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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/08/2025, n. 1497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1497 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
RG 1722 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La CORTE D'APPELLO di FIRENZE
Sez. I – civile – composta da:
DOTT. ISABELLA MARIANI PRESIDENTE
DOTT. DANIELA LOCOCO CONSIGLIERE
DOTT. BARBARA ERCOLANI CONSIGLIERE G.A. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sull'appello proposto da con l'avv. Manuela Guzzo di Pistoia Parte_1
appellante nei confronti di
con l'Avv. Piera Giugni di Prato CP_1
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Pistoia n.725\2022 , pubblicata il 26 agosto 2022 , sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: Piaccia alla Corte d'Appello di
Firenze, respinta ogni contraria istanza: - in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
- in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in parziale riforma della
1 sentenza n. 725/2022 pronunciata dal Tribunale di
Pistoia nel giudizio recante RG 897/2021, Giudice Dott.
Elena Piccinni, in data 26 agosto 2022 e notificata dalla controparte in data 30.08.2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. per l'appellato: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Firenze adita: -rigettare l'appello proposto dalla sig.ra in quanto inammissibile ed Parte_1 infondato;
-respingere tutte le domande avanzate ex adverso e per l'effetto confermare, previa revoca del provvedimento di sospensione ex art. 351 cpc, la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 725/2022 pubbl. il 26/08/2022
RG n. 897/2021 Repert. n. 1496/2022 del 26/08/2022.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Con atto di citazione in opposizione a precetto, CP_1
ha convenuto in giudizio
[...] Parte_1 affinché, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, venisse accertata e dichiarata l'estinzione del credito portato da detto atto di precetto per €
800,00 oltre accessori e spese, ritenuti dovuti per la mancata corresponsione del contributo al mantenimento della moglie relativo ai mesi di ottobre, novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 - nella misura pattuita inter partes in sede di separazione consensuale - per compensazione con i maggiori controcrediti vantati dall'opponente nei confronti della Pt_1
A fondamento della proposta opposizione, esso attore
2 allegava di vantare un credito di € 32.646,90-, per avere provveduto al pagamento integrale delle rate del mutuo fondiario stipulato da entrambi i coniugi in data
11/05/2010 con Controparte_2 relative al periodo dal 2013 al 2017, e di € 800,00 a fronte del mancato pagamento da parte della Pt_1 della somma mensile di € 200,00 a titolo di contributo alle spese sostenute dal quale genitore CP_1 collocatario del figlio Per_1
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio eccependo anzitutto Parte_1
l'inammissibilità della opposizione in compensazione di presunto controcredito per preclusione della cosa giudicata, avendo le parti già definito ogni questione relativa al contratto di mutuo in sede di giudizio di separazione personale (segnatamente al punto 6) dell'accordo di separazione risultavano disciplinate le condizioni relative al citato mutuo); eccepiva inoltre l'inammissibilità della compensazione addotta poiché afferente a fatti precedenti alla formazione del titolo esecutivo opposto, costituito dal decreto di omologa della separazione, peraltro non modificabile nel merito in sede di opposizione a precetto, comunque contestando l'inesistenza e/o infondatezza del credito opposto oltrechè l'inammissibilità dell'opposizione in compensazione del credito opposto, perché espressamente revocato dal Giudice tutelare di Pistoia.
Per tali motivi la convenuta opposta ha insistito per il rigetto della domanda cautelare e dell'opposizione a precetto in quanto entrambe infondate in fatto e in diritto, con condanna del per lite temeraria ex CP_1 art. 96 c.p.c..
Ad esito della prima udienza di comparizione delle parti,
3 erano concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., previo accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
quindi, ritenuta la causa documentalmente istruita, era fissata udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale erano concessi i termini di rito per le difese finali, con successiva emissione della sentenza oggi al vaglio della Corte.
