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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/10/2025, n. 4248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4248 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
DECRETO PER LO SVOLGIMENTO
MEDIANTE NOTE SCRITTE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
N. R.G. 11552 / 2019
Il giudice Dott.ssa IN ER visto l'art. 127 ter cpc D.Lgs 149/2022 viste le note di trattazione scritta depositate da entrambe i difensori nel termine assegnato;
considerato che
entrambe le parti hanno accettato la modalità di svolgimento dell'udienza mediante deposito di note scritte non opponendosi alle stesse (art. 127 ter comma 2 cpc), rinunciando alla discussione orale;
ritenuta la causa matura per essere decisa, decide il presente giudizio ai sensi dell'art. 281 sexies cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa IN ER, al termine dell'udienza del 22-10-2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 11552/2019 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.to Giuseppe Grimaldi, C.F._2
giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore In Mercato San Severino (SA), Via Monticelli di Sotto n. 9; - Opponenti–
CONTRO
C.F. ), e per essa la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv.to Marco Pesenti, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec Email_1
- Opposta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione notificato in data 4.12.2019, i sig.ri e Parte_3 Pt_2
hanno opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2976/2019 con cui il
[...]
Tribunale di Salerno, in accoglimento del ricorso proposto da Controparte_1
e per essa la procuratrice li condanna al pagamento di
[...] Controparte_3
euro 5.364,75, oltre interessi e spese, per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di prestito personale n. 11104557 stipulato con la Compass
Spa in data 26.06.2022, chiedendo: dichiarare nullo per violazione degli artt. 633, 634
c.p.c. e 50 TUB, il decreto ingiuntivo opposto e quindi revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
accertare e dichiarare la nullità del titolo monitorio per omessa sottoscrizione del contratto, mancanza di valida sottoscrizione del
Funzionario della Banca – Finanziaria erogatrice del prestito (contratto c.d. monofirma), omessa consegna del Documento di Sintesi nonché della
Documentazione SECCI nonché errata indicazione del TAEG e violazione della legge
108/96; determinare il TAEG dell'indicato rapporto attenendosi esclusivamente alle modalità di calcolo indicate dalla legge 108/96; disporre, per l'effetto, l'applicazione ai prodotti contestati del Tasso Nominale Minimo dei Buoni del Tesoro Annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto con 1) annullamento del finanziamento per cui è causa e 2) formulazione di un nuovo piano di ammortamento ex art. 125 bis TUB;
accertare e dichiarare che nessuna somma doveva essere versata dagli opponenti in favore dell'opposto ex art. 117 e 125 bis
TUB disponendo, in ipotesi di maggiori somme versate, la restituzione delle stesse in favore degli stessi;
accertare la violazione del principio di trasparenza e, per l'effetto, condannare la al risarcimento del danno da quantificarsi anche in via CP_4 equitativa secondo il prudente apprezzamento del Giudice;
accertare illegittima segnalazione in CRIF CTC EXPERIAN nonché in Centrale Rischi Banca D'Italia laddove eseguita dalla opposta in danno degli opponenti con risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti e, per l'effetto, ordinare la cancellazione con efficacia retroattiva;
condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze in favore del procuratore antistatario;
in via istruttoria ordinare ai sensi degli art. 210 c.p.c. e 119 TUB l'acquisizione del contratto di prestito personale in originale con allegata documentazione SECCI, Informazioni Europee di Base al
Consumatore; CTU contabile.
Eccepivano: disconoscimento delle firme apposte sul contratto e della conformità della copia prodotta;
mancata prova di erogazione del finanziamento;
mancata consegna della copia del contratto agli opponenti;
omessa e/o errata indicazione del
TAEG; carenza di prova del credito ingiunto;
usurarietà dei tassi applicati;
richiesta di CTU contabile;
obbligatorietà del tentativo di mediazione.
