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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati :
1) Dott. ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2) Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3) Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere
ha deliberato con le forme di cui all'art.127 ter c.p.c. ( scadenza note 14/1/25) la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n di Rg 803/22 proposto avverso la sentenza n.
n°1551/2022 emessa e pubblicata in data 8/11/2022, nel giudizio n. R.g.
3430/2019, dal Tribunale Sezione lavoro di Reggio Calabria vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Zito;
Parte_1
APPELLANTE
e
in persona del Presidente legale rappresentante protempore, CP_1
elettivamente domiciliato in Reggio Calabria viale Calabria n.82, presso l'Avvocatura distrettuale INPS, - rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rosa
Fazio;
- APPELLATO-
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in primo grado conveniva l' per Parte_2 CP_1 accertare la non debenza delle somme portate nei seguenti avvisi di addebito :1) Avviso di Addebito n°39420120002333709000, asseritamente notificato il 12.10.2012, relativo a Contributi IVS e somme aggiuntive per l'anno 2011 per un importo di euro 1.137,91; 2) Avviso di Addebito
n°39420120003380965000, asseritamente notificato il 21.01.2013, relativo a
Contributi IVS e somme aggiuntive per l'anno 2012 per un importo di euro
1.229,80; 3) Avviso di Addebito n°39420130001029361000, asseritamente notificato il 19.04.2013, relativo a Contributi IVS e somme aggiuntive per gli anni 2011 e 2012 per un importo di euro 2.329,97; 4) Avviso di Addebito
n°39420130001638313000, asseritamente notificato il 21.05.2013, relativo a
Modello DM/10 per l'anno 2011 per un importo di euro 718,39; 5) Avviso di Addebito n°39420130002172453000, asseritamente notificato il 16.12.2013, relativo a Contributi IVS e somme aggiuntive per l'anno 2012 per un importo di euro 2.382,59; 6) Avviso di Addebito n°39420140003976434000, asseritamente notificato il 23.01.2015, relativo a Contributi IVS e somme aggiuntive per l'anno 2014 per un importo di euro 2.416,19; 7) Avviso di
Addebito n°39420150000665415000, asseritamente notificato il 23.09.2015, relativo a Contributi IVS e somme aggiuntive per l'anno 2014 per un importo di euro 2.364,78; 8) Avviso di Addebito n°39420150002154627000, asseritamente notificato il 09.12.2015, relativo a Contributi IVS e somme aggiuntive per l'anno 2010 per un importo di euro 96,16; 9) Avviso di
Addebito n°39420160000253564000, asseritamente notificato il 08.04.2016, relativo a Contributi IVS e somme aggiuntive per l'anno 2015 per un importo di euro 2.319,82; 10) Avviso di Addebito n°39420160002586046000, asseritamente notificato il 27.10.2016, relativo a Contributi IVS e somme aggiuntive per l'anno 2015 per un importo di euro 2.268,46; 11) Avviso di
Addebito n°39420170001514004000, asseritamente notificato il 29.09.2017, relativo a Contributi IVS e somme aggiuntive per l'anno 2016 per un importo di euro 4.471,69; 12) Avviso di Addebito n°39420180000905035000, asseritamente notificato il 28.06.2018, relativo a Contributi IVS e somme aggiuntive per l'anno 2017 per un importo di euro 3.278,60; 13) Avviso di
Addebito n°39420180003512873000, asseritamente notificato il 13.01.2019, relativo a Contributi IVS e somme aggiuntive per gli anni 2017 e 2018 per un importo di euro 2.151,31. Rilevava che detti crediti erano stati chiesti con l'intimazione di Pagamento n°09420199009006836000, dell'importo totale di € 38.424,75; che lo stesso aveva impugnato in separata sede.
Chiedeva accertarsi la non debenza dei crediti per avere cessato l'attività a far data dal 19.03.2012.
Si era costituito in giudizio l' dando atto di avere sgravato tutti i crediti CP_1
e ha concluso per la cessata materia del contendere.
Il Tribunale ha dichiarato la cessata materia del contendere ed ha condanno l' al pagamento delle spese di lite quantificate in € 886,00 per CP_1
compenso, € 43,00 per spese n.i. contributo unificato, oltre spese generali
15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito .
Avverso il solo capo della sentenza relativo alla liquidazione della misura dei compensi professionali è stato proposto appello Parte_1
chiedendo il pagamento dell'importo di € di euro 12.333,09 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ai sensi del DM 55/2014.
Si è costituito l' per difendersi. CP_1
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato e le parti hanno depositato note nel termine fissato.
***
L'appellante ha chiesto la condanna al pagamento di euro 12.333,09 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ai sensi del DM
55/2014 per il primo grado ritenendo non corretta la quantificazione fatta dal
Tribunale sotto i minini.
