccezione dell'appellante.
Per tutte le ragioni esposte, deve respingersi l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 8961/2021 resa dal Giudice di Pace di Milano il 30.12.2021.
In applicazione del principio della soccombenza, l'appellante va condannato a rifondere all'appellato le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, a norma del d.m. 147/2022, applicati i compensi medi tariffari per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e compensi minimi per quella di trattazione, aumentati di 1/3 a norma dell'art. 4 comma 8 del d.m. 55/2014.
Non ricorrono le condizioni per la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni da lite temeraria, non essendo configurabile un'attività difensiva esorbitante l'ambito del diritto di difesa oggetto di garanzia costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 8961/2021 resa dal Parte_1
Giudice di Pace di Milano il 30.12.2021, condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado che liquida in euro 2.765,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali , Cpa ed IVA
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2002.
Milano, 22 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Spinnler pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Spinnler ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 27807/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BINDI ELIO ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA G. CARDUCCI, 21 20123 MILANO presso il difensore avv. BINDI
ELIO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
e dell'avv. D'ANNA RAFFAELLA ( ) VIALE Controparte_1 C.F._3
MONTE NERO, 72 20135 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA P. CALVI, 2 20129 MILANO presso il difensore avv. Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'Avv. ha convenuto in Controparte_1 giudizio avanti il Giudice di Pace di Milano il signor , proponendo le seguenti Parte_1 domande : “accertare che l'attore ha svolto le prestazioni professionali come documentato nell'interesse del convenuto e l'inadempimento della convenuta nel pagamento;
- condannare il convenuto a corrispondere € 1.000,00 a titolo di compenso o nella misura ritenuta di giustizia anche se superiore e comunque entro il valore di competenza di € 4.999; - accertare che l'attore ha offeso il decoro e la reputazione dell'attore; - condannare il convenuto a corrispondere € 4.000,00 a titolo di risarcimento o nella misura ritenuta di giustizia anche se superiore e comunque entro il valore di competenza di € 4.999; Con riserva di competenza per valore complessivo delle domande entro la competenza del Giudice di Pace. Con vittoria di compensi e spese. “.
Si è costituito in giudizio il signor eccependo la inammissibilità/improcedibilità Parte_1 del giudizio per erronea scelta del rito ordinario anziché quello di cui all'art. 28 L. 794/1942-art. 14 D.lgs. 150/2011, nonché l'improcedibilità per omesso invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita, nel merito ha dedotto la totale infondatezza delle pretese avversarie sia in punto competenze legali per presunta attività stragiudiziale (Euro 1.000) sia in punto danno da ingiuria (Euro 4.000), chiedendo la condanna dell'attore al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., in via riconvenzionale, ha chiesto accertarsi la violazione da parte dell'attore del segreto professionale, del decoro e dell'onore del convenuto e l'inadempimento al mandato professionale e disporsi la sua condanna al risarcimento del conseguente danno non patrimoniale in misura pari alla somma di euro 4.999,00, somma eventualmente da compensarsi con quella pretesa dall'attore, ove accolta la relativa domanda.
Il Giudice di Pace con sentenza n. 8961 depositata il 30.12.2021 ha accolto le domande proposte dall'attore condannando a pagare all'avv. la somma Parte_1 Controparte_1 di euro 4.000,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, ed alla rifusione della spese di lite liquidate in complessivi euro 1.298,00.
