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Decreto 13 aprile 2025
Decreto 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, decreto 13/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N. 61/2025 R.G.
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice letto il ricorso e la nota di integrazione documentale depositata da parte ricorrente;
considerato che
il credito preteso si fonda su un contratto concluso con un consumatore;
rilevato che la debitrice principale ( ) risulta avere residenza al di fuori del Parte_1 circondario di questo Tribunale (Comune di Piscina (TO), come da certificato di residenza); rilevato, invece, che per il coobbligato ( ) risulta rispettato il foro consumatore, Persona_1 essendo egli residente in [...], come da certificato di residenza;
considerato che
, per consolidata giurisprudenza, “in presenza dei presupposti di cui all'art. 3, d.lg. n.
206 del 2005, come modificato dal d.lgs. n. 221 del 2007, non è consentita l'applicazione del cumulo soggettivo di cui all'art. 33 c.p.c., dovendosi applicare la regola derogatoria della competenza prevista dall'art. 66-bis d.lgs. n. 206 del 2005, quand'anche in presenza di consumatori aventi residenza o domicilio in luoghi differenti” (Cass., n. 35275/2023); ritenuto che, pertanto, il Tribunale adito non è competente per la posizione della debitrice principale, essendo competente il Tribunale di Torino;
ritenuto, invece, con riferimento alla posizione del coobbligato, , che sussiste la Persona_1 competenza del Tribunale adito;
visti i documenti allegati e ritenuta la liquidità ed esigibilità del credito in relazione alla posizione del coobbligato nei limiti di seguito indicati;
Persona_1 ritenuto, al riguardo, che, in base ad un esame sommario della documentazione contrattuale prodotta in atti, la clausola di cui all'art. 12 appare essere abusiva ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo) nella parte in cui prevede che la società finanziaria potrà comunicare la decadenza del beneficio del termine anche in caso di mancato pagamento
(integrale o parziale) di una sola rata comportando una conseguenza eccessiva per un inadempimento potenzialmente di scarsa rilevanza, sicché deve esserne rilevata la nullità;
considerato che
la circostanza dedotta da parte ricorrente, in merito alla doppia sottoscrizione delle clausole da parte del consumatore, non è di per sé sufficiente ad escluderne la natura abusiva (cfr.
Cass. n. 8268/2020: “La disciplina delle condizioni generali di contratto di cui all'art. 1341 cod. civ. non ha nulla a che vedere con la vessatorietà delle clausole regolamentata, per i contratti del consumatore, dall'art. 33 cod. cons.”), considerato che il rispetto degli artt. 1341 e 1342 c.c. non comporta ex se l'opponibilità delle clausole abusive al consumatore ai sensi del Codice del Consumo, in quanto tale ultima normativa contrattuale - considerata la scarsa efficacia degli articoli del codice civile, che si limitavano ad imporre l'assolvimento di un onere meramente formale, ossia la doppia sottoscrizione delle clausole vessatorie (cui difficilmente il contraente debole può opporsi) - mira a rafforzare la tutela del consumatore nella sua attività contrattuale, prevedendo una tutela sostanziale in suo favore e, per l'effetto, impone al Giudice (per quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte con la sentenza n. 9479/2023) di controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore e, ove ne ravvisi la presenza, di rigettare il ricorso o accoglierlo parzialmente;
dato atto che, ad una prima sommaria valutazione, non appaiono esservi ulteriori clausole contrattuali abusive ai sensi degli artt. 33 e ss. del D. Lgs. n. 206/2005 suscettibili di incidere sulla pretesa creditoria azionata in via monitoria (cfr. Cass., SS.UU., n. 9479/2023); ritenuto, quindi, di poter accogliere la domanda proposta nei limiti delle somme maturate prima della dichiarata decadenza del beneficio del termine, pari a complessivi € 30.978,83; ritenuti insussistenti i presupposti di cui all'art. 642 c.p.c.; visti gli art. 633 e ss., c.p.c.;
INGIUNGE
a (C.F. ) di pagare, nel termine di quaranta giorni Controparte_1 C.F._1 dalla notificazione del presente decreto, in favore di parte ricorrente, domiciliata come in ricorso, per le causali ivi indicate:
- la somma di € 30.978,83, oltre ad interessi come da domanda e le spese del procedimento, che liquida in € 286,00 per esborsi ed € 1.370,00 per compensi, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge;
AVVISA
l'ingiunto che può proporre opposizione avverso il presente decreto nel suddetto termine di quaranta giorni dinanzi al Tribunale di Locri a norma degli artt. 645 e ss. c.p.c. e che, in mancanza di opposizione o di pagamento, non sarà possibile far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali ai sensi degli artt. 33 e ss. del D. Lgs. n. 206/2005 e si procederà ad esecuzione forzata.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente il 13/04/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Sarah Previti)
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice letto il ricorso e la nota di integrazione documentale depositata da parte ricorrente;
considerato che
il credito preteso si fonda su un contratto concluso con un consumatore;
rilevato che la debitrice principale ( ) risulta avere residenza al di fuori del Parte_1 circondario di questo Tribunale (Comune di Piscina (TO), come da certificato di residenza); rilevato, invece, che per il coobbligato ( ) risulta rispettato il foro consumatore, Persona_1 essendo egli residente in [...], come da certificato di residenza;
considerato che
, per consolidata giurisprudenza, “in presenza dei presupposti di cui all'art. 3, d.lg. n.
