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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 22/05/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473 bis.29 c.p.c. iscritto al n. 365 dell'anno 2024 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi promosso da:
TRA
nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
Romano, rappresentato e difeso dall'Avv. Wladimira Zipparro giusta procura speciale in atti.
- ricorrente
E nata a [...] il [...], residente in [...]Controparte_1
Romano (RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca O. C. Mariani, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'Intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio ex artt. 473-bis. 29
c.p.c. depositato in data 13.02.2024 ha esposto che: Parte_1
− con sentenza parziale n. 859/2020, pubblicata il 7/10/2020 il Tribunale di
Civitavecchia ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti;
− con sentenza definitiva n. 949/2023, pubblicata il 30/8/2023 il Tribunale di
Civitavecchia ha disposto, tra l'altro, l'obbligo alla corresponsione di un assegno divorzile di euro 400,00 mensili a favore della resistente;
− che vi sono elementi sopravvenuti che giustificano la revoca dell'assegno divorzile a carico del ricorrente rispetto alla sentenza di divorzio, in quanto:
a) la Sig.ra senza darne notizia nel corso del giudizio di divorzio, fino a CP_1 quando la causa è stata trattenuta in decisione, ha percepito sin dal mese di ottobre 2022 un assegno di invalidità di euro 316,25, per complessivi euro
4.111,25 annui;
b) a decorrere dal mese di gennaio 2024, la Sig.ra ha Controparte_1 maturato il diritto di percepire dall' anche l'Assegno di inclusione, il cui CP_2 importo varia da euro 6.000,00 ad euro 7.560,00 annui, con un mensile minimo di euro 500,00; c) il sig. ha dovuto richiedere la rottamazione dei debiti Pt_1 con EQ con un pagamento bimestrale di €. 419,22, che lo ha costretto a ricorrere ad un prestito ulteriore da parte della moglie di euro 5.000,00 ed in data 7.12.2023 ed ha dovuto affrontare un intervento di natura cardiaca, con tutte le spese conseguenti spese relative alle diagnosi, analisi e trattamenti;
− che il ricorrente non ha la possibilità economica di far fronte alle cure dentistiche di cui lo stesso necessita, ammontanti alla data del 15.2.2022 ad euro 21.600,00;
− che il sig. è titolare di beni immobili, di cui uno è abitato dal Pt_1 ricorrente, che ha tentato di alienare, già da oltre un anno, senza allo stato riuscirvi.
Tanto dedotto e rilevato ha chiesto all'adito Tribunale di volere Parte_1 modificare le condizioni di divorzio nei seguenti termini: “in via cautelare ed urgente, ritenuto e dichiarato che la condizione economica della Sig.ra è Controparte_1 notevolmente migliorata nell'ultimo anno trascorso, rendendola di fatto autosufficiente, mentre quella del Sig. ha subito e sta subendo un significativo peggioramento delle sue Parte_1 condizioni patrimoniali e sanitarie, sospendere l'assegno di mantenimento disposto con la
2 sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 949/2023, mai impugnata e pertanto definitiva.
- nel merito, revocare l'assegno di divorzio riconosciuto alla Sig.ra con la Controparte_1 sentenza n. 949/2023 di Codesto Intestato Tribunale, confermando con sentenza
l'auspicata disposta sospensione con effetto a partire dalla presente domanda”.
