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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 4299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4299 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
La giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 16897/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUOCCO Parte_1 C.F._1
ANDREA e , elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO, 29 71121 FOGGIA presso il difensore avv.
RUOCCO ANDREA
ricorrente contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALAVASI MANUELA e Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA BAROZZI 1 20122 MILANO presso il difensore avv. MALAVASI
MANUELA
CONVENUTO
Oggetto: Mutuo
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso all'udienza del 20.5.2025:
Parte_1
a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB.
b) In via subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°,
c.c. pagina 1 di 6 c) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Salvezze illimitate.
Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione: in via pregiudiziale
− dichiarare l'improcedibilità della domanda avversaria per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
− accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda avversaria e conseguentemente rigettarla per i motivi illustrati in atti;
in via preliminare
− accertare e dichiarare la prescrizione dell'avversa domanda di nullità ex art. 117 TUB e conseguentemente rigettarla per i motivi illustrati in atti;
nel merito
− in via principale, respingere integralmente le domande avversarie in quanto del tutto infondate per i motivi illustrati in atti;
in ogni caso
− con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_2
e, in relazione ad un contratto di finanziamento stipulato il 14.6.2009 con contestuale concessione
[...] di una linea di credito revolving, ha chiesto in via principale di accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi per indeterminatezza, con diritto di applicazione dei tassi
BOT ex art.117 comma 7 TUB;
in subordine al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c..
Parte ricorrente ha allegato che in data 14.6.2009 ha stipulato con un contratto di Controparte_2 finanziamento per l'acquisto di una autovettura (doc.1) e che è nulla per indeterminatezza, in violazione dell'art. 117 T.U.B., la clausola del contratto di finanziamento relativa alla determinazione degli interessi, in quanto la stessa si limita a prevedere un limite minimo e massimo del tasso di interesse senza indicare il tasso effettivamente applicato all'interno di tale forbice. Ha quindi concluso che da tale nullità discende il diritto dell'esponente a restituire le somme mutuategli al tasso BOT ex art. 117 comma 7 T.U.B..
Si è costituita contestando integralmente quanto ex adverso dedotto. Controparte_2
pagina 2 di 6 In via pregiudiziale, parte convenuta ha dedotto l'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria e l'inammissibilità per violazione del divieto di frazionamento per aver proposto la sola domanda di accertamento demandando ad un successivo giudizio quella di ripetizione dell'asserito indebito.
In via preliminare, ha eccepito l'intervenuta prescrizione della domanda della ricorrente poiché l'art. 117 T.U.B. (nella specie, il comma 4, sebbene non precisato) richiamato dalla ricorrente è una disposizione normativa che rappresenta, ai sensi del successivo art. 127 comma 2 T.U.B., un'ipotesi di c.d. nullità relativa/di protezione: ossia, una peculiare forma di nullità che opera soltanto a vantaggio del consumatore -contraente debole- e non a tutela dell'interesse generale.
Espone che sulla scorta di tali considerazioni, le c.d. nullità relative/di protezione devono essere assimilate alle ipotesi di annullabilità del contratto e, dunque, essere sottoposte al medesimo statuto, sotto il profilo sia della prescrizione quinquennale sia della possibilità di convalida e pertanto le domande della ricorrente si sono prescritte decorsi cinque anni dalla stipula del contratto avvenuta in data 14.6.2009.
Eccepisce, altresì, in caso di accoglimento delle domande della ricorrente, l'intervenuta prescrizione ex art. 2946 c.c. dell'azione di ripetizione di indebito (sebbene non proposta) per le somme corrisposte oltre i dieci anni antecedenti il deposito del ricorso.
Nel merito, ha eccepito l'infondatezza delle doglianze dedotte dalla ricorrente.
Conclusivamente ha chiesto, in via pregiudiziale, la declaratoria di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
nel merito e in via preliminare, la declaratoria dell'intervenuta prescrizione e, in via principale, il rigetto delle domande della ricorrente poiché infondate.
All'udienza del 20.5.2025 sulle conclusioni come precisate dalle parti e all'esito della discussione, questa giudice ha riservato il deposito della sentenza nel termine di 30 giorni di cui all'art.281 sexies comma 3 c.p.c..
***
Preliminarmente va considerato che nel presente giudizio non è eccepita la nullità del contratto perché collocato sul mercato attraverso il rivenditore del bene e dunque non appartenente alla categoria degli agenti in attività finanziaria.
