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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/10/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE TERZA CIVILE In nome del Popolo italiano riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati Dott.ssa Giovanna Cannata Presidente Dott. ssa Laura Casale Consigliere Avv. Daniela Traverso Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nr 251/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata in GENOVA alla via Bartolomeo Bosco n. Parte_1
31/3 presso l'avv. Graziella GLENDI che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di riassunzione ex art 392 e ss cpc in atti
APPELLANTE in RIASSUNZIONE contro
, CP_1
APPELLATO IN RIASSUNZIONE, CONTUMACE
Nonché contro
e , in qualità di eredi di Controparte_2 Controparte_3
elettivamente domiciliati in SAVONA al Corso Italia 8/3 presso gli Persona_1 avvocati Luigi Gallareto e Fabrizio Ivaldo che congiuntamente e disgiuntamente li rappresentano e difendono per mandato in atti;
APPELLATI IN RIASSUNZIONE nonché contro in qualità di erede di Controparte_4 Persona_1
APPELLATA IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
1
CONCLUSIONI
Per l'Appellante: rimessione in termini per eventuale notifica ad altri eredi o chiamati all'eredità della sig.ra , dato atto di quanto statuito dalla Suprema Corte di Persona_1
Cassazione nell'ordinanza n. 33172/2023, in accoglimento del proposto appello, riformare la sentenza del Tribunale di Savona 21 ottobre 2015, n. 1139, per le parti in cui l'esponente è risultata soccombente, previa revoca del sequestro conservativo concesso per le ragioni delineate in atti, qualificato l'accordo del 15.07.2011 come (preliminare) di divisione contrattuale, accertarne la nullità e/o annullabilità e/o risoluzione per impossibilità sopravvenuta essendo venuto meno l'oggetto e, in subordine, accertare ai sensi dell'art. 763, comma 1, c.c., la lesione della quota della sig.ra oltre il quarto e, quindi, per le ragioni sopraddette rigettare la Parte_1 domanda avversaria stante l'accertata nullità/invalidità dell'accordo indicato ed il conseguente ripristino dello stato di comunione. In subordine, per la non creduta ipotesi di mancato accoglimento della prospettazione in diritto svolta in via principale, accertato che la scrittura del 15.07.2011 delinea per il caso di inadempimento, l'effetto della risoluzione contrattuale, dichiarare inammissibile e comunque improponibile la domanda ex art. 2932 c.c., promossa dai sig.ri e CP_1 Per_1
con conseguente suo rigetto, stante la sopravvenuta impossibilità al trasferimento
[...] delle quote per vendita all'asta dei beni siti in Savona, via Fontanassa 11/3 e via Venezia 9/17, con il venir meno di ogni pattuizione nella scrittura contenuta. Vinte tutte le spese, diritti e onorari di entrambi i gradi, con i relativi accessori. Richiamate tutte le istanze istruttorie formulate anche sulla CTU per il valore del compendio immobiliare. Espressamente devolute al giudice del gravame tutte le domande, eccezioni, deduzioni, difese ed istanze già proposte in primo grado, nulla escluso, ed eccettuato>>. Per gli appellati e : “Piaccia all'ecc,ma Corte di Controparte_2 Controparte_3
Appello, adversis reictis: Dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e Controparte_2 CP_3 in ordine a tutte le domande formulate da e pertanto rigettare
[...] Parte_1 ogni domanda nei loro confronti, non essendo essi mai stati parte del giudizio e non rivestendo la qualità di eredi di Persona_1 Vinte le spese della presente fase in cui gli stessi sono stati evocati.” FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
e citavano in giudizio la LA innanzi al CP_1 Persona_1 Pt_1
Tribunale di Savona affinché : 1) confermasse il sequestro conservativo dei beni immobili già disposto;
2) dichiarasse valida ed efficace la scrittura privata sottoscritta nel 2011 avente ad
2 oggetto una regolamentazione dei rapporti ereditari, e 3) in esecuzione di tale scrittura condannasse ex art 2932 c.c. a corrispondere a e Parte_1 CP_1 le somme concordate in atti, trasferendo le quote dei suddetti Persona_1 CP_1
e sui beni immobili ivi indicati in favore di A
[...] Persona_1 Parte_1 fondamento della domanda gli attori deducevano di essere giunti con la coerede il 15 Pt_1 luglio 2011 ad una scrittura privata di accordo in cui aveva promesso di Persona_1 vendere alla LA , che a sua volta aveva promesso di acquistare, le quote pari ad un Pt_1 terzo dell'immobile in via Fontanassa e di via Venezia meglio identificati in atti al prezzo di euro 88.700,00; aveva promesso di vendere alla LA , la quale CP_1 Pt_1 aveva promesso di acquistare, le proprie quote di immobile di via Fontanassa con annesso box ed un terzo dell'immobile di via Venezia con annessa cantina al prezzo di euro 345.700,00.