Il gravame è fondato, nei limiti di cui si dirà.
Poiché in considerazione del valore della lite è pacificamente € 38.424,75,
(rientrante nello scaglione da € 26.001 a €.52.001) in forza del DM 55/2014 e succ. modif. , il Tribunale avrebbe dovuto liquidare, pur tenendo conto della riduzione, del 50% dovuta sia alla semplicità delle questioni trattate consistenti nella sola eccezione di cessazione dell'attività da un lato e del comportamento di che nel costituirsi ha sgravato i ruoli e ammesso la CP_1
non debenza delle somme, dall'altro, - l'importo di € 3.134,00 così come sopra specificato : €.810 per la fase di studio €.574 per la fase introduttiva ed infine
€.1750 per la fase decisionale oltre € 43 per esborsi ( questi già riconosciuti in sentenza e non oggetto di appello).
Le anzidette spese vanno pertanto riliquidate in complessivi € 3.134,00
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono poste a carico di per difendersi liquidate come da dispositivo. CP_1
Quanto al presente grado, va precisato che il valore della causa è dato dall'importo differenziale ( € 2248,00) fra le spese liquidate in primo grado
€ 886,00 e quelle invece correttamente rideterminate in appello,€ 3134,00 che determina l'applicazione del secondo scaglione della tabella 12 del DM
147/2022 con la liquidazione delle spese del grado in € 962 ( corrispondente ai valori medi dimezzati per la semplicità dell'unico motivo di appello per fase di studio, introduttiva e decisionale).
Vi è distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull' appello proposto da contro e Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n°1551/2022 emessa e pubblicata in data 08/11/2022 del Tribunale di Palmi ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) in accoglimento dell' appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, ridetermina le spese processuali sostenute dall' appellante in primo grado - già poste a carico di - in complessivi CP_1
€ 3.134,00 , oltre € 43,00 per esborsi e spese generali al 15% , IVA e contributi di legge , che distrae in favore dell'Avv . Domenico Zito;
2) condanna al pagamento in favore dell' appellante delle spese CP_1
processuali di questo grado, liquidate in € 962,00 oltre rimborso forfettario,
IVA e contributi di legge che distrae in favore dell' Avv. Domenico Zito.
Reggio Calabria, 15.1.25
Il consigliere est. Il presidente
(dott.ssa Ginevra Chinè ) (dott.ssa Marialuisa Crucitti)
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati :
1) Dott. ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2) Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3) Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere
ha deliberato con le forme di cui all'art.127 ter c.p.c. ( scadenza note 14/1/25) la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n di Rg 803/22 proposto avverso la sentenza n.
n°1551/2022 emessa e pubblicata in data 8/11/2022, nel giudizio n. R.g.
3430/2019, dal Tribunale Sezione lavoro di Reggio Calabria vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Zito;
Parte_1
APPELLANTE
e
in persona del Presidente legale rappresentante protempore, CP_1
elettivamente domiciliato in Reggio Calabria viale Calabria n.82, presso l'Avvocatura distrettuale INPS, - rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rosa
Fazio;
- APPELLATO-
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in primo grado conveniva l' per Parte_2 CP_1 accertare la non debenza delle somme portate nei seguenti avvisi di addebito :1) Avviso di Addebito n°39420120002333709000, asseritamente notificato il 12.10.2012, relativo a Contributi IVS e somme aggiuntive per l'anno 2011 per un importo di euro 1.137,91; 2) Avviso di Addebito
n°39420120003380965000, asseritamente notificato il 21.01.2013, relativo a
Contributi IVS e somme aggiuntive per l'anno 2012 per un importo di euro
1.229,80; 3) Avviso di Addebito n°39420130001029361000, asseritamente notificato il 19.04.2013, relativo a Contributi IVS e somme aggiuntive per gli anni 2011 e 2012 per un importo di euro 2.329,97; 4) Avviso di Addebito
n°39420130001638313000, asseritamente notificato il 21.05.2013, relativo a
Modello DM/10 per l'anno 2011 per un importo di euro 718,39; 5) Avviso di Addebito n°39420130002172453000, asseritamente notificato il 16.12.2013, relativo a Contributi IVS e somme aggiuntive per l'anno 2012 per un importo di euro 2.382,59; 6) Avviso di Addebito n°39420140003976434000, asseritamente notificato il 23.01.2015, relativo a Contributi IVS e somme aggiuntive per l'anno 2014 per un importo di euro 2.416,19; 7) Avviso di
Addebito n°39420150000665415000, asseritamente notificato il 23.09.2015, relativo a Contributi IVS e somme aggiuntive per l'anno 2014 per un importo di euro 2.364,78; 8) Avviso di Addebito n°39420150002154627000, asseritamente notificato il 09.12.2015, relativo a Contributi IVS e somme aggiuntive per l'anno 2010 per un importo di euro 96,16; 9) Avviso di
Addebito n°39420160000253564000, asseritamente notificato il 08.04.2016, relativo a Contributi IVS e somme aggiuntive per l'anno 2015 per un importo di euro 2.319,82; 10) Avviso di Addebito n°39420160002586046000, asseritamente notificato il 27.10.2016, relativo a Contributi IVS e somme aggiuntive per l'anno 2015 per un importo di euro 2.268,46; 11) Avviso di
Addebito n°39420170001514004000, asseritamente notificato il 29.09.2017, relativo a Contributi IVS e somme aggiuntive per l'anno 2016 per un importo di euro 4.471,69; 12) Avviso di Addebito n°39420180000905035000, asseritamente notificato il 28.06.2018, relativo a Contributi IVS e somme aggiuntive per l'anno 2017 per un importo di euro 3.278,60; 13) Avviso di
Addebito n°39420180003512873000, asseritamente notificato il 13.01.2019, relativo a Contributi IVS e somme aggiuntive per gli anni 2017 e 2018 per un importo di euro 2.151,31. Rilevava che detti crediti erano stati chiesti con l'intimazione di Pagamento n°09420199009006836000, dell'importo totale di € 38.424,75; che lo stesso aveva impugnato in separata sede.
Chiedeva accertarsi la non debenza dei crediti per avere cessato l'attività a far data dal 19.03.2012.
Si era costituito in giudizio l' dando atto di avere sgravato tutti i crediti CP_1
e ha concluso per la cessata materia del contendere.
Il Tribunale ha dichiarato la cessata materia del contendere ed ha condanno l' al pagamento delle spese di lite quantificate in € 886,00 per CP_1
compenso, € 43,00 per spese n.i. contributo unificato, oltre spese generali
15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito .
Avverso il solo capo della sentenza relativo alla liquidazione della misura dei compensi professionali è stato proposto appello Parte_1
chiedendo il pagamento dell'importo di € di euro 12.333,09 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ai sensi del DM 55/2014.
Si è costituito l' per difendersi. CP_1
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato e le parti hanno depositato note nel termine fissato.
***
L'appellante ha chiesto la condanna al pagamento di euro 12.333,09 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ai sensi del DM
55/2014 per il primo grado ritenendo non corretta la quantificazione fatta dal
Tribunale sotto i minini.
Il gravame è fondato, nei limiti di cui si dirà.
Poiché in considerazione del valore della lite è pacificamente € 38.424,75,
(rientrante nello scaglione da € 26.001 a €.52.001) in forza del DM 55/2014 e succ. modif. , il Tribunale avrebbe dovuto liquidare, pur tenendo conto della riduzione, del 50% dovuta sia alla semplicità delle questioni trattate consistenti nella sola eccezione di cessazione dell'attività da un lato e del comportamento di che nel costituirsi ha sgravato i ruoli e ammesso la CP_1
non debenza delle somme, dall'altro, - l'importo di € 3.134,00 così come sopra specificato : €.810 per la fase di studio €.574 per la fase introduttiva ed infine
€.1750 per la fase decisionale oltre € 43 per esborsi ( questi già riconosciuti in sentenza e non oggetto di appello).
Le anzidette spese vanno pertanto riliquidate in complessivi € 3.134,00
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono poste a carico di per difendersi liquidate come da dispositivo. CP_1
Quanto al presente grado, va precisato che il valore della causa è dato dall'importo differenziale ( € 2248,00) fra le spese liquidate in primo grado
€ 886,00 e quelle invece correttamente rideterminate in appello,€ 3134,00 che determina l'applicazione del secondo scaglione della tabella 12 del DM
147/2022 con la liquidazione delle spese del grado in € 962 ( corrispondente ai valori medi dimezzati per la semplicità dell'unico motivo di appello per fase di studio, introduttiva e decisionale).
Vi è distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull' appello proposto da contro e Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n°1551/2022 emessa e pubblicata in data 08/11/2022 del Tribunale di Palmi ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) in accoglimento dell' appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, ridetermina le spese processuali sostenute dall' appellante in primo grado - già poste a carico di - in complessivi CP_1
€ 3.134,00 , oltre € 43,00 per esborsi e spese generali al 15% , IVA e contributi di legge , che distrae in favore dell'Avv . Domenico Zito;
2) condanna al pagamento in favore dell' appellante delle spese CP_1
processuali di questo grado, liquidate in € 962,00 oltre rimborso forfettario,
IVA e contributi di legge che distrae in favore dell' Avv. Domenico Zito.
Reggio Calabria, 15.1.25
Il consigliere est. Il presidente
(dott.ssa Ginevra Chinè ) (dott.ssa Marialuisa Crucitti)