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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/03/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 210/25 Registro generale Appello Lavoro n. 1384/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni PICCIAU PRESIDENTE Dott. Giovanni CASELLA CONSIGLIERE REL. Dott. Andrea ONESTI GIUDICE AUSILIARIO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 2767/2024 del Tribunale di Milano, est. Dott.ssa Porcelli, discussa all'udienza collegiale del 6 marzo 2025 e promossa
DA
Parte_1 in persona del legale
[...] rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Paola Gentili e Davide Losi, ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio Legale, sito in Roma, Via Boncompagni, n. 16
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Capotorti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Savarè, n. 1
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“A) riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Milano n. 2767/2024, pubblicata in data 21.6.2024, resa inter partes (R.G. n. 1689/2024) e, per l'effetto, accogliere le domande proposte dal appellante con il ricorso introduttivo Parte_1 del giudizio di primo grado, che si riproducono di seguito: 'Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano adito, in accoglimento del presente ricorso: (…) b) in via principale, accertare e dichiarare che, per ciascuna delle ragioni esposte e provate nel presente ricorso in CP opposizione, le pretese contenute nell'avviso di addebito n. 397 2023 00226769 61 000, notificato a in data Pt_1 30.12.2023, sono infondate, inammissibili, comunque illegittime, errate e prive di prova, e, conseguentemente, annullare CP l'avviso di addebito opposto, accertando e dichiarando l'insussistenza in capo all'opponente dell'obbligo di versamento di ciascuna delle somme contenute nel suddetto avviso di addebito;
[1] c) in via subordinata, pronunciare ordinanza di sospensione del procedimento e di remissione degli atti alla Corte Costituzionale ex art. 23 L. n. 87/1953 con cui, previo accertamento dei requisiti di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale in questa sede sollevata, venga sottoposta alla Corte Costituzionale la suddetta questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, comma 1, 24, 36 e 81, Cost., dell'art. 2, comma 18, L. n. 335/1995, nella parte in cui non prevedono che il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui alla medesima disposizione si applichi anche per i lavoratori che hanno già valorizzato a fini pensionistici tutta l'anzianità maturata prima del 1°.
1.1996 presso l'Assicurazione Generale Obbligatoria;
(….)' B) con vittoria di spese, competenze ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio”.
PER L' : CP_1
“confermare integralmente la sentenza appellata e, per tale effetto, respingere le avversarie domande in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti, con la conseguente conferma della pretesa dell' contributi e sanzioni civili, Parte_2 contenuti nell'avviso di addebito opposto. Spese, diritti ed onorari vinti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 2767/2024 il Tribunale di Milano (Dott.ssa Porcelli) ha rigettato l'opposizione ad avviso di addebito proposta dal
[...] nei confronti Parte_1 dell' condannando l'opponente a Controparte_1 rimborsare a controparte le spese di lite, liquidate in complessivi € 3.500,00 oltre accessori di legge. In particolare, il CONOE conveniva in giudizio l' per accertare l'infondatezza, CP_1
l'inammissibilità e comunque l'illegittimità delle pretese contenute nell'avviso di addebito notificato da in data 30.12.2023, con conseguente annullamento CP_1 dello stesso. Premesso di aver assunto, dal 2-1-2017, – il quale da Persona_1 diversi anni percepiva la pensione di vecchiaia – con qualifica di quadro e mansioni di direttore generale, il esponeva di aver versato all' la Pt_1 CP_1 relativa contribuzione, applicando il massimale contributivo ex art. 2, comma 18, l. n. 335/95 determinato annualmente, fino alla data del 1-9-20, quando il rapporto di lavoro si era interrotto. Con l'avviso di addebito opposto, preceduto da provvedimento del 19.6.2022, l' aveva contestato l'indebita applicazione del massimale per gli anni 2017, CP_1
2018 e 2019, chiedendo il pagamento dei contributi e delle sanzioni civili. Il sosteneva invece la corretta applicazione del massimale contributivo, Pt_1 poiché l'anzianità assicurativa del dipendente prima del 1.1.1996 era già stata integralmente valorizzata ai fini del conseguimento del diritto alla pensione. Il Tribunale ha esaminato il quadro normativo, rilevando che, in forza dell'art. 2 co. 18 L. 335/1995, ai lavoratori privi di anzianità contributiva, che si iscrivono dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie, si applica un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione. Per “lavoratori privi di anzianità contributiva” si intendono coloro che si iscrivono a tali gestioni pensionistiche con decorrenza successiva al 31.12.1995 e non vantano alcuna anzianità contributiva fino a tale data, oppure coloro che
[2] seppure in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995 esercitino l'opzione per il sistema contributivo. Il legislatore, con l'art. 1 co. 280 legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016), attraverso una norma di interpretazione autentica, ha chiarito che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 che ricevano l'accreditamento a seguito di una loro domanda di contributi anteriori al 1° gennaio 1996 non sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto pacifico che , Persona_1 assunto da nel periodo dal 2.1.2017 al 1.8.2020 e percettore di pensione Pt_1 di vecchiaia dal 2011, avesse maturato anzianità contributiva già prima del 1.1.1996. Con l'avviso di addebito opposto l' chiedeva dunque il pagamento dei CP_1 contributi eccedenti il massimale per gli anni 2017, 2018 e 2019. Il sosteneva, invece, che poiché le anzianità contributive maturate Pt_1 dall' prima del 1996 erano state già valorizzate ai fini pensionistici e Per_1 avevano già dato luogo ad un trattamento pensionistico, e quindi nel 2017 il rapporto di previdenza sociale dell' si era perfezionato con il Per_1 conseguimento del diritto a pensione, l dovesse essere considerato un Per_1