Con comparsa depositata in data 02.02.2021, la e per essa la Controparte_1
procuratrice si è costituita in giudizio chiedendo: in via Controparte_3
preliminare concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e successivamente concedere alle parti termine per l'istaurazione della procedura di mediazione;
in via principale accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione proposta, rigettarla in toto e confermare l'opposto decreto ingiuntivo;
in via subordinata ritenere e dichiarare che il sig.
e la sig.ra sono debitori nei confronti di , in Parte_1 Parte_2
solito, della somma di euro 5.364,75 o, comunque, della maggiore o minore che sarebbe risultata all'esito del giudizio;
conseguentemente condannare gli opponenti al pagamento delle somme indicata o di quelle ce sarebbero risultate all'esito dell'istruttoria, anche ai sensi dell'art. 2033 o 2041 c.c., oltre interessi e spese;
con vittoria di spese e compensi professionali;
in via istruttoria istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c. del contratto disconosciuto e delle firme apposte.
Eccepiva: l'obbligatorietà del procedimento di mediazione;
l'infondatezza e la temerarietà delle eccezioni relative al disconoscimento delle firme, della conformità del contratto nonché della presunta mancata consegna di copia dello stesso;
che agli atti era presente la prova documentale dell'erogazione delle somme pattuite da parte di Compass;
che all'interno del contratto era presente il modello SECCI dove veniva evidenziati con chiarezza i tassi applicati, nonché la comparizione del TAEG ai fini della trasparenza;
che la contestazione relativa all'estratto conto certificato ex art. 50
TUB era priva pregio;
con concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Istaurato il contraddittorio, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con provvedimento del 09.11.2021, esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. ed esperita ctu grafologica e contabile, precisate le conclusioni all'udienza del 02.04.2025, la causa era rinviata alla presente udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Questo Giudice, in via preliminare, nel sottolineare che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., dichiara di non ravvisare alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale qui adottato e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di note scritte e ciò condividendo il principio di diritto di recente enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 19/12/2022, n. 37137, secondo cui: “l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale
(o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili. Di conseguenza, nel periodo di emergenza pandemica, nella vigenza dell'art. 83, comma 7, lettera h, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte”.
Invero, pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, questo Giudice ritiene che lo stesso ben possa essere applicato anche a cause trattate ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. tenuto conto della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190 c.p.c..
Preliminarmente deve ritenersi superata l'eccezione di improcedibilità della domanda avendo parte opposta assolto alla condizione di procedibilità nel termine assegnato dal Giudice. L'opposizione proposta è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Preliminarmente in punto di diritto si osserva che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito ( cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio
2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5), mentre, sotto altro aspetto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. In tema di riparto dell'onere della prova quando è l'istituto di credito parte attrice a reclamare il saldo risultante dal conto corrente, gravi su di essa l'onere di provare il credito vantato e che si impone perciò la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio (Cassazione civile
I n. 24049 DEL 26.09.2019, Cass., Sez. I, 28/11/2018, n. 30822). In applicazione dei principi generali ex art. 2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa - l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico. In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nel procedimento monitorio e nel successivo giudizio contenzioso di opposizione, va distinto l'estratto di saldaconto - dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito - dall'ordinario estratto conto - funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca - poiché il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, mentre l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente. All'estratto conto bancario di cui all'art. 50 d.lg. 1 settembre 1993 n. 385, può riconoscersi un'efficacia probatoria piena solo ai fini e nell'ambito della fase monitoria del procedimento di cui agli art. 633 e ss. c.p.c., non anche nella fase contenziosa successiva all'opposizione al decreto ingiuntivo (ovvero in un ordinario giudizio di cognizione), nel cui ambito la sua efficacia probatoria vagliata secondo le ordinarie regole dettate dal c.c. in materia di prove documentali, combinate, però, con la particolare efficacia preclusiva attribuita dal combinato disposto degli art. 1857 e 1832 c.c. alla sua mancata impugnazione da parte del correntista, con la conseguenza che la sua produzione in giudizio fa sorgere l'onere per il correntista che voglia contestarne le risultanze di sollevare rilievi specifici.
Nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale parte opposta ha prodotto in sede monitoria il contratto di finanziamento n. 11104557 sottoscritto il 26.06.2012 con
Compass S.p.A..
Parte opponente ha formalmente disconosciuto la sottoscrizione apposta sul contratto di finanziamento e parte opposta ha proposto rituale istanza di verificazione. La consulenza grafologica espletata ha avuto come oggetto l'autenticità delle sottoscrizioni riferite agli opponenti e e Parte_1 Parte_2
apposte sull'originale del contratto di finanziamento.