Ne consegue che è affatto estranea all'oggetto del giudizio la sollecitazione contenuta nella istanza depositata in data 12.11.2024 da parte ricorrente di sollevare questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE a chiarimento di talune questioni non rilevanti nel presente giudizio il quale, contrariamente a quanto riportato nella premessa della istanza, non “verte sulla validità di un contratto di finanziamento con carta revolving stipulato dal ricorrente con l'intermediario” e nel quale non è chiesta la “nullità ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 374/1999, il quale prescrive che l'attività di agente in ambito pagina 3 di 6 finanziario debba essere svolta solo da soggetti iscritti in un apposito elenco istituito presso l CP_3
(Ufficio .
[...] Controparte_4
Nel merito, la domanda è fondata.
Va disattesa l'eccezione di improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del procedimento di mediazione, atteso che la controversia non riguarda un contratto bancario, né dal punto di vista oggettivo (il predetto contratto di credito non rientra tra quelli disciplinati nel libro IV, titolo III, capo
XVII del c.c.), né sotto il profilo soggettivo ( non è una banca). Controparte_2
E' parimenti infondata l'eccezione di inammissibilità delle domande di accertamento avanzate dalla ricorrente per violazione del divieto di frazionamento delle stesse e, quindi, di abuso dello strumento processuale.
Come già rilevato da questo Tribunale (v. sentenza n. 1817/2024 del 20.2.2024, dott. Ferrari), con motivazione pienamente condivisibile: “L'eccezione nei termini esposti non può trovare condivisione, risultando per lo meno intempestiva.
Al di là delle conseguenze pratiche auspicate e preannunciate dal ricorrente, quest'ultima nella presente sede ha svolto solo una domanda di accertamento, domanda di per sé pienamente legittima e che non costituisce, né dimostra, un frazionamento illegittimo delle domande che parte convenuta immagina potranno essere in futuro proposte.
E' chiaro, infatti, come il vizio eccepito dalla convenuta non possa essere accertato in via preventiva e presuntiva, sulla base di intenzioni più o meno esplicitate dal ricorrente, dovendo, piuttosto, essere valutato solo una volta che le nuove domande dovessero essere proposte in altro e successivo giudizio.”.
Quanto alla eccezione di prescrizione è stato rilevato “come il ricorrente abbia svolto solo una domanda di accertamento della nullità contrattuale, che è imprescrittibile, e che l'ulteriore domanda di accertamento della misura dovuta degli interessi non è che il riflesso contabile di quella nullità (cfr. in questo senso Cass. n. 3858/2021, con riferimento al contratto di c/c)”.
È fondata la doglianza relativa alla nullità per indeterminatezza della clausola del contratto di finanziamento tramite carta revolving relativa alla determinazione dei tassi di interesse.
Con la sottoscrizione del contratto di finanziamento per l'acquisto di una autovettura, la ricorrente ha di fatto sottoscritto una proposta contrattuale indirizzata alla convenuta avente ad oggetto la richiesta di una linea di credito tramite carta revolving che si sarebbe conclusa con la semplice conferma scritta di accettazione della proposta da parte di . Leggendo la clausola che contiene le condizioni CP_2 economiche relative alla carta di credito emerge con evidenza l'indeterminatezza della stessa.
Tale indeterminatezza è data dalla forbice tra un tasso minimo e massimo: si legge che il TAN è compreso tra un minimo pari al 13% ed un massimo pari al 21% mentre il TAEG è compreso tra un minimo pari allo 13,80% ed un massimo entro il tasso soglia. pagina 4 di 6 Sul punto, la convenuta ha evidenziato che:
1) al fine di verificare le condizioni contrattuali, è necessario fare riferimento, non solo a quanto riportato nel contratto di finanziamento ma anche a quanto indicato e accettato dalla cliente al momento dell'effettivo perfezionamento dell'operazione, avvenuto mediante l'attivazione della carta di credito ad opera della ricorrente stessa;
2) le condizioni economiche applicate erano contenute in tutte le comunicazioni periodiche che via via sono state inviate alla ricorrente, quale, ad esempio, “il documento di sintesi n. 1 del 09/2010” (doc. 9, pag. 7) ove è indicato il TAN pari al 14,500% ed il TAEG pari al 16,029%.
Come già rilevato da questa giudice con sentenza n. 3077/2024 del 20.3.2024: “Tali argomentazioni, tuttavia, non sono condivisibili. La clausola richiamata da infatti, seppur Controparte_2 scarsamente leggibile, non pare avere valore di proposta contrattuale, ma pare piuttosto avere scopo pubblicitario, di promozione del prodotto finanziario. La clausola che effettivamente regola le condizioni economiche relative alla carta revolving, come già evidenziato, è invece viziata da indeterminatezza, in quanto indica una forbice all'interno della quale il tasso effettivamente applicato non è chiaro fin dall'origine.