“nuovo iscritto”. Dunque, ai fini dell'art. 2, co. 18 della l. n. 335 del 1995, egli sarebbe risultato privo di anzianità contributiva prima del 1996, con applicazione del massimale. Il Giudice ha tuttavia considerato infondata la tesi del , atteso che la Parte_1 norma appena menzionata sarebbe univoca nel prevedere l'applicabilità del massimale solo ai soggetti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie successivamente al 1.1.1996 e il sig. non rientrerebbe in tali categorie Per_1 di soggetti. Infatti, la pensione dell' non era calcolata esclusivamente sulla base del Per_1 sistema contributivo. Ai sensi della l. 335/1995, l'applicazione del massimale contributivo è collegato al sistema di calcolo contributivo, ma non prevede che l'applicazione del sistema di calcolo contributivo della pensione - obbligatorio a seguito dell'entrata in vigore del D.L. N. 201/2011 per la contribuzione versata successivamente al 1.1.2012 - comporti necessariamente, in assenza delle altre condizioni (ossia iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 1-1-96 o opzione per il sistema contributivo) l'applicabilità del massimale contributivo. Il semplice fatto che il supplemento di pensione derivante dalla prestazione di attività lavorativa a favore del fosse calcolato con il sistema Parte_1 contributivo non potrebbe determinare l'applicazione del massimale contributivo. Inoltre, il rapporto previdenziale dell' era unico, con la conseguenza che Per_1 lo stesso non potesse essere ritenuto un nuovo iscritto, privo di anzianità contributiva prima del 1996: dalla prestazione di attività successiva al
[3] pensionamento deriverebbe la liquidazione di un supplemento del trattamento pensionistico e non determina l'instaurazione di un nuovo rapporto previdenziale. Infine, il primo giudice ha osservato che l'irrilevanza dei periodi contributivi per i quali era stato già liquidato il trattamento pensionistico è stata affermata dalla Cassazione in relazione a fattispecie diverse rispetto a quella oggetto del presente giudizio e che l'art. 1, co. 18 della l. n. 335/1995 non determina alcuna irragionevole discriminazione.
Con ricorso del 20.12.2024 il ha proposto appello avverso la sentenza di Pt_1 primo grado chiedendone l'integrale riforma per i seguenti motivi: I. VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 18, L. N. 335/1995; VIOLAZIONE PRELEGGI;
VIOLAZIONE ART. 3, COST. – SULLA CORRETTA APPLICAZIONE DA PARTE DI CONOE DEL MASSIMALE CONTRIBUTIVO Con la prima censura, l'appellante lamenta l'errata interpretazione dell'art. 2, co. 18, L. n. 335/1995 che ha portato il primo giudice ad escludere il diritto del CONOE all'applicazione del massimale contributivo in riferimento alla posizione del lavoratore in relazione al periodo 2017-2019. Per_1
Dopo aver richiamato la ratio della riforma del sistema pensionistico del 1995, il CONOE rileva che l'art. 2 cit. si rivolge a tutti coloro che godranno, a partire dal 1° gennaio 1996, di una pensione calcolata esclusivamente sulla base del sistema contributivo e non dei sistemi retributivo o misto. Nel caso di specie, l'appellante ritiene che il sig. essendo stato assunto Per_1 dal con decorrenza dal 2.1.2017 e, godendo al momento Parte_1 dell'assunzione di un trattamento pensionistico già dal 2011, debba essere considerato alla stregua di un lavoratore privo di anzianità contributiva antecedente al 1.1.1996. Infatti, osserva che tutta l'anzianità contributiva maturata dal sig. sino al 1.1.1996 era già stata valorizzata a fini Per_1 pensionistici e aveva già dato luogo a un trattamento pensionistico decorrente dal 2011. Tale anzianità, in sostanza, non potrebbe essere considerata ai fini dell'esclusione dell'applicazione del massimale contributivo, ai sensi della L. n. 335/1995, posto che la medesima era già stata considerata ai fini del perfezionamento del rapporto di previdenza sociale e, quindi, dell'avvenuto pensionamento. Inoltre, l'appellante ribadisce anche nel presente grado di giudizio che il massimale contributivo sarebbe collegato al sistema di calcolo contributivo, il quale è stato reso obbligatorio dal D.L. n. 201/2011 per qualsiasi contribuzione versata successivamente al 1.1.2012. Diversamente opinando, secondo il , si verificherebbe una irragionevole Parte_1 discriminazione fra lavoratori che si trovano nella medesima situazione previdenziale e pensionistica, in violazione dell'art. 3 Cost. Tali argomentazioni troverebbero, altresì, conferma nel fatto che l'opzione per l'applicazione del sistema di calcolo contributivo della pensione di cui all'art. 1, co. 23, L. n. 335/1995 non potrebbe essere effettuata da parte di coloro che
[4] hanno avuto già accesso a pensione e hanno già valorizzato le anzianità maturate prima del 1996. Tale opzione sarebbe consentita esclusivamente a coloro che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema contributivo. Secondo l'appellante, peraltro, tali assunti troverebbero ulteriore conferma nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che, quando la legge n. 335 cit. si riferisce ai “lavoratori”, come nel caso del comma 18 dell'art. 2, intende i
“lavoratori iscritti” e non già i “pensionati”, con la conseguenza che le anzianità contributive maturate da tali lavoratori ai fini di tale disposizione debbono essere considerate solamente quelle maturate in dipendenza dell'iscrizione e non quelle che hanno già comportato la liquidazione del trattamento pensionistico (richiama Cass. 21057/2017, 21244/2014 e 13486/2014). Dal punto di vista previdenziale, dunque, il lavoratore la cui anzianità contributiva abbia già dato luogo a un trattamento pensionistico deve essere considerato, a tutti gli effetti, un lavoratore privo di anzianità contributiva, in quanto il suo rapporto previdenziale è già perfezionato, concluso con il conseguimento di un trattamento pensionistico. L'anzianità contributiva maturata successivamente sarebbe anzianità contributiva maturata ex novo. Conseguentemente, il Giudice avrebbe errato nel riconoscere rilevanza al pregresso rapporto previdenziale. II. QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE In via subordinata, il ripropone la questione di legittimità Parte_1 costituzionale dell'art. 2, co. 18, L. n. 335/1995 in relazione agli artt. 3, co. 1, 4, 36 e 81 Cost. nella parte in cui la prima disposizione non prevede che il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui alla medesima disposizione si applichi anche ai lavoratori che hanno già valorizzato a fini pensionistici tutta l'anzianità maturata prima del 1.1.1996 presso l'Assicurazione Generale Obbligatoria.
