Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/03/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini, all'udienza del 24.3.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nelle causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.11361/2023 del ruolo Generale degli Affari
Contenziosi
TRA avv. SASSANELLI MASSIMO Parte_1 ricorrente
, Avv. D DI PANTALEO Parte_2 resistente conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato nell'anno 2023 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio la società intimata, e, premesso di essere dipendente della parte convenuta, con qualifica e mansioni di macchinista (par. 165); che percepiva mensilmente con continuità ed in modo non occasionale gli emolumenti ivi in dettaglio indicati;
che la società intimata, allorquando versava ad esso ricorrente la retribuzione nei periodi di ferie, non includeva nel relativo calcolo i suddetti emolumenti;
chiedeva che fosse accertato il proprio diritto a vedere inclusi i predetti emolumenti nella retribuzione da percepire durante i periodi di ferie annuali, con conseguente condanna della società convenuta al pagamento delle relative differenze retributive maturate da 1.7.2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei termini ivi in dettaglio indicati. Costituitasi in giudizio, la società convenuta contestava nel merito la fondatezza delle avverse pretese e concludeva per il rigetto della domanda. In data odierna la causa veniva decisa.
2. Merita richiamare le considerazioni espresse in fattispecie analoga dalla Sezione nella sentenza n.2136/2024 che si richiamano nella odierna sede ex art. 118 disp att cpc. In particolare, si legge in tale dictum: “Ritiene lo scrivente di aderire all'orientamento della giurisprudenza di merito e della Corte di Cassazione che hanno riconosciute fondate le pretese in fattispecie del tutto sovrapponibili (cfr. sentenze depositate dal ricorrente). E difatti la Corte di cassazione ha ribadito che: “Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno
(art. 36 Cost., comma 3: "Il lavoratore ha diritto... a ferie annuali retribuite"; art. 2109 c.c., comma 2: il prestatore di lavoro ha diritto "ad un periodo annuale di ferie retribuite"; D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, ratione temporis applicabile: "... il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane"), sia in quello dell'Unione (art. 7 Direttiva n. 2003/88/CE). Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7
Per_
, C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, C214/16, punto 33, nonchè del 4 ottobre Per_2
Per_ 2018, , C-12/17, punto 25). L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro,
a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite". Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, , C-341/15, punto 25 Per_5
e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 (v. sentenza del 12 giugno 2014,
Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la Direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, Per_6
e altri, C-350/06 e C-520/06, punto 60; del 15 settembre 2011, e altri, C 155/10, punto 26; del 13
[...] Per_7 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di... ferie annuali"), dell'art. 7, paragrafo 1, nonchè dell'art. 15 della Direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli
Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31). Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04,
e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui Persona_8 all'art. 7, n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo
(negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C 350/06 e C-520/06, e altri, punto Persona_9
58). L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze citate e altri, punto Persona_8
58, nonchè e altri, punto 60). Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte Persona_9 di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, AM e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore... di godere, nel corso del
2 suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro"
(v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle Per_7 mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ... deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza AM e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza AM e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza
AM e altri cit., punto 28). Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29,
30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza
Z.J.R. Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della Base
(sentenza AM e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato
(sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione Europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della Direttiva 2003/88, come sopra interpretato dalla Corte di
Giustizia. … Resta da osservare che - come più volte ribadito da questa Corte di legittimità (Cass. n. 22577/2012 e giurisprudenza ivi richiamata) - l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre
2011, e a., C 155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione Per_7 complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE. Sulla scorta dei principi sopra riassunti, affinché una voce retributiva possa essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie occorre,
