Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 4081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4081 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA PIA MAZZOCCA in funzione di
Giudice del Lavoro all' udienza del 22.5.25, tenutasi ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 556/2025
Tra
C.F. 1 Inata a Napoli il 17.07.1968 ed C.F. Parte 1 '
ivi residente al Corso Quattro Novembre n. 45, rapp.ta e difesa dall'avv. Lucia Casaburo, unitamente a lei elettivamente domiciliata in Nola (NA) allaC.F. C.F. 2
Piazza Santorelli n° 7
RICORRENTE
E
C.F. Controparte 1 P.IVA 1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
C.F. 3 ), Giacomo Caiazza, difeso dai funzionari Lucio Schettini ( C.F
Controparte_2 Antonio Capuano, CP_3 Controparte 4 CP_5
Controparte_6 tutti elettivamente domiciliati presso la Direzione
[...]
,
metropolitana dell' CP_1 di Napoli sita in via Alcide De Gasperi 55
RESISTENTE
Con ricorso depositato in data 10.1.2025 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe agiva in giudizio lamentando il mancato pagamento dei ratei dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 118/71, deducendo in particolare:
Che in data 7.3.2024 otteneva decreto di omologa del Tribunale di Napoli di riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 118/71, con decorrenza dal 01.12.2022;
CP inviava modello te08 con una liquidazione pari ad Che in data 07.08.2024 1'
euro 7.322,94;
Di non aver mai percepito la suddetta somma.
Concludeva: "Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, previa fissazione dell'udienza per la comparizione personale delle parti e di discussione, così provvedere: - Accogliere il presente ricorso in quanto fondato in fatto e in diritto e per l'effetto dichiarare che la ricorrente ha diritto al pagamento dell'importo pari ad euro
7.322,94, oltre interessi e rivalutazione monetaria, quali arretrati del trattamento pensionistico riconosciuto alla ricorrente dal primo dicembre 2022, come da modello CP te08 allegato. Di conseguenza condannare l' al pagamento di un importo pari ad- euro 7.322,94, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Condannare l'CP 1 in persona del legale rapp.te p. t., domiciliato ut sopra alle spese e competenze di lite con attribuzione separata al sottoscritto avvocato anticipatario”.
Ritualmente evocato in giudizio, si costituiva l'CP_1, che deduceva di aver proceduto, in data 1/4/2025, al pagamento dei ratei inerenti al periodo 01/12/2022 - 31/08/2024, oggetto del presente giudizio.
Pertanto, chiedeva all'adito Tribunale di dichiarare la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con note del 14.5.2025 parte ricorrente confermava l'avvenuto pagamento dei ratei oggetto del presente giudizio sulla rata di aprile 2025. Si associava, dunque, alla richiesta dell' CP 1 di dichiararsi la cessata materia del contendere, insistendo, però, per la condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite, stante l'avvenuto pagamento a giudizio in corso. All'udienza del 22.5.2025, tenutasi ex art. 127ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del presente giudizio.
La soddisfazione in corso di causa della pretesa costituente oggetto del ricorso, nei limiti in cui la domanda risultava fondata, determina cessazione della materia del contendere
(rilevabile anche d'ufficio, Cass. n. 3664/82), perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e con essa sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Invero, con note depositate in data 14.5.2025 la ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante l'avvenuto pagamento dei ratei oggetto del presente giudizio unitamente alla rata di Aprile 2025, così come già dedotto e provato dall' CP_1 con memoria difensiva del 9/5/2025.
Pertanto, è venuto meno l'interesse ad agire.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass.,
28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Il pagamento avvenuto oramai pendente il giudizio impone la condanna alle spese a CP carico dell' liquidate come da dispositivo con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, definitivamente pronunciando:
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
Condanna l'CP 1 al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi
-
euro 1200,00 oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, 22.5.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Pia Mazzocca