Ha proposto appello chiedendo, in totale riforma della sentenza gravata, Parte_1 respingersi tutte le domande proposte dall'appellato ed accogliersi le seguenti conclusioni: “ In via preliminare: dichiararsi la inesistenza / irritualità dell'avversaria produzione documentale di cui alla chiavetta usb acclusa all'atto di citazione in sede di iscrizione a ruolo e, pertanto, disporne
l'espunzione dagli atti, con ogni conseguente provvedimento di Legge;
- in via preliminare: pagina 2 di 7 dichiararsi inammissibili e/o improcedibili le domande attoree in quanto introdotte con rito ordinario con ogni conseguente provvedimento di Legge. - in via preliminare: preso atto dell'omesso esperimento della procedura di negoziazione assistita, dichiararsi la improcedibilità delle domande attoree con ogni conseguente provvedimento di Legge;
- nel merito: respingersi ogni domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto con condanna dell'attore al ristoro del danno ex art. 96 cpc in favore del convenuto, per quanto attiene alla domanda di risarcimento da ingiuria, somma da liquidarsi in via equitativa;
- in via riconvenzionale: accertate e dichiarate la violazione del segreto professionale nonché la lesione dell'onore e del decoro del signor commessa ad Pt_1 opera dell'attore, come dedotte e provate in atti, nonché l'inadempimento ai mandati difensivi conferiti al difensore nei termini esposti in atti, condannarsi l'attore al ristoro del danno non patrimoniale a ciò conseguente, in favore del signor nella misura di Euro 4.999,00 Parte_1 ovvero nella minore misura ritenuta di giustizia;
nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, porsi in compensazione parziale o totale le somme riconosciute in favore del signor con gli importi eventualmente dovuti all'Avv. .Rigettarsi Parte_1 CP_1 in ogni caso le avversarie domande di ristoro del danno ex art. 96 c.p.c. “ Ha insistito per l'ammissione della prove dedotte con la memoria ex art. 320 c.p.c. .
L'appellato si è costituito in giudizio resistendo all'accoglimento dell'appello e chiedendone il rigetto con condanna dell'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 1° c.p.c. , in misura pari alle spese di lite ed ex art. 96 comma 3° c.p.c. in misura pari al doppio delle spese di lite, con vittoria delle spese del grado.
All'udienza del 16.10.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò premesso osserva il Tribunale quanto segue.
A sostegno dell'appello sono stati dedotti gli stessi motivi svolti in primo grado in resistenza alla domanda proposta dall'attore appellato che sono stati puntualmente respinti.
1 – L'appellante ha eccepito l'inammissibilità delle domande avversarie per necessità di introdurre il procedimento con il rito di cui all'art. 28 della L. 794/1942 e dell'art. 14 della D.lgs
150/2011.
Il motivo non è fondato.
pagina 3 di 7 In primo grado l'appellato ha introdotto la causa con atto di citazione anziché con ricorso ex art. 14 del D.lgs 150/2011.
Il giudice di prime cure ha disatteso l'eccezione escludendo che la causa fosse soggetto al rito speciale in quanto instaurata “ oltre che per il pagamento delle spese legali relative all'attività stragiudiziale prestata dall'attore a favore del sig. , anche per il risarcimento dei danni Pt_1 dallo stesso attore richiesto “.
Osserva il Tribunale che il motivo di appello va disatteso non tanto per le ragioni indicate dal primo giudice – proposizione di una duplice domanda di cui una, quella di risarcimento dei danni, soggetta al rito ordinario – quanto poiché il procedimento speciale regolato dall'art. 14 del d.lgs
150/2011 trova applicazione per controversie aventi ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni giudiziali e non per quelle stragiudiziali, salvo che risultino strettamente connesse con le prime ( Cass. S.U. 4485/2018 ). Nel caso in esame si tratta di pretesa creditoria avente ad oggetto unicamente il pagamento di compensi per assistenza stragiudiziale che risulta indipendente ed in alcun modo connessa con prestazioni di assistenza di natura giudiziale che sono state rese da altro difensore in regime di gratuito patrocinio.
2 - L'appellante ha eccepito l'inesistenza e l'irritualità della documentazione prodotta in primo grado a mezzo di chiavetta USB per violazione del disposto di cui all'art. 74 disp att c.p.c. e 320
c.p.c.