Con tale scrittura tutte le parti avevano fatto reciproche rinunce ad azioni e/o pretese e a tutte le domande già pendenti. Successivamente, tuttavia, aveva annullato Parte_1
l'appuntamento fissato innanzi al notaio per la stipula dell'atto di divisione, e tentato di cedere a terzi le proprie quote di immobili.
Di qui il ricorso per sequestro conservativo che veniva autorizzato dal tribunale fino a concorrenza dell'importo di euro 445.000,00 e, nel successivo giudizio di merito, la domanda di condanna ex art 2932 c.c. si costituiva invocando – sul presupposto che l'accordo fosse una divisione Parte_1 contrattuale - la rescissione dell'accordo ex art 763 comma 1, c.c. sostenendo vi fosse sperequazione tra quanto attribuito e quanto spettante di diritto, ed in subordine, ove il
Giudice non avesse voluto attribuire valore divisorio all'accordo, l'inammissibilità dell'azione di inadempimento contrattuale ex art 2932 c.c., essendo scaduto il termine essenziale stabilito negli accordi senza che gli attori avessero dichiarato la volontà di avvalersi dello stesso ex art
1457 comma 2 c.c.
Con sentenza n. 1139/2015 il Tribunale di SAVONA confermava il sequestro conservativo;
dichiarava valida ed efficace la scrittura privata sottoscritta tra i coeredi;
condannava ex art 2932 c.c. al pagamento in favore del fratello e della Parte_1 CP_1 LA degli importi stabiliti in scrittura;
disponeva - contestualmente al Per_1 pagamento delle somme suddette da parte di – il trasferimento delle quote Parte_1
3 di immobili di proprietà e in favore di condannando CP_1 Persona_1 Parte_1 quest'ultima alle spese di lite.
Proponeva appello , ribadendo la fondatezza della domanda di rescissione - Parte_1 per lesione della quota ad essa spettante - della scrittura privata sottoscritta tra coeredi;
e l'inammissibilità della domanda di condanna ex art 2932 c.c.. rilevava inoltre che il bene in via Fontanassa fosse oggetto di procedura Parte_1 esecutiva da parte di terzi, sicché all'esito della vendita all'asta sarebbe venuta meno la possibilità per e di adempiere all'obbligazione sinallagmatica di CP_1 Per_1 trasferimento delle loro quote del bene in favore di per cui il contenuto della Parte_1 scrittura sarebbe diventato ineseguibile con conseguente caducazione dell'accordo per impossibilità di esecuzione delle prestazioni.
L'appellante quindi insisteva nelle rassegnate conclusioni, prospettando in subordine che il giudice dell'appello verificasse la “sopravvenuta impossibilità al trasferimento delle quote per vendita all'asta del bene sito in ….”
Gli appellati, pur non contestando la pendenza delle procedure esecutive, chiedevano la conferma della sentenza di primo grado, proponendo appello incidentale in punto di spese di lite.