Per espletare le proprie attività, l'ausiliario del giudice si è avvalso di alcune scritture comparative certamente riferibili agli opponenti: con maggiore precisione, si tratta delle firme originali apposte su carta di identità, patente di guida, atto di nascita.
Il perito all'esito del confronto ha rilevato che: “le sottoscrizioni in verifica figuranti sul contratto di finanziamento prestito personale nr. 11104557, datata 26.06.2012, nonché sulla lettera di accettazione richiesta di finanziamento acclusa, sono da ritenersi autografe, ossia riferibili agli apparenti firmatari”. Le uniche osservazioni pervenute nei termini concessi sono state quelle di che concordava sull'esito della ctu.
Deve ritenersi, alla luce degli esiti dell'indagine peritale e della circostanza che parte opponente non è comparsa per rilasciare il saggio grafico che le sottoscrizioni apposte sul contratto siano autentiche e apposte da e Parte_1 Pt_2
.
[...]
Ritenuto superato il disconoscimento e attribuito il rapporto per cui è causa agli opponenti e venendo agli ulteriori motivi di opposizione, va rilevato che parte opposta ha idoneamente fornito prova del rapporto e della composizione del credito, depositando il contratto di finanziamento con le relative condizioni economiche, il piano di ammortamento e l'estratto conto.
Parte opponente, dal canto suo, si è limitata ad eccepire che le scritture prodotte dall'originario ricorrente-opposto fossero inefficaci a provare il credito vantato, in particolar modo l'estratto conto certificato, la mancanza consegna della documentazione SECCI, del documento di sintesi e l'omessa/errata indicazione del
TAEG con violazione della legge 108/96.
Con riferimento all'estratto conto certificato ex art. 50 tub , la distinzione tra estratto di saldaconto – dichiarazione unilaterale del funzionario dell'istituto di credito su cui è apposta la certificazione della conformità alle scritture contabili, idoneo ad avere efficacia probatoria solo all'interno del procedimento monitorio – ed estratto conto – funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca, risultando idoneo a costituire piena prova nel successivo giudizio di opposizione – non attiene alla controversia in esame, vertente su un contratto di finanziamento con credito rotativo e non di conto corrente.
E' pacifica che queste forme di finanziamento rientrano nell'ambito del credito al consumo che l'art 121 TUB definisce come la concessione o l'impegno del finanziatore a concedere ad un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria al fine di consentirgli l'acquisto di beni e servizi. Nella specie, il finanziamento con credito rotativo si realizza mediante la messa a disposizione, a titolo oneroso, di una linea di fido che una persona fisica può utilizzare totalmente o parzialmente, anche in tempi diversi, per l'acquisto di beni e servizi, rinnovando la disponibilità delle somme attraverso il pagamento delle rate mensili concordate, senza la previa esigenza di un conto corrente da parte del consumatore. Tali tipologie contrattuali risultano più specificamente sussumibili nella fattispecie del mutuo per i quali la giurisprudenza di legittimità richiede, ai fini della prova in giudizio che parte attrice dia prova “degli elementi costituitivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione” (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 08/10/2021, n.27372, Cass., sez. 2, ordinanza n. 5 30944 del 29/11/2018; Cass., sez. 6-1, ordinanza del 20/08/2020 n. 17410,
Cass., sez. 3, sentenza n. 9541 del 22/04/2010).
Fatta questa premessa, è opportuno chiarire il concetto di TAEG, grandezza su cui si fonda una parte del presente giudizio.
Il Tasso Effettivo Annuo Globale rappresenta il costo totale del credito per il consumatore, espresso in termine di percentuale annua del credito concesso e comprensivo degli interessi e degli oneri da sostenere per utilizzare il credito, costituente il principale parametro di trasparenza nei contratti di credito al consumo perché orientato a fornire al consumatore una conoscenza totale del costo dell'operazione al fine di orientarlo al compimento di una scelta consapevole e vantaggiosa tra le varie offerte di credito. Nell'ambito dei contratti di credito al consumo, difatti, l'indicazione del TAEG diviene un elemento di validità essenziale del contratto, posto a necessaria protezione del consumatore, parte debole del rapporto, sicché l'art. 125 bis TUB sanziona con la nullità parziale le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121 co. 1 TUB lettera e), non sono stati inclusi o stati inclusi in modo non corretto nel TAEG, eterointegrando la difformità tra TAEG pattuito e
TAEG applicato mediante la sua sostituzione con il tasso nominale minimo dei Buoni del Tesoro emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto.