L' si è costituito in giudizio con memoria difensiva del 24.2.2025, chiedendo CP_1 il rigetto del gravame avversario in quanto infondato, evidenziando, in particolare, che l'eventuale opzione per il sistema di calcolo contributivo deve essere esercitata presso l'ente previdenziale gestore della retribuzione, al quale è demandata la verifica dei requisiti ai fini dell'applicazione del massimale. Tale opzione inerisce al rapporto previdenziale e, di conseguenza, non può essere validamente espressa nei confronti del datore di lavoro, ma solo nei confronti dell' . CP_1
Siffatta opzione non sarebbe stata esercitata dall' nei confronti di . Per_1 CP_1
Inoltre, il sul quale gravava l'onere della prova, non avrebbe dimostrato Pt_1 in alcun modo la pretesa non debenza delle differenze contributive.
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
[5]
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato. La tesi propugnata dal secondo cui un soggetto che venga assunto dopo Pt_1 aver maturato il trattamento pensionistico debba essere considerato un lavoratore privo di anzianità contributiva antecedente al 1.1.1996, non merita accoglimento. L'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 di riforma del sistema pensionistico ha previsto che per i lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, rivalutabile annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, come calcolato dall'ISTAT. Lo stesso massimale si applica a coloro che optano per il sistema contributivo ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, con effetto sui periodi successivi all'opzione. Per 'lavoratori privi di anzianità contributiva' si devono considerare coloro che si iscrivono alle gestioni pensionistiche obbligatorie con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995 e non vantino alcuna anzianità contributiva maturata a tale data in gestioni pensionistiche obbligatorie. Per 'anzianità contributiva' si intende il complesso degli accrediti - pur se registrati in gestioni diverse - relativi a rapporti di lavoro privati o pubblici, dipendenti o autonomi (con versamenti di contributi, in tal caso, presso le rispettive casse di previdenza), in Italia o all'estero, entro il 31/12/1995; inclusi i periodi di contribuzione figurativa, facoltativa, riscatti, trasferimenti gratuiti ed onerosi, contribuzione volontaria. Il massimale contributivo non si applica ai lavoratori assunti successivamente al 31/12/1995 ovvero a coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, ai sensi dell'art. 1 comma 23 della legge n. 335/95, così come interpretato dall'art. 2 del decreto-legge 28 settembre 2001 n. 355, convertito con legge 27/11/2001 n.
4. Per 'opzione al sistema contributivo' si intende la scelta validamente esercitata dal soggetto ai sensi dell'art. 1 comma 23 Legge n. 335/1995, regolarmente ratificata dall' la quale ha carattere irrevocabile e determina l'applicabilità del limite CP_1 del massimale a decorrere dal suo esercizio. La legge n. 214/2011 ha modificato, tra l'altro, il sistema di calcolo delle pensioni estendendo a tutti, da gennaio 2012, il sistema di calcolo contributivo;
in particolare, a coloro che al 31/12/1995 avevano già almeno 18 anni di contributi sarà attribuita una pensione calcolata con il metodo retributivo fino al 31/12/2011 e con il metodo contributivo dal 01/01/2012 in poi;
a coloro che al 31/12/1995 avevano meno di 18 anni di contributi verrà riconosciuta una pensione calcolata con il metodo retributivo fino al 31/12/1995 e con il metodo contributivo dal 01/01/1996 in poi;
infine, ai nuovi assunti dal 01/01/1996,
[6] ossia, coloro che non avevano alcuna anzianità contributiva al 31/12/1995, verrà riconosciuta una pensione interamente calcolata con il metodo contributivo. La suddetta normativa nulla ha innovato in materia di massimale contributivo. Ciò premesso, nel caso di specie, l'estratto conto del lavoratore Per_1
evidenzia la presenza di contribuzione figurativa e obbligatoria dal
[...] luglio 1973 presso l' nella Gestione dei lavoratori dipendenti. CP_1
Risulta, inoltre, che il medesimo è titolare di pensione di anzianità a carico della gestione lavoratori dipendenti con decorrenza dal 1° agosto 2011, che è stata liquidata con il sistema retributivo, in assenza di opzione al sistema contributivo. In proposito, si osserva che il appellante non ha prodotto alcuna Parte_1 documentazione a supporto di quanto sostenuto e, cioè, che il lavoratore si sia avvalso della facoltà di opzione al sistema contributivo. Pertanto, il lavoratore in questione rientra certamente tra i soggetti ai quali non è applicabile il massimale contributivo previsto dall'art 2 comma 18 L. 335/1995, non essendo provato che lo stesso abbia optato per il sistema contributivo, né che abbia rivolto all' la relativa dichiarazione. CP_1
Come correttamente rilevato dal primo Giudice, “ai sensi della L. n. 335/1995, l'applicazione del massimale contributivo è collegato al sistema di calcolo della pensione e, più precisamente, all'applicazione del sistema di calcolo contributivo della pensione stessa, ma non vale invece il contrario: non è infatti previsto che l'applicazione del sistema di calcolo contributivo della pensione - obbligatorio a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 per la contribuzione versata successivamente al 1-1-12 - comporti necessariamente, in assenza delle altre condizioni sopra evidenziate (iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 1-1-96 o opzione per il sistema contributivo) l'applicabilità del massimale contributivo. Non si può, quindi ritenere che il semplice fatto che il supplemento di pensione derivante dalla prestazione di attività lavorativa a favore dell'odierna ricorrente venga calcolato con il sistema contributivo determini l'applicazione del massimale contributivo in esame. Inoltre, il rapporto previdenziale dell' è unico, con la conseguenza che Per_1 lo stesso non può ritenersi un nuovo iscritto, privo di anzianità contributiva prima del 1996: dalla prestazione di attività lavorativa dopo il pensionamento deriva, infatti, la liquidazione di un supplemento del trattamento pensionistico già riconosciuto e non determina l'instaurazione di un nuovo rapporto previdenziale”.