Nelle more, le procedure esecutive intraprese da terzi proseguivano e si concludevano con la vendita forzata dell'immobile di via Fontanassa, già oggetto del preliminare di cui sopra, cui seguiva la vendita sempre nell'ambito delle procedure esecutive attivate da terzi, anche dell'altro immobile sito in via Venezia 9/17, ugualmente oggetto della scrittura. dunque concludeva affinché, qualificato l'accordo del 15.07.2011 come Parte_1 preliminare di divisione contrattuale, la Corte ne accertasse la nullità, annullabilità e/o la risoluzione per impossibilità sopravvenuta essendo venuto meno l'oggetto, riformulando in subordine le conclusioni precedentemente rassegnate.
Gli stessi fratelli e davano atto dell'avvenuta alienazione a terzi CP_1 Persona_1 degli immobili oggetto di scrittura, chiedendo che la Corte d'Appello pronunciasse la cessata materia del contendere, insistendo tuttavia nell'appello incidentale sulle spese.
Con sentenza n. 380/2020 la Corte d'Appello, con l'argomentazione che il riferimento alle intervenute esecuzioni immobiliari fosse inammissibile nuovo motivo di appello, rigettava
4 l'impugnazione proposta da ed, in accoglimento dell'appello incidentale, Parte_1 riformava la sentenza di primo grado condannando e rifondere a Parte_1
e le spese di lite del primo grado, riliquidate in euro 18.000,00 CP_1 Per_1 per compensi, oltre spese del grado di appello.
Da ultimo, ha proposto ricorso per Cassazione denunciando col primo Parte_1 motivo violazione e falsa applicazione dell'art 345 cpc ai sensi dell'art 360 comma 1 n. 4 cpc, costituendo “fatto nuovo” non tanto la presenza delle esecuzioni immobiliari, quanto la sopravvenuta vendita all'asta degli immobili, verificatasi nel corso del giudizio di appello, e censurando la sentenza gravata nella parte in cui il giudice dell'appello aveva affermato in sentenza che l'esecuzione fosse stata cagionata dalla condotta della sola appellante che non aveva pagato né i propri avvocati né le spese condominiali, laddove invece era incontestato dalle controparti stesse che le procedure esecutive fossero state attivate per debiti relativi a tutti e tre i fratelli (e come peraltro risultava per tabulas dalla sentenza emessa dal tribunale di
Savona n. 115/2017 , agli atti di causa).
Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art 100 cpc ex art 360 Parte_1 comma 1 n. 4 cpc in quanto la Corte d'Appello non avrebbe potuto esimersi dal prendere atto che la sopravvenuta vendita all'incanto di tutti i beni immobili oggetto della sentenza costitutiva ex art 2932 c.c. avesse fatto venir meno l'oggetto del contendere stante l'impossibilità di realizzare l'operazione sinallagmatica del trasferimento delle quote di beni in favore di dietro pagamento dei corrispettivi stabiliti, sicchè la Corte Parte_1 avrebbe dovuto rimuovere la sentenza ex art 2932 c.c. di primo grado anziché pervenire alla sua conferma, indipendentemente dalle specifiche domande delle parti.
Col terzo motivo denunciava “Violazione degli artt 91 e 92 cpc ex art 360 Parte_1 comma 1 n. 4 cpc” per averla il Giudice dell'appello considerata soccombente nonostante la pronuncia di prime cure non potesse essere confermata nel merito in ragione dell'intervenuto trasferimento della proprietà a terzi delle quote dei beni che avrebbero dovuti essere ceduti a
La circostanza avrebbe dovuto portare ad una pronuncia di risoluzione Parte_1 con conseguente accertamento della inefficacia della scrittura ovvero ad una pronuncia sulla cessata materia del contendere con il venir meno della soccombenza virtuale.
5 Con ordinanza 33172/2023 la Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo assorbiti il secondo ed il terzo, rimettendo le parti innanzi alla Corte d'Appello in altra composizione, affermando che “E' errata l'affermazione della Corte d'Appello ... secondo cui sarebbe nuovo e quindi inammissibile in appello il motivo con cui la parte appellante chiede che venga riformata la sentenza costitutiva di primo grado di trasferimento del diritto di proprietà di taluni beni, deducendo che tali beni sarebbero stati venduti ai pubblici incanti.
