Sentenza 19 aprile 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/04/2004, n. 7363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7363 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2004 |
Testo completo
+ REPUBBLICA ITALIANA ORIGINALE 07363 /04 LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto affitt is SEZIONE TERZA CIVILE Azienda Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente- NICASTRO R.G.N. 4348/01 Dott. Gaetano Cron.14120 - Consigliere - Dott. Roberto PREDEN Rep. 1765 Consigliere Dott. Michele VARRONE - Consigliere Dott. IO Battista PETTI Ud. 16/02/04 - DURANTE Rel. Consigliere Dott. Bruno ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMPAR SPA, con sede in Limena (Pd), in persona del rappresentante pro tempore sig. IO legale elettivamente domiciliata in ROMA VIA TACITO Varotto, 41, presso lo studio dell'avvocato ADOLFO ZINI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato FABIO GREGGIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
FI SRL, con sede in Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. IO Velis, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUIGI RIZZO 41,2004 290 presso lo studio dell'avvocato VITTORIO OLIVIERI, -1- 4 MARIO BARCELLONA, NINOdifesa dagli avvocati GIANNITTO, giusta delega in atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 697/00 della Corte d'Appello di CATANIA, emessa il 14/06/00 e depositata il 27/10/00 (R.G. 17/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/02/04 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Fabio GREGGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pasquale Paolo Maria CICCOLO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La s.r.
1. FI conveniva innanzi al tribunale di Catania la AR ed,s.p.a. assumendo di avere concluso con la stessa contratto definitivo di affitto di azienda commerciale, ne chiedeva la condanna al pagamento dei canoni;
subordinatamente instava per la pronuncia a norma dell'art. 2932 C.C. di sentenza produttiva degli effetti del contratto di affitto non concluso con condanna al risarcimento dei danni. La AR si costituiva: in rito eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda ed in via alla riconvenzionale la condanna della FI restituzione della caparra di lire 30.000.000. Il tribunale, ritenuto che il contratto definitivo Bornand non era stato concluso e quello preliminare era inefficace a causa del mancato avveramento di condizione sospensiva, condannava la FI alla restituzione della caparra. A diversa conclusione perveniva su gravame della FI la corte di appello di Catania la quale, con sentenza resa il 14.6.2000, accoglieva la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto di affitto di azienda e condannava la AR a pagare alla FI lire 180.000.000 per canoni, considerando che "dal chiaro tenore letterale del 1 contratto risulta che la clausola in questione configura una condizione sospensiva dell'efficacia del preliminare di affitto di azienda" e che "dalle espressioni usate e dal contenuto dell'intero contratto risulta che i contraenti non hanno voluto riferirsi all'avviamento commerciale, inteso in senso giuridico quale qualità dell'azienda, ma all'avvio, cioè all'inizio concreto dell'attività commerciale, senza alcuna connotazione particolare". Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la AR, affidandone l'accoglimento ad un solo motivo;
ha resistito con controricorso la FI, la quale ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE i Con l'unico motivo la società ricorrente deducededuce 11 omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia"; sostiene che la corte di merito è pervenuta alla conclusione che le parti hanno subordinato l'efficacia del contratto preliminare di affitto di azienda, che hanno concluso, dell'attivitàall'inizio commerciale e non al conseguimento di un certo avviamento perché 1) ha limitato la propria valutazione ad alcune clausole del contratto senza estenderla alle premesse ed alla documentazione versata in atti%; 2) ha tenuto conto del 2 contatto definitivo, sebbene lo stesso non recasse la sottoscrizione di entrambe le parti. Il motivo è infondato. Giova premettere che l'interpretazione del contratto, consistendo nell'accertamento della volontà contraenti, si risolve in un'indagine di fatto dei istituzionalmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per inadeguatezza della violazione delle regole legali dimotivazione ermeneutica, che vanno indicate specificamente nel al modo della violazione (ex ricorso unitamente plurimis Cass. 21.2.2001, n. 2478); è, pertanto, inammissibile la censura che si traduca nella contrapposizione di un'interpretazione diversa a quella Bonani adottata dal giudice di merito (Cass. 22.3.2001, n. 4085), mentre rimane irrilevante l'omessa valutazione di elementi contrattuali in sé e per sé insufficienti a sorreggere la diversa interpretazione (Cass. 23.2.1998, n. 1940); in materia di ermeneutica contrattuale vige il principio di gerarchia, in forza del quale le disposizioni contenenti i canoni strettamente intepretativi (artt. 1362 а 1365 c.c.) prevalgono su quelle contenenti i canoni meramente sussidiari (artt. 1367 a 1371 c.c.), sicché il giudice può fare ricorso a questi ultimi solo se l'applicazione degli altri non 3 conduca a risultati soddisfacenti (Cass. 16.7.2001, n. 9636). Ciò premesso, va considerato che la corte di merito ha valutato le clausole contrattuali che ha ritenuto rilevanti ai fini interpretativi, non esclusa stato nella specie quella secondo la quale programmato un investimento produttivo e non un semplice investimento immobiliare, ed attraverso tale valutazione è pervenuta alla conclusione che qui viene censurata, motivandola più che adeguatamente;
a nulla rileva che non abbia considerato specificamente la parte della clausola contrattuale riportata in ricorso (di guisa che la conclusione dell'eventuale contratto rappresenti solo una scelta tra conduzione diretta dell'azienda e conduzione indiretta della stessa, e la r lasci, al termine di esso, non con un mero valore patrimoniale, ma con una propria attività già avviata), e la parte di altra clausola, di cui viene semplicemente indicato il contenuto (prevista diminuzione del canone di affitto), palesandosi entrambe inidonee sul piano della valutazione logico giuridica a modificare la conclusione interpretativa raggiunta. Solo se, diversamente dalla specie, i criteri ermeneutici principali (significato letterale delle espressioni adoperate;
collegamento logico tra le varie 4 clausole) si fossero rivelati insufficienti ai fini dell'individuazione della comune intenzione delle parti, sarebbe stato possibile fare ricorso ai criteri ermeneutici sussidiari, sicché infondatamente la società ricorrente lamenta che la corte di merito non abbia tenuto conto delle lettere che le parti si sono inviate. Come risulta dalla sentenza impugnata, le ragioni, per le quali la corte di merito ha dissentito dalla valutazione di inefficacia del contratto preliminare di affitto dei primi giudici, non implicano alcun riferimento al contratto definitivo ed perciò destituita di fondamento la censura che investe il punto. Il ricorso pertanto, rigettato con condanna della società ricorrente alle spese.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 3100, di cui euro 3000 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione il 16.2.2004. Il Consigliere estensore Il Presidente выбоиCleanda Вчино DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Oggi ... 19 APR. 2004 Innocento Battista 5 IL CANCELIERE C1 Innocenzo Battista