Si costituiva in giudizio in data 27.04.2024 deducendo: Controparte_1
- che la Sig. è affetta da: “Insufficienza respiratoria cronica in ossigenoterapia CP_1
18 ore die in esiti di embolia polmonare in trombosi venosa profonda poplitea destra. BPCO in acinesia apicale ventricolare destra. Sindrome di Swyer AM AC LE. Stenosi carotidea trattata chirurgicamente. Arteriopatia ostruttiva arti inferiori” come verificato dalla CP_ Commissione medica per le invalidità;
- che, a seguito ricovero per dispnea avvenuto nel marzo 2023, dagli esami effettuati, è emerso che la Sig.ra nella parte sinistra del cranio presenta CP_1
“un aneurisma a carico del ramo di divisione parietale dell'arteria celebrare media, a largo colletto, a sviluppo posteriore, di circa 6mm di diametro massimo. Sospetto minuto aneurisma
(1-2 mm) del tratto A1 dell'arteria celebrale anteriore di sinistra.”;
- che, a seguito di tali problemi gravi di salute, la sig.ra è stata CP_1 riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, capacità di deambulazione notevolmente ridotta e portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi della legge 104/1992 ed è sottoposta tuttora ad ossigeno terapia per 18 ore al giorno e non può uscire di casa senza il relativo macchinario;
- che la resistente percepisce una pensione mensile di 333,33 euro ed è titolare di un modesto fondo di investimento, ormai ridotto a circa 7.800,00 euro, dal quale periodicamente effettua dei riscatti per avere fondi sufficienti a vivere e sostenere le spese mediche;
- che, nonostante abbia fatto tutte le richieste e le visite necessarie, la Sig.ra
è ancora in attesa che gli venga riconosciuto dall' il relativo CP_1 CP_2 assegno sia per l'invalidità e l'inabilità lavorativa che per l'handicap, non ha immobili di proprietà e conduce in locazione una piccola abitazione sita in
Trevignano Romano con canone mensile di 500,00 euro;
- che il sig. gode di un trattamento pensionistico da circa 39.000,00 Pt_1 euro all'anno ed è proprietario esclusivo di due unità immobiliari site in
Trevignano Romano, Via Poggio delle Ginestre, n. 27, e proprietario di un terreno ubicato in Trevignano Romano, Località San Berardinello;
- che il ricorrente è intestatario di 3 conti correnti (accesi presso Fineco Bank, 3 BCC di Formello e Trevignano ed IBL) e 7 carte di credito;
- che il sig. ha contratto matrimonio con la Sig.ra di Pt_1 Persona_1 professione Avvocato, che gode di propri redditi.
Tanto dedotto e rilevato chiedeva: “ - in via principale, Controparte_1 rigettare l'avversa domanda per i motivi di cui in narrativa;
- per l'effetto, confermare il diritto della Sig.ra a ricevere dal Sig. assegno divorzile;
- Controparte_1 Parte_1 innalzare il suddetto assegno ad euro 600,00 tenuto conto del peggioramento delle condizioni sanitarie ed economiche della Sig.ra - in via subordinata, confermare il diritto della CP_1
Sig.ra a ricevere dal Sig. assegno divorzile;
- confermare Controparte_1 Parte_1
l'importo dell'assegno in euro 400,00 mensili;
- in ogni caso, assegno da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
- con vittoria di onorari, competenze e spese del presente giudizio”.
All'udienza del 02.10.2024 è comparso il ricorrente che è stato sentito ed il difensore di parte resistente ha richiesto un rinvio per impossibilità a comparire della propria assistita per motivi di salute documentati.
Il Giudice, su richiesta dei difensori ha assegnato termine per note autorizzate rispettivamente di 15 giorni a parte ricorrente e di 15 giorni a parte resistente ed ha rinviato per audizione della resistente all'udienza del 6.11.2024.
All'udienza del 06.11.2024 è stata sentita la resistente - presente in aula su un deambulatore e con macchinario per ossigenoterapia - e le parti hanno precisato le conclusioni richiamando quelle in atti rassegnate e il Giudice ha rimesso la causa in decisione.
2. Il Collegio osserva, quanto all'obbligo posto a carico di al Parte_1 pagamento dell'assegno divorzile alla resistente, che il ricorrente ha richiesto la revoca dell'assegno divorzile mentre la resistente ha richiesto, in via riconvenzionale, un aumento dell'assegno ad euro 600,00 mensili o comunque il rigetto della domanda di controparte con conferma della sentenza di divorzio.
In merito alla richiesta di sospendere l'assegno divorzile in via cautelare ed urgente, la stessa non è stata accolta – e deve essere confermata in questa sede tale decisione - in quanto non è risultata provata in maniera adeguata la modifica delle condizioni reddituali delle parti che possa giustificare, in via anticipata rispetto al contraddittorio, la revoca del predetto assegno divorzile.
3. All'esito dell'istruttoria svolta, sentite le parti ed esaminata la documentazione depositata in giudizio deve rilevarsi quanto segue.
4 Presupposto per la modifica delle condizioni di divorzio deve essere la modifica della condizione reddituale delle parti in considerazioni di circostanze sopravvenute, adeguatamente documentate in giudizio.