3 dunque, che la stessa sia intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato ed abbia la funzione di compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette mansioni, oppure sia correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato. Diversamente, le voci retributive che svolgono la funzione di rimborsare spese occasionali e accessorie sostenute dal lavoratore nell'espletamento delle proprie mansioni non devono essere computate nella retribuzione spettante durante le ferie.” (cfr. Cass. n. 22401/20; n.13425/19). Anche con la sentenza n.20216/22 la
Corte ha ribadito che: “Ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e 2109
c.c.), la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della "onnicomprensività", ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento "sufficiente", peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali.” Ciò detto non possono essere accolte le eccezioni mosse dalla resistente. Non può ritenersi infatti che il riconoscimento delle differenze retributive oggetto di causa sia impedito dalla circostanza che, in concreto, il ricorrente ha già integralmente fruito delle ferie a sua disposizione. Come chiarito dalla giurisprudenza della
Corte di Giustizia UE (e, di riflesso, dalla giurisprudenza nazionale), non rileva, infatti, la effettiva dissuasione già concretizzatasi, ma esclusivamente la sua potenzialità. Il senso è che l'efficacia e la primazia del diritto dell'Unione
Europea possono essere garantiti solo fissando, in linea generale ed astratta, un ammontare della retribuzione paragonabile a quello conseguito in costanza di lavoro effettivo. Si tenga presente che l'oggetto della presente controversia e della tutela è il credito del lavoratore: quest'ultimo discende da un'interpretazione della legge nazionale che impone trattamenti retributivi privi di attitudine dissuasiva alla fruizione delle ferie, allo scopo di assicurare il rispetto delle norme di cui si compone il diritto dell'Unione Europea. L'assunto di parte resistente, perciò, non può essere condiviso, poiché
l'avvenuto godimento delle ferie, lungi dall'impedire le maggiorazioni salariali/ stipendiali, ne rappresenta un fatto costitutivo. In relazione poi alla scarsa incidenza delle differenze sulla retribuzione, si osserva. Si deve, in particolare, ribadire che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo “quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico” (Cass. 20216/2022 cit.). Seguendo questa prospettiva al giudice nazionale non spetta valutare, in concreto, se vi sia stato o meno un effetto dissuasivo. L'esistenza di quest'ultimo, infatti, è già stata apprezzata a monte dalle norme dell'Unione Europea, come interpretate dalla Corte di Giustizia, con la conseguenza che, al fine di evitare, in radice, il rischio di rinuncia, viene stabilito l'obbligo – a carico delle parti datoriali – di mantenere la medesima retribuzione già corrisposta in costanza di lavoro effettivo. L'unica indagine da dover svolgere, pertanto, è e resta quella relativa alle singole voci retributive (“è compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”). Non convince, in senso contrario, il richiamo alla sentenza Lock della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e, in particolare, al par. 21 della stessa pronuncia. Ivi infatti il crisma della concretezza è stato riferito non già all'effetto dissuasivo, ma al pregiudizio subìto dal lavoratore, nonostante si fosse trattato di uno svantaggio finanziario differito (“considerato che, malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subìto in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali”). Lo stesso dicasi per l'ipotesi di
4 irrisorietà sostenendo la indispensabilità di una reale e concreta portata dissuasiva della minore retribuzione per il periodo di ferie. Anche sotto questo versante, infatti, la stessa decisione della questione pregiudiziale spinge a conclusioni differenti rispetto a quelle patrocinate dalla parte datoriale, se è vero – infatti – che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” e che “un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione” (paragrafo 21 sentenza AM). Così, l'individuazione di un periodo di riferimento ragionevole non serve ai fini della determinazione dell'incidenza della perdita (tale per cui, se essa fosse modesta, la domanda giudiziale del prestatore andrebbe rigettata perché infondata, in assenza di un effetto concretamente dissuasivo). La fissazione di un arco temporale di riferimento, piuttosto, serve a comprendere: - quali voci della retribuzione siano state percepite durante il periodo di lavoro effettivo e quindi debbano essere conservate anche durante il periodo di ferie;