Con tale pronuncia, il Tribunale ha dichiarato la nullità dell'atto di precetto notificato in data
15/03/2021 per inesistenza del diritto della ad Pt_1 agire in esecuzione forzata, essendo il credito estinto per compensazione;
il primo Giudice ha infatti disatteso le censure di inammissibilità dell'opposizione in compensazione per preclusione della cosa giudicata e per attinenza a fatti antecedenti alla formazione del titolo esecutivo opposto, costituito dal decreto di omologa della separazione personale delle parti del 16/05/2019, assumendo che nell'accordo di separazione personale mancava qualsiasi riferimento alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali pregressi tra i coniugi (ritenendo invece infondata la pretesa dell'opponente quanto all'ulteriore controcredito di € 800,00 asseritamente maturato dal sig. nei confronti della sig.ra CP_1
). Pt_1
Tanto premesso, ha pronunciato ex art. 1243 c.c. la compensazione dei due crediti accertati, portando in detrazione il credito di minor importo (€ 800,00 vantato dalla ) da quello di maggior importo (€32.646,90 Pt_1 vantato dal ), e imputando il relativo pagamento CP_1 secondo i criteri dettati dall'art. 1193 c.c.
Ha pertanto, conclusivamente, condannato la Sig. Pt_1 al pagamento dell'importo differenziale, sul quale ha
4 statuito il decorso degli interessi, oltre alla refusione delle spese di lite, ridotte in considerazione della scarsa attività istruttoria, rigettando la domanda ex articolo 96 cpc perché infondata.
L'APPELLO
Con il primo motivo l'appellante ha denunciato il difetto di motivazione e l'inesatta ricostruzione dei fatti, risultanti nella violazione o falsa applicazione degli articoli 2967, 1193 e 1195 cod. civ , nella parte in cui il Giudice ha ritenuto che le risultanze istruttorie siano idonee a dimostrare il controcredito opposto in compensazione dal . Assume, infatti, l'appellante CP_1 che gli estratti conto e gli assegni versati riporterebbero cifre diverse nell'entità da quelle occorrenti per pagare il mutuo mentre le causali riconducibili a detti versamenti non recherebbero espressamente la dicitura “pagamento mutuo”.
Parte appellante sostiene a riguardo che il conto cointestato serviva al sostentamento della famiglia e sul medesimo erano domiciliate anche spese personali come quelle relative al finanziamento dell'auto BMW del marito.
Ancora rileva che, in violazione degli articoli 1193 c.c.
e 1195 c.c. ,il giudice di prime cure avrebbe omesso l'esame di fatti storici rilevabili nei documenti di causa, non considerando le ulteriori spese risultanti dagli estratti conto prodotti rispetto a quelle del mutuo, alle quali potevano essere imputati i versamenti reclamati dal . CP_1
Col secondo motivo di appello l' appellante denuncia la violazione dell'art. 2697 c.c., anche per avere il
Tribunale assunto la propria decisone sulla base di
5 inversione dell'onere della prova, nella parte indicata come B), in cui il Giudice ha statuito che parte Pt_1 non aveva dato prova di avere contribuito pro quota al pagamento del mutuo (cfr: “Né parte opposta ha dato prova, e prima ancora ha allegato, di aver contribuito anch'essa al pagamento pro quota delle rate del mutuo nel periodo 2013-2017 mediante accreditamenti su conto corrente cointestato. Risulta, invece, dimostrato che nel periodo in esame la sig.ra avesse cessato la Pt_1 propria attività lavorativa.”)
Col terzo motivo di appello si impugna il capo indicato come C) della sentenza, nella parte in cui sarebbe disatteso il principio in forza del quale in sede di opposizione all'esecuzione possono essere dedotte solo questioni relativi a rapporti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo per preclusione dovuta alla cosa giudicata;
rileva a riguardo che l'opponente
, in violazione del suddetto principio, fondava CP_1
l'opposizione al titolo esecutivo su fatti antecedenti alla sua formazione, dato che i pagamenti erano avvenuti negli anni dal 2013 al 2017, mentre l'omologa di separazione è del maggio 2019.
Rileva a riguardo che, come emerge dall'accordo omologato le parti avevano espressamente previsto la regolamentazione del mutuo stabilendo che la odierna appellante si accollasse integralmente il pagamento dell'ingente debito residuo pari a circa 150 mila euro, risultando tale pattuizione il frutto di reciproche valutazioni che definivano quella partita.
Col quarto motivo di appello, l'appellante censura la sentenza nella parte relativa alla condanna della stessa
6 , soccombente, al pagamento delle spese di lite, Pt_1 auspicandone la riforma in questa sede.
Parte appellata si è costituita ritualmente contestando i motivi d'appello e chiedendo la conferma della sentenza impugnata. In particolare, ha sostenuto la correttezza della motivazione, assumendo che il Giudice avrebbe applicato correttamente gli articoli 2967 c.c. e 115 e
116 cpc , atteso ché la non aveva contestato i Pt_1 versamenti;
assume, inoltre, a tale riguardo che in quel periodo il c/c era alimentato soltanto dal CP_1 mentre la non effettuava alcun versamento a Pt_1 fronte del conseguimento di benefici all'immobile di sua proprietà esclusiva.
Disposta preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'udienza cartolare del 17 settembre 2024, le parti hanno precisato le conclusioni come riportato in epigrafe, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., venendo pertanto la causa trattenuta per la decisione.
---------
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo, il secondo e il terzo motivo d'appello possono essere trattati congiuntamente, mediante disamina compiuta nell'ambito delle richieste e allegazioni formulate dalle parti nelle rispettive conclusioni.
Sul conto corrente cointestato era appoggiata la rata del mutuo stipulato da entrambi i coniugi durante il matrimonio, per l'acquisto e la ristrutturazione di un immobile intestato solo alla moglie. I documenti contabili depositati da parte per dimostrare che CP_1 egli era l'unico dei due mutuatari a pagare le rate, portano cifre diverse da quella stabilita dalla banca
7 per la rata. Egli versa infatti mensilmente la somma di euro 1500, cioè lo stipendio che percepisce, che è una cifra maggiore di quella occorrente per la rata, stabilita in euro 1080. Tale versamento non è nemmeno correlato alla data in cui mensilmente la banca preleva la provvista per il pagamento del mutuo;
pertanto, non
è dimostrato con certezza che tale somma fosse versata esclusivamente per il titolo dichiarato dal marito.
Quello che emerge è invece che il conto veniva utilizzato come raccoglitore della provvista per pagare non solo il mutuo, ma svariate spese inerenti alla conduzione della vita familiare.
Peraltro, a prescindere da questo dato documentale, quello che rileva in diritto è che il mutuo potrebbe anche essere stato pagato prevalentemente dal marito, ma questo è accaduto in forza del principio solidaristico che funge da fondamento dell'istituto matrimoniale.
Insegna la Suprema Corte, con l'ordinanza numero
5385\2023 che : ”quanto al mutuo cointestato ad entrambi
i coniugi, ma pagato da uno solo di essi-salvo
l'esistenza di un differente accordo inter-partes, che va provato-, non sono ripetibili le somme pagate da uno solo dei coniugi(in costanza di matrimonio a titolo di rate del mutuo contratto da entrambi in solido per
l'acquisto della casa coniugale, anche se cointestata)”.
“La ripetibilità potrà essere fatta valere solo dalla data della separazione e per le somme successivamente pagate purché l'accollo del mutuo da parte di uno solo dei coniugi non sia imposto dal giudice quale contributo al mantenimento del coniuge o dei figli o non sia previsto negli accordi delle parti.” (Cass. Civ. sent.1072\2018). L'indirizzo giurisprudenziale citato ribadisce con chiarezza che il pagamento delle rate del
8 mutuo durante il matrimonio, anche ove sostenuto da un solo coniuge e anche se i versamenti vanno a favore di una proprietà esclusiva, integra espressione della solidarietà familiare (art. 143 c.c.) e non dà diritto al rimborso a meno che non sia provato un accordo diverso o che, dopo la separazione, i pagamenti non siano stati imposti dal giudice o previsti tra le parti.
Nel caso in esame, peraltro, gli accordi di separazione dispongono solo per il futuro: le parti hanno infatti previsto l'accollo integrale del mutuo alla moglie solo a decorrere dal 2019. Naturalmente prima della separazione, vale il titolo contrattuale che il marito ha assunto liberamente, impegnandosi con la banca a pagare il mutuo cointestato con la moglie, ben sapendo che ella aveva acquistato l'immobile gravato solamente per sé, collocandosi tali scelte nell'ambito della gestione delle risorse familiari e in coerenza con il principio solidaristico sopra richiamato.
Le condizioni fissate dalle parti in sede di separazione consensuale, con previsione di accollo integrale del mutuo da parte della , operavano espressamente Pt_1 per il futuro, risultando pertanto desumibile, ai sensi degli artt. 1362 e 1363 c.c., che i contraenti intendevano mantenere fermi i pagamenti già effettuati per i periodi antecedenti.
Tanto comporta l'assorbimento degli ulteriori argomenti dedotti.
Quanto al quarto motivo d'appello, risulta dirimente rilevare che all'accoglimento dell'appello fa seguito la necessità di rideterminazione delle spese di lite per il primo grado di giudizio e la liquidazione delle stesse per il grado d'appello. La domanda di risarcimento danni svolta ex articolo 96 cpc, invece, non è meritevole di
9 accoglimento, dato che non vi è prova della malafede o colpa grave del . CP_1
Le spese seguono pertanto la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei valori minimi DM 55\2014, scaglione indicato in citazione, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e della natura documentale della controversia, esclusa la fase istruttoria per il giudizio di appello).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
• ACCOGLIE l'appello come in atti proposto da
avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Pistoia, num. 752\2022 pubblicata in data 26 agosto 2022
, sentenza che così riforma:
• Dichiara il diritto di di agire in Parte_1 executivis in relazione agli importi e per i titoli di cui al precetto notificato a in data 15 CP_1 marzo 2021, respingendo le avverse pretese formulate da quest'ultimo;
• CONDANNA la parte appellata a CP_1 rimborsare alla controparte le spese di lite di primo grado che liquida in euro 3972,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e quant'altro per legge, nonché le spese di questo grado di giudizio che liquida in euro 3473,00 per compensi, oltre spese generali,
Iva e quant'altro per legge.
Firenze, 22 luglio 2025
10 Il consigliere relatore G.A.
Dott. Barbara Ercolani
Il Presidente
Dott. Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell 'ambito strettamente processuale, è condizionata all 'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La CORTE D'APPELLO di FIRENZE
Sez. I – civile – composta da:
DOTT. ISABELLA MARIANI PRESIDENTE
DOTT. DANIELA LOCOCO CONSIGLIERE
DOTT. BARBARA ERCOLANI CONSIGLIERE G.A. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sull'appello proposto da con l'avv. Manuela Guzzo di Pistoia Parte_1
appellante nei confronti di
con l'Avv. Piera Giugni di Prato CP_1
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Pistoia n.725\2022 , pubblicata il 26 agosto 2022 , sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: Piaccia alla Corte d'Appello di
Firenze, respinta ogni contraria istanza: - in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
- in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in parziale riforma della
1 sentenza n. 725/2022 pronunciata dal Tribunale di
Pistoia nel giudizio recante RG 897/2021, Giudice Dott.
Elena Piccinni, in data 26 agosto 2022 e notificata dalla controparte in data 30.08.2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. per l'appellato: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Firenze adita: -rigettare l'appello proposto dalla sig.ra in quanto inammissibile ed Parte_1 infondato;
-respingere tutte le domande avanzate ex adverso e per l'effetto confermare, previa revoca del provvedimento di sospensione ex art. 351 cpc, la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 725/2022 pubbl. il 26/08/2022
RG n. 897/2021 Repert. n. 1496/2022 del 26/08/2022.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Con atto di citazione in opposizione a precetto, CP_1
ha convenuto in giudizio
[...] Parte_1 affinché, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, venisse accertata e dichiarata l'estinzione del credito portato da detto atto di precetto per €
800,00 oltre accessori e spese, ritenuti dovuti per la mancata corresponsione del contributo al mantenimento della moglie relativo ai mesi di ottobre, novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 - nella misura pattuita inter partes in sede di separazione consensuale - per compensazione con i maggiori controcrediti vantati dall'opponente nei confronti della Pt_1
A fondamento della proposta opposizione, esso attore
2 allegava di vantare un credito di € 32.646,90-, per avere provveduto al pagamento integrale delle rate del mutuo fondiario stipulato da entrambi i coniugi in data
11/05/2010 con Controparte_2 relative al periodo dal 2013 al 2017, e di € 800,00 a fronte del mancato pagamento da parte della Pt_1 della somma mensile di € 200,00 a titolo di contributo alle spese sostenute dal quale genitore CP_1 collocatario del figlio Per_1
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio eccependo anzitutto Parte_1
l'inammissibilità della opposizione in compensazione di presunto controcredito per preclusione della cosa giudicata, avendo le parti già definito ogni questione relativa al contratto di mutuo in sede di giudizio di separazione personale (segnatamente al punto 6) dell'accordo di separazione risultavano disciplinate le condizioni relative al citato mutuo); eccepiva inoltre l'inammissibilità della compensazione addotta poiché afferente a fatti precedenti alla formazione del titolo esecutivo opposto, costituito dal decreto di omologa della separazione, peraltro non modificabile nel merito in sede di opposizione a precetto, comunque contestando l'inesistenza e/o infondatezza del credito opposto oltrechè l'inammissibilità dell'opposizione in compensazione del credito opposto, perché espressamente revocato dal Giudice tutelare di Pistoia.
Per tali motivi la convenuta opposta ha insistito per il rigetto della domanda cautelare e dell'opposizione a precetto in quanto entrambe infondate in fatto e in diritto, con condanna del per lite temeraria ex CP_1 art. 96 c.p.c..
Ad esito della prima udienza di comparizione delle parti,
3 erano concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., previo accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
quindi, ritenuta la causa documentalmente istruita, era fissata udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale erano concessi i termini di rito per le difese finali, con successiva emissione della sentenza oggi al vaglio della Corte.
Con tale pronuncia, il Tribunale ha dichiarato la nullità dell'atto di precetto notificato in data
15/03/2021 per inesistenza del diritto della ad Pt_1 agire in esecuzione forzata, essendo il credito estinto per compensazione;
il primo Giudice ha infatti disatteso le censure di inammissibilità dell'opposizione in compensazione per preclusione della cosa giudicata e per attinenza a fatti antecedenti alla formazione del titolo esecutivo opposto, costituito dal decreto di omologa della separazione personale delle parti del 16/05/2019, assumendo che nell'accordo di separazione personale mancava qualsiasi riferimento alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali pregressi tra i coniugi (ritenendo invece infondata la pretesa dell'opponente quanto all'ulteriore controcredito di € 800,00 asseritamente maturato dal sig. nei confronti della sig.ra CP_1
). Pt_1
Tanto premesso, ha pronunciato ex art. 1243 c.c. la compensazione dei due crediti accertati, portando in detrazione il credito di minor importo (€ 800,00 vantato dalla ) da quello di maggior importo (€32.646,90 Pt_1 vantato dal ), e imputando il relativo pagamento CP_1 secondo i criteri dettati dall'art. 1193 c.c.
Ha pertanto, conclusivamente, condannato la Sig. Pt_1 al pagamento dell'importo differenziale, sul quale ha
4 statuito il decorso degli interessi, oltre alla refusione delle spese di lite, ridotte in considerazione della scarsa attività istruttoria, rigettando la domanda ex articolo 96 cpc perché infondata.
L'APPELLO
Con il primo motivo l'appellante ha denunciato il difetto di motivazione e l'inesatta ricostruzione dei fatti, risultanti nella violazione o falsa applicazione degli articoli 2967, 1193 e 1195 cod. civ , nella parte in cui il Giudice ha ritenuto che le risultanze istruttorie siano idonee a dimostrare il controcredito opposto in compensazione dal . Assume, infatti, l'appellante CP_1 che gli estratti conto e gli assegni versati riporterebbero cifre diverse nell'entità da quelle occorrenti per pagare il mutuo mentre le causali riconducibili a detti versamenti non recherebbero espressamente la dicitura “pagamento mutuo”.
Parte appellante sostiene a riguardo che il conto cointestato serviva al sostentamento della famiglia e sul medesimo erano domiciliate anche spese personali come quelle relative al finanziamento dell'auto BMW del marito.
Ancora rileva che, in violazione degli articoli 1193 c.c.
e 1195 c.c. ,il giudice di prime cure avrebbe omesso l'esame di fatti storici rilevabili nei documenti di causa, non considerando le ulteriori spese risultanti dagli estratti conto prodotti rispetto a quelle del mutuo, alle quali potevano essere imputati i versamenti reclamati dal . CP_1
Col secondo motivo di appello l' appellante denuncia la violazione dell'art. 2697 c.c., anche per avere il
Tribunale assunto la propria decisone sulla base di
5 inversione dell'onere della prova, nella parte indicata come B), in cui il Giudice ha statuito che parte Pt_1 non aveva dato prova di avere contribuito pro quota al pagamento del mutuo (cfr: “Né parte opposta ha dato prova, e prima ancora ha allegato, di aver contribuito anch'essa al pagamento pro quota delle rate del mutuo nel periodo 2013-2017 mediante accreditamenti su conto corrente cointestato. Risulta, invece, dimostrato che nel periodo in esame la sig.ra avesse cessato la Pt_1 propria attività lavorativa.”)
Col terzo motivo di appello si impugna il capo indicato come C) della sentenza, nella parte in cui sarebbe disatteso il principio in forza del quale in sede di opposizione all'esecuzione possono essere dedotte solo questioni relativi a rapporti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo per preclusione dovuta alla cosa giudicata;
rileva a riguardo che l'opponente
, in violazione del suddetto principio, fondava CP_1
l'opposizione al titolo esecutivo su fatti antecedenti alla sua formazione, dato che i pagamenti erano avvenuti negli anni dal 2013 al 2017, mentre l'omologa di separazione è del maggio 2019.
Rileva a riguardo che, come emerge dall'accordo omologato le parti avevano espressamente previsto la regolamentazione del mutuo stabilendo che la odierna appellante si accollasse integralmente il pagamento dell'ingente debito residuo pari a circa 150 mila euro, risultando tale pattuizione il frutto di reciproche valutazioni che definivano quella partita.
Col quarto motivo di appello, l'appellante censura la sentenza nella parte relativa alla condanna della stessa
6 , soccombente, al pagamento delle spese di lite, Pt_1 auspicandone la riforma in questa sede.
Parte appellata si è costituita ritualmente contestando i motivi d'appello e chiedendo la conferma della sentenza impugnata. In particolare, ha sostenuto la correttezza della motivazione, assumendo che il Giudice avrebbe applicato correttamente gli articoli 2967 c.c. e 115 e
116 cpc , atteso ché la non aveva contestato i Pt_1 versamenti;
assume, inoltre, a tale riguardo che in quel periodo il c/c era alimentato soltanto dal CP_1 mentre la non effettuava alcun versamento a Pt_1 fronte del conseguimento di benefici all'immobile di sua proprietà esclusiva.
Disposta preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'udienza cartolare del 17 settembre 2024, le parti hanno precisato le conclusioni come riportato in epigrafe, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., venendo pertanto la causa trattenuta per la decisione.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo, il secondo e il terzo motivo d'appello possono essere trattati congiuntamente, mediante disamina compiuta nell'ambito delle richieste e allegazioni formulate dalle parti nelle rispettive conclusioni.
Sul conto corrente cointestato era appoggiata la rata del mutuo stipulato da entrambi i coniugi durante il matrimonio, per l'acquisto e la ristrutturazione di un immobile intestato solo alla moglie. I documenti contabili depositati da parte per dimostrare che CP_1 egli era l'unico dei due mutuatari a pagare le rate, portano cifre diverse da quella stabilita dalla banca
7 per la rata. Egli versa infatti mensilmente la somma di euro 1500, cioè lo stipendio che percepisce, che è una cifra maggiore di quella occorrente per la rata, stabilita in euro 1080. Tale versamento non è nemmeno correlato alla data in cui mensilmente la banca preleva la provvista per il pagamento del mutuo;
pertanto, non
è dimostrato con certezza che tale somma fosse versata esclusivamente per il titolo dichiarato dal marito.
Quello che emerge è invece che il conto veniva utilizzato come raccoglitore della provvista per pagare non solo il mutuo, ma svariate spese inerenti alla conduzione della vita familiare.
Peraltro, a prescindere da questo dato documentale, quello che rileva in diritto è che il mutuo potrebbe anche essere stato pagato prevalentemente dal marito, ma questo è accaduto in forza del principio solidaristico che funge da fondamento dell'istituto matrimoniale.
Insegna la Suprema Corte, con l'ordinanza numero
5385\2023 che : ”quanto al mutuo cointestato ad entrambi
i coniugi, ma pagato da uno solo di essi-salvo
l'esistenza di un differente accordo inter-partes, che va provato-, non sono ripetibili le somme pagate da uno solo dei coniugi(in costanza di matrimonio a titolo di rate del mutuo contratto da entrambi in solido per
l'acquisto della casa coniugale, anche se cointestata)”.
“La ripetibilità potrà essere fatta valere solo dalla data della separazione e per le somme successivamente pagate purché l'accollo del mutuo da parte di uno solo dei coniugi non sia imposto dal giudice quale contributo al mantenimento del coniuge o dei figli o non sia previsto negli accordi delle parti.” (Cass. Civ. sent.1072\2018). L'indirizzo giurisprudenziale citato ribadisce con chiarezza che il pagamento delle rate del
8 mutuo durante il matrimonio, anche ove sostenuto da un solo coniuge e anche se i versamenti vanno a favore di una proprietà esclusiva, integra espressione della solidarietà familiare (art. 143 c.c.) e non dà diritto al rimborso a meno che non sia provato un accordo diverso o che, dopo la separazione, i pagamenti non siano stati imposti dal giudice o previsti tra le parti.
Nel caso in esame, peraltro, gli accordi di separazione dispongono solo per il futuro: le parti hanno infatti previsto l'accollo integrale del mutuo alla moglie solo a decorrere dal 2019. Naturalmente prima della separazione, vale il titolo contrattuale che il marito ha assunto liberamente, impegnandosi con la banca a pagare il mutuo cointestato con la moglie, ben sapendo che ella aveva acquistato l'immobile gravato solamente per sé, collocandosi tali scelte nell'ambito della gestione delle risorse familiari e in coerenza con il principio solidaristico sopra richiamato.
Le condizioni fissate dalle parti in sede di separazione consensuale, con previsione di accollo integrale del mutuo da parte della , operavano espressamente Pt_1 per il futuro, risultando pertanto desumibile, ai sensi degli artt. 1362 e 1363 c.c., che i contraenti intendevano mantenere fermi i pagamenti già effettuati per i periodi antecedenti.
Tanto comporta l'assorbimento degli ulteriori argomenti dedotti.
Quanto al quarto motivo d'appello, risulta dirimente rilevare che all'accoglimento dell'appello fa seguito la necessità di rideterminazione delle spese di lite per il primo grado di giudizio e la liquidazione delle stesse per il grado d'appello. La domanda di risarcimento danni svolta ex articolo 96 cpc, invece, non è meritevole di
9 accoglimento, dato che non vi è prova della malafede o colpa grave del . CP_1
Le spese seguono pertanto la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei valori minimi DM 55\2014, scaglione indicato in citazione, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e della natura documentale della controversia, esclusa la fase istruttoria per il giudizio di appello).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
• ACCOGLIE l'appello come in atti proposto da
avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Pistoia, num. 752\2022 pubblicata in data 26 agosto 2022
, sentenza che così riforma:
• Dichiara il diritto di di agire in Parte_1 executivis in relazione agli importi e per i titoli di cui al precetto notificato a in data 15 CP_1 marzo 2021, respingendo le avverse pretese formulate da quest'ultimo;
• CONDANNA la parte appellata a CP_1 rimborsare alla controparte le spese di lite di primo grado che liquida in euro 3972,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e quant'altro per legge, nonché le spese di questo grado di giudizio che liquida in euro 3473,00 per compensi, oltre spese generali,
Iva e quant'altro per legge.
Firenze, 22 luglio 2025
10 Il consigliere relatore G.A.
Dott. Barbara Ercolani
Il Presidente
Dott. Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell 'ambito strettamente processuale, è condizionata all 'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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