In merito al lamentato peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente, il Collegio rileva che lo stesso non risulta adeguatamente documentato potendo rilevarsi dall'esame della sentenza emessa in data 12 agosto 2023 nella causa di divorzio n. 3189/2019 R.G.A.C. il sig. era Pt_1 titolare di una pensione di anzianità erogata dall' e da pensione integrativa CP_2 erogata dal LL per € 39.000,00 circa l'anno e che lo stesso era già CP_3 proprietario esclusivo di due unità immobiliari in Trevignano Romano e comproprietario al 50% di un terreno a Trevignano Romano con la sig.ra con procura speciale a vendere rilasciatagli da quest'ultima, nonchè CP_1 intestatario di carte di credito e conti correnti, di due autovetture e che sosteneva rate mensili di € 415,00 ed € 231,50 per finanziamenti che tuttavia erano in fase di estinzione.
Non possono ritenersi elementi sopravvenuti le spese odontoiatriche cui il medesimo deve fare fronte che erano state dedotte anche nel giudizio di divorzio e la rottamazione dei debiti con EQ con un pagamento bimestrale di €. 419,22, che lo avrebbe costretto a ricorrere ad un prestito ulteriore da parte della moglie di euro 5.000,00 e la circostanza per cui in data
7.12.2023 ha dovuto affrontare un intervento di natura cardiaca.
Infatti, già nella sentenza di divorzio si faceva riferimento e finanziamenti ed oneri periodici che erano in fase di estinzione, mentre la rottamazione si riferisce ad un credito pregresso residuo alla data del 21.7.2023 di euro
5.912,69, inoltre nel bonifico si fa riferimento ad un prestito infruttifero da parte della moglie del sig. di cui non è documentata la restituzione, Pt_1 neanche in forma periodica, alla sig.ra Per_1
Infine, le spese mediche da sostenersi devono ritenersi non di natura eccezionale in considerazione dell'età del ricorrente e, peraltro, sono state documentate anche per la resistente, che è stata dichiarata invalida al 100%.
Con riferimento alla dedotta modifica migliorativa delle condizioni della resistente è emerso:
- che la medesima percepisce una pensione mensile di euro 333,00 mensili,
- che la medesima ha dichiarato che a 67 anni percepirà pensione di anzianità
(attualmente la resistente a luglio avrà 66 anni),
5 - che sta corrispondendo un canone di locazione di euro 500,00 mensili,
- che è stata dichiarata invalida al 100% con permanente inabilità lavorativa CP_ senza revisione dalla Commissione medica dell' in data 8.3.2023 con decorrenza dal 23.9.2022 in considerazione delle gravi patologie documentate,
- che la sig.ra ha anche un fondo titolo di euro 10.867,00 nel mese di CP_1 gennaio 2024.
Dunque, deve ritenersi che elemento sopravvenuto rispetto alla sentenza di divorzio sia costituito dalla percezione di una pensione mensile a suo favore mentre ulteriori elementi (tra cui la possibilità di accedere ad ulteriori benefici previdenziali) non risultano in atti, allo stato, documentati. Inoltre, a fronte di tale circostanza sopravvenuta sopra indicata, va rilevato che, mentre all'epoca del divorzio la resistente aveva dichiarato di risiedere ospite presso amici, attualmente la stessa è gravata da un canone di locazione di euro 500,00 mensili.
Dunque, deve essere parzialmente accolta la domanda avanzata dal ricorrente ma con esclusivo riferimento ad una riduzione del mantenimento ad euro
300,00 mensili dalla domanda giudiziale – periodo in cui già risulta accreditata la pensione - tenuto conto dell'emolumento di cui sta beneficiando la sig.ra
CP_1
Non può essere accolta la domanda principale di revoca dell'assegno divorzile in quanto deve ritenersi tuttora sussistente la natura assistenziale del contributo, in quanto la resistente è attualmente invalida al 100% e non può prestare attività lavorativa, e la sperequazione reddituale delle parti per quanto sopra esposto.
Né può essere accolta la domanda riconvenzionale di aumento dell'assegno divorzile nella somma di euro 600,00 mensili in quanto non risulta provato un peggioramento delle condizioni reddituali e patrimoniali della resistente per i motivi esposti.
4. Le spese di lite devono essere compensate per la soccombenza parziale reciproca e per le ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. iscritto al n. R.G. 365/2024 A.C.:
6 - accoglie parzialmente il ricorso di parte ricorrente e, per l'effetto, dispone che il sig. debba corrispondere mensilmente alla sig.ra Parte_1 un assegno divorzile di euro 300,00 dal mese di marzo Controparte_1
2024 al domicilio dell'avente diritto, entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
- rigetta le ulteriori domande avanzate dalle parti per i motivi sopra esposti;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Civitavecchia, in camera di consiglio, il 20 maggio 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473 bis.29 c.p.c. iscritto al n. 365 dell'anno 2024 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi promosso da:
TRA
nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
Romano, rappresentato e difeso dall'Avv. Wladimira Zipparro giusta procura speciale in atti.