Tale conclusione è coerente col sistema predisposto dal legislatore il quale, nell'articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, ha individuato un preciso riferimento temporale (1° gennaio 1996) da considerare per la valutazione dello status di “vecchio” o “nuovo” iscritto a cui collegare gli effetti derivanti, rispettivamente, dalla disapplicazione o dall'applicazione del massimale. Anche il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che “il reimpiego del lavoratore in un momento successivo alla liquidazione di un trattamento
[7] pensionistico non determina il venire meno dello status di 'vecchio' iscritto originariamente acquisito” (come ribadito nel messaggio n. 3748 dell'11-11-2024).
Alla luce di tali rilievi, al lavoratore in oggetto, in ragione della registrazione sulla propria posizione assicurativa previdenziale di accrediti contributivi anteriormente al 01.01.96, non è applicabile il sistema pensionistico c.d.
“contributivo puro”, bensì il sistema c.d. misto, e, conseguentemente, l'intera retribuzione imponibile secondo le previsioni dell'art 12 L. 153/69 e successive modificazioni doveva essere sottoposta a prelievo contributivo, senza il limite del massimale di cui al precitato comma 18 dell'art 2 L. 335/95.
Confermano tali conclusioni le disposizioni contenute nell'art. 1 comma 280 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), norma di interpretazione autentica, secondo cui i lavoratori, assunti successivamente al 31 dicembre 1995, che ricevano l'accreditamento a seguito di una loro domanda di contributi anteriori al 1° gennaio 1996 “non sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui alla medesima disposizione, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda”. Dunque, è stato chiarito dal legislatore che, a seguito di domanda di riscatto o di accredito anche figurativo di contributi anteriori al 31.12.1995, il massimale non potrà essere applicato a decorrere dalla data di presentazione della domanda di accredito da parte del lavoratore. Ciò significa, quindi, che il momento temporale rilevante ai fini dell'applicazione del massimale è il 1° gennaio 1996, da intendersi come spartiacque per distinguere i soggetti che possiedono o meno un'anzianità contributiva. Conseguentemente, coloro che a tale data possono vantare una pregressa anzianità contributiva sono esclusi dall'applicazione del massimale (e ciò a prescindere dal fatto che siano già titolari di pensione), mentre coloro che a tale data sono privi di una posizione contributiva sono assoggettati al massimale.
Le conclusioni raggiunte non possono ritenersi confutate dalle sentenze della Cassazione invocate dall'appellante: tali pronunce – come ben osservato dal primo Giudice - riguardano, infatti, fattispecie e norme diverse da quelle oggetto di esame e, pertanto, i principi in esse affermati non possono essere automaticamente estesi al presente giudizio. In particolare, la sentenza n. 21244/2014 riguarda la fattispecie della pensione supplementare di cui all'art. 5, comma 1, della L. n. 1338 del 1962 e affronta il tema dell'interpretazione dell'art. 1 della l. n. 335/1995. In tale ottica, la sentenza distingue i “lavoratori iscritti”, a cui fa riferimento la norma, dai “pensionati”, valorizzando la sola anzianità contributiva che non abbia già dato origine ad un trattamento pensionistico. Il presente giudizio, invece, riguarda l'art. 2, comma 18, della l. n. 335/1995 che impone il massimale contributivo “per i lavoratori privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie
[8] e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'art. 1”. Analoghe considerazioni valgono per la sentenza della Cassazione n. 21057/2017, relativa al caso di un soggetto, già pensionato presso la gestione separata, che ha esercitato l'opzione per il regime contributivo ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 1, commi 12 e 13 al fine di ottenere un'unica pensione liquidata anche sulla base dei contributi versati presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e sempre in regime contributivo. La S.C. ha riformato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che anche chi avesse già conseguito un trattamento pensionistico, ma fosse anche lavoratore dipendente alla data di esercizio dell'opzione prevista dalla L. n. 335 del 1996, art. 1, comma 23, potesse rientrare nel novero dei "lavoratori" indicati quali soggetti ai quali riferire la L. n. 335 del 1995, commi 12 e 13 e, quindi, anche nel successivo comma 23. Anche in tale circostanza, quindi, l'irrilevanza dei periodi contributivi per i quali sia stato già liquidato il trattamento pensionistico è stata affermata – come correttamente evidenziato anche dal Tribunale – “in relazione a fattispecie diverse rispetto a quella oggetto del presente giudizio ed in relazione a norme diverse, interpretando locuzioni diverse”.
Ad avviso di questo Collegio, non sussiste alcun dubbio di costituzionalità con riferimento all'art. 3 Cost, poichè l'art. 2, comma 18, della l. n. 335/95 non determina alcuna irragionevole discriminazione, non riservando un trattamento diverso a lavoratori che si trovano nella medesima situazione previdenziale e pensionistica e, quindi, ai datori di lavoro che si avvalgono di tali lavoratori, ma regola diversamente fattispecie tra di loro non omogenee. Infatti, la situazione di un lavoratore neoiscritto (privo di anzianità contributiva) non è comparabile ad un soggetto già pensionato che continua a lavorare. Appare, quindi, assolutamente ragionevole che a quest'ultimo, in quanto già titolare di un (unico) trattamento pensionistico (retributivo o misto), venga riservata una diversa disciplina che escluda il massimale contributivo, previsto solamente per i neoassunti integralmente assoggettati al sistema contributivo.
