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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 4232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4232 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Paolo Coppola all' udienza del 28.05.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 24613 del R.G. anno 2024 tra
nata a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Leperino, Parte_1
giusta procura depositata telematicamente
RICORRENTE
Contro
, in RO persona del Direttore Generale pro tempore, con sede in Napoli, rappresentata e difesa dall'avv.
Mariateresa Nicoletti, giusta procura depositata telematicamente
RESISTENTE nonché
, in persona del legale rapp.te p.t., RO rappresentata e difesa dall'avv. Eliana Riggio, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISONE
Con ricorso depositato in data 14/11/2024 il ricorrente conveniva in giudizio la CP_2
esponendo:
- di essere stata dipendente della convenuta sino al 01/12/2021, con inquadramento nella categoria universitaria D2 ed equiparazione alla Dirigenza Sanitaria del SSN;
- di aver svolto funzioni di assistenza sanitaria uguali a quelle ospedaliere svolte da medici e dalle altre professionalità sanitarie alle dipendenze del SSN;
- di aver percepito l'indennità di esclusività relativa a “altri incarichi con esperienza professionale superiore a quindici anni” di cui all'art.89 CCNL 2016-2018 pari ad euro
13.461,36; - di essere stata assunta con contratto a tempo determinato, con profilo di funzionario tecnico,
Categoria D2, di durata triennale con decorrenza 02/01/1998 – 01/01/2001 ai sensi dell'art. 19, comma 9 bis, del CCNL Università 1997 integrativo del CCNL 21.5.1996;
- che il rapporto era stato trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 02/01/2001 in forza del comma 5 dell'art. 55 del CCNL 1998/2001 attuato con CP_1
Decreto Rettorale n. 4230 del 27/11/2000;
- di aver quindi maturato un'anzianità di servizio superiore ad anni 20 nel ruolo di Dirigente
Sanitario all'interno della struttura della resistente;
- che dette circostanze non erano state contestate dalla convenuta che riconosce alla ricorrente l'anzianità maturata nell'erogazione dell'indennità di esclusività;
- di aver ricevuto una retribuzione composta da: un trattamento economico universitario
(retribuzione complessiva ed indennità di ateneo ex DPR 567/87 art. 20 co.2), un trattamento economico ospedaliero, volto ad equiparare il trattamento economico della ricorrente a quello dei dirigenti sanitari del SSN, composto da indennità di equiparazione e altri emolumenti previsti dal CCNL della Dirigenza del SSN, e l'indennità di esclusività;
- che l' non aveva rideterminato il valore dell'indennità ex art. 31 DPR 761/79, né CP_1
corrisposto gli arretrati maturati dal 1° gennaio 2019 in forza del CCNL della Dirigenza del
SSN triennio 2019-2021;
- che il CCNL in questione aveva previsto un incremento dello stipendio base del Dirigente ed in particolare: dal 1° gennaio 2019 un incremento pari ad euro 83 mensili, dal 1° gennaio 2020 un incremento pari ad euro 129 mensili e dal 1° gennaio 2021 un incremento pari ad euro 135 mensili;
- che lo stesso CCNL aveva altresì previsto all'art. 71, rubricato “clausola di garanzia” incrementi della retribuzione di posizione;
- che la clausola di garanzia aveva lo scopo di impedire, nell'ipotesi di mantenimento dello stesso incarico per periodi ultradecennali, un incremento della retribuzione del Dirigente così da compensare la maggiore professionalità per l'incarico rivestito;
- che il riconoscimento era automaticamente previsto se il dirigente percepisce un'indennità di esclusività superiore a 15 anni;
- di aver ricevuto in vigenza del CCNL 2016-2018 una retribuzione di posizione pari ad euro
5.500,00;
- di aver diritto ad ottenere l'importo corrispondente di cui all'art. 89 CCNL 2016-2018;
Tanto premesso e richiamate le norme collettive di riferimento, chiedeva che questo Giudice volesse:
A. accertare e dichiarare che alla ricorrente sono dovute le somme di cui al presente ricorso e per i titoli ivi dedotti, per complessivi € 5.907,50; in subordine, la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia e per l'effetto: Contr B. condannare la convenuta in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento, in favore della ricorrente, delle somme di cui al presente ricorso e per i titoli ivi dedotti, per complessivi €
5.907,50; in subordine, la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. In ogni caso oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna posta creditoria al saldo;
C. con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso spese generali e rimborso del contributo unificato con attribuzione.