Ciò premesso, una parte della presente controversia concerne appunto la corretta determinazione del TAEG del contratto di finanziamento stipulato da Pt_1
e con Compass S.p.A. in data 26.02.2012.
[...] Parte_2
Assodato che nel caso in esame dal programma contrattuale si evince che il TAEG pattuito è pari al 16,71%.
Il consulente nominato per verificare se nel corso del rapporto la banca avesse applicato il TAEG pattuito ovvero un TAEG difforme, in quanto superiore, ha riscontrato che la odierna opposta aveva applicato, nel corso del rapporto, un TAEG leggermente superiore a quello contrattualizzato, in quanto quello applicato è pari a
16,75%. Per cui alla luce di tale circostanza il ctu provvedeva al ricalcolo del piano di ammortamento sostituente al tasso applicato il tasso BOT pari a pari a 1,86%, secondo quanto previsto dall'art. 125 TUB.
Orbene, si osserva che lo scostamento tra TAEG pattuito e TAEG applicato è risultato essere pari a 0,04 ( 16,75-16,71= 0,04); una divergenza talmente minima da non rilevare e non richiedere il ricalcolo con il tasso sostitutivo.
Se il TAEG ha una funzione informativa e orientativa della clientela, rappresentando il costo totale dell'operazione di finanziamento e non un tasso di interesse, uno scostamento dello 0,04% nel corso del rapporto non è pregiudizievole per il cliente
(e dunque non sanzionabile), poiché non influisce sulle scelte del soggetto finanziato e sulla sua capacità di valutare il proprio impegno.
Secondo la giurisprudenza di merito, eventuali scostamenti minimali tra TAEG pattuito e quello effettivamente applicato non configurano alcuna violazione della normativa sulla trasparenza bancaria o pubblicità ingannevole e sono irrilevanti ai fini della validità delle pattuizioni contrattuali ( cfr. Tribunale Modena sez. II,
17/02/2023, n.258, Trib. Salerno 31.1.2017 e 5.6.2017; Trib. Mantova 2.5.2017; Trib.
Bergamo 25.7.2017 e 9.9.2017; Trib. Bologna 29.9.2017; Trib. Torino 30.5.2018, ABF
Palermo, decisione 21 novembre 2019, n. 25181).
Ne consegue che l'opposizione deve essere rigettata.
Infine, non ricorrono le condizioni per la condanna della parte opposta al risarcimento del danno ex art. 96 cpc come richiesto dalla parte opponente. Infatti la responsabilità aggravata prevista dall'art. 96 c.p.c. per mala fede o la colpa grave della parte soccombente sussiste nel caso di violazione del grado minimo di diligenza che consente di percepire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza - anche manifesta - delle tesi prospettate;
la temerarietà della lite esige sul piano soggettivo la coscienza dell'infondatezza o il difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza, laddove la semplice prospettazione di tesi giuridiche errate, in particolare, non integra un comportamento sleale e fraudolento, tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità, rilevante ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96, salvo che la parte interessata non deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass. n. 15629/2010). In difetto di tali situazioni - che non ricorrono obiettivamente nella specie - la domanda va disattesa.
Venendo alle spese processuali le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base del valore della controversia in virtù dei valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014 e successive modifiche.
Le spese della ctu grafologica sono poste definitivamente a carico di parte opponente.
Le spese della ctu tecnico contabile sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti in via solidale essendo stata la ctu utile ai fini della definizione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione proposta da e avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2976/2019, Parte_1 Parte_2
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo dichiarandolo esecutivo.
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore di parte opposta liquidate in euro 2.540,00 oltre IVA e CPA come per legge.
3) Pone le spese della CTU grafologica definitivamente a carico della parte opponente.