Per tutti questi motivi, l'appello dev'essere rigettato con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 2767/2024 del Tribunale di Milano;
[9] condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Milano, il 6 marzo 2025
IL PRESIDENTE IL RELATORE (dott. Giovanni Picciau) (dott. Giovanni Casella)
[10]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni PICCIAU PRESIDENTE Dott. Giovanni CASELLA CONSIGLIERE REL. Dott. Andrea ONESTI GIUDICE AUSILIARIO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 2767/2024 del Tribunale di Milano, est. Dott.ssa Porcelli, discussa all'udienza collegiale del 6 marzo 2025 e promossa
DA
Parte_1 in persona del legale
[...] rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Paola Gentili e Davide Losi, ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio Legale, sito in Roma, Via Boncompagni, n. 16
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Capotorti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Savarè, n. 1
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“A) riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Milano n. 2767/2024, pubblicata in data 21.6.2024, resa inter partes (R.G. n. 1689/2024) e, per l'effetto, accogliere le domande proposte dal appellante con il ricorso introduttivo Parte_1 del giudizio di primo grado, che si riproducono di seguito: 'Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano adito, in accoglimento del presente ricorso: (…) b) in via principale, accertare e dichiarare che, per ciascuna delle ragioni esposte e provate nel presente ricorso in CP opposizione, le pretese contenute nell'avviso di addebito n. 397 2023 00226769 61 000, notificato a in data Pt_1 30.12.2023, sono infondate, inammissibili, comunque illegittime, errate e prive di prova, e, conseguentemente, annullare CP l'avviso di addebito opposto, accertando e dichiarando l'insussistenza in capo all'opponente dell'obbligo di versamento di ciascuna delle somme contenute nel suddetto avviso di addebito;
[1] c) in via subordinata, pronunciare ordinanza di sospensione del procedimento e di remissione degli atti alla Corte Costituzionale ex art. 23 L. n. 87/1953 con cui, previo accertamento dei requisiti di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale in questa sede sollevata, venga sottoposta alla Corte Costituzionale la suddetta questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, comma 1, 24, 36 e 81, Cost., dell'art. 2, comma 18, L. n. 335/1995, nella parte in cui non prevedono che il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui alla medesima disposizione si applichi anche per i lavoratori che hanno già valorizzato a fini pensionistici tutta l'anzianità maturata prima del 1°.
1.1996 presso l'Assicurazione Generale Obbligatoria;
(….)' B) con vittoria di spese, competenze ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio”.
PER L' : CP_1
“confermare integralmente la sentenza appellata e, per tale effetto, respingere le avversarie domande in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti, con la conseguente conferma della pretesa dell' contributi e sanzioni civili, Parte_2 contenuti nell'avviso di addebito opposto. Spese, diritti ed onorari vinti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 2767/2024 il Tribunale di Milano (Dott.ssa Porcelli) ha rigettato l'opposizione ad avviso di addebito proposta dal
[...] nei confronti Parte_1 dell' condannando l'opponente a Controparte_1 rimborsare a controparte le spese di lite, liquidate in complessivi € 3.500,00 oltre accessori di legge. In particolare, il CONOE conveniva in giudizio l' per accertare l'infondatezza, CP_1
l'inammissibilità e comunque l'illegittimità delle pretese contenute nell'avviso di addebito notificato da in data 30.12.2023, con conseguente annullamento CP_1 dello stesso. Premesso di aver assunto, dal 2-1-2017, – il quale da Persona_1 diversi anni percepiva la pensione di vecchiaia – con qualifica di quadro e mansioni di direttore generale, il esponeva di aver versato all' la Pt_1 CP_1 relativa contribuzione, applicando il massimale contributivo ex art. 2, comma 18, l. n. 335/95 determinato annualmente, fino alla data del 1-9-20, quando il rapporto di lavoro si era interrotto. Con l'avviso di addebito opposto, preceduto da provvedimento del 19.6.2022, l' aveva contestato l'indebita applicazione del massimale per gli anni 2017, CP_1
2018 e 2019, chiedendo il pagamento dei contributi e delle sanzioni civili. Il sosteneva invece la corretta applicazione del massimale contributivo, Pt_1 poiché l'anzianità assicurativa del dipendente prima del 1.1.1996 era già stata integralmente valorizzata ai fini del conseguimento del diritto alla pensione. Il Tribunale ha esaminato il quadro normativo, rilevando che, in forza dell'art. 2 co. 18 L. 335/1995, ai lavoratori privi di anzianità contributiva, che si iscrivono dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie, si applica un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione. Per “lavoratori privi di anzianità contributiva” si intendono coloro che si iscrivono a tali gestioni pensionistiche con decorrenza successiva al 31.12.1995 e non vantano alcuna anzianità contributiva fino a tale data, oppure coloro che
[2] seppure in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995 esercitino l'opzione per il sistema contributivo. Il legislatore, con l'art. 1 co. 280 legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016), attraverso una norma di interpretazione autentica, ha chiarito che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 che ricevano l'accreditamento a seguito di una loro domanda di contributi anteriori al 1° gennaio 1996 non sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto pacifico che , Persona_1 assunto da nel periodo dal 2.1.2017 al 1.8.2020 e percettore di pensione Pt_1 di vecchiaia dal 2011, avesse maturato anzianità contributiva già prima del 1.1.1996. Con l'avviso di addebito opposto l' chiedeva dunque il pagamento dei CP_1 contributi eccedenti il massimale per gli anni 2017, 2018 e 2019. Il sosteneva, invece, che poiché le anzianità contributive maturate Pt_1 dall' prima del 1996 erano state già valorizzate ai fini pensionistici e Per_1 avevano già dato luogo ad un trattamento pensionistico, e quindi nel 2017 il rapporto di previdenza sociale dell' si era perfezionato con il Per_1 conseguimento del diritto a pensione, l dovesse essere considerato un Per_1