A ben vedere, difatti, la vendita dei beni oggetto del contratto preliminare …. non è questione inammissibile e quindi preclusa in appello ex art 345 cpc.
In secondo luogo, la Corte d'Appello non si è avveduta del fatto che, in tanto può essere pronunciata una sentenza costitutiva, in quanto sia astrattamente possibile il trasferimento del diritto di proprietà tra le parti contrattuali. Trasferimento che non è possibile laddove il diritto di proprietà sia stato nel frattempo acquisiti da altro soggetto, nel caso in esame per mezzo del buon esito della procedura esecutiva”
.. “In definitiva, è necessaria la Cassazione con rinvio alla Corte d'Appello di Genova, in altra composizione, perché giudichi sul motivo di appello dichiarato inammissibile, ovverossia sulla richiesta di rigetto della domanda costitutiva attesa l'impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione delle prestazioni dovuta alla vendita forzata dei beni oggetto del contratto.”.
Nel giudizio di rinvio è rimasto contumace, mentre degli eredi di CP_1 Per_1
deceduta nelle more, è rimasta contumace, mentre
[...] Controparte_4
e si sono costituiti esclusivamente per far valere il Controparte_3 CP_2 proprio difetto di legittimazione passiva, avendo rinunciato entrambi all'eredità della madre e moglie.
All'udienza del 19.09.2024, dichiarata la contumacia di e CP_1 CP_4 nella qualità, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza
[...] del 27.02.2025, successivamente anticipata al 20.02.2025, data in cui la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che “La sentenza di Cassazione vincola il Giudice del rinvio non solo in ordine ai principi di diritto affermati, ma anche ai necessari presupposti di fatto che il
6 principio di diritto affermato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito. Pertanto i limiti del giudizio di rinvio non sono soltanto quelli che derivano dal divieto di ampliare il “thema decidendum”, prendendo nuove conclusioni, ma altresì quelli inerenti alle preclusioni che discendono dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di Cassazione” ( Cass civ 15952/2006)
Con il proprio atto di citazione in riassunzione ha chiesto che Parte_1 questa Corte, in riforma della sentenza del Tribunale di Savona n. 1139/2015, rigetti in toto le domande ex adverso proposte da e con vittoria delle CP_1 Persona_1 spese.
Controparte è rimasta contumace, ad eccezione di ed Controparte_2
, che hanno dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto hanno CP_3 rinunciato all'eredità di Persona_1
In ottemperanza alla natura del giudizio di rinvio ed a quanto stabilito dalla Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 33172/2023, ed in riforma della sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 380/2020, deve accogliersi l'appello di Parte_1
Come enunciato dalla Corte di Cassazione, la circostanza del venir meno della proprietà dei beni oggetto di preliminare (e poi di condanna ex art 2932 c.c.) per effetto delle vendite all'asta in favore di terzi all'esito delle procedure esecutive esperite nei confronti dei beni immobili dei tre fratelli ha determinato l'impossibilità della prestazione Pt_1 dedotta nella scrittura privata del 2011, con conseguenziale risoluzione della stessa per impossibilità sopravvenuta.
In accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma della Parte_1 sentenza di prime cure n. 1139/2015 del Tribunale di Savona, pertanto, dovrà essere dichiarata la risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione della scrittura preliminare del 15.07.2011 e la conseguenziale cessazione della materia del contendere tra le parti.
Il venir meno degli obblighi scaturenti dalla scrittura risolta fa venir meno le esigenze cautelari che giustificavano il sequestro conservativo, di cui andrà disposta la revoca.