- ricorrente
E nata a [...] il [...], residente in [...]Controparte_1
Romano (RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca O. C. Mariani, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'Intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio ex artt. 473-bis. 29
c.p.c. depositato in data 13.02.2024 ha esposto che: Parte_1
− con sentenza parziale n. 859/2020, pubblicata il 7/10/2020 il Tribunale di
Civitavecchia ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti;
− con sentenza definitiva n. 949/2023, pubblicata il 30/8/2023 il Tribunale di
Civitavecchia ha disposto, tra l'altro, l'obbligo alla corresponsione di un assegno divorzile di euro 400,00 mensili a favore della resistente;
− che vi sono elementi sopravvenuti che giustificano la revoca dell'assegno divorzile a carico del ricorrente rispetto alla sentenza di divorzio, in quanto:
a) la Sig.ra senza darne notizia nel corso del giudizio di divorzio, fino a CP_1 quando la causa è stata trattenuta in decisione, ha percepito sin dal mese di ottobre 2022 un assegno di invalidità di euro 316,25, per complessivi euro
4.111,25 annui;
b) a decorrere dal mese di gennaio 2024, la Sig.ra ha Controparte_1 maturato il diritto di percepire dall' anche l'Assegno di inclusione, il cui CP_2 importo varia da euro 6.000,00 ad euro 7.560,00 annui, con un mensile minimo di euro 500,00; c) il sig. ha dovuto richiedere la rottamazione dei debiti Pt_1 con EQ con un pagamento bimestrale di €. 419,22, che lo ha costretto a ricorrere ad un prestito ulteriore da parte della moglie di euro 5.000,00 ed in data 7.12.2023 ed ha dovuto affrontare un intervento di natura cardiaca, con tutte le spese conseguenti spese relative alle diagnosi, analisi e trattamenti;
− che il ricorrente non ha la possibilità economica di far fronte alle cure dentistiche di cui lo stesso necessita, ammontanti alla data del 15.2.2022 ad euro 21.600,00;
− che il sig. è titolare di beni immobili, di cui uno è abitato dal Pt_1 ricorrente, che ha tentato di alienare, già da oltre un anno, senza allo stato riuscirvi.
Tanto dedotto e rilevato ha chiesto all'adito Tribunale di volere Parte_1 modificare le condizioni di divorzio nei seguenti termini: “in via cautelare ed urgente, ritenuto e dichiarato che la condizione economica della Sig.ra è Controparte_1 notevolmente migliorata nell'ultimo anno trascorso, rendendola di fatto autosufficiente, mentre quella del Sig. ha subito e sta subendo un significativo peggioramento delle sue Parte_1 condizioni patrimoniali e sanitarie, sospendere l'assegno di mantenimento disposto con la
2 sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 949/2023, mai impugnata e pertanto definitiva.
- nel merito, revocare l'assegno di divorzio riconosciuto alla Sig.ra con la Controparte_1 sentenza n. 949/2023 di Codesto Intestato Tribunale, confermando con sentenza
l'auspicata disposta sospensione con effetto a partire dalla presente domanda”.