L'eccezione, che il primo giudice ha implicitamente disatteso, è di natura meramente formale, non avendo l'appellante contestato la tempestività della produzione dei documenti contenuti nella chiavetta USB né la regolare instaurazione del contraddittorio su tali documenti. Gli anzidetti documenti sono stati riprodotti in fase di appello, unitamente a tutto il fascicolo del primo grado del giudizio, e sugli stessi l'appellante ha svolto puntuali difese sia in primo che in secondo grado.
3 – L'appellante ha contestato l'inesistenza del mandato per attività stragiudiziale, il difetto di prova circa le prestazioni rese dal difensore e di motivazione in punto quantificazione dei compensi
Anche in questo caso il motivo di appello risulta destituito di fondamento, avendo l'appellato, che ha chiesto la liquidazione di compensi per attività di assistenza stragiudiziale, prodotto in primo grado la procura per la negoziazione assistita ( cfr sub. doc. 1 del fascicolo di primo grado procura in data 12.5.2020 ) ed avendo documentato le prestazioni rese in favore dell'appellante ( cfr sub. doc. 5 n. 47 scambi di mail con il cliente anche relativamente alla proposta di pagina 4 di 7 convenzione per la negoziazione assistita cfr mail del 29.5.2020 e sub. doc. 6 carteggio con i servizi sociali ). Lo stesso appellante nella comunicazioni scambiate con il difensore al momento della revoca del mandato per la difesa nel giudizio di divorzio ha riconosciuto il conferimento del mandato al difensore ( cfr mail del 26.9.2020 “ pregasi volermi far pervenire la nota relativa al compenso dovutele per l'attività sin qui prestata nel caso di fosse stata “ ) le prestazioni rese, sia per quanto riguarda la negoziazione assistita, che con riferimento ai contatti con i servizi sociali, pur pretendendo la gratuità di tali prestazioni ( cfr mail del 25.9.2020 doc. 5 di parte appellata ), ed ha chiesto la restituzione della documentazione cartacea relativa alla separazione, alle relazioni dei servizi sociale ed al primo grado del giudizio penale, con ciò riconoscendo che gli anzidetti documenti erano in possesso ed all'esame dell'appellato. I compensi sono stati correttamente determinati dal primo giudice nella somma di euro 1.000,00 che risulta inferiore ai valori minimi tabellari dello scaglione tariffario previsto per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa.
4 – L'appellante ha eccepito la violazione degli artt 85-82-75 DPR 15/2002, assumendo che, essendo stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello stato per la fase giudiziale, anche i compensi relativi all'attività stragiudiziale avrebbero dovuto venire liquidati applicando la medesima normativa.
Il motivo è infondato.
Lo stesso appellante ha allegato che l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio concerneva la fase giudiziale relativa alla causa di scioglimento del matrimonio e non quella stragiudiziale patrocinata dall'appellato, tanto che non è stato fatto cenno alla gratuità dell'incarico nella procura conferita al difensore. L'attività giudiziale non è stata svolta dall'appellato, cui l'appellante ha revocato il mandato, così da doversi escludere che il beneficio si estenda alle prestazioni stragiudiziali
5 – L'appellante ha contestato l'assenza di preventivo scritto ex art. 9 comma 4° del dl 1/2012 – art. 13 comma 5° l. 247/2012.
Contrariamente all'assunto dell'appellante, l'essenza di preventivo scritto non comporta la nullità del mandato difensivo o la perdita del diritto del difensore ai compensi professionali, bensì, come previsto dall'art. 2233 c.c., la necessità di determinare i compensi sulla base delle tariffe professionali.
6 – L'appellante ha contestato la statuizione di condanna al risarcimento dei danni per lesione dell'onore del difensore, affermando che le espressioni usate dal sig. nei confronti Pt_1
pagina 5 di 7 dell'avv. sarebbero espressione del diritto di critica oggetto di garanzia costituzionale ( CP_1 art. 21 della costituzione ).