4) Pone le spese della CTU tecnico contabile definitivamente a carico di entrambe le parti con vincolo solidale.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa IN ER
PRIMA SEZIONE CIVILE
DECRETO PER LO SVOLGIMENTO
MEDIANTE NOTE SCRITTE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
N. R.G. 11552 / 2019
Il giudice Dott.ssa IN ER visto l'art. 127 ter cpc D.Lgs 149/2022 viste le note di trattazione scritta depositate da entrambe i difensori nel termine assegnato;
considerato che
entrambe le parti hanno accettato la modalità di svolgimento dell'udienza mediante deposito di note scritte non opponendosi alle stesse (art. 127 ter comma 2 cpc), rinunciando alla discussione orale;
ritenuta la causa matura per essere decisa, decide il presente giudizio ai sensi dell'art. 281 sexies cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa IN ER, al termine dell'udienza del 22-10-2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 11552/2019 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.to Giuseppe Grimaldi, C.F._2
giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore In Mercato San Severino (SA), Via Monticelli di Sotto n. 9; - Opponenti–
CONTRO
C.F. ), e per essa la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv.to Marco Pesenti, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec Email_1
- Opposta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione notificato in data 4.12.2019, i sig.ri e Parte_3 Pt_2
hanno opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2976/2019 con cui il
[...]
Tribunale di Salerno, in accoglimento del ricorso proposto da Controparte_1
e per essa la procuratrice li condanna al pagamento di
[...] Controparte_3
euro 5.364,75, oltre interessi e spese, per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di prestito personale n. 11104557 stipulato con la Compass
Spa in data 26.06.2022, chiedendo: dichiarare nullo per violazione degli artt. 633, 634
c.p.c. e 50 TUB, il decreto ingiuntivo opposto e quindi revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
accertare e dichiarare la nullità del titolo monitorio per omessa sottoscrizione del contratto, mancanza di valida sottoscrizione del
Funzionario della Banca – Finanziaria erogatrice del prestito (contratto c.d. monofirma), omessa consegna del Documento di Sintesi nonché della
Documentazione SECCI nonché errata indicazione del TAEG e violazione della legge
108/96; determinare il TAEG dell'indicato rapporto attenendosi esclusivamente alle modalità di calcolo indicate dalla legge 108/96; disporre, per l'effetto, l'applicazione ai prodotti contestati del Tasso Nominale Minimo dei Buoni del Tesoro Annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto con 1) annullamento del finanziamento per cui è causa e 2) formulazione di un nuovo piano di ammortamento ex art. 125 bis TUB;
accertare e dichiarare che nessuna somma doveva essere versata dagli opponenti in favore dell'opposto ex art. 117 e 125 bis
TUB disponendo, in ipotesi di maggiori somme versate, la restituzione delle stesse in favore degli stessi;
accertare la violazione del principio di trasparenza e, per l'effetto, condannare la al risarcimento del danno da quantificarsi anche in via CP_4 equitativa secondo il prudente apprezzamento del Giudice;
accertare illegittima segnalazione in CRIF CTC EXPERIAN nonché in Centrale Rischi Banca D'Italia laddove eseguita dalla opposta in danno degli opponenti con risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti e, per l'effetto, ordinare la cancellazione con efficacia retroattiva;
condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze in favore del procuratore antistatario;
in via istruttoria ordinare ai sensi degli art. 210 c.p.c. e 119 TUB l'acquisizione del contratto di prestito personale in originale con allegata documentazione SECCI, Informazioni Europee di Base al
Consumatore; CTU contabile.
Eccepivano: disconoscimento delle firme apposte sul contratto e della conformità della copia prodotta;
mancata prova di erogazione del finanziamento;
mancata consegna della copia del contratto agli opponenti;
omessa e/o errata indicazione del
TAEG; carenza di prova del credito ingiunto;
usurarietà dei tassi applicati;
richiesta di CTU contabile;
obbligatorietà del tentativo di mediazione.
