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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 12/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente rel. dott.ssa Luisa Bettio Giudice dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale al n. 3787/2021 R.G. con ricorso depositato il 02.06.2021 da nato a [...] il [...] con gli avv.ti Vanzan Parte_1
Giacomo e Donatella Chiesa ricorrente contro nata a [...] il [...] con gli avv.ti Rossetto CP_1
Massimo e Nardacchione Rosa Carla resistente
e con l'intervento del P.M.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
Per il ricorrente (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 08.07.2024):
“1) Disporre, allo stato, l'affidamento del figlio alla madre, Per_1
respingendosi la domanda avversaria di affidamento super esclusivo od esclusivo rafforzato, non sussistendone i presupposti di legge.
2) In considerazione della volontà espressa da , non prevedere alcun Per_1
diritto di visita del padre che possa comportare un obbligo del minore di incontrare il genitore;
il padre ribadisce la propria speranza ed il proprio 2
desiderio che si riattivi, in qualsiasi forma, il rapporto con , pur Per_1
essendo consapevole che questo potrà avvenire solo se conforme alla sua volontà.
3) Disporre che il padre versi direttamente alla madre, a titolo di concorso al mantenimento ordinario dei figli, l'importo mensile di € 2.800,00, rivalutabile annualmente.
4) Disporre che il padre rimborsi, nella misura del 60%, le spese straordinarie sostenute dalla madre per i figli, per tali intendendosi quelle dettagliate, per tipologia e disciplina, nel Protocollo in data 17 Gennaio
2017 vigente per il Tribunale di Padova.
5) Condannare alla integrale rifusione delle spese di lite del CP_1
presente procedimento.
6) Condannare alla rifusione delle spese processuali per la CP_1
soccombenza nel procedimento di reclamo promosso avanti alla Corte di
Appello di Venezia”.
Per la resistente (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 08.07.2024):
“In via definitiva nel merito:
1. Disporre e confermare l'affido esclusivo, ex art. 337 quater co. 3 c.c. del figlio minorenne alla madre, disciplinando i Per_1 CP_1
rapporti con il padre e i diritti di visita, tenuto conto della volontà di Per_1
e delle sue esigenze di vita e relazionali, nell'ottica di salvaguardia del suo benessere;
2. Nulla disporre in ordine all'abitazione coniugale, posta la consolidata collocazione altrove della madre e dei figli e , quest'ultimo Per_1 Per_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
3. Obbligare a contribuire con un concorso per il Parte_1 mantenimento dei figli con una somma non inferiore ad €. 3.000,00= mensili per ciascun figlio, per complessivi €. 6.000,00= mensili, somma che dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 del mese e dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla domanda, oltre al pagamento in concorso delle spese
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straordinarie afferenti i figli, in misura non inferiore al 70%, con riferimento al protocollo del Tribunale di Padova;
4. Dichiarare le parti economicamente autosufficienti;
5. Spese e competenze di lite rifuse.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie a prova diretta formulate nella nostra seconda memoria istruttoria e, a prova contraria nella nostra terza memoria istruttoria, da aversi qui per richiamate e riportate. ”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.06.2021 premesso Parte_1
- di aver contratto matrimonio concordatario con in data CP_1
13.07.1996, in Padova, atto registrato nel registro dello stato civile del comune di Padova, al n. 426, parte II, serie A, anno 1996;
- che dall'unione nasceva il figlio (27.08.2002) e, successivamente, Per_2
veniva adottato (06.09.2007), giunto in famiglia in data 07.09.2009; Per_1
- che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi;
- che le parti erano comparse avanti il Presidente delegato del Tribunale di
Padova nel procedimento di separazione all'udienza del 07/02/2019; chiedeva fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo a suo carico la somma mensile di euro 1.200,00 per il mantenimento ordinario dei figli oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova.
All'udienza del 03.12.2021 il ricorrente compariva personalmente avanti al
Presidente delegato rendendo le dichiarazioni riportate a verbale, nessuno compariva per la resistente e il Giudice, rilevata la necessità di procedere alla rinnovazione della notifica del ricorso, fissava per la trattazione l'udienza del 28.04.2022.
In data 22.04.2022 si costituiva non opponendosi alla CP_1
domanda di divorzio, ma contestando la ricostruzione dei fatti come svolta da controparte e chiedendo di disporre e confermarsi l'affido super esclusivo del figlio minore alla madre, nulla in ordine all'abitazione coniugale Per_1
(essendosi la stessa trasferita altrove con i figli), onere paterno di contribuire al mantenimento dei figli con una somma mensile di euro 6.000,00 (euro
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3.000,00 a figlio), oltre al 70% delle spese straordinarie;
dichiararsi le parti economicamente autosufficienti;
spese e competenze di lite rifuse.