206 del 2005, come modificato dal d.lgs. n. 221 del 2007, non è consentita l'applicazione del cumulo soggettivo di cui all'art. 33 c.p.c., dovendosi applicare la regola derogatoria della competenza prevista dall'art. 66-bis d.lgs. n. 206 del 2005, quand'anche in presenza di consumatori aventi residenza o domicilio in luoghi differenti” (Cass., n. 35275/2023); ritenuto che, pertanto, il Tribunale adito non è competente per la posizione della debitrice principale, essendo competente il Tribunale di Torino;
ritenuto, invece, con riferimento alla posizione del coobbligato, , che sussiste la Persona_1 competenza del Tribunale adito;
visti i documenti allegati e ritenuta la liquidità ed esigibilità del credito in relazione alla posizione del coobbligato nei limiti di seguito indicati;
Persona_1 ritenuto, al riguardo, che, in base ad un esame sommario della documentazione contrattuale prodotta in atti, la clausola di cui all'art. 12 appare essere abusiva ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo) nella parte in cui prevede che la società finanziaria potrà comunicare la decadenza del beneficio del termine anche in caso di mancato pagamento
(integrale o parziale) di una sola rata comportando una conseguenza eccessiva per un inadempimento potenzialmente di scarsa rilevanza, sicché deve esserne rilevata la nullità;
considerato che
la circostanza dedotta da parte ricorrente, in merito alla doppia sottoscrizione delle clausole da parte del consumatore, non è di per sé sufficiente ad escluderne la natura abusiva (cfr.
Cass. n. 8268/2020: “La disciplina delle condizioni generali di contratto di cui all'art. 1341 cod. civ. non ha nulla a che vedere con la vessatorietà delle clausole regolamentata, per i contratti del consumatore, dall'art. 33 cod. cons.”), considerato che il rispetto degli artt. 1341 e 1342 c.c. non comporta ex se l'opponibilità delle clausole abusive al consumatore ai sensi del Codice del Consumo, in quanto tale ultima normativa contrattuale - considerata la scarsa efficacia degli articoli del codice civile, che si limitavano ad imporre l'assolvimento di un onere meramente formale, ossia la doppia sottoscrizione delle clausole vessatorie (cui difficilmente il contraente debole può opporsi) - mira a rafforzare la tutela del consumatore nella sua attività contrattuale, prevedendo una tutela sostanziale in suo favore e, per l'effetto, impone al Giudice (per quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte con la sentenza n. 9479/2023) di controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore e, ove ne ravvisi la presenza, di rigettare il ricorso o accoglierlo parzialmente;
dato atto che, ad una prima sommaria valutazione, non appaiono esservi ulteriori clausole contrattuali abusive ai sensi degli artt. 33 e ss. del D. Lgs. n. 206/2005 suscettibili di incidere sulla pretesa creditoria azionata in via monitoria (cfr. Cass., SS.UU., n. 9479/2023); ritenuto, quindi, di poter accogliere la domanda proposta nei limiti delle somme maturate prima della dichiarata decadenza del beneficio del termine, pari a complessivi € 30.978,83; ritenuti insussistenti i presupposti di cui all'art. 642 c.p.c.; visti gli art. 633 e ss., c.p.c.;
INGIUNGE
a (C.F. ) di pagare, nel termine di quaranta giorni Controparte_1 C.F._1 dalla notificazione del presente decreto, in favore di parte ricorrente, domiciliata come in ricorso, per le causali ivi indicate:
- la somma di € 30.978,83, oltre ad interessi come da domanda e le spese del procedimento, che liquida in € 286,00 per esborsi ed € 1.370,00 per compensi, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge;
AVVISA
l'ingiunto che può proporre opposizione avverso il presente decreto nel suddetto termine di quaranta giorni dinanzi al Tribunale di Locri a norma degli artt. 645 e ss. c.p.c. e che, in mancanza di opposizione o di pagamento, non sarà possibile far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali ai sensi degli artt. 33 e ss. del D. Lgs. n. 206/2005 e si procederà ad esecuzione forzata.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente il 13/04/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Sarah Previti)