- in quale misura debba essere quantificato il maggior credito del dipendente. Come pure deve escludersi che possa spiegare rilievo ostativo all'accoglimento del ricorso la dedotta lesione dell'affidamento delle parti sociali e del datore di lavoro sul mantenimento di una precedente giurisprudenza interna di legittimità a loro favorevole. Come chiarito da altra giurisprudenza di merito, infatti, la sentenza della Corte di Giustizia UE, 13.12.2018, C-358/17, ha affermato che “il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che osta a che i giudici nazionali tutelino, sulla base del diritto interno, il legittimo affidamento dei datori di lavoro riguardo al mantenimento della giurisprudenza degli organi giurisdizionali nazionali di ultima istanza che confermava la legittimità delle disposizioni in materia di ferie retribuite del contratto collettivo dell'edilizia”. Deve poi considerarsi che le norme collettive in questione sono state approvate quando già si era formata la giurisprudenza della Corte di Giustizia in precedenza richiamata (la sentenza CGUE è del Per_7
15.9.2011), e, come condivisibilmente evidenziato da Cass. n. 20216/22, al punto 35, “la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo”, cosicché le parti sociali erano perfettamente in grado di conoscere l'esistenza delle norme imperative e la loro interpretazione vincolante da parte del giudice euro unitario in materia di composizione della retribuzione feriale. Parallelamente, non può valere utilmente, ai fini del rigetto della domanda, il criterio dell'inscindibilità delle clausole di cui alla contrattazione collettiva. Anche a voler invalidare l'intera disciplina stabilita dalle parti sociali, la regola giuridica di risulta sarebbe sempre e comunque quella, discendente dalla direttiva
88/2003/CE, di corrispondenza tra retribuzione per il lavoro effettivo e retribuzione per il periodo minimo di ferie garantito dalla normativa dell'Unione Europea. Tanto premesso, il ricorrente ha specificatamente indicato in ricorso, le indennità accessorie della retribuzione intrinsecamente connesse allo svolgimento delle mansioni di capo operatore. Va rammentato che la retribuzione per diarie e trasferte è espressamente disciplinata dagli artt.20 e 21 CCNL degli
Autoferrotranvieri del 23.7.1976,
l'Indennità di presenza è prevista dall'accordo nazionale e dall'accordo aziendale del 06.10.1988 e l'Indennità di presenza bis è prevista di cui al punto 2) dell'Accordo del 04.05.1992 a cui va aggiunta l'indennità di ulteriore presenza. L'Indennità di disponibilità è disciplinata dall'accordo aziendale del 23.10.2000 che ha regolamentato l'istituto della “disponibilità” con riferimento ai turni di servizio del personale di macchina, consentendo una maggiore flessibilità rispetto all'orario di inizio e all'orario di fine servizio del personale di macchina, con un'articolazione del turno più flessibile rispetto alle esigenze aziendali in ingresso e/o in uscita. Come è evidente, trattasi di indennità intrinsecamente collegate all'esecuzione delle mansioni assegnate al ricorrente, al suo stato e alla qualifica professionale
5 rivestita, e palesemente dirette a compensare uno specifico incomodo derivante dall'espletamento di dette mansioni nel settore che ci occupa. Con particolare riferimento all'indennità di trasferta e diaria ridotta, trattasi chiaramente di indennità accessorie della retribuzione intrinsecamente connesse allo svolgimento delle mansioni di operatore di esercizio. Sul punto vale osservare che il trattamento di trasferta degli autoferrotranvieri comandati a prestare servizio fuori della residenza di assegnazione è disciplinato dagli artt. 20 (per l'indennità di trasferta) e 21 (diaria ridotta) del CCNL 23.7.76 a seconda che si tratti di personale degli impianti fissi -al quale si applica l'art. 20 -, ovvero di personale viaggiante - al quale si applica l'art. 21. Il trattamento di trasferta del personale viaggiante è, dunque, specificamente disciplinato da detto art. 21 e compete al personale viaggiante solamente quando, in relazione al turno, esce dalla propria residenza
(mentre la differente indennità di trasferta compete, quando il personale viaggiante venga comandato a prestare servizio in un deposito o rimessa diversi dai propri, ovvero ai sensi dell'art. 21, comma 4 "quando l'assenza dalla residenza supera le
24 ore continuative, il personale di cui trattasi fruisce, a decorrere dall'inizio del secondo periodo di 24 ore, del trattamento di trasferta di cui al precedente articolo 20"). L'indennità fuori nastro, l'indennità di scorta, di presenza, di interessenza non sono state percepite dal ricorrente e pertanto non possono essere considerate al fine della presente domanda. Lo stesso dicasi per indennità giornaliera regolarmente corrisposta anche durante il periodo di ferie. Dalla lettura delle norme contrattuali emerge chiaramente come le altre indicate in ricorso siano intrinsecamente legate allo svolgimento della mansione di capo operatore. Le suddette voci, quindi, sono tutte intrinsecamente connesse all'espletamento delle mansioni di riferimento e compensano le specifiche penosità che, con riferimento a ciascuna di esse, vengono in rilievo (le indennità trasferta e diaria ridotta sono, infatti, correlate all'espletamento e alla durata di turni di servizio fuori dalla residenza assegnata o presso depositi o rimesse diversi dai propri, l'indennità di presenza, disponibilità sono correlate alle giornate di effettiva presenza in servizio dell'operatore con le mansioni in discorso. Ancora, dall'analisi dei prospetti paga prodotti per il periodo di causa, emerge con chiarezza che tali emolumenti sono percepiti dall'istante con netta continuità e in modo non occasionale, sicchè deve ritenersi che non abbiano carattere di eccezionalità