“nuovo iscritto”. Dunque, ai fini dell'art. 2, co. 18 della l. n. 335 del 1995, egli sarebbe risultato privo di anzianità contributiva prima del 1996, con applicazione del massimale. Il Giudice ha tuttavia considerato infondata la tesi del , atteso che la Parte_1 norma appena menzionata sarebbe univoca nel prevedere l'applicabilità del massimale solo ai soggetti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie successivamente al 1.1.1996 e il sig. non rientrerebbe in tali categorie Per_1 di soggetti. Infatti, la pensione dell' non era calcolata esclusivamente sulla base del Per_1 sistema contributivo. Ai sensi della l. 335/1995, l'applicazione del massimale contributivo è collegato al sistema di calcolo contributivo, ma non prevede che l'applicazione del sistema di calcolo contributivo della pensione - obbligatorio a seguito dell'entrata in vigore del D.L. N. 201/2011 per la contribuzione versata successivamente al 1.1.2012 - comporti necessariamente, in assenza delle altre condizioni (ossia iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 1-1-96 o opzione per il sistema contributivo) l'applicabilità del massimale contributivo. Il semplice fatto che il supplemento di pensione derivante dalla prestazione di attività lavorativa a favore del fosse calcolato con il sistema Parte_1 contributivo non potrebbe determinare l'applicazione del massimale contributivo. Inoltre, il rapporto previdenziale dell' era unico, con la conseguenza che Per_1 lo stesso non potesse essere ritenuto un nuovo iscritto, privo di anzianità contributiva prima del 1996: dalla prestazione di attività successiva al
[3] pensionamento deriverebbe la liquidazione di un supplemento del trattamento pensionistico e non determina l'instaurazione di un nuovo rapporto previdenziale. Infine, il primo giudice ha osservato che l'irrilevanza dei periodi contributivi per i quali era stato già liquidato il trattamento pensionistico è stata affermata dalla Cassazione in relazione a fattispecie diverse rispetto a quella oggetto del presente giudizio e che l'art. 1, co. 18 della l. n. 335/1995 non determina alcuna irragionevole discriminazione.
Con ricorso del 20.12.2024 il ha proposto appello avverso la sentenza di Pt_1 primo grado chiedendone l'integrale riforma per i seguenti motivi: I. VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 18, L. N. 335/1995; VIOLAZIONE PRELEGGI;
VIOLAZIONE ART. 3, COST. – SULLA CORRETTA APPLICAZIONE DA PARTE DI CONOE DEL MASSIMALE CONTRIBUTIVO Con la prima censura, l'appellante lamenta l'errata interpretazione dell'art. 2, co. 18, L. n. 335/1995 che ha portato il primo giudice ad escludere il diritto del CONOE all'applicazione del massimale contributivo in riferimento alla posizione del lavoratore in relazione al periodo 2017-2019. Per_1
Dopo aver richiamato la ratio della riforma del sistema pensionistico del 1995, il CONOE rileva che l'art. 2 cit. si rivolge a tutti coloro che godranno, a partire dal 1° gennaio 1996, di una pensione calcolata esclusivamente sulla base del sistema contributivo e non dei sistemi retributivo o misto. Nel caso di specie, l'appellante ritiene che il sig. essendo stato assunto Per_1 dal con decorrenza dal 2.1.2017 e, godendo al momento Parte_1 dell'assunzione di un trattamento pensionistico già dal 2011, debba essere considerato alla stregua di un lavoratore privo di anzianità contributiva antecedente al 1.1.1996. Infatti, osserva che tutta l'anzianità contributiva maturata dal sig. sino al 1.1.1996 era già stata valorizzata a fini Per_1 pensionistici e aveva già dato luogo a un trattamento pensionistico decorrente dal 2011. Tale anzianità, in sostanza, non potrebbe essere considerata ai fini dell'esclusione dell'applicazione del massimale contributivo, ai sensi della L. n. 335/1995, posto che la medesima era già stata considerata ai fini del perfezionamento del rapporto di previdenza sociale e, quindi, dell'avvenuto pensionamento. Inoltre, l'appellante ribadisce anche nel presente grado di giudizio che il massimale contributivo sarebbe collegato al sistema di calcolo contributivo, il quale è stato reso obbligatorio dal D.L. n. 201/2011 per qualsiasi contribuzione versata successivamente al 1.1.2012. Diversamente opinando, secondo il , si verificherebbe una irragionevole Parte_1 discriminazione fra lavoratori che si trovano nella medesima situazione previdenziale e pensionistica, in violazione dell'art. 3 Cost. Tali argomentazioni troverebbero, altresì, conferma nel fatto che l'opzione per l'applicazione del sistema di calcolo contributivo della pensione di cui all'art. 1, co. 23, L. n. 335/1995 non potrebbe essere effettuata da parte di coloro che
[4] hanno avuto già accesso a pensione e hanno già valorizzato le anzianità maturate prima del 1996. Tale opzione sarebbe consentita esclusivamente a coloro che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema contributivo. Secondo l'appellante, peraltro, tali assunti troverebbero ulteriore conferma nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che, quando la legge n. 335 cit. si riferisce ai “lavoratori”, come nel caso del comma 18 dell'art. 2, intende i
“lavoratori iscritti” e non già i “pensionati”, con la conseguenza che le anzianità contributive maturate da tali lavoratori ai fini di tale disposizione debbono essere considerate solamente quelle maturate in dipendenza dell'iscrizione e non quelle che hanno già comportato la liquidazione del trattamento pensionistico (richiama Cass. 21057/2017, 21244/2014 e 13486/2014). Dal punto di vista previdenziale, dunque, il lavoratore la cui anzianità contributiva abbia già dato luogo a un trattamento pensionistico deve essere considerato, a tutti gli effetti, un lavoratore privo di anzianità contributiva, in quanto il suo rapporto previdenziale è già perfezionato, concluso con il conseguimento di un trattamento pensionistico. L'anzianità contributiva maturata successivamente sarebbe anzianità contributiva maturata ex novo. Conseguentemente, il Giudice avrebbe errato nel riconoscere rilevanza al pregresso rapporto previdenziale. II. QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE In via subordinata, il ripropone la questione di legittimità Parte_1 costituzionale dell'art. 2, co. 18, L. n. 335/1995 in relazione agli artt. 3, co. 1, 4, 36 e 81 Cost. nella parte in cui la prima disposizione non prevede che il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui alla medesima disposizione si applichi anche ai lavoratori che hanno già valorizzato a fini pensionistici tutta l'anzianità maturata prima del 1.1.1996 presso l'Assicurazione Generale Obbligatoria.