L si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 24.01.2025 con la quale CP_2
resisteva alle opposte pretese eccependo e deducendo:
- la propria carenza di legittimazione passiva, essendo l' il formale di lavoro della CP_3 ricorrente anziché l'amministrazione aziendale;
- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D. Lgs. 502/92, il
[...]
era stato trasformato in;
Controparte_4 RO
- che con D.R. n. 2101/07 era stato approvato l'Atto Aziendale di diritto privato con cui era stata confermata la personalità giuridica della convenuta e l'individuazione delle responsabilità degli organi di vertice dell'Azienda in merito al personale universitario in servizio presso le relative strutture;
- che in particolare i provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed economico universitario erano di esclusiva competenza dell'amministrazione universitaria;
- di aver provveduto ad aggiornare il trattamento economico dell'istante espletando le attività di propria competenza e che, dunque, era onere dell'Ateneo dimostrare l'avvenuto pagamento;
- di contestare i conteggi di parte ricorrente per il calcolo dell'indennità di equiparazione ai sensi dell'art. 31 del DPR 761/79 poiché per l'anno 2019 erano errati in quanto la clausola di garanzia era applicabile solo dall'1/01/2020, mentre per gli anni 2020 e 2021 era applicabile il CCNL 2016-2018;
- che quindi i valori aggiornati previsti dal CCNL 2019-2021 erano applicabili a decorrere dal
01/01/2022 come da CCNL Sanità 2019-2021.
Tanto premesso chiedeva che questo giudice volesse:
1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
e/o in subordine la sussistenza del vincolo di solidarietà Controparte_5 passiva con l' ; RO
2) disporre, ex art. 102 c.p.c., l'integrazione del contradditorio dell' RO , in persona del Rettore pro tempore, onerando di tanto parte
[...]
ricorrente;
3) nel merito, rigettare ogni domanda, eccezione e condanna sollevata nei confronti dell' , in quanto estranea ai fatti di causa;
CP_1
4) condannare parte ricorrente alla refusione delle spese di lite.
Disposta l'integrazione del contraddittorio, l' RO
si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 24.03.2025 con la quale resisteva
[...]
alle opposte pretese eccependo e deducendo:
- il difetto di legittimazione passiva dell'Ateneo, in quanto la richiesta di accertamento del proprio diritto a percepire le indennità indicate in ricorso poteva essere riconosciuta solo dal datore di lavoro presso il quale la stessa svolgeva l'attività lavorativa, ossia l'
[...]
; RO
- che l'istante era appartenente al personale cd ex “gettonato”, con contratto di lavoro subordinato di durata triennale (dal 02.01.1998 al 01.01.2001), funzionario tecnico adibito a funzioni assistenziali;
- che tale contratto era stato trasformato, con D.R. n. 4230 del 02.11.2000, in contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 02.01.2001 sino alla data di quiescenza dell'1.12.2021, continuando a svolgere funzioni esclusivamente assistenziali, il cui trattamento economico era totalmente a carico dell' RO annessa all'Università ed era liquidato direttamente dall' ; RO
- che quindi la rideterminazione spettava esclusivamente all'A.O.U., Ente dotato di autonomia organizzativa e gestionale nonché di propria personalità giuridica, utilizzatore in via esclusiva della prestazione lavorativa dell'istante e sul cui bilancio gravano gli oneri economici per l'espletamento delle attività di natura assistenziale;
- che in virtù delle disposizioni del citato CCNL l'istante aveva chiesto l'adeguamento di indennità nonché dei relativi importi in virtù dei rinnovi contrattuali, la cui applicazione spettava in via esclusiva all'AOU, considerando il particolare trattamento economico a suo carico;
- che il riconoscimento delle indennità arretrate e di quella corrente discendeva dall'applicazione del contratto, risultando che l'AOU, quale unico datore di lavoro, le aveva corrisposto in maniera inadeguata;
- che risultava impossibile la liquidazione di un compenso, previsto da un CCNL del Comparto
Sanità, relativo allo svolgimento di attività avente natura assistenziale resa da una dipendente non appartenente all'Ateneo;
- che l'AOU con Delibera del Direttore Generale dell'AOU n. 685/2020 aveva autorizzato nei confronti del personale la rideterminazione del trattamento economico ai sensi dell'art. 31 del
D.P.R. n. 761/79 in applicazione del CCNL Area Sanità 2016/2018 e che la stessa, per il mancato pagamento di tale indennità per un periodo precedente in applicazione di altro CCNL
Sanità, era già stata condannata in via esclusiva al pagamento dei predetti arretrati;
- che quindi la competenza relativa al pagamento delie indennità richieste era sempre stata esclusivamente dell'AOU in quanto si trattava di indennità spettanti al personale prestante attività assistenziale come previsto in applicazione del DPR n. 761/79 e dei relativi CCNL
Area Sanità;
- che l'istante aveva percepito un'unica busta paga, emessa dall'ente aziendale relativa sia al trattamento fondamentale che a quello accessorio, mentre il personale universitario, svolgente funzioni assistenziali, al quale l'Amministrazione Aziendale aveva fatto riferimento, percepisce due buste paga: l'una relativa al trattamento fondamentale a carico dell'Ateneo e l'altra relativa al trattamento accessorio rilasciata dalla stessa Azienda;
- che rispetto alla richiesta di integrazione del contraddittorio, era sussistente un rapporto particolare di lavoro cd. “Ex gettonato”, il cui trattamento retributivo era a carico soltanto dell' , in linea con il quadro normativo (art. 4 del D. Lgs. 502/92; D.R. RO
n. 1352 del 30/03/1995; D. Lgs. n. 517/99; D. Lgs. n. 626/94);
- che dall'iter normativo era emerso che al sostegno economico-finanziario delle attività istituzionali dell'Azienda, nonché al pagamento del personale universitario transitoriamente utilizzato in attività assistenziali provvede la Regione, con il trasferimento di fondi affluenti direttamente sul bilancio della struttura Aziendale;
- che dal 1995, pur continuando ad utilizzare personale giuridicamente inquadrato nei ruoli dell'Università, l' era subentrata alla stessa nella gestione Controparte_6
diretta del personale universitario, afferente alle proprie strutture sanitarie, provvedendo direttamente anche alla relativa retribuzione con fondi appositamente stanziati dalla Regione
Campania;
- che pertanto l'AOU era centro di imputazione della gestione dei rapporti di lavoro del personale in servizio, per cui l' , assumendo la posizione formale di datore di lavoro, CP_1 era estranea dall'obbligazione accessoria di natura assistenziale;
Tanto premesso chiedeva che questo giudice volesse:
- In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'evocata
spettando la legittimazione passiva esclusivamente all' RO [...] per la ragioni sopra esposte;
RO
- in ogni caso rigettare integralmente le richieste in quanto del tutto infondate;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, disporre la condanna alle spese in via solidale tra l' e l' . RO CP_3
Alla udienza del 28.5.2025 questo Giudice pronunciava sentenza.
*****
Deve preliminarmente affermarsi che l' è RO carente di legittimazione passiva essendo l'istante dipendente della convenuta per come, CP_7
palesemente, emerge dalle buste paga. Nel caso di specie, difatti, diversamente da quanto accade solitamente, l'istante non ha doppia busta paga ma l'intero trattamento economico è a carico diretto della Azienda di cui è dipendente.
Nel merito la ricorrente asserisce che il datore di lavoro non ha provveduto correttamente né a corrispondere gli arretrati, né a pagare successivamente l'indennità corrente ai sensi dell'art. 31 dpr
761/79 con i nuovi parametri contrattuali ed in specie sia quanto ad indennità ex art 31 che la indennità di esclusività, calcolate in misura non corrispondente al CCNL 2019come da conteggio allegato al ricorso.
La convenuta ammette l'errore dichiarando in memoria di costituzione: Si evidenzia che, rispetto al mancato pagamento degli emolumenti per rinnovo contrattuale CCNL Area Sanità 2019/2021, Contr oggetto del presente giudizio, l' ha provveduto ad aggiornare il trattamento economico della
Dott.a in applicazione dei CCCCNNLL 2016-2018 e 2019- 2021 (All.5) Parte_1
Contr Pertanto, sulla base della comprovata istruttoria degli Uffici aziendali, l' ha espletato le attività di propria competenza e che, dunque è in capo all'Ateneo l'onere della prova dell'avvenuto pagamento.
Orbene dalla differenza tra l'importo indicato per le nuove indennità all'allegato 5 e quelle versate come da buste paga in atti emerge una differenza di €. 10135,57 di tal chè la somma richiesta dall'istante pari ad €. 5.907,50 si deve ritenere dovuta.
Parte convenuta ha pagato ad aprile 2025 €. 3713,75 che è importo inferiore a quanto dalla stessa indicato come dovuto, ricavabile dalla differenza tra il percepito e quanto indicato nel suo all 5.
Ne consegue la condanna della convenuta al pagamento di €. 2.193,75.
Le spese di lite si compensano per la novità delle questioni trattate nonché in ragione della circostanza che parte istante non ha prestato alcuna collaborazione alla odierna definizione della controversia (cfr odierno verbale d'udienza).
Spese compensate anche verso posto che si RO RO
tratta comunque del soggetto che redige le buste paga e che non ha aggiornato gli stipendi.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
1) condanna la RO
al pagamento in favore dell'istante di €. 2.193,75 oltre interessi legali e
[...] rivalutazione monetaria (quest'ultima per la sola quota parte eventualmente eccedente gli interessi legali )dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
2) spese compensate.
NAPOLI, lì 28.5.25
IL GIUDICE
(Dott. Paolo Coppola)