La sostanziale complessiva soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
7
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
Definitivamente pronunciando nel giudizio di riassunzione da Cassazione con rinvio, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma della sentenza n. 1139/2015 del Tribunale di Savona Parte_1 pubblicata il 21.10.2015;
Accerta e dichiara la risoluzione per impossibilità sopravvenuta della scrittura del 15.07.2011;
Revoca conseguentemente il disposto sequestro conservativo;
Compensa integralmente le spese di lite relative a tutti i gradi di giudizio.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova, li 16 ottobre 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Daniela Traverso Dott. ssa Giovanna Cannata
8
, elettivamente domiciliata in GENOVA alla via Bartolomeo Bosco n. Parte_1
31/3 presso l'avv. Graziella GLENDI che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di riassunzione ex art 392 e ss cpc in atti
APPELLANTE in RIASSUNZIONE contro
, CP_1
APPELLATO IN RIASSUNZIONE, CONTUMACE
Nonché contro
e , in qualità di eredi di Controparte_2 Controparte_3
elettivamente domiciliati in SAVONA al Corso Italia 8/3 presso gli Persona_1 avvocati Luigi Gallareto e Fabrizio Ivaldo che congiuntamente e disgiuntamente li rappresentano e difendono per mandato in atti;
APPELLATI IN RIASSUNZIONE nonché contro in qualità di erede di Controparte_4 Persona_1
APPELLATA IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
1
CONCLUSIONI
Per l'Appellante: rimessione in termini per eventuale notifica ad altri eredi o chiamati all'eredità della sig.ra , dato atto di quanto statuito dalla Suprema Corte di Persona_1
Cassazione nell'ordinanza n. 33172/2023, in accoglimento del proposto appello, riformare la sentenza del Tribunale di Savona 21 ottobre 2015, n. 1139, per le parti in cui l'esponente è risultata soccombente, previa revoca del sequestro conservativo concesso per le ragioni delineate in atti, qualificato l'accordo del 15.07.2011 come (preliminare) di divisione contrattuale, accertarne la nullità e/o annullabilità e/o risoluzione per impossibilità sopravvenuta essendo venuto meno l'oggetto e, in subordine, accertare ai sensi dell'art. 763, comma 1, c.c., la lesione della quota della sig.ra oltre il quarto e, quindi, per le ragioni sopraddette rigettare la Parte_1 domanda avversaria stante l'accertata nullità/invalidità dell'accordo indicato ed il conseguente ripristino dello stato di comunione. In subordine, per la non creduta ipotesi di mancato accoglimento della prospettazione in diritto svolta in via principale, accertato che la scrittura del 15.07.2011 delinea per il caso di inadempimento, l'effetto della risoluzione contrattuale, dichiarare inammissibile e comunque improponibile la domanda ex art. 2932 c.c., promossa dai sig.ri e CP_1 Per_1
con conseguente suo rigetto, stante la sopravvenuta impossibilità al trasferimento
[...] delle quote per vendita all'asta dei beni siti in Savona, via Fontanassa 11/3 e via Venezia 9/17, con il venir meno di ogni pattuizione nella scrittura contenuta. Vinte tutte le spese, diritti e onorari di entrambi i gradi, con i relativi accessori. Richiamate tutte le istanze istruttorie formulate anche sulla CTU per il valore del compendio immobiliare. Espressamente devolute al giudice del gravame tutte le domande, eccezioni, deduzioni, difese ed istanze già proposte in primo grado, nulla escluso, ed eccettuato>>. Per gli appellati e : “Piaccia all'ecc,ma Corte di Controparte_2 Controparte_3
Appello, adversis reictis: Dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e Controparte_2 CP_3 in ordine a tutte le domande formulate da e pertanto rigettare
[...] Parte_1 ogni domanda nei loro confronti, non essendo essi mai stati parte del giudizio e non rivestendo la qualità di eredi di Persona_1 Vinte le spese della presente fase in cui gli stessi sono stati evocati.” FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
e citavano in giudizio la LA innanzi al CP_1 Persona_1 Pt_1
Tribunale di Savona affinché : 1) confermasse il sequestro conservativo dei beni immobili già disposto;
2) dichiarasse valida ed efficace la scrittura privata sottoscritta nel 2011 avente ad
2 oggetto una regolamentazione dei rapporti ereditari, e 3) in esecuzione di tale scrittura condannasse ex art 2932 c.c. a corrispondere a e Parte_1 CP_1 le somme concordate in atti, trasferendo le quote dei suddetti Persona_1 CP_1
e sui beni immobili ivi indicati in favore di A
[...] Persona_1 Parte_1 fondamento della domanda gli attori deducevano di essere giunti con la coerede il 15 Pt_1 luglio 2011 ad una scrittura privata di accordo in cui aveva promesso di Persona_1 vendere alla LA , che a sua volta aveva promesso di acquistare, le quote pari ad un Pt_1 terzo dell'immobile in via Fontanassa e di via Venezia meglio identificati in atti al prezzo di euro 88.700,00; aveva promesso di vendere alla LA , la quale CP_1 Pt_1 aveva promesso di acquistare, le proprie quote di immobile di via Fontanassa con annesso box ed un terzo dell'immobile di via Venezia con annessa cantina al prezzo di euro 345.700,00.