Da quanto emerge dagli atti, (…) [la ricorrente] è stato reso edotto delle effettive condizioni economiche applicate al rapporto di credito solamente nella fase esecutiva del rapporto contrattuale, ovvero in un momento necessariamente successivo alla conclusione dello stesso. Tali condizioni infatti sono state comunicate per la prima volta (…) [alla ricorrente] tramite le lettere prodotte sub. doc. (…)
[6 e 7, convenuta], ovvero, rispettivamente, la lettera che preannunciava l'invio della carta e una comunicazione successiva, con la quale la carta veniva fisicamente trasmessa allo stesso. Ciò significa che (…) [la ricorrente] ha potuto avere contezza delle effettive condizioni contrattuali solamente nel momento in cui il contratto si era già concluso (cfr. art 6 condizioni generali), con grave violazione degli obblighi di trasparenza e di buona fede di cui agli art. 1175 e 1337 c.c. nonché delle norme a tutela del consumatore”.
Sulla base di quanto fin qui detto, va dichiarata la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse applicabile con riferimento al contratto di finanziamento con carta di credito revolving, con conseguente applicazione del “tasso sostitutivo BOT”, secondo quanto imposto dall'art. 117 comma 7
T.U.B..
L'accoglimento della domanda principale rende superfluo l'esame della domanda avanzata in via subordinata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri previsti per le cause di valore indeterminabile e bassa complessità, esclusi compensi per l'attività istruttoria
(assente) e con riduzione di quali per la fase decisoria semplificata, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 La giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
-Accoglie la domanda proposta in via principale e, per l'effetto, dichiara la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse di cui al contratto per il quale è causa e la sua sostituzione con il tasso di cui all'art. 117 comma 7 lett. a) D. Lgs. n. 385/1993;
-Condanna la società al pagamento in favore di delle spese del Controparte_2 Parte_1 presente giudizio che si liquidano in euro 2.500,00 per compenso, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Milano, 27 maggio 2025
La giudice
Laura Massari
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
La giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 16897/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUOCCO Parte_1 C.F._1
ANDREA e , elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO, 29 71121 FOGGIA presso il difensore avv.
RUOCCO ANDREA
ricorrente contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALAVASI MANUELA e Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA BAROZZI 1 20122 MILANO presso il difensore avv. MALAVASI
MANUELA
CONVENUTO
Oggetto: Mutuo
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso all'udienza del 20.5.2025:
Parte_1
a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB.
b) In via subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°,
c.c. pagina 1 di 6 c) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Salvezze illimitate.
Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione: in via pregiudiziale
− dichiarare l'improcedibilità della domanda avversaria per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
− accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda avversaria e conseguentemente rigettarla per i motivi illustrati in atti;
in via preliminare
− accertare e dichiarare la prescrizione dell'avversa domanda di nullità ex art. 117 TUB e conseguentemente rigettarla per i motivi illustrati in atti;
nel merito
− in via principale, respingere integralmente le domande avversarie in quanto del tutto infondate per i motivi illustrati in atti;
in ogni caso
− con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_2
e, in relazione ad un contratto di finanziamento stipulato il 14.6.2009 con contestuale concessione
[...] di una linea di credito revolving, ha chiesto in via principale di accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi per indeterminatezza, con diritto di applicazione dei tassi
BOT ex art.117 comma 7 TUB;
in subordine al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c..
Parte ricorrente ha allegato che in data 14.6.2009 ha stipulato con un contratto di Controparte_2 finanziamento per l'acquisto di una autovettura (doc.1) e che è nulla per indeterminatezza, in violazione dell'art. 117 T.U.B., la clausola del contratto di finanziamento relativa alla determinazione degli interessi, in quanto la stessa si limita a prevedere un limite minimo e massimo del tasso di interesse senza indicare il tasso effettivamente applicato all'interno di tale forbice. Ha quindi concluso che da tale nullità discende il diritto dell'esponente a restituire le somme mutuategli al tasso BOT ex art. 117 comma 7 T.U.B..
Si è costituita contestando integralmente quanto ex adverso dedotto. Controparte_2
pagina 2 di 6 In via pregiudiziale, parte convenuta ha dedotto l'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria e l'inammissibilità per violazione del divieto di frazionamento per aver proposto la sola domanda di accertamento demandando ad un successivo giudizio quella di ripetizione dell'asserito indebito.