Con comparsa depositata in data 02.02.2021, la e per essa la Controparte_1
procuratrice si è costituita in giudizio chiedendo: in via Controparte_3
preliminare concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e successivamente concedere alle parti termine per l'istaurazione della procedura di mediazione;
in via principale accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione proposta, rigettarla in toto e confermare l'opposto decreto ingiuntivo;
in via subordinata ritenere e dichiarare che il sig.
e la sig.ra sono debitori nei confronti di , in Parte_1 Parte_2
solito, della somma di euro 5.364,75 o, comunque, della maggiore o minore che sarebbe risultata all'esito del giudizio;
conseguentemente condannare gli opponenti al pagamento delle somme indicata o di quelle ce sarebbero risultate all'esito dell'istruttoria, anche ai sensi dell'art. 2033 o 2041 c.c., oltre interessi e spese;
con vittoria di spese e compensi professionali;
in via istruttoria istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c. del contratto disconosciuto e delle firme apposte.
Eccepiva: l'obbligatorietà del procedimento di mediazione;
l'infondatezza e la temerarietà delle eccezioni relative al disconoscimento delle firme, della conformità del contratto nonché della presunta mancata consegna di copia dello stesso;
che agli atti era presente la prova documentale dell'erogazione delle somme pattuite da parte di Compass;
che all'interno del contratto era presente il modello SECCI dove veniva evidenziati con chiarezza i tassi applicati, nonché la comparizione del TAEG ai fini della trasparenza;
che la contestazione relativa all'estratto conto certificato ex art. 50
TUB era priva pregio;
con concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Istaurato il contraddittorio, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con provvedimento del 09.11.2021, esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. ed esperita ctu grafologica e contabile, precisate le conclusioni all'udienza del 02.04.2025, la causa era rinviata alla presente udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Questo Giudice, in via preliminare, nel sottolineare che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., dichiara di non ravvisare alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale qui adottato e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di note scritte e ciò condividendo il principio di diritto di recente enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 19/12/2022, n. 37137, secondo cui: “l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale
(o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili. Di conseguenza, nel periodo di emergenza pandemica, nella vigenza dell'art. 83, comma 7, lettera h, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte”.
Invero, pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, questo Giudice ritiene che lo stesso ben possa essere applicato anche a cause trattate ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. tenuto conto della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190 c.p.c..
Preliminarmente deve ritenersi superata l'eccezione di improcedibilità della domanda avendo parte opposta assolto alla condizione di procedibilità nel termine assegnato dal Giudice. L'opposizione proposta è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Preliminarmente in punto di diritto si osserva che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito ( cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio
2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5), mentre, sotto altro aspetto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. In tema di riparto dell'onere della prova quando è l'istituto di credito parte attrice a reclamare il saldo risultante dal conto corrente, gravi su di essa l'onere di provare il credito vantato e che si impone perciò la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio (Cassazione civile
I n. 24049 DEL 26.09.2019, Cass., Sez. I, 28/11/2018, n. 30822). In applicazione dei principi generali ex art. 2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa - l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico. In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nel procedimento monitorio e nel successivo giudizio contenzioso di opposizione, va distinto l'estratto di saldaconto - dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito - dall'ordinario estratto conto - funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca - poiché il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, mentre l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente. All'estratto conto bancario di cui all'art. 50 d.lg. 1 settembre 1993 n. 385, può riconoscersi un'efficacia probatoria piena solo ai fini e nell'ambito della fase monitoria del procedimento di cui agli art. 633 e ss. c.p.c., non anche nella fase contenziosa successiva all'opposizione al decreto ingiuntivo (ovvero in un ordinario giudizio di cognizione), nel cui ambito la sua efficacia probatoria vagliata secondo le ordinarie regole dettate dal c.c. in materia di prove documentali, combinate, però, con la particolare efficacia preclusiva attribuita dal combinato disposto degli art. 1857 e 1832 c.c. alla sua mancata impugnazione da parte del correntista, con la conseguenza che la sua produzione in giudizio fa sorgere l'onere per il correntista che voglia contestarne le risultanze di sollevare rilievi specifici.
Nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale parte opposta ha prodotto in sede monitoria il contratto di finanziamento n. 11104557 sottoscritto il 26.06.2012 con
Compass S.p.A..
Parte opponente ha formalmente disconosciuto la sottoscrizione apposta sul contratto di finanziamento e parte opposta ha proposto rituale istanza di verificazione. La consulenza grafologica espletata ha avuto come oggetto l'autenticità delle sottoscrizioni riferite agli opponenti e e Parte_1 Parte_2
apposte sull'originale del contratto di finanziamento.
