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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 05/12/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
S E N T E N Z A
N°________________
Fasc. N°_____________
REPUBBLICA ITALIANA Cron. N°____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rep. N°____________
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica in persona del giudice applicato PNRR dott.ssa Lorena Canaparo ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.17 \ 2023 promossa da:
Parte_1
[...]
PPELLANTI-
[...]
AVV. BATTAGLIA DEMETRIO
contro
:
Controparte_1
-PARTE APPELLATA –
AVV. DE PALMA FURIO
Controparte_2
- Controparte_3
- Controparte_4
-PARTI APPELLATE contumaci –
avente per oggetto: appello sentenza Giudice di Pace
*****
Udienza trattazione scritta ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. in data 05.12.2025.
Assunta in decisione in tale data.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 23.10.2020, e Parte_1 Parte_1 convenivano in giudizio e per ottenere il Controparte_1 Controparte_2
1 risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale avvenuto il 16.09.2019 sulla SS 280, Km 0+200, in agro di Lamezia Terme.
Secondo gli attori, la responsabilità esclusiva del sinistro sarebbe da attribuire al conducente della IA DA ( ), che avrebbe effettuato una manovra vietata CP_5 di arresto e svolta a sinistra, costringendo il veicolo degli attori a una manovra di emergenza che portava alla collisione con una Mercedes proveniente dal senso opposto. si costituiva contestando la ricostruzione attorea e chiedendo il rigetto Controparte_1 della domanda, sostenendo che la responsabilità fosse da attribuire in via prevalente al conducente della IA 50 ( ), per velocità non commisurata e manovra Pt_1 imprudente di invasione della corsia opposta.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 1606/2022, accertava un concorso di colpa nella misura dell'80% a carico degli attori e del 20% a carico di Controparte_2 condannando in solido e al pagamento di € 2.923,13, CP_1 Controparte_2 oltre interessi, e compensando integralmente le spese di lite.
Gli attori proponevano appello, chiedendo la riforma della sentenza e l'accertamento della responsabilità esclusiva del conducente della DA, con conseguente condanna delle appellate al risarcimento integrale dei danni.
Sulla dinamica del sinistro e la responsabilità
Dalla documentazione in atti, dalle perizie e dal video della videosorveglianza Contr emerge che la IA DA, condotta da , ha rallentato la marcia CP_5 in prossimità del distributore, senza però arrestarsi completamente né oltrepassare la doppia linea continua.
La DA lasciava spazio sufficiente sulla destra per il passaggio dei veicoli, come dimostrato dal transito regolare di una Nissan JU e di un autocarro Daily.
La IA 50, condotta da , invece di superare la DA sulla destra, ha Pt_1 repentinamente sterzato a sinistra, invadendo la corsia opposta e collidendo con la Mercedes.
La perizia cinematica e il verbale di contestazione evidenziano che la velocità della IA 50 era superiore al limite (60 km/h contro i 50 km/h consentiti) e che il conducente non ha rallentato né frenato in tempo utile, nonostante la visibilità fosse ottimale e la situazione di traffico chiara già da oltre 70 metri di distanza.
La condotta della DA, pur in procinto di una manovra vietata, non risulta aver avuto nesso causale diretto con il sinistro, che si è verificato per la scelta del
2 conducente della IA 50 di invadere la corsia opposta senza necessità, potendo invece superare a destra come fatto dagli altri veicoli.
Sulla ripartizione delle responsabilità
Alla luce delle risultanze istruttorie, si conferma la valutazione del primo giudice circa la responsabilità prevalente del conducente della IA 50 (80%) e residuale di 0%), non ravvisandosi elementi per Controparte_2 attribuire la responsabilità esclusiva al conducente della DA.
Sulle spese di lite
La compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, disposta dal primo giudice, appare conforme ai principi di soccombenza reciproca e alla giurisprudenza di legittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, così decide:
1. Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. Condanna in via solidale a rimborsare a Parte_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore le spese di lite che CP_1 liquida in euro 1.701,00 oltre oneri fiscali e previdenziali previsti ex lege oltre rimborso spese generali nella misura del 15%.
addì 05.12.2025
IL GIUDICE applicato PNRR
Dott. ssa Lorena Canaparo
3
N°________________
Fasc. N°_____________
REPUBBLICA ITALIANA Cron. N°____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rep. N°____________
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica in persona del giudice applicato PNRR dott.ssa Lorena Canaparo ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.17 \ 2023 promossa da:
Parte_1
[...]