e discontinuità sotto il profilo temporale quantitativo. Risulta in particolare dalle buste paga che detti emolumenti sono stati corrisposti con costanza e uniformità, tanto che il relativo corrispettivo è presente in misura congrua, consistente e continuativa (cfr. buste paga in atti). Ne consegue che le indennità sopra indicate siano tutte da includere nella retribuzione dovuta durante le ferie, in quanto legate intrinsecamente allo svolgimento della prestazione lavorativa. Ritiene pertanto lo scrivente che le indennità dedotte in lite, alla luce dei principi dappresso passati in rassegna ed in considerazione delle loro specifiche caratteristiche funzionali, siano da ricomprendere nella retribuzione ordinaria da corrispondersi durante il periodo di fruizione delle ferie. Va, infatti, ribadito che le suddette voci siano tutte intrinsecamente connesse all'espletamento delle mansioni di riferimento e compensino le specifiche penosità che, con riferimento a ciascuna di esse, vengono in rilievo. Dalla documentazione in atti e in particolare dai dati riportati nelle buste paga allegate al ricorso, si evince che tali indennità siano normalmente ed intrinsecamente collegate all'esecuzione delle mansioni proprie della qualifica svolta dal ricorrente. E difatti le indennità risultano corrisposte in maniera continuativa, sebbene in misura variabile, nel corso dell'anno, sì da assumere le caratteristiche di una componente non occasionale e predeterminata, che integra stabilmente la retribuzione. Nella specie, come può, peraltro, evincersi dalle buste paga allegate al ricorso, che attestano la sistematicità dell'erogazione degli emolumenti in parola, al ricorrente sono riconosciute le voci sopra indicate, sicché deve ritenersi che si tratti di una peculiare e abituale forma di collaborazione richiesta ai dipendenti, nei termini di cui alle pronunce della Corte di Cassazione
6 richiamate, che viene, appunto, compensata con le suddette voci, a cui deve essere, quindi, riconosciuto il valore di elemento non occasionale della retribuzione, anche se di importo variabile. Né può essere condivisa la tesi secondo cui i principi espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e posti a fondamento della presente decisione non avrebbero forza cogente nel nostro ordinamento in quanto difetterebbe la specificazione delle voci rientranti del concetto di retribuzione.
Sotto tale profilo, per un verso è, infatti evidente, che, qualora non si assicurasse la coincidenza della retribuzione delle ferie annuali con la retribuzione ordinaria per l'intero arco temporale in cui il singolo lavoratore sia legittimato a fruirne, si ingenererebbe di fatto una diminuzione del trattamento retributivo, potenzialmente idonea a pregiudicare economicamente il lavoratore nell'esercizio del suo diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione, laddove, come chiarito dal precedente giurisprudenziale dappresso virgolettato, "la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza
16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C 257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di Persona_8 precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7, n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore devepercepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio
2009 in C-350/06 e C-520/06, Schultz-Hoff e altri, punto 58)". Va poi per latro verso evidenziato che:
“l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità.
In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.” (cfr. Cass. n. 22401/20). Ciò detto non possono essere considerate con riferimento all'indennità per lavoro straordinario diurno e notturno. Sul punto, va evidenziato che il requisito che colpisce di più nella Giurisprudenza della Corte di Giustizia, anche perché scandito dall'avverbio “intrinsecamente”, che è utilizzato più volte nella motivazione, è quello secondo cui la voce retributiva in questione deve essere, appunto intrinsecamente, collegata alla natura delle mansioni svolte dall'interessato. Questo carattere “intrinseco” non si può che leggere in un senso contrapposto a “estrinseco”, e dunque nel senso che una voce soddisfa tale requisito quando va a remunerare la specifica professionalità dell'interessato, al punto tale da diventare un tutt'uno con tale professionalità, e non semplicemente una particolare e cangiante modalità, logistica, temporale o di altra natura, della prestazione lavorativa. Non è la prima volta, tra l'altro, che la giurisprudenza italiana è chiamata a lavorare su questi concetti. Lo ha già fatto a proposito del principio di irriducibilità della retribuzione previsto dal vecchio art. 2103 c.c., tramite in la precisazione che la retribuzione che aveva titolo ad essere conservata anche caso di mutamento di mansioni era la “solaretribuzione compensativa delle qualità professionali intrinsecheessenziali delle mansioni precedenti”, ma non anche “quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa, e cioè caratteristiche estrinseche non correlate con le prospettate qualità professionali della stessa e, come tali, suscettibili di riduzione una volta venute meno, nelle nuove mansioni, quelle caratteristiche estrinseche che ne risultavano compensate” (v. Cass. civ., sez. lav., 27.10.2003, n.
