Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/04/2025, n. 1482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1482 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZIONE LAVORO
nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare del 31.3.2025 ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14591/2024 R.G. Previdenza tra
c.f. rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Parte_1 C.F._1
OPPONENTE contro rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto come in attiCP_1 OPPOSTO
quale successore universale ex lege di Controparte_2
difeso dall'avv. Giuseppe Calabria come in Controparte_3
OPPOSTO
Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato in data 21.11.2024 parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n°071 2024 90521391 34/000, notificata in data 22.10.2024, avente ad oggetto pretese debitorie per omesso versamento contributi e relative somme aggiuntive per l'anno 2015, in relazione agli avvisi di addebito n. 371 2018 0001593842 000, 371 2018 0017089662 000, 371 2019 0000017269 000, 371 2019 0002949908 000. L'istante ha rilevato la mancata notifica dei suddetti avvisi di addebito nonché la prescrizione dei crediti previdenziali per il decorso del termine di legge, anche a decorrere dalla presunta data di notifica degli stessi e ha concluso chiedendo dichiararsi la prescrizione di ogni diritto vantato dalle resistenti, con conseguente dichiarazione di inefficacia della imposizione nei confronti dell'opponente; vittoria di spese e competenze di causa da liquidarsi in favore dell'avvocato antistatario. CP_ L'ente impositore si è costituito ed ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo di aver regolarmente notificat avvisi di addebito presupposti. L' , successore a titolo universale ex lege di , ha Controparte_2 CP_3 chies orso o, nel merito, il rigetto dell'opposizione. Alla presente udienza, la causa è stata decisa sulla base delle conclusioni formulate nelle note per la trattazione cartolare ex art. 127ter cpc. In via preliminare, va osservato che per le omissioni contestate all'opponente, in quanto rientranti nell'ambito previdenziale, c'è giurisdizione del Giudice ordinario e competenza del Giudice del lavoro per materia e territorio, ex art.444, primo comma cpc. (vertendosi in materia di oneri previdenziali). Sussiste, altresì, la legittimazione passiva del Concessionario per la parte relativa CP_ all'impugnativa di atti di sua provenienza (notifica dell'intimazione di pagamento); l è legittimato processuale passivo in quanto titolare del rapporto obbligatorio. Pertanto, venendo al merito della controversia, si osserva che l'istante ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 071 2024 90521391 34/000, notificata in data 22.10.2024 (v. intimazione di pagamento, in atti), deducendo la mancanza di notifica degli avvisi di addebito
, inoltre, ha provato l'intervenuta notifica, anch'essa a mezzo pec, Controparte_2 delle s i pagamento, pure relative agli avvisi di addebito predetti: nr. 07120199048465222000; nr. 07120209020813570000; nr. 07120229002480105000; nr. 07120239009997821000; nr. 07184202300006543001 (v. ricevute di accettazione e consegna in produzione ADER). Trattasi di atti valevoli ad interrompere il decorso della prescrizione successivamente alla notifica degli avvisi di addebito per cui è causa. Né può assegnarsi rilievo alle deduzioni svolte dall'istante in sede di note per la trattazione cartolare in ordine alla regolarità delle notifiche a mezzo pec, atteso che esse risultano tutte andate a buon fine all'indirizzo pec , che è quello presente in visura Email_1 camerale e comunicato ai pubblici re Orbene, tenuto conto della sospensione del corso della prescrizione disposta a seguito dell'emergenza COVID con il d.l. n. 18 del 2020 (art. 37, comma 2) per 129 giorni (dal 23 febbraio al 30 giugno 2020) e d.l. n. 183 del 2020 (art. 11, comma 9) per 182 giorni (dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021), l'intimazione di pagamento avversata in questa sede risulta notificata entro il termine di prescrizione. Di conseguenza, l'intimazione di pagamento risulta notificata entro il termine di prescrizione. Per le suesposte considerazioni l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente è dunque infondata, atteso che la notifica dell'intimazione di pagamento avversato in questa sede è avvenuta entro il termine quinquennale di prescrizione dalla notifica degli atti presupposti, e dunque l'opposizione va rigettata. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento della spese in favore di ciascuna parte resistente che liquida in euro 750,00 ciascuna per competenze, oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al 15%.
Aversa, 1.4.2025 Il giudice del lavoro Dott.ssa Ida Ponticelli