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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Anna Maria Rossi Presidente
- dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere
- dott. Maurizio Miranda Giudice Ausiliario Relatore
Esaminati gli atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1282/2019 promossa da:
(C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2 Pt_3 tutti con l'Avvocato MONEA PIERPASQUALE e con l'Avvocato SILIPO FRANCESCO
[...] con domicilio eletto in PIAZZA TRENTO E TRIESTE 4 40137 BOLOGNA
con l'Avvocato RITORTO BRUZZESE Parte_4 DOMENICO
APPELLANTE/I contro
(C.F. ) e con Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 l'Avvocato IRTUSO ANTONELLO, con domicilio eletto in VIA PATERNOSTRO N. 6 PAL. ; Controparte_3
, con l'Avvocato DONNICI GIUSEPPE CP
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, da intendersi in questa sede richiamate, all'Udienza del 16 febbraio 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. depositato in data 18/7/2014 l'Avv. , il dott. Parte_1
e il dott. adivano il Tribunale di Modena per sentir condannare, in solido, Parte_2 Parte_3
pagina 1 di 8 , e Controparte_1 Controparte_2 CP Parte_4
al pagamento delle somme dovute per l'espletamento dell'incarico professionale conferito
[...]
ai ricorrenti in relazione alla consulenza espletata per l'acquisizione della Biemme Expo s.r.l. in liquidazione.
A fondamento della domanda deducevano di aver ricevuto ai predetti , e il CP_1 CP_2 CP
predetto incarico e che gli stessi avevano conferito detto incarico in proprio ed anche nell'interesse della Parte_4
Si costituivano in giudizio i resistenti i quali chiedevano il rigetto della domanda ritenendo che
, e avevano agito nell'esclusivo interesse ed in rappresentanza della CP_1 CP_2 CP
menzionata società che aveva peraltro già sottoscritto in data 18/3/2010 un contratto preliminare di compravendita al quale non era però stata data esecuzione.
Disposto il mutamento di rito, con Sentenza nr. 1960/18 il Tribunale di Modena riteneva incontestato lo svolgimento dell'incarico da parte dei ricorrenti ed accertava che detto incarico era stato conferito dalle persone fisiche ma nell'interesse della società e per l'effetto condannava Parte_4
(di seguito per brevità anche “ ) a corrispondere la somma di € 69.131,28=,
[...] Pt_4
oltre accessori di legge, in favore di e la somma di € 110.749,35=, al netto degli Parte_1
accessori di legge, a favore di e oltre interessi dalla domanda al saldo. Parte_2 Parte_3
Avverso tale Sentenza proponevano appello , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
appello che assumeva il nr. 1282/19 R.G., nonché , il Parte_4
cui appello veniva iscritto al nr. 1367/19 del Ruolo Generale.
Si costituivano gli appellati contestando le ragioni dell'impugnazione e chiedendo, con appello incidentale, la riforma della Sentenza in punto alla misura delle spese di lite del primo grado ivi liquidate in loro favore.
In data 13/2/2020 veniva disposta la riunione degli appelli giusta la previsione di cui all'art. 335 c.p.c.
pagina 2 di 8 Nelle note di trattazione scritta depositate in data 9/12/2021 in vista dell'Udienza del 14/12/2021 la difesa di dava atto dell'avvenuta cancellazione della società dal Parte_4
Registro delle Imprese.
Con Ordinanza del 16/3/2023 la Corte dichiarava l'interruzione del giudizio che veniva riassunto da
, e con ricorso ex art. 303 c.p.c. depositato in data Parte_1 Parte_2 Parte_3
6/6/2023.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'Udienza sopra indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve evidenziarsi che la cancellazione dal Registro delle Imprese della società
non rileva in punto alle sorti dell'appello principale, Parte_4
proposto dagli appellanti nei confronti degli appellati , e , assunto al nr. CP_1 CP_2 CP
1218/19 R.G.
La società cancellata non era invero parte di tale giudizio di appello, giudizio al quale è stato riunito l'appello proposto dalla predetta in applicazione di quanto previsto dall'art. 335 c.p.c. secondo cui tutte le impugnazioni proposte separatamente nei confronti di una medesima Sentenza devono essere riunite anche d'Ufficio.
Ciò posto, è agevole evidenziare che l'appello proposto dalla società cancellata aveva ad oggetto la misura dei compensi richiesti dagli attori in primo grado e dunque l'impugnazione attiene ad un rapporto in cui erano parte solo gli appellanti e la società Parte_4
.
[...]
L'evento interruttivo relativo al giudizio pendente al nr. 1367/19 R.G. è stato dichiarato dal difensore della società, appellante costituita in tale giudizio, in data 14/12/2021.