In via preliminare, ha eccepito l'intervenuta prescrizione della domanda della ricorrente poiché l'art. 117 T.U.B. (nella specie, il comma 4, sebbene non precisato) richiamato dalla ricorrente è una disposizione normativa che rappresenta, ai sensi del successivo art. 127 comma 2 T.U.B., un'ipotesi di c.d. nullità relativa/di protezione: ossia, una peculiare forma di nullità che opera soltanto a vantaggio del consumatore -contraente debole- e non a tutela dell'interesse generale.
Espone che sulla scorta di tali considerazioni, le c.d. nullità relative/di protezione devono essere assimilate alle ipotesi di annullabilità del contratto e, dunque, essere sottoposte al medesimo statuto, sotto il profilo sia della prescrizione quinquennale sia della possibilità di convalida e pertanto le domande della ricorrente si sono prescritte decorsi cinque anni dalla stipula del contratto avvenuta in data 14.6.2009.
Eccepisce, altresì, in caso di accoglimento delle domande della ricorrente, l'intervenuta prescrizione ex art. 2946 c.c. dell'azione di ripetizione di indebito (sebbene non proposta) per le somme corrisposte oltre i dieci anni antecedenti il deposito del ricorso.
Nel merito, ha eccepito l'infondatezza delle doglianze dedotte dalla ricorrente.
Conclusivamente ha chiesto, in via pregiudiziale, la declaratoria di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
nel merito e in via preliminare, la declaratoria dell'intervenuta prescrizione e, in via principale, il rigetto delle domande della ricorrente poiché infondate.
All'udienza del 20.5.2025 sulle conclusioni come precisate dalle parti e all'esito della discussione, questa giudice ha riservato il deposito della sentenza nel termine di 30 giorni di cui all'art.281 sexies comma 3 c.p.c..
***
Preliminarmente va considerato che nel presente giudizio non è eccepita la nullità del contratto perché collocato sul mercato attraverso il rivenditore del bene e dunque non appartenente alla categoria degli agenti in attività finanziaria.
Ne consegue che è affatto estranea all'oggetto del giudizio la sollecitazione contenuta nella istanza depositata in data 12.11.2024 da parte ricorrente di sollevare questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE a chiarimento di talune questioni non rilevanti nel presente giudizio il quale, contrariamente a quanto riportato nella premessa della istanza, non “verte sulla validità di un contratto di finanziamento con carta revolving stipulato dal ricorrente con l'intermediario” e nel quale non è chiesta la “nullità ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 374/1999, il quale prescrive che l'attività di agente in ambito pagina 3 di 6 finanziario debba essere svolta solo da soggetti iscritti in un apposito elenco istituito presso l CP_3
(Ufficio .
[...] Controparte_4
Nel merito, la domanda è fondata.
Va disattesa l'eccezione di improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del procedimento di mediazione, atteso che la controversia non riguarda un contratto bancario, né dal punto di vista oggettivo (il predetto contratto di credito non rientra tra quelli disciplinati nel libro IV, titolo III, capo
XVII del c.c.), né sotto il profilo soggettivo ( non è una banca). Controparte_2
E' parimenti infondata l'eccezione di inammissibilità delle domande di accertamento avanzate dalla ricorrente per violazione del divieto di frazionamento delle stesse e, quindi, di abuso dello strumento processuale.
Come già rilevato da questo Tribunale (v. sentenza n. 1817/2024 del 20.2.2024, dott. Ferrari), con motivazione pienamente condivisibile: “L'eccezione nei termini esposti non può trovare condivisione, risultando per lo meno intempestiva.
Al di là delle conseguenze pratiche auspicate e preannunciate dal ricorrente, quest'ultima nella presente sede ha svolto solo una domanda di accertamento, domanda di per sé pienamente legittima e che non costituisce, né dimostra, un frazionamento illegittimo delle domande che parte convenuta immagina potranno essere in futuro proposte.
E' chiaro, infatti, come il vizio eccepito dalla convenuta non possa essere accertato in via preventiva e presuntiva, sulla base di intenzioni più o meno esplicitate dal ricorrente, dovendo, piuttosto, essere valutato solo una volta che le nuove domande dovessero essere proposte in altro e successivo giudizio.”.