Successivamente l'udienza veniva rinviata al 19.05.2022, allorquando le parti comparivano personalmente avanti al Presidente delegato, rendendo le dichiarazioni riportate a verbale.
Il Presidente con ordinanza depositata in data 26.05.2022 disponeva l'ascolto del minore . Per_1
All'udienza del 24.06.2022 veniva sentito il minore e con Persona_3
ordinanza depositata in data 28.06.2022 il Giudice adottava i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “1) affida in via esclusiva il minore alla madre, con collocamento prevalente dello stesso presso la Per_1 medesima 2) nulla con riferimento all'assegnazione della casa coniugale, rilasciata oramai da anni dalla sig.ra 3) dichiara che le parti sono CP_1
economicamente autosufficienti 4) pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, con effetto dalla domanda, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore e del Per_1
figlio , la somma complessiva di euro 2.800,00 euro (1.400,00 euro Per_2
per ciascun figlio), oltre al 60% delle spese straordinarie, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT”.
Esaurita la fase presidenziale, veniva disposto il passaggio alla fase contenziosa con fissazione dell'udienza del 03.11.2022. A detta udienza le parti congiuntamente chiedevano la pronuncia di sentenza non definitiva in punto status, oltre che la rimessione in istruttoria con assegnazione dei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. e con sentenza n. 2143/2022 pubblicata il 13.12.2022 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi. Con ordinanza depositata in pari data la causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione del processo e venivano assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
All'udienza del 04.05.2023 le parti comparivano mediante note scritte d'udienza con le quali insistevano nelle rispettive istanze istruttorie e il
Giudice si riservava. Con ordinanza depositata in data 05.06.2023 il Giudice esaminate le istanze istruttorie formulate dalle parti e valutate
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l'ammissibilità e la rilevanza dei mezzi di prova indicati, rigettava tutte le istanze istruttorie formulate e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.02.2024.
Successivamente il procedimento subiva un rinvio e veniva rinviava d'ufficio l'udienza al 09.07.2024.
Con note scritte per l'udienza depositate in data 08.07.2024 le parti precisavano le conclusioni come in premessa chiedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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1. Sul collocamento, affidamento, diritto di visita e mantenimento del figlio minore Per_1
Parte ricorrente ha concluso con richiesta di affido esclusivo del minore
(n. il 6.9.2007) alla madre. Parte resistente ha chiesto l'affido super- Per_1
esclusivo a sé.
Sul punto va ricordato che la situazione del minore (oramai Per_1
prossimo al raggiungimento della maggiore età) è già stata oggetto di ampia disamina in sede di procedimento di separazione tramite CTU e osservazione dei servizi (doc. 11-12-13-14 del ricorrente). Come risulta dalla sentenza conclusiva del procedimento di separazione (doc. 2 della parte resistente) pronunciata il 5.4.2022, la posizione del figlio è Per_1
sempre stata di un netto rifiuto al contatto col padre e alla ripresa del rapporto con lui (pag. 9 sentenza cit.: è stato sentito dai servizi Per_1
sociali, su incarico del giudice istruttore, nell'ambito della valutazione delle capacità genitoriali nonché delle migliori condizioni di affido e visita disposta con ordinanza del 06/05/2020. Dalla relazione depositata in data
28/09/2020 risulta che è apparso fin da subito molto chiuso e difeso Per_1
e non ha portato inizialmente particolari ragioni per il rifiuto di vedere il padre. Le stesse, successivamente spiegate dal fratello e indicate Per_2
nelle violenze subite dal padre, sono state da lui confermate con la frase
“mi ha picchiato varie volte”. Il servizio sociale ha quindi concluso
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prendendo atto del categorico dissenso del minore ad incontrare il sig.
vivendolo come una imposizione. non esprime Pt_1 Per_1
apparentemente disagio per l'interruzione del legame, si dimostra emotivamente indifferente e distaccato nei confronti del padre. Il servizio suggerisce pertanto un percorso psicoterapico per rielaborare le esperienze dolorose vissute in anni di forte conflitto familiare e di dinamiche relazionali disfunzionali, con notevoli rischi in caso contrario di involuzione del percorso di crescita psico affettiva e relazionale. Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ritiene necessario mantenere l'affido esclusivo alla madre, non prevedendo visite con il padre, risultanti allo stato controproducenti alla possibile ripresa della relazione ed essendo i rapporti affettivi per loro natura incoercibili”).
Tale quadro valutativo non ha subito alcuna modifica né alcuna positiva evoluzione nel corso del presente giudizio. è stato sentito dal Per_1
Presidente delegato all'udienza del 29.6.2022. In tale sede il minore ha confermato quanto già emerso in precedenza (Domanda: “Ad aprile c'è stata una sentenza dove si dice che tu stia con tua madre, a te va bene?”.