A seguito di tale dichiarazione, la Curatela della società non ha provveduto a depositare alcun ricorso in riassunzione. pagina 3 di 8 Tale atto di impulso è stato in realtà proposto da , e con ricorso in riassunzione del Pt_1 Pt_2 Pt_3
6/6/2023.
Detto ricorso risulta però depositato successivamente alla scadenza del termine di tre mesi previsto dall'art. 305 c.p.c., termine che decorrere dal momento in cui è stato dichiarato l'evento interruttivo da parte del difensore di e dunque dal 14/12/2021. Parte_4
Ciò in quanto il termine per la riassunzione decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore nei confronti delle altre parti, senza che abbia alcun rilievo, a tal fine, il momento nel quale venga adottato il successivo provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva (Cass. 16797/22).
Pertanto, il ricorso in riassunzione depositato dalle parte sopra indicate non è idoneo ad evitare la dichiarazione di estinzione dell' appello pendente al nr. 1367/19 R.G.
Tale estinzione non coinvolge però l'appello proposto da , e e pendente al nr. Pt_1 Pt_2 Pt_3
1218/19 in quanto in detto procedimento non era parte la società fallita e dunque non si è verificata alcuna ipotesi di interruzione a seguito della dichiarazione del difensore di Parte_4
da questi resa in data 14/12/2021.
[...]
Per quanto attiene l'impugnazione proposta dai predetti , e si osserva quanto Pt_1 Pt_2 Pt_3
segue.
Con il primo motivo gli appellanti censurano la Sentenza impugnata relativamente al fatto di non aver ritenuto provata la circostanza secondo cui l'incarico professionale fu loro conferito dai sigg.ri
, ed . CP_1 CP_2 CP
Affermano sul punto che il Tribunale aveva ritenuto che l'incarico era stato conferito da parte di nelle persone dei convenuti , e e che pertanto, sussistendo la prova Pt_4 CP_1 CP_2 CP
del conferimento da parte degli appellati , e , Controparte_1 Controparte_2 CP
sarebbe stato loro onere dimostrare che detto incarico era stato da loro conferito non già personalmente pagina 4 di 8 bensì solo “in qualità di rappresentanti di esso” (rectius, della società , ai Parte_4
sensi dell'art. 2697 comma 2 c.c.
L'assunto non può essere condiviso.
Il Tribunale ha invero ritenuto che gli incarichi professionali per cui è giudizio erano stati conferiti da in persona dei rappresentanti di detta società, e pertanto correttamente ha Parte_4
ritenuto che l'onere di provare che detto conferimento era stato effettuato personalmente dagli appellati gravasse sulla parte ricorrente e attrice in primo grado.
Con il secondo motivo si afferma che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che l'incarico era stato conferito solo nella veste di rappresentanti di e di ritiene contraddittoria la Sentenza di primo Pt_4
grado laddove, affermando non essere contestato che i convenuti , e (quindi CP_1 CP CP_2
le persone fisiche) avrebbero voluto acquisire la Biemme Expo srl “o” attraverso la “o” Pt_4
attraverso una newco, aveva omesso di ritenere che i veri committenti le prestazioni professionali per cui è causa erano le predette persone fisiche.
Il motivo può ritenersi fondato.
Indiscusso, anche perché non oggetto di impugnazione del relativo capo, il conferimento degli incarichi e l'ammontare delle competenze maturate in relazione allo stesso, deve ritenersi che effettivamente l'istruttoria documentale ed orale permette di affermare che gli incarichi professionali per cui è giudizio non siano stati conferiti esclusivamente da e soprattutto non siano stati conferiti nel solo Pt_4
interesse di detta società.
Tale conclusione deve ritenersi fondata sul fatto che il conferimento di cui trattasi è riferito a tre distinte persone fisiche, una sola delle quali ( ) rivestiva una carica all'interno della Controparte_1
società in ragione della quale si poteva assumere che questi abbia agito per conto della persona giuridica.
E' evidente, invero, che i referenti dei professionisti appellanti erano i tre appellati quali persone fisiche, i quali – peralto – al di fuori del predetto presidente il CdA non avevano Controparte_1
pagina 5 di 8 alcun ruolo all'interno della società che legittimasse un loro coinvolgimento nella vicenda nell'interesse della predetta.
In particolare, dalla ricostruzione della vicenda prospettata dagli appellati non si comprende a quale titolo sarebbe intervenuto il sig. se non per un interesse personale all'acquisizione della CP
Biemme Expo s.r.l.