16106; in termini, Cass. civ., sez. lav., 10.11.1997, n. 11106). Lo stesso concetto è ritornato, questa volta normativamente, nel nuovo art. 2103 c.c., che al 6° comma esclude dalla conservazione della retribuzione in caso di
7 mutamento di mansioni “gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”. Si tratta di concetti che possono essere rapportati con precisione al caso che ci occupa. Ne segue che la prima indagine che incombe sul giudice è quella se la voce retributiva de qua sia diretta a compensare la professionalità che si esplica nelle mansioni assegnate al lavoratore, o invece modalità meramente estrinseche – si ripete, logistiche, temporali o di altra natura - della prestazione. Orbene, ad avviso del Giudicante, l'indennità per lavoro straordinario diurno e notturno
(festivo o domenicale) non può essere considerata ai fini dell'inclusione nella retribuzione spettante per le ferie annuali in quanto detti emolumenti non risultano “intrinsecamente” connessi alle peculiari mansioni svolte dal ricorrente. Il lavoro straordinario notturno o diurno (festivo o domenicale) citato nella premessa del ricorso, infatti, non integra una particolare qualità/caratteristica della mansione, ma una semplice collocazione oraria del lavoro, comune a qualsiasi attività espletabile in regime di subordinazione. In altri termini, trattasi di una mera modalità temporale di espletamento della prestazione lavorativa. Difetta, pertanto, il primo requisito richiesto dalla Giurisprudenza della Corte di Giustizia, ovvero il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e indennità. essere accolta nei termini che seguono, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente all'inclusione delle indennità indicate in ricorso (escluso lavoro notturno e straordinario, indennità fuori nastro, l'indennità di scorta, di presenza, di interessenza e indennità giornaliera), nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie. Con riguardo ai criteri di quantificazione per le suindicate indennità, si rammenta che il calcolo va effettuato secondo i parametri indicati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con le sentenze della CGE del 22.05.2014 e del
15.09.2011, le quali espressamente affermano che il calcolo deve essere operato “sulla base di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo”. Pertanto, appare corretto calcolare le suindicate voci sulla media dei compensi percepiti dal ricorrente, per tali titoli, nei dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute. Procedendo, dunque, all'individuazione del meccanismo di calcolo delle differente retributive, è innanzitutto corretto l'argomento difensivo della resistente che limita il possibile riconoscimento giudiziale delle pretese al solo periodo minimo di durata delle ferie CP_1 annuali. Al di fuori delle 4 settimane annue di ferie, infatti, non sussiste vincolo alcuno derivante dal diritto dell'Unione
Europea e, dunque, non v'è ragione di disapplicazione delle limitazioni previste dall'ordinamento nazionale (Cass. civ.,
Sez. lav., 23/06/2022, n. 20216). Ciò, con la precisazione che le quattro settimane coperte dalla garanzia retributiva equivalgono a 24 giorni (il lavoratore infatti ha lavorato per sei giorni la settimana), proprio perché “i lavoratori devono essere esonerati dai loro obblighi di lavoro per quattro settimane di calendario” (sentenza CGUE 11 novembre 2015,
, C-155/10, punto 32) e “per convertire le quattro settimane di ferie annuali retribuite nel numero di Persona_10 giorni lavorativi durante i quali il lavoratore è esonerato dai suoi obblighi di lavoro”, “il calcolo delle ferie annuali retribuite minime spettanti al lavoratore dev'essere effettuato, ai sensi della direttiva 2003/88, rispetto ai giorni o alle ore e/o frazioni di giorno o di ora di lavoro effettuati e previsti dal contratto di lavoro” (Comunicazione interpretativa sulla direttiva 2003/88/CE - 2017/C 165/01). Tanto chiarito, quanto alla tecnica di determinazione del valore economico da moltiplicare per i giorni di ferie garantiti dal diritto dell'Unione Europea deve ritenersi corretto il criterio applicato dal ricorrente. Costui ha ritenuto di dover fare capo al rapporto tra ammontare delle indennità e giorni di lavoro effettivo
(rectius giorni di presenza). Va infatti adoperato il divisore delle giornate di lavoro effettivo registratesi durante ciascun mese. Infatti, pacifico che la parte fissa è perfettamente corrispondente, il criterio da ultimo menzionato è l'unico idoneo a sterilizzare eventi quali permessi, malattie, infortuni e trattamenti di integrazione salariale. In altri termini la media