PPELLANTI-
[...]
AVV. BATTAGLIA DEMETRIO
contro
:
Controparte_1
-PARTE APPELLATA –
AVV. DE PALMA FURIO
Controparte_2
- Controparte_3
- Controparte_4
-PARTI APPELLATE contumaci –
avente per oggetto: appello sentenza Giudice di Pace
*****
Udienza trattazione scritta ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. in data 05.12.2025.
Assunta in decisione in tale data.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 23.10.2020, e Parte_1 Parte_1 convenivano in giudizio e per ottenere il Controparte_1 Controparte_2
1 risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale avvenuto il 16.09.2019 sulla SS 280, Km 0+200, in agro di Lamezia Terme.
Secondo gli attori, la responsabilità esclusiva del sinistro sarebbe da attribuire al conducente della IA DA ( ), che avrebbe effettuato una manovra vietata CP_5 di arresto e svolta a sinistra, costringendo il veicolo degli attori a una manovra di emergenza che portava alla collisione con una Mercedes proveniente dal senso opposto. si costituiva contestando la ricostruzione attorea e chiedendo il rigetto Controparte_1 della domanda, sostenendo che la responsabilità fosse da attribuire in via prevalente al conducente della IA 50 ( ), per velocità non commisurata e manovra Pt_1 imprudente di invasione della corsia opposta.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 1606/2022, accertava un concorso di colpa nella misura dell'80% a carico degli attori e del 20% a carico di Controparte_2 condannando in solido e al pagamento di € 2.923,13, CP_1 Controparte_2 oltre interessi, e compensando integralmente le spese di lite.
Gli attori proponevano appello, chiedendo la riforma della sentenza e l'accertamento della responsabilità esclusiva del conducente della DA, con conseguente condanna delle appellate al risarcimento integrale dei danni.
Sulla dinamica del sinistro e la responsabilità
Dalla documentazione in atti, dalle perizie e dal video della videosorveglianza Contr emerge che la IA DA, condotta da , ha rallentato la marcia CP_5 in prossimità del distributore, senza però arrestarsi completamente né oltrepassare la doppia linea continua.
La DA lasciava spazio sufficiente sulla destra per il passaggio dei veicoli, come dimostrato dal transito regolare di una Nissan JU e di un autocarro Daily.
La IA 50, condotta da , invece di superare la DA sulla destra, ha Pt_1 repentinamente sterzato a sinistra, invadendo la corsia opposta e collidendo con la Mercedes.
La perizia cinematica e il verbale di contestazione evidenziano che la velocità della IA 50 era superiore al limite (60 km/h contro i 50 km/h consentiti) e che il conducente non ha rallentato né frenato in tempo utile, nonostante la visibilità fosse ottimale e la situazione di traffico chiara già da oltre 70 metri di distanza.
La condotta della DA, pur in procinto di una manovra vietata, non risulta aver avuto nesso causale diretto con il sinistro, che si è verificato per la scelta del
2 conducente della IA 50 di invadere la corsia opposta senza necessità, potendo invece superare a destra come fatto dagli altri veicoli.
Sulla ripartizione delle responsabilità
Alla luce delle risultanze istruttorie, si conferma la valutazione del primo giudice circa la responsabilità prevalente del conducente della IA 50 (80%) e residuale di 0%), non ravvisandosi elementi per Controparte_2 attribuire la responsabilità esclusiva al conducente della DA.
Sulle spese di lite
La compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, disposta dal primo giudice, appare conforme ai principi di soccombenza reciproca e alla giurisprudenza di legittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, così decide:
1. Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. Condanna in via solidale a rimborsare a Parte_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore le spese di lite che CP_1 liquida in euro 1.701,00 oltre oneri fiscali e previdenziali previsti ex lege oltre rimborso spese generali nella misura del 15%.
addì 05.12.2025
IL GIUDICE applicato PNRR
Dott. ssa Lorena Canaparo
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