Del pari a dirsi per la posizione di che nelle prospettazioni della parte appellata Controparte_2
viene indicato quale “avvocato e difensore” della senza che però tale qualità sia oggetto di Pt_4
prove apprezzabili.
E' dirimente sul punto la testimonianza del teste Dott. di cui al verbale del 7/5/2016, la Testimone_1
cui rilevanza non appare considerata dal Tribunale nella sua interezza, laddove il teste (che aveva
“seguito la pratica di cessione del compendio immobiliare della Biemme Expo” quale professionista dalla stessa incaricato) ha riferito che l'acquisto sarebbe stato effettuato da ovvero anche da Pt_4
un'altra società di nuova costituzione e che tale nuova società “faceva riferimento a , CP CP_2
e ” i quali avevano “inoltrato una richiesta di finanziamento alla cassa di Risparmio di Parma”. CP_1
La rilevanza di tale testimonianza in punto all'individuazione del soggetto che aveva conferito gli incarichi professionali deve apprezzarsi in relazione al documento nr. 43 depositato dalla parte ricorrente in primo grado: tale documento è rappresentato da un'email del 30/9/2010 della quale non è
mai stato contestato il contenuto e neanche la provenienza della stessa dal Cancellieri.
In tale messaggio di posta elettronica si menziona espressamente, in esito alle risultanze della due diligence eseguita dagli appellanti ed a seguito del diniego opposto dalla cassa di Risparmio di Parma
all'operazione finanziaria menzionata dal teste la necessità di raggiungere “un nuovo accordo Tes_1
tra , e , da una parte, e Biemme Expo dall'altra”. CP Controparte_2 CP_5
L'esame complessivo delle predette risultanze istruttorie permette dunque di apprezzare che i mandati professionali conferiti agli appellanti rispondevano ad esigenze personali dei sigg.ri , Cancellieri CP
pagina 6 di 8 e i quali erano dunque intenzionati all'operazione di acquisizione che sarebbe stata effettuata CP_1
utilizzando la struttura della persona giuridica ovvero di una nuova società da costituire ad hoc. Pt_4
Da ultimo, non si può omettere di considerare che tutte le argomentazioni sopra esposte trovano diretta conferma nella deposizione di (verbale di Udienza del 24/10/2016) la cui Testimone_2
qualità di consulente di Biemme Expo permette di affermarne la terzietà rispetto alle vicende ed alle parti di causa.
Gli appellati , e debbono pertanto essere CP Controparte_2 Controparte_1
condannati, in solido tra loro e con al pagamento delle Parte_4
competenze richieste dalle parti appellanti e dunque al pagamento della somma di € 69.131,28=, oltre accessori di legge, in favore di e della somma di € 110.749,35=, al netto degli Parte_1
accessori di legge, a favore di e oltre interessi dalla domanda al saldo, ciò Parte_2 Parte_3
secondo quanto stabilito dal Tribunale di Modena con la Sentenza di primo grado che sul punto non è
stata oggetto di impugnazione.
L'accoglimento dell'appello principale comporta il rigetto degli appelli incidentali proposti dalle parti appellate in quanto volti ad ottenere una diversa e maggiore liquidazione delle spese legali relative al primo grado di giudizio.
Invero, l'accoglimento dell'appello principale comporta altresì la condanna degli appellati alla refusione delle spese di lite del doppio grado nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando:
- accoglie l'appello proposto da , e nei confronti Parte_1 Parte_2 Parte_3
della Sentenza del Tribunale di Modena nr. 1960/18 e per l'effetto, in parziale riforma di detta
Sentenza, condanna , e in solido tra loro e con CP Controparte_2 Controparte_1
, al pagamento della somma di € 69.131,28=, oltre Parte_4
pagina 7 di 8 accessori di legge, in favore di e della somma di € 110.749,35=, al netto degli Parte_1
accessori di legge, a favore di e oltre interessi dalla domanda al saldo;
Parte_2 Parte_3
- respinge gli appelli incidentali proposti da e e da Controparte_2 Controparte_1 CP
;
[...]
- dichiara l'estinzione del giudizio di appello promosso da Parte_4
.
[...]
Condanna gli appellati , e , in solido, alla CP Controparte_2 Controparte_1
refusione in favore della parte appellata delle spese del doppio grado di giudizio, spese che liquida quanto al primo grado nell'importo di € 7.000,00 nonché quanto al grado di appello nell'importo di €
5.000,00, somme da maggiorarsi di rimborso forfetario nonché IVA e CNPAA come per legge.
Così deciso a Bologna nella Camera di Consiglio del 28 novembre 2024.
Il Presidente dott. Anna Maria Rossi L'estensore Avv. Maurizio Miranda
pagina 8 di 8