Con tale scrittura tutte le parti avevano fatto reciproche rinunce ad azioni e/o pretese e a tutte le domande già pendenti. Successivamente, tuttavia, aveva annullato Parte_1
l'appuntamento fissato innanzi al notaio per la stipula dell'atto di divisione, e tentato di cedere a terzi le proprie quote di immobili.
Di qui il ricorso per sequestro conservativo che veniva autorizzato dal tribunale fino a concorrenza dell'importo di euro 445.000,00 e, nel successivo giudizio di merito, la domanda di condanna ex art 2932 c.c. si costituiva invocando – sul presupposto che l'accordo fosse una divisione Parte_1 contrattuale - la rescissione dell'accordo ex art 763 comma 1, c.c. sostenendo vi fosse sperequazione tra quanto attribuito e quanto spettante di diritto, ed in subordine, ove il
Giudice non avesse voluto attribuire valore divisorio all'accordo, l'inammissibilità dell'azione di inadempimento contrattuale ex art 2932 c.c., essendo scaduto il termine essenziale stabilito negli accordi senza che gli attori avessero dichiarato la volontà di avvalersi dello stesso ex art
1457 comma 2 c.c.
Con sentenza n. 1139/2015 il Tribunale di SAVONA confermava il sequestro conservativo;
dichiarava valida ed efficace la scrittura privata sottoscritta tra i coeredi;
condannava ex art 2932 c.c. al pagamento in favore del fratello e della Parte_1 CP_1 LA degli importi stabiliti in scrittura;
disponeva - contestualmente al Per_1 pagamento delle somme suddette da parte di – il trasferimento delle quote Parte_1
3 di immobili di proprietà e in favore di condannando CP_1 Persona_1 Parte_1 quest'ultima alle spese di lite.
Proponeva appello , ribadendo la fondatezza della domanda di rescissione - Parte_1 per lesione della quota ad essa spettante - della scrittura privata sottoscritta tra coeredi;
e l'inammissibilità della domanda di condanna ex art 2932 c.c.. rilevava inoltre che il bene in via Fontanassa fosse oggetto di procedura Parte_1 esecutiva da parte di terzi, sicché all'esito della vendita all'asta sarebbe venuta meno la possibilità per e di adempiere all'obbligazione sinallagmatica di CP_1 Per_1 trasferimento delle loro quote del bene in favore di per cui il contenuto della Parte_1 scrittura sarebbe diventato ineseguibile con conseguente caducazione dell'accordo per impossibilità di esecuzione delle prestazioni.
L'appellante quindi insisteva nelle rassegnate conclusioni, prospettando in subordine che il giudice dell'appello verificasse la “sopravvenuta impossibilità al trasferimento delle quote per vendita all'asta del bene sito in ….”
Gli appellati, pur non contestando la pendenza delle procedure esecutive, chiedevano la conferma della sentenza di primo grado, proponendo appello incidentale in punto di spese di lite.
Nelle more, le procedure esecutive intraprese da terzi proseguivano e si concludevano con la vendita forzata dell'immobile di via Fontanassa, già oggetto del preliminare di cui sopra, cui seguiva la vendita sempre nell'ambito delle procedure esecutive attivate da terzi, anche dell'altro immobile sito in via Venezia 9/17, ugualmente oggetto della scrittura. dunque concludeva affinché, qualificato l'accordo del 15.07.2011 come Parte_1 preliminare di divisione contrattuale, la Corte ne accertasse la nullità, annullabilità e/o la risoluzione per impossibilità sopravvenuta essendo venuto meno l'oggetto, riformulando in subordine le conclusioni precedentemente rassegnate.