Per espletare le proprie attività, l'ausiliario del giudice si è avvalso di alcune scritture comparative certamente riferibili agli opponenti: con maggiore precisione, si tratta delle firme originali apposte su carta di identità, patente di guida, atto di nascita.
Il perito all'esito del confronto ha rilevato che: “le sottoscrizioni in verifica figuranti sul contratto di finanziamento prestito personale nr. 11104557, datata 26.06.2012, nonché sulla lettera di accettazione richiesta di finanziamento acclusa, sono da ritenersi autografe, ossia riferibili agli apparenti firmatari”. Le uniche osservazioni pervenute nei termini concessi sono state quelle di che concordava sull'esito della ctu.
Deve ritenersi, alla luce degli esiti dell'indagine peritale e della circostanza che parte opponente non è comparsa per rilasciare il saggio grafico che le sottoscrizioni apposte sul contratto siano autentiche e apposte da e Parte_1 Pt_2
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[...]
Ritenuto superato il disconoscimento e attribuito il rapporto per cui è causa agli opponenti e venendo agli ulteriori motivi di opposizione, va rilevato che parte opposta ha idoneamente fornito prova del rapporto e della composizione del credito, depositando il contratto di finanziamento con le relative condizioni economiche, il piano di ammortamento e l'estratto conto.
Parte opponente, dal canto suo, si è limitata ad eccepire che le scritture prodotte dall'originario ricorrente-opposto fossero inefficaci a provare il credito vantato, in particolar modo l'estratto conto certificato, la mancanza consegna della documentazione SECCI, del documento di sintesi e l'omessa/errata indicazione del
TAEG con violazione della legge 108/96.
Con riferimento all'estratto conto certificato ex art. 50 tub , la distinzione tra estratto di saldaconto – dichiarazione unilaterale del funzionario dell'istituto di credito su cui è apposta la certificazione della conformità alle scritture contabili, idoneo ad avere efficacia probatoria solo all'interno del procedimento monitorio – ed estratto conto – funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca, risultando idoneo a costituire piena prova nel successivo giudizio di opposizione – non attiene alla controversia in esame, vertente su un contratto di finanziamento con credito rotativo e non di conto corrente.
E' pacifica che queste forme di finanziamento rientrano nell'ambito del credito al consumo che l'art 121 TUB definisce come la concessione o l'impegno del finanziatore a concedere ad un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria al fine di consentirgli l'acquisto di beni e servizi. Nella specie, il finanziamento con credito rotativo si realizza mediante la messa a disposizione, a titolo oneroso, di una linea di fido che una persona fisica può utilizzare totalmente o parzialmente, anche in tempi diversi, per l'acquisto di beni e servizi, rinnovando la disponibilità delle somme attraverso il pagamento delle rate mensili concordate, senza la previa esigenza di un conto corrente da parte del consumatore. Tali tipologie contrattuali risultano più specificamente sussumibili nella fattispecie del mutuo per i quali la giurisprudenza di legittimità richiede, ai fini della prova in giudizio che parte attrice dia prova “degli elementi costituitivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione” (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 08/10/2021, n.27372, Cass., sez. 2, ordinanza n. 5 30944 del 29/11/2018; Cass., sez. 6-1, ordinanza del 20/08/2020 n. 17410,
Cass., sez. 3, sentenza n. 9541 del 22/04/2010).
Fatta questa premessa, è opportuno chiarire il concetto di TAEG, grandezza su cui si fonda una parte del presente giudizio.
Il Tasso Effettivo Annuo Globale rappresenta il costo totale del credito per il consumatore, espresso in termine di percentuale annua del credito concesso e comprensivo degli interessi e degli oneri da sostenere per utilizzare il credito, costituente il principale parametro di trasparenza nei contratti di credito al consumo perché orientato a fornire al consumatore una conoscenza totale del costo dell'operazione al fine di orientarlo al compimento di una scelta consapevole e vantaggiosa tra le varie offerte di credito. Nell'ambito dei contratti di credito al consumo, difatti, l'indicazione del TAEG diviene un elemento di validità essenziale del contratto, posto a necessaria protezione del consumatore, parte debole del rapporto, sicché l'art. 125 bis TUB sanziona con la nullità parziale le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121 co. 1 TUB lettera e), non sono stati inclusi o stati inclusi in modo non corretto nel TAEG, eterointegrando la difformità tra TAEG pattuito e
TAEG applicato mediante la sua sostituzione con il tasso nominale minimo dei Buoni del Tesoro emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto.