Si costituiva in giudizio in data 27.04.2024 deducendo: Controparte_1
- che la Sig. è affetta da: “Insufficienza respiratoria cronica in ossigenoterapia CP_1
18 ore die in esiti di embolia polmonare in trombosi venosa profonda poplitea destra. BPCO in acinesia apicale ventricolare destra. Sindrome di Swyer AM AC LE. Stenosi carotidea trattata chirurgicamente. Arteriopatia ostruttiva arti inferiori” come verificato dalla CP_ Commissione medica per le invalidità;
- che, a seguito ricovero per dispnea avvenuto nel marzo 2023, dagli esami effettuati, è emerso che la Sig.ra nella parte sinistra del cranio presenta CP_1
“un aneurisma a carico del ramo di divisione parietale dell'arteria celebrare media, a largo colletto, a sviluppo posteriore, di circa 6mm di diametro massimo. Sospetto minuto aneurisma
(1-2 mm) del tratto A1 dell'arteria celebrale anteriore di sinistra.”;
- che, a seguito di tali problemi gravi di salute, la sig.ra è stata CP_1 riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, capacità di deambulazione notevolmente ridotta e portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi della legge 104/1992 ed è sottoposta tuttora ad ossigeno terapia per 18 ore al giorno e non può uscire di casa senza il relativo macchinario;
- che la resistente percepisce una pensione mensile di 333,33 euro ed è titolare di un modesto fondo di investimento, ormai ridotto a circa 7.800,00 euro, dal quale periodicamente effettua dei riscatti per avere fondi sufficienti a vivere e sostenere le spese mediche;
- che, nonostante abbia fatto tutte le richieste e le visite necessarie, la Sig.ra
è ancora in attesa che gli venga riconosciuto dall' il relativo CP_1 CP_2 assegno sia per l'invalidità e l'inabilità lavorativa che per l'handicap, non ha immobili di proprietà e conduce in locazione una piccola abitazione sita in
Trevignano Romano con canone mensile di 500,00 euro;
- che il sig. gode di un trattamento pensionistico da circa 39.000,00 Pt_1 euro all'anno ed è proprietario esclusivo di due unità immobiliari site in
Trevignano Romano, Via Poggio delle Ginestre, n. 27, e proprietario di un terreno ubicato in Trevignano Romano, Località San Berardinello;
- che il ricorrente è intestatario di 3 conti correnti (accesi presso Fineco Bank, 3 BCC di Formello e Trevignano ed IBL) e 7 carte di credito;
- che il sig. ha contratto matrimonio con la Sig.ra di Pt_1 Persona_1 professione Avvocato, che gode di propri redditi.
Tanto dedotto e rilevato chiedeva: “ - in via principale, Controparte_1 rigettare l'avversa domanda per i motivi di cui in narrativa;
- per l'effetto, confermare il diritto della Sig.ra a ricevere dal Sig. assegno divorzile;
- Controparte_1 Parte_1 innalzare il suddetto assegno ad euro 600,00 tenuto conto del peggioramento delle condizioni sanitarie ed economiche della Sig.ra - in via subordinata, confermare il diritto della CP_1
Sig.ra a ricevere dal Sig. assegno divorzile;
- confermare Controparte_1 Parte_1
l'importo dell'assegno in euro 400,00 mensili;
- in ogni caso, assegno da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
- con vittoria di onorari, competenze e spese del presente giudizio”.
All'udienza del 02.10.2024 è comparso il ricorrente che è stato sentito ed il difensore di parte resistente ha richiesto un rinvio per impossibilità a comparire della propria assistita per motivi di salute documentati.
Il Giudice, su richiesta dei difensori ha assegnato termine per note autorizzate rispettivamente di 15 giorni a parte ricorrente e di 15 giorni a parte resistente ed ha rinviato per audizione della resistente all'udienza del 6.11.2024.
All'udienza del 06.11.2024 è stata sentita la resistente - presente in aula su un deambulatore e con macchinario per ossigenoterapia - e le parti hanno precisato le conclusioni richiamando quelle in atti rassegnate e il Giudice ha rimesso la causa in decisione.
2. Il Collegio osserva, quanto all'obbligo posto a carico di al Parte_1 pagamento dell'assegno divorzile alla resistente, che il ricorrente ha richiesto la revoca dell'assegno divorzile mentre la resistente ha richiesto, in via riconvenzionale, un aumento dell'assegno ad euro 600,00 mensili o comunque il rigetto della domanda di controparte con conferma della sentenza di divorzio.
In merito alla richiesta di sospendere l'assegno divorzile in via cautelare ed urgente, la stessa non è stata accolta – e deve essere confermata in questa sede tale decisione - in quanto non è risultata provata in maniera adeguata la modifica delle condizioni reddituali delle parti che possa giustificare, in via anticipata rispetto al contraddittorio, la revoca del predetto assegno divorzile.
3. All'esito dell'istruttoria svolta, sentite le parti ed esaminata la documentazione depositata in giudizio deve rilevarsi quanto segue.
4 Presupposto per la modifica delle condizioni di divorzio deve essere la modifica della condizione reddituale delle parti in considerazioni di circostanze sopravvenute, adeguatamente documentate in giudizio.