Gli stessi fratelli e davano atto dell'avvenuta alienazione a terzi CP_1 Persona_1 degli immobili oggetto di scrittura, chiedendo che la Corte d'Appello pronunciasse la cessata materia del contendere, insistendo tuttavia nell'appello incidentale sulle spese.
Con sentenza n. 380/2020 la Corte d'Appello, con l'argomentazione che il riferimento alle intervenute esecuzioni immobiliari fosse inammissibile nuovo motivo di appello, rigettava
4 l'impugnazione proposta da ed, in accoglimento dell'appello incidentale, Parte_1 riformava la sentenza di primo grado condannando e rifondere a Parte_1
e le spese di lite del primo grado, riliquidate in euro 18.000,00 CP_1 Per_1 per compensi, oltre spese del grado di appello.
Da ultimo, ha proposto ricorso per Cassazione denunciando col primo Parte_1 motivo violazione e falsa applicazione dell'art 345 cpc ai sensi dell'art 360 comma 1 n. 4 cpc, costituendo “fatto nuovo” non tanto la presenza delle esecuzioni immobiliari, quanto la sopravvenuta vendita all'asta degli immobili, verificatasi nel corso del giudizio di appello, e censurando la sentenza gravata nella parte in cui il giudice dell'appello aveva affermato in sentenza che l'esecuzione fosse stata cagionata dalla condotta della sola appellante che non aveva pagato né i propri avvocati né le spese condominiali, laddove invece era incontestato dalle controparti stesse che le procedure esecutive fossero state attivate per debiti relativi a tutti e tre i fratelli (e come peraltro risultava per tabulas dalla sentenza emessa dal tribunale di
Savona n. 115/2017 , agli atti di causa).
Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art 100 cpc ex art 360 Parte_1 comma 1 n. 4 cpc in quanto la Corte d'Appello non avrebbe potuto esimersi dal prendere atto che la sopravvenuta vendita all'incanto di tutti i beni immobili oggetto della sentenza costitutiva ex art 2932 c.c. avesse fatto venir meno l'oggetto del contendere stante l'impossibilità di realizzare l'operazione sinallagmatica del trasferimento delle quote di beni in favore di dietro pagamento dei corrispettivi stabiliti, sicchè la Corte Parte_1 avrebbe dovuto rimuovere la sentenza ex art 2932 c.c. di primo grado anziché pervenire alla sua conferma, indipendentemente dalle specifiche domande delle parti.
Col terzo motivo denunciava “Violazione degli artt 91 e 92 cpc ex art 360 Parte_1 comma 1 n. 4 cpc” per averla il Giudice dell'appello considerata soccombente nonostante la pronuncia di prime cure non potesse essere confermata nel merito in ragione dell'intervenuto trasferimento della proprietà a terzi delle quote dei beni che avrebbero dovuti essere ceduti a
La circostanza avrebbe dovuto portare ad una pronuncia di risoluzione Parte_1 con conseguente accertamento della inefficacia della scrittura ovvero ad una pronuncia sulla cessata materia del contendere con il venir meno della soccombenza virtuale.
5 Con ordinanza 33172/2023 la Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo assorbiti il secondo ed il terzo, rimettendo le parti innanzi alla Corte d'Appello in altra composizione, affermando che “E' errata l'affermazione della Corte d'Appello ... secondo cui sarebbe nuovo e quindi inammissibile in appello il motivo con cui la parte appellante chiede che venga riformata la sentenza costitutiva di primo grado di trasferimento del diritto di proprietà di taluni beni, deducendo che tali beni sarebbero stati venduti ai pubblici incanti.
A ben vedere, difatti, la vendita dei beni oggetto del contratto preliminare …. non è questione inammissibile e quindi preclusa in appello ex art 345 cpc.