8 annua che fa capo al lavoro effettivo è l'unica che permette di conteggiare esattamente quanto perderebbe il lavoratore sul piano economico sulla base delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva e, perciò, è la sola che consente di scongiurare il rischio di Firmato Da: Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Persona_11
Serial#: 6d5ae0da8612b646 rinuncia alle ferie stesse. Infondata è anche l'eccezione di prescrizione. Ritiene infatti lo scrivente di aderire alla giurisprudenza di merito che ha ritenuto che la prescrizione non decorre durante il corso del rapporto di lavoro anche nel caso di applicazione dell'art. 18 sta. Lav. come modificato dalla c.d.legge Fornero: “Il testo attualmente vigente dell'art. 18 Stat. lav., a differenza di quello originario, prevede la tutela reintegratoria solo per talune ipotesi di illegittimità del licenziamento (primo, quarto e settimo comma), mentre per altre fattispecie prevede unicamente una tutela indennitaria (quinto e sesto comma). Ne consegue che, nel corso del rapporto, il prestatore di lavoro si trova in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela (reintegratoria o indennitaria) applicabile nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale. La prescrizione di tali crediti decorre, pertanto, dalla cessazione del rapporto e non in costanza di esso anche per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro a cui si applichi l'art. 18 Stat. lav., come novellato dalla l. n. 92/2012.” (cfr. C.d.A.
Milano n.376/19; n.719/21). La tesi è stata di recente confermata in Cassazione che con la sentenza n. 26246/22 ha statuito che: «Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. Ne deriva che per i diritti retributivi sorti a far data dall'entrata in vigore della l.n.92/12 (18.7.2012) e nel quinquennio anteriore (a decorrere dal 18.7.2007), la cui invocabilità avrebbe potuto trovare condizionamenti da parte del lavoratore stante la vigenza della nuova disciplina dell'art.18, il dies a quo ai fini prescrizionali va individuato nella data di cessazione del rapporto.
3. Facendo applicazione delle considerazioni che precedono alla fattispecie concreta, deve condannarsi la società intimata, previo accertamento del diritto, a corrispondere in favore dell'istante le differenze retributive relative ai periodi di ferie goduti dal 1.7.2013 al momento del deposito del ricorso per le seguenti voci: indennità di presenza, indennità di disponibilità, indennità di condotta, indennità aziendale, indennità fuori nastro nonché indennità di diaria e trasferta come identificate in ricorso in quanto emolumenti connotanti le mansioni di macchinista svolte dall'istante. Sulle somme così riconosciute spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla maturazione di ciascun rateo.
4. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro
9 Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214;
Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-2017;
Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
5. Per la soccombenza, le spese di causa, liquidate come da dispositivo, restano in capo alla società resistente, secondo i parametri fissati dal D.M. 55/2014, tenuto conto dell'attività svolta, del valore e della serialità della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: accoglie la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto del ricorrente a percepire per i periodi di ferie usufruiti dal 1.7.2023 fino al deposito del ricorso la retribuzione inclusiva dell'indennità di presenza, di disponibilità, di condotta, dell'indennità aziendale, dell'indennità fuori nastro nonché dell'indennità di diaria e trasferta come identificate in ricorso, nei termini di cui in motivazione;
condanna al pagamento in favore del ricorrente delle Parte_2 relative differenze retributive maturate per i predetti titoli dal 1.7.2013 fino al deposito del ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla maturazione di ciascun rateo;
condanna la resistente società al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1800,00 oltre rimborso spese anche forfettario, i.v.a. e c.a.p., con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Bari 24.3.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
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