Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/06/2025, n. 2974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2974 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lidia Greco Presidente dott.ssa Venera Condorelli Giudice rel.
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 3721/2024, avente ad oggetto divorzio congiunto
PROMOSSA DA
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppa Mascali, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
E DA
(C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
04/06/1981, rappresentata e difesa dall'avv. Dario Alfieri, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Posta in decisione all'udienza del 30/01/2025 come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1
[...]
e chiedevano a questo Tribunale la pronuncia dello Parte_1 Parte_2
scioglimento del matrimonio celebrato ad Aci Castello (CT) in data 27/04/2018.
Dall'unione è nato il figlio (il 22/09/2018). Per_1
I ricorrenti esponevano di essersi separati con sentenza di omologa della separazione consensuale emesso in data 01/12/2013 (proc. 9414/2023 RG) e di non essersi più riconciliati.
Il Giudice fissava l'udienza del 30/01/2025 per la comparizione personale delle parti.
All'udienza del 30/01/2025, dinanzi al Giudice le parti confermavano la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e i loro procuratori chiedevano che la causa venisse posta in decisione;
quindi, il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda congiunta.
Ciò premesso, deve affermarsi la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n.
2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo di sei mesi risulta, infatti, dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione pronunciata da questo Tribunale il 01/12/2023 nel procedimento recante RG n.
9414/2023.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre, fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Con riguardo alle ulteriori statuizioni, va rilevato che le parti in ricorso hanno congiuntamente chiesto che la pronuncia del divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“- Disporre l'affidamento condiviso del piccolo ad entrambi i genitori Per_1
con collocamento prevalente ma non esclusivo nella abitazione materna;
2 - disporre l'erogazione del contributo di mantenimento in favore del figlio per la somma di euro 300,00 oltre alla quota parte dell'assegno Per_1
unico che, pertanto, sarà percepito interamente dalla signora Pt_2
- Detto assegno verrà aggiornato annualmente secondo i dati Istat, le spese straordinarie nella misura del 50% per entrambi genitori secondo il protocollo asseverato da questo Tribunale e che le parti dichiarano di conoscere.
- Diritto di frequentazione - Il sig. , sottufficiale della marina militare Pt_1
con servizio al porto di Augusta, preleverà il figlio dall'abitazione Per_1
materna nei giorni di lunedì- mercoledì e venerdì dalle ore 18,00 alle ore
22,00.
- A settimane alterne trascorrerà con il padre un fine settimana Per_1
lungo con prelievo alle ore 14.00 del venerdì e rientro nella abitazione materna domenica alle ore 22.00.
- Poiché il sig. spesso svolge missioni all'estero e comunque Pt_1
allorquando la nave è in navigazione o impegnata in attività operative, il prelievo del figlio potrà subire variazioni, non dipendenti dalla Per_1
volontà del sig. il quale, in tal caso, potrà recuperare i giorni Pt_1
concordandone le modalità con la signora in assenza di accordi Pt_2
potrà prelevare il figlio, per il periodo della licenza che segue la missione, tutti i giorni dall'uscita della scuola sino alle 22.00, prevedendo due pernottamenti da concordare con la signora (la licenza che segue il Pt_2
periodo della missione è di circa otto giorni).
- Durante il periodo della missione, quasi sempre non in Italia, il sig. Pt_1
potrà comunicare con il figlio due volte al giorno o con video chiamata e secondo il fuso orario, per un tempo di conversazione opportuno. In considerazione del fatto che anche la signora presta attività Pt_2
lavorativa, bisogno tener conto degli orari e dei turni di lavoro della stessa.
- Sarà cura della signora comunicare i turni di lavoro, nonché le Pt_2
giornate libere, precisando ulteriormente che, nelle giornate lavorative la signora si renderà sempre disponibile a permettere la Pt_2
comunicazione tra padre e figlio dalle ore 21,30 con tolleranza tenendo conto che gli orari possono subire modifiche, mentre nelle giornate libere dal lavora
3 si renderà disponibile a mettere in comunicazione il figlio col padre prescindendo dagli orari di lavoro, ma tenendo comunque conto di vari ed ulteriori impegni sopravvenuti o di natura personale.
- Tuttavia, si precisa che il sig. anche in assenza della signora Parte_1
avrà la possibilità di telefonare e comunicare con il figlio quando si Pt_3
trova in compagnia della baby setter, come da apposita regolamentazione.
- Vacanze estive - Il figlio trascorrerà con il padre un mese di Per_1
vacanze anche non consecutivo, da concordare come le ferie della madre;
nelle vacanze natalizie, verrà assicurato il periodo dell'alternanza in modo da assicurare ad anni alterni la viglia con un genitore il 25 dicembre con l'altro, così per il Capodanno, assicurando comunque un periodo di sei giorni con il padre;
anche la vacanze pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza; il giorno del compleanno di trascorrerà il pranzo con un genitore, la Per_1
cena con l'altro, I compleanni del genitori saranno festeggiati con loro;
trascorrerà il compleanno delle altre due sorelle con loro, Per_1
parimenti potrà trascorre con lei il compleanno della nonna Per_1
paterna e del cuginetti.
- Il Ferragosto verrà festeggiato con il criterio dell'alternanza.
- Al fine di mantenere i rapporti con la nonna paterna e 1 cuginetti, durante il periodo in cui il sig. si trova all'estero la baby setter porterà il Pt_1
bambino dalla nonna paterna.
- Il sig. avrà il diritto di recuperare i giorni in cui il figlio Pt_1 Per_1
per motivi di salute non potrà andare con il padre.
- La signora si obbliga a riferire tempestivamente lo stato di salute del Pt_2
figlio, delle Viste mediche o di altro evento della vita di;
dovrà, Per_1
inoltre, informare il padre di ogni attività extrascolastiche incluse le feste di compleanno dei compagni di scuola.
- Baby-sitter - detta figura appare necessaria atteso che entrambi i genitori sono lavoratori turnisti e pertanto le spese saranno ripartite tra i due genitori in ragione del 50%; i compiti e il ricorso a detta professionista devono essere concordati tra i due genitori secondo le esigenze di ciascuno fermo restando
4 che se il padre sarà libero potrà assolvere lui stesso agli ordinari adempimenti.
- Il sig. si obbliga a sostenere tutte le spese relative ad una attività Pt_1
sportiva che vorrà seguire utilizzando laddove fosse necessario la Per_1
baby-sitter per gli spostamenti.
- I sig.ri e si impegnano a concordare Parte_1 Parte_2
preventivamente e in comune ogni scelta di vita relativa al piccolo
, che ne coinvolgerà la crescita, l'istruzione, la salute, Per_1
l'inclinazione religiosa, artistica, sportiva o qualsivoglia altro aspetto utile al benessere dello stesso, in rispetto reciproco e reciproco ascolto.
- Le parti rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento essendo entrambi percettori di reddito.
- 1 genitori si obbligano a comunicare, durante le vacanze estive, i loro spostamenti”.
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n. 154/2013, valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Verificata l'esistenza dei presupposti di legge, il Tribunale decide di accogliere la domanda.
Il Collegio prende atto degli accordi che esulano dall'oggetto del presente giudizio.
Nulla si dispone sulle spese del presente giudizio, stante la natura congiunta del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto ad Aci Castello (CT) in data 27/04/2018 tra , nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di Parte_2
matrimonio dello stato civile del Comune di Aci Castello (CT) al n. 19, parte 2, serie C,
5 anno 2018, alle condizioni indicate in motivazione.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Aci Castello (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del tribunale, il 23 maggio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Venera Condorelli dott.ssa Lidia Greco
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