In merito al lamentato peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente, il Collegio rileva che lo stesso non risulta adeguatamente documentato potendo rilevarsi dall'esame della sentenza emessa in data 12 agosto 2023 nella causa di divorzio n. 3189/2019 R.G.A.C. il sig. era Pt_1 titolare di una pensione di anzianità erogata dall' e da pensione integrativa CP_2 erogata dal LL per € 39.000,00 circa l'anno e che lo stesso era già CP_3 proprietario esclusivo di due unità immobiliari in Trevignano Romano e comproprietario al 50% di un terreno a Trevignano Romano con la sig.ra con procura speciale a vendere rilasciatagli da quest'ultima, nonchè CP_1 intestatario di carte di credito e conti correnti, di due autovetture e che sosteneva rate mensili di € 415,00 ed € 231,50 per finanziamenti che tuttavia erano in fase di estinzione.
Non possono ritenersi elementi sopravvenuti le spese odontoiatriche cui il medesimo deve fare fronte che erano state dedotte anche nel giudizio di divorzio e la rottamazione dei debiti con EQ con un pagamento bimestrale di €. 419,22, che lo avrebbe costretto a ricorrere ad un prestito ulteriore da parte della moglie di euro 5.000,00 e la circostanza per cui in data
7.12.2023 ha dovuto affrontare un intervento di natura cardiaca.
Infatti, già nella sentenza di divorzio si faceva riferimento e finanziamenti ed oneri periodici che erano in fase di estinzione, mentre la rottamazione si riferisce ad un credito pregresso residuo alla data del 21.7.2023 di euro
5.912,69, inoltre nel bonifico si fa riferimento ad un prestito infruttifero da parte della moglie del sig. di cui non è documentata la restituzione, Pt_1 neanche in forma periodica, alla sig.ra Per_1
Infine, le spese mediche da sostenersi devono ritenersi non di natura eccezionale in considerazione dell'età del ricorrente e, peraltro, sono state documentate anche per la resistente, che è stata dichiarata invalida al 100%.
Con riferimento alla dedotta modifica migliorativa delle condizioni della resistente è emerso:
- che la medesima percepisce una pensione mensile di euro 333,00 mensili,
- che la medesima ha dichiarato che a 67 anni percepirà pensione di anzianità
(attualmente la resistente a luglio avrà 66 anni),
5 - che sta corrispondendo un canone di locazione di euro 500,00 mensili,
- che è stata dichiarata invalida al 100% con permanente inabilità lavorativa CP_ senza revisione dalla Commissione medica dell' in data 8.3.2023 con decorrenza dal 23.9.2022 in considerazione delle gravi patologie documentate,
- che la sig.ra ha anche un fondo titolo di euro 10.867,00 nel mese di CP_1 gennaio 2024.
Dunque, deve ritenersi che elemento sopravvenuto rispetto alla sentenza di divorzio sia costituito dalla percezione di una pensione mensile a suo favore mentre ulteriori elementi (tra cui la possibilità di accedere ad ulteriori benefici previdenziali) non risultano in atti, allo stato, documentati. Inoltre, a fronte di tale circostanza sopravvenuta sopra indicata, va rilevato che, mentre all'epoca del divorzio la resistente aveva dichiarato di risiedere ospite presso amici, attualmente la stessa è gravata da un canone di locazione di euro 500,00 mensili.
Dunque, deve essere parzialmente accolta la domanda avanzata dal ricorrente ma con esclusivo riferimento ad una riduzione del mantenimento ad euro
300,00 mensili dalla domanda giudiziale – periodo in cui già risulta accreditata la pensione - tenuto conto dell'emolumento di cui sta beneficiando la sig.ra
CP_1
Non può essere accolta la domanda principale di revoca dell'assegno divorzile in quanto deve ritenersi tuttora sussistente la natura assistenziale del contributo, in quanto la resistente è attualmente invalida al 100% e non può prestare attività lavorativa, e la sperequazione reddituale delle parti per quanto sopra esposto.
Né può essere accolta la domanda riconvenzionale di aumento dell'assegno divorzile nella somma di euro 600,00 mensili in quanto non risulta provato un peggioramento delle condizioni reddituali e patrimoniali della resistente per i motivi esposti.
4. Le spese di lite devono essere compensate per la soccombenza parziale reciproca e per le ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. iscritto al n. R.G. 365/2024 A.C.:
6 - accoglie parzialmente il ricorso di parte ricorrente e, per l'effetto, dispone che il sig. debba corrispondere mensilmente alla sig.ra Parte_1 un assegno divorzile di euro 300,00 dal mese di marzo Controparte_1
2024 al domicilio dell'avente diritto, entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
- rigetta le ulteriori domande avanzate dalle parti per i motivi sopra esposti;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Civitavecchia, in camera di consiglio, il 20 maggio 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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