Osserva il Tribunale che le espressioni utilizzate dall'appellante nei confronti del difensore certamente esorbitano certamente dal diritto di libera espressione del pensiero : ci si riferisce in particolare alle seguenti “ lei pensa di fare il furbo “ Lei predica bene e razzola male “, “ mai visto un legale come lei , veramente di profilo bassissimo “, “ non sono qui a farmi fregare da lei “ e “ impari l'onestà “. Si tratta di espressioni con le quali non vengono criticate le prestazioni professionali rese dal difensore ma gli si attribuisce di essere una persona disonesta, con ciò offendendo la sua reputazione personale e quella professionale, così da configurare il reato di ingiuria, che, pur depenalizzato dall'art. 1 del d.lgs n. 7 del 15.1.2016, non per questo esclude il diritto dell'appellato al risarcimento dei danni conseguenti alla lesione dell'onore e della dignità , continuando l'ingiuria ad essere vietata e rimanendo un illecito civile con conseguente diritto al risarcimento dei danni ( Corte Costituzionale sentenza del 23.1.- 6.3.2019 n. 37 )
7 – L'appellante ha insistito nell'accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni sostenendo la carenza e contraddittorietà della motivazione contenuta nella sentenza gravata.
Ha chiesto l'appellante il risarcimento dei danni per inadempimento all'incarico professionale di divorzio/ negoziazione assistita ( importo richiesto euro 3.000 ) e per violazione del segreto professionale e diffamazione nei confronti del cliente ( euro 1,999 ).
Osserva il Tribunale che il rigetto della prima domanda è diretta conseguenza dell'accertamento del corretto svolgimento delle prestazioni professionali da parte del difensore ( sul punto il primo giudice ha sinteticamente motivato “ Dall'accoglimento delle domande attoree consegue il rigetto delle domande riconvenzionali proposte dall'odierno convenuto “ ). Va aggiunto che il mancato raggiungimento in fase di negoziazione dei propositi del cliente di ottenere condizioni più favorevoli nella regolamentazione dell'affidamento condiviso della figlia e la revoca del mandato conferito al difensore non dimostrano l'inadempimento al mandato professionale, non essendo il professionista tenuto ad un'obbligazione di risultato e non avendo l'appellante neppure allegato errori o omissioni da parte del legale tali da integrare un inadempimento al contratto di mandato.
La produzione in primo grado da parte del difensore appellato della sentenza di condanna dell'appellante per maltrattamenti delle moglie e lesioni alla stessa arrecate, non costituisce condotta tale da integrare la violazione del segreto professionale o reato di ingiuria, essendo pagina 6 di 7 stata la produzione realizzata nell'ambito di un giudizio ( dunque non accessibile a terzi estranei al processo ) e nell'esercizio del diritto di difesa oggetto di garanza costituzionale ( art. 24 della costituzione ).
L'appellante, pur avendo reiterato l'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria, non ha svolto motivo di appello alcuno a censura della relativa statuizione del primo giudice che viene condivisa dal Tribunale per le ragioni esposte dal primo giudice con conseguente rigetto dell'eccezione dell'appellante.
Per tutte le ragioni esposte, deve respingersi l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 8961/2021 resa dal Giudice di Pace di Milano il 30.12.2021.
In applicazione del principio della soccombenza, l'appellante va condannato a rifondere all'appellato le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, a norma del d.m. 147/2022, applicati i compensi medi tariffari per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e compensi minimi per quella di trattazione, aumentati di 1/3 a norma dell'art. 4 comma 8 del d.m. 55/2014.
Non ricorrono le condizioni per la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni da lite temeraria, non essendo configurabile un'attività difensiva esorbitante l'ambito del diritto di difesa oggetto di garanzia costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 8961/2021 resa dal Parte_1
Giudice di Pace di Milano il 30.12.2021, condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado che liquida in euro 2.765,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali , Cpa ed IVA
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2002.
Milano, 22 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Spinnler pagina 7 di 7