Ciò premesso, una parte della presente controversia concerne appunto la corretta determinazione del TAEG del contratto di finanziamento stipulato da Pt_1
e con Compass S.p.A. in data 26.02.2012.
[...] Parte_2
Assodato che nel caso in esame dal programma contrattuale si evince che il TAEG pattuito è pari al 16,71%.
Il consulente nominato per verificare se nel corso del rapporto la banca avesse applicato il TAEG pattuito ovvero un TAEG difforme, in quanto superiore, ha riscontrato che la odierna opposta aveva applicato, nel corso del rapporto, un TAEG leggermente superiore a quello contrattualizzato, in quanto quello applicato è pari a
16,75%. Per cui alla luce di tale circostanza il ctu provvedeva al ricalcolo del piano di ammortamento sostituente al tasso applicato il tasso BOT pari a pari a 1,86%, secondo quanto previsto dall'art. 125 TUB.
Orbene, si osserva che lo scostamento tra TAEG pattuito e TAEG applicato è risultato essere pari a 0,04 ( 16,75-16,71= 0,04); una divergenza talmente minima da non rilevare e non richiedere il ricalcolo con il tasso sostitutivo.
Se il TAEG ha una funzione informativa e orientativa della clientela, rappresentando il costo totale dell'operazione di finanziamento e non un tasso di interesse, uno scostamento dello 0,04% nel corso del rapporto non è pregiudizievole per il cliente
(e dunque non sanzionabile), poiché non influisce sulle scelte del soggetto finanziato e sulla sua capacità di valutare il proprio impegno.
Secondo la giurisprudenza di merito, eventuali scostamenti minimali tra TAEG pattuito e quello effettivamente applicato non configurano alcuna violazione della normativa sulla trasparenza bancaria o pubblicità ingannevole e sono irrilevanti ai fini della validità delle pattuizioni contrattuali ( cfr. Tribunale Modena sez. II,
17/02/2023, n.258, Trib. Salerno 31.1.2017 e 5.6.2017; Trib. Mantova 2.5.2017; Trib.
Bergamo 25.7.2017 e 9.9.2017; Trib. Bologna 29.9.2017; Trib. Torino 30.5.2018, ABF
Palermo, decisione 21 novembre 2019, n. 25181).
Ne consegue che l'opposizione deve essere rigettata.
Infine, non ricorrono le condizioni per la condanna della parte opposta al risarcimento del danno ex art. 96 cpc come richiesto dalla parte opponente. Infatti la responsabilità aggravata prevista dall'art. 96 c.p.c. per mala fede o la colpa grave della parte soccombente sussiste nel caso di violazione del grado minimo di diligenza che consente di percepire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza - anche manifesta - delle tesi prospettate;
la temerarietà della lite esige sul piano soggettivo la coscienza dell'infondatezza o il difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza, laddove la semplice prospettazione di tesi giuridiche errate, in particolare, non integra un comportamento sleale e fraudolento, tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità, rilevante ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96, salvo che la parte interessata non deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass. n. 15629/2010). In difetto di tali situazioni - che non ricorrono obiettivamente nella specie - la domanda va disattesa.
Venendo alle spese processuali le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base del valore della controversia in virtù dei valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014 e successive modifiche.
Le spese della ctu grafologica sono poste definitivamente a carico di parte opponente.
Le spese della ctu tecnico contabile sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti in via solidale essendo stata la ctu utile ai fini della definizione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione proposta da e avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2976/2019, Parte_1 Parte_2
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo dichiarandolo esecutivo.
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore di parte opposta liquidate in euro 2.540,00 oltre IVA e CPA come per legge.
3) Pone le spese della CTU grafologica definitivamente a carico della parte opponente.
4) Pone le spese della CTU tecnico contabile definitivamente a carico di entrambe le parti con vincolo solidale.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa IN ER