Risposta: “sì, mi va bene così”).
Sul punto si rileva peraltro come debba essere confermato il rigetto delle richieste di parte resistente di reiterare l'audizione di nonché le Per_1
valutazioni sul suo conto, in ragione del fatto che tali incombenti sono già stati svolti in maniera compiuta e, in assenza di ulteriori emergenze sopravvenute, la loro reiterazione è da ritenersi superflua, e ciò anche in ragione del fatto che ormai sta per raggiungere la maggiore età. Per_1
Quanto alla richiesta di affido super esclusivo alla madre, può essere condiviso, in assenza di mutamenti del quadro fattuale, quanto già rilevato in sede di separazione ovvero che “la domanda della resistente di affido super esclusivo non può trovare accoglimento, non essendo in alcun modo giustificata. Non sono state provate incapacità genitoriali del sig. nè Pt_1
costui si disinteressa delle decisioni relative al figlio né al contrario risulta avere atteggiamenti immotivatamente ostruzionistici…. La pacifica conflittualità tra le parti e la reciproca incapacità di dialogo non possono
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determinare di per sé l'esautorazione del sig. dalle decisioni di Pt_1
maggiore interesse per , consentendogli così di conservare un seppur Per_1 parziale ruolo genitoriale” (pag. 10 sent. cit.).
Quanto al diritto di visita paterno la madre chiede che questo venga disciplinato tenendo conto della volontà di e delle sue esigenze di Per_1
vita mentre il padre, in maniera sostanzialmente conforme alle richieste della madre, conclude chiedendo di non prevedere alcun diritto di visita del padre che possa comportare un obbligo del minore di incontrare il genitore ribadendo egli la propria speranza e il proprio desiderio che si riattivi, in qualsiasi forma, il rapporto con , pur essendo consapevole che questo Per_1
potrà avvenire solo se conforme alla sua volontà.
In ragione del netto rifiuto da sempre opposto dal minore agli incontri nonchè del fatto che egli è ormai prossimo al compimento della maggiore età e perciò capace di autodeterminarsi, nulla va disposto sul punto lasciando gli incontri alla libera scelta delle parti interessate.
2. Sul contributo di mantenimento dei figli
Il ricorrente chiede che sia disposto un contributo di mantenimento per i figli a suo carico pari a complessivi euro 2.800 oltre il 60% delle spese straordinarie, conformemente a quanto già stabilito in sede di ordinanza presidenziale 28.06.2022.
Parte resistente chiede un contributo a carico del padre non inferiore a euro
3.000 mensili per ciascun figlio (per complessivi euro 6.000 mensili) oltre al
70% delle spese straordinarie.
La situazione economica e reddituale delle parti appare sostanzialmente invariata rispetto a quanto già emerso e valutato in sede di separazione e di provvedimenti presidenziali nel presente giudizio.
Il padre svolge attività di dirigente d'azienda e imprenditore con cariche in diverse società e partecipazioni azionarie, con reddito annuo costante di circa euro 300.000 lordi.
Dalle dichiarazioni fiscali depositate risultano i seguenti redditi:
UNICO 2019 per l'anno 2018 reddito netto ( €. 167.777 C.F._1
UNICO 2020 per l'anno 2019 reddito netto ( €. 164.403 C.F._1
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Egli è proprietario esclusivo della casa di abitazione, dove abita.
L'immobile non risulta gravato da mutuo.
La madre, di professione chirurgo estetico, ha dichiarato i seguenti redditi
UNICO 2020 per l'anno 2019 reddito netto ( €. 52.852 C.F._1
UNICO 2021 per l'anno 202 reddito netto ( €. 57.680 C.F._1
Vive in locazione con canone pari a €. 1.400 (doc. 13).
Alla luce della disparità reddituale tra le parti e del fatto che non vi sono tempi di frequentazione padre -figli, tento conto che rispetto al tempo della adozione dei provvedimenti presidenziali non sono sopravvenute modifiche, appare congro confermare il contributo di mantenimento nella misura già determinata nella ordinanza presidenziale 28.6.2022.
3. Sulle spese di lite
In ragione della natura neutra della pronuncia sullo status e tento conto dell'andamento dell'istruttoria, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così decide:
1. Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre Per_1 CP_1
con collocamento presso la stessa;
2. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di concorso al mantenimento di
[...]
entrambi i figli la somma di euro 1.400 ciascuno (per un totale di €.
2.800 mensili), somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre il
60% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Padova;
3. spese di lite compensate
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 17/12/2024
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
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