Quanto alla eccezione di prescrizione è stato rilevato “come il ricorrente abbia svolto solo una domanda di accertamento della nullità contrattuale, che è imprescrittibile, e che l'ulteriore domanda di accertamento della misura dovuta degli interessi non è che il riflesso contabile di quella nullità (cfr. in questo senso Cass. n. 3858/2021, con riferimento al contratto di c/c)”.
È fondata la doglianza relativa alla nullità per indeterminatezza della clausola del contratto di finanziamento tramite carta revolving relativa alla determinazione dei tassi di interesse.
Con la sottoscrizione del contratto di finanziamento per l'acquisto di una autovettura, la ricorrente ha di fatto sottoscritto una proposta contrattuale indirizzata alla convenuta avente ad oggetto la richiesta di una linea di credito tramite carta revolving che si sarebbe conclusa con la semplice conferma scritta di accettazione della proposta da parte di . Leggendo la clausola che contiene le condizioni CP_2 economiche relative alla carta di credito emerge con evidenza l'indeterminatezza della stessa.
Tale indeterminatezza è data dalla forbice tra un tasso minimo e massimo: si legge che il TAN è compreso tra un minimo pari al 13% ed un massimo pari al 21% mentre il TAEG è compreso tra un minimo pari allo 13,80% ed un massimo entro il tasso soglia. pagina 4 di 6 Sul punto, la convenuta ha evidenziato che:
1) al fine di verificare le condizioni contrattuali, è necessario fare riferimento, non solo a quanto riportato nel contratto di finanziamento ma anche a quanto indicato e accettato dalla cliente al momento dell'effettivo perfezionamento dell'operazione, avvenuto mediante l'attivazione della carta di credito ad opera della ricorrente stessa;
2) le condizioni economiche applicate erano contenute in tutte le comunicazioni periodiche che via via sono state inviate alla ricorrente, quale, ad esempio, “il documento di sintesi n. 1 del 09/2010” (doc. 9, pag. 7) ove è indicato il TAN pari al 14,500% ed il TAEG pari al 16,029%.
Come già rilevato da questa giudice con sentenza n. 3077/2024 del 20.3.2024: “Tali argomentazioni, tuttavia, non sono condivisibili. La clausola richiamata da infatti, seppur Controparte_2 scarsamente leggibile, non pare avere valore di proposta contrattuale, ma pare piuttosto avere scopo pubblicitario, di promozione del prodotto finanziario. La clausola che effettivamente regola le condizioni economiche relative alla carta revolving, come già evidenziato, è invece viziata da indeterminatezza, in quanto indica una forbice all'interno della quale il tasso effettivamente applicato non è chiaro fin dall'origine.
Da quanto emerge dagli atti, (…) [la ricorrente] è stato reso edotto delle effettive condizioni economiche applicate al rapporto di credito solamente nella fase esecutiva del rapporto contrattuale, ovvero in un momento necessariamente successivo alla conclusione dello stesso. Tali condizioni infatti sono state comunicate per la prima volta (…) [alla ricorrente] tramite le lettere prodotte sub. doc. (…)
[6 e 7, convenuta], ovvero, rispettivamente, la lettera che preannunciava l'invio della carta e una comunicazione successiva, con la quale la carta veniva fisicamente trasmessa allo stesso. Ciò significa che (…) [la ricorrente] ha potuto avere contezza delle effettive condizioni contrattuali solamente nel momento in cui il contratto si era già concluso (cfr. art 6 condizioni generali), con grave violazione degli obblighi di trasparenza e di buona fede di cui agli art. 1175 e 1337 c.c. nonché delle norme a tutela del consumatore”.
Sulla base di quanto fin qui detto, va dichiarata la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse applicabile con riferimento al contratto di finanziamento con carta di credito revolving, con conseguente applicazione del “tasso sostitutivo BOT”, secondo quanto imposto dall'art. 117 comma 7
T.U.B..
L'accoglimento della domanda principale rende superfluo l'esame della domanda avanzata in via subordinata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri previsti per le cause di valore indeterminabile e bassa complessità, esclusi compensi per l'attività istruttoria
(assente) e con riduzione di quali per la fase decisoria semplificata, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 La giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
-Accoglie la domanda proposta in via principale e, per l'effetto, dichiara la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse di cui al contratto per il quale è causa e la sua sostituzione con il tasso di cui all'art. 117 comma 7 lett. a) D. Lgs. n. 385/1993;
-Condanna la società al pagamento in favore di delle spese del Controparte_2 Parte_1 presente giudizio che si liquidano in euro 2.500,00 per compenso, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Milano, 27 maggio 2025
La giudice
Laura Massari
pagina 6 di 6