In secondo luogo, la Corte d'Appello non si è avveduta del fatto che, in tanto può essere pronunciata una sentenza costitutiva, in quanto sia astrattamente possibile il trasferimento del diritto di proprietà tra le parti contrattuali. Trasferimento che non è possibile laddove il diritto di proprietà sia stato nel frattempo acquisiti da altro soggetto, nel caso in esame per mezzo del buon esito della procedura esecutiva”
.. “In definitiva, è necessaria la Cassazione con rinvio alla Corte d'Appello di Genova, in altra composizione, perché giudichi sul motivo di appello dichiarato inammissibile, ovverossia sulla richiesta di rigetto della domanda costitutiva attesa l'impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione delle prestazioni dovuta alla vendita forzata dei beni oggetto del contratto.”.
Nel giudizio di rinvio è rimasto contumace, mentre degli eredi di CP_1 Per_1
deceduta nelle more, è rimasta contumace, mentre
[...] Controparte_4
e si sono costituiti esclusivamente per far valere il Controparte_3 CP_2 proprio difetto di legittimazione passiva, avendo rinunciato entrambi all'eredità della madre e moglie.
All'udienza del 19.09.2024, dichiarata la contumacia di e CP_1 CP_4 nella qualità, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza
[...] del 27.02.2025, successivamente anticipata al 20.02.2025, data in cui la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che “La sentenza di Cassazione vincola il Giudice del rinvio non solo in ordine ai principi di diritto affermati, ma anche ai necessari presupposti di fatto che il
6 principio di diritto affermato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito. Pertanto i limiti del giudizio di rinvio non sono soltanto quelli che derivano dal divieto di ampliare il “thema decidendum”, prendendo nuove conclusioni, ma altresì quelli inerenti alle preclusioni che discendono dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di Cassazione” ( Cass civ 15952/2006)
Con il proprio atto di citazione in riassunzione ha chiesto che Parte_1 questa Corte, in riforma della sentenza del Tribunale di Savona n. 1139/2015, rigetti in toto le domande ex adverso proposte da e con vittoria delle CP_1 Persona_1 spese.
Controparte è rimasta contumace, ad eccezione di ed Controparte_2
, che hanno dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto hanno CP_3 rinunciato all'eredità di Persona_1
In ottemperanza alla natura del giudizio di rinvio ed a quanto stabilito dalla Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 33172/2023, ed in riforma della sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 380/2020, deve accogliersi l'appello di Parte_1
Come enunciato dalla Corte di Cassazione, la circostanza del venir meno della proprietà dei beni oggetto di preliminare (e poi di condanna ex art 2932 c.c.) per effetto delle vendite all'asta in favore di terzi all'esito delle procedure esecutive esperite nei confronti dei beni immobili dei tre fratelli ha determinato l'impossibilità della prestazione Pt_1 dedotta nella scrittura privata del 2011, con conseguenziale risoluzione della stessa per impossibilità sopravvenuta.
In accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma della Parte_1 sentenza di prime cure n. 1139/2015 del Tribunale di Savona, pertanto, dovrà essere dichiarata la risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione della scrittura preliminare del 15.07.2011 e la conseguenziale cessazione della materia del contendere tra le parti.
Il venir meno degli obblighi scaturenti dalla scrittura risolta fa venir meno le esigenze cautelari che giustificavano il sequestro conservativo, di cui andrà disposta la revoca.
La sostanziale complessiva soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
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P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
Definitivamente pronunciando nel giudizio di riassunzione da Cassazione con rinvio, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma della sentenza n. 1139/2015 del Tribunale di Savona Parte_1 pubblicata il 21.10.2015;
Accerta e dichiara la risoluzione per impossibilità sopravvenuta della scrittura del 15.07.2011;
Revoca conseguentemente il disposto sequestro conservativo;
Compensa integralmente le spese di lite relative a tutti i gradi di giudizio.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova, li 16 ottobre 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Daniela Traverso Dott. ssa Giovanna Cannata
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