L' si è costituito in giudizio con memoria difensiva del 24.2.2025, chiedendo CP_1 il rigetto del gravame avversario in quanto infondato, evidenziando, in particolare, che l'eventuale opzione per il sistema di calcolo contributivo deve essere esercitata presso l'ente previdenziale gestore della retribuzione, al quale è demandata la verifica dei requisiti ai fini dell'applicazione del massimale. Tale opzione inerisce al rapporto previdenziale e, di conseguenza, non può essere validamente espressa nei confronti del datore di lavoro, ma solo nei confronti dell' . CP_1
Siffatta opzione non sarebbe stata esercitata dall' nei confronti di . Per_1 CP_1
Inoltre, il sul quale gravava l'onere della prova, non avrebbe dimostrato Pt_1 in alcun modo la pretesa non debenza delle differenze contributive.
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
[5]
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato. La tesi propugnata dal secondo cui un soggetto che venga assunto dopo Pt_1 aver maturato il trattamento pensionistico debba essere considerato un lavoratore privo di anzianità contributiva antecedente al 1.1.1996, non merita accoglimento. L'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 di riforma del sistema pensionistico ha previsto che per i lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, rivalutabile annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, come calcolato dall'ISTAT. Lo stesso massimale si applica a coloro che optano per il sistema contributivo ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, con effetto sui periodi successivi all'opzione. Per 'lavoratori privi di anzianità contributiva' si devono considerare coloro che si iscrivono alle gestioni pensionistiche obbligatorie con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995 e non vantino alcuna anzianità contributiva maturata a tale data in gestioni pensionistiche obbligatorie. Per 'anzianità contributiva' si intende il complesso degli accrediti - pur se registrati in gestioni diverse - relativi a rapporti di lavoro privati o pubblici, dipendenti o autonomi (con versamenti di contributi, in tal caso, presso le rispettive casse di previdenza), in Italia o all'estero, entro il 31/12/1995; inclusi i periodi di contribuzione figurativa, facoltativa, riscatti, trasferimenti gratuiti ed onerosi, contribuzione volontaria. Il massimale contributivo non si applica ai lavoratori assunti successivamente al 31/12/1995 ovvero a coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, ai sensi dell'art. 1 comma 23 della legge n. 335/95, così come interpretato dall'art. 2 del decreto-legge 28 settembre 2001 n. 355, convertito con legge 27/11/2001 n.
4. Per 'opzione al sistema contributivo' si intende la scelta validamente esercitata dal soggetto ai sensi dell'art. 1 comma 23 Legge n. 335/1995, regolarmente ratificata dall' la quale ha carattere irrevocabile e determina l'applicabilità del limite CP_1 del massimale a decorrere dal suo esercizio. La legge n. 214/2011 ha modificato, tra l'altro, il sistema di calcolo delle pensioni estendendo a tutti, da gennaio 2012, il sistema di calcolo contributivo;
in particolare, a coloro che al 31/12/1995 avevano già almeno 18 anni di contributi sarà attribuita una pensione calcolata con il metodo retributivo fino al 31/12/2011 e con il metodo contributivo dal 01/01/2012 in poi;
a coloro che al 31/12/1995 avevano meno di 18 anni di contributi verrà riconosciuta una pensione calcolata con il metodo retributivo fino al 31/12/1995 e con il metodo contributivo dal 01/01/1996 in poi;
infine, ai nuovi assunti dal 01/01/1996,
[6] ossia, coloro che non avevano alcuna anzianità contributiva al 31/12/1995, verrà riconosciuta una pensione interamente calcolata con il metodo contributivo. La suddetta normativa nulla ha innovato in materia di massimale contributivo. Ciò premesso, nel caso di specie, l'estratto conto del lavoratore Per_1
evidenzia la presenza di contribuzione figurativa e obbligatoria dal
[...] luglio 1973 presso l' nella Gestione dei lavoratori dipendenti. CP_1
Risulta, inoltre, che il medesimo è titolare di pensione di anzianità a carico della gestione lavoratori dipendenti con decorrenza dal 1° agosto 2011, che è stata liquidata con il sistema retributivo, in assenza di opzione al sistema contributivo. In proposito, si osserva che il appellante non ha prodotto alcuna Parte_1 documentazione a supporto di quanto sostenuto e, cioè, che il lavoratore si sia avvalso della facoltà di opzione al sistema contributivo. Pertanto, il lavoratore in questione rientra certamente tra i soggetti ai quali non è applicabile il massimale contributivo previsto dall'art 2 comma 18 L. 335/1995, non essendo provato che lo stesso abbia optato per il sistema contributivo, né che abbia rivolto all' la relativa dichiarazione. CP_1
Come correttamente rilevato dal primo Giudice, “ai sensi della L. n. 335/1995, l'applicazione del massimale contributivo è collegato al sistema di calcolo della pensione e, più precisamente, all'applicazione del sistema di calcolo contributivo della pensione stessa, ma non vale invece il contrario: non è infatti previsto che l'applicazione del sistema di calcolo contributivo della pensione - obbligatorio a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 per la contribuzione versata successivamente al 1-1-12 - comporti necessariamente, in assenza delle altre condizioni sopra evidenziate (iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 1-1-96 o opzione per il sistema contributivo) l'applicabilità del massimale contributivo. Non si può, quindi ritenere che il semplice fatto che il supplemento di pensione derivante dalla prestazione di attività lavorativa a favore dell'odierna ricorrente venga calcolato con il sistema contributivo determini l'applicazione del massimale contributivo in esame. Inoltre, il rapporto previdenziale dell' è unico, con la conseguenza che Per_1 lo stesso non può ritenersi un nuovo iscritto, privo di anzianità contributiva prima del 1996: dalla prestazione di attività lavorativa dopo il pensionamento deriva, infatti, la liquidazione di un supplemento del trattamento pensionistico già riconosciuto e non determina l'instaurazione di un nuovo rapporto previdenziale”.
Tale conclusione è coerente col sistema predisposto dal legislatore il quale, nell'articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, ha individuato un preciso riferimento temporale (1° gennaio 1996) da considerare per la valutazione dello status di “vecchio” o “nuovo” iscritto a cui collegare gli effetti derivanti, rispettivamente, dalla disapplicazione o dall'applicazione del massimale. Anche il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che “il reimpiego del lavoratore in un momento successivo alla liquidazione di un trattamento
[7] pensionistico non determina il venire meno dello status di 'vecchio' iscritto originariamente acquisito” (come ribadito nel messaggio n. 3748 dell'11-11-2024).
Alla luce di tali rilievi, al lavoratore in oggetto, in ragione della registrazione sulla propria posizione assicurativa previdenziale di accrediti contributivi anteriormente al 01.01.96, non è applicabile il sistema pensionistico c.d.
“contributivo puro”, bensì il sistema c.d. misto, e, conseguentemente, l'intera retribuzione imponibile secondo le previsioni dell'art 12 L. 153/69 e successive modificazioni doveva essere sottoposta a prelievo contributivo, senza il limite del massimale di cui al precitato comma 18 dell'art 2 L. 335/95.
Confermano tali conclusioni le disposizioni contenute nell'art. 1 comma 280 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), norma di interpretazione autentica, secondo cui i lavoratori, assunti successivamente al 31 dicembre 1995, che ricevano l'accreditamento a seguito di una loro domanda di contributi anteriori al 1° gennaio 1996 “non sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui alla medesima disposizione, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda”. Dunque, è stato chiarito dal legislatore che, a seguito di domanda di riscatto o di accredito anche figurativo di contributi anteriori al 31.12.1995, il massimale non potrà essere applicato a decorrere dalla data di presentazione della domanda di accredito da parte del lavoratore. Ciò significa, quindi, che il momento temporale rilevante ai fini dell'applicazione del massimale è il 1° gennaio 1996, da intendersi come spartiacque per distinguere i soggetti che possiedono o meno un'anzianità contributiva. Conseguentemente, coloro che a tale data possono vantare una pregressa anzianità contributiva sono esclusi dall'applicazione del massimale (e ciò a prescindere dal fatto che siano già titolari di pensione), mentre coloro che a tale data sono privi di una posizione contributiva sono assoggettati al massimale.
Le conclusioni raggiunte non possono ritenersi confutate dalle sentenze della Cassazione invocate dall'appellante: tali pronunce – come ben osservato dal primo Giudice - riguardano, infatti, fattispecie e norme diverse da quelle oggetto di esame e, pertanto, i principi in esse affermati non possono essere automaticamente estesi al presente giudizio. In particolare, la sentenza n. 21244/2014 riguarda la fattispecie della pensione supplementare di cui all'art. 5, comma 1, della L. n. 1338 del 1962 e affronta il tema dell'interpretazione dell'art. 1 della l. n. 335/1995. In tale ottica, la sentenza distingue i “lavoratori iscritti”, a cui fa riferimento la norma, dai “pensionati”, valorizzando la sola anzianità contributiva che non abbia già dato origine ad un trattamento pensionistico. Il presente giudizio, invece, riguarda l'art. 2, comma 18, della l. n. 335/1995 che impone il massimale contributivo “per i lavoratori privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie
[8] e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'art. 1”. Analoghe considerazioni valgono per la sentenza della Cassazione n. 21057/2017, relativa al caso di un soggetto, già pensionato presso la gestione separata, che ha esercitato l'opzione per il regime contributivo ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 1, commi 12 e 13 al fine di ottenere un'unica pensione liquidata anche sulla base dei contributi versati presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e sempre in regime contributivo. La S.C. ha riformato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che anche chi avesse già conseguito un trattamento pensionistico, ma fosse anche lavoratore dipendente alla data di esercizio dell'opzione prevista dalla L. n. 335 del 1996, art. 1, comma 23, potesse rientrare nel novero dei "lavoratori" indicati quali soggetti ai quali riferire la L. n. 335 del 1995, commi 12 e 13 e, quindi, anche nel successivo comma 23. Anche in tale circostanza, quindi, l'irrilevanza dei periodi contributivi per i quali sia stato già liquidato il trattamento pensionistico è stata affermata – come correttamente evidenziato anche dal Tribunale – “in relazione a fattispecie diverse rispetto a quella oggetto del presente giudizio ed in relazione a norme diverse, interpretando locuzioni diverse”.
Ad avviso di questo Collegio, non sussiste alcun dubbio di costituzionalità con riferimento all'art. 3 Cost, poichè l'art. 2, comma 18, della l. n. 335/95 non determina alcuna irragionevole discriminazione, non riservando un trattamento diverso a lavoratori che si trovano nella medesima situazione previdenziale e pensionistica e, quindi, ai datori di lavoro che si avvalgono di tali lavoratori, ma regola diversamente fattispecie tra di loro non omogenee. Infatti, la situazione di un lavoratore neoiscritto (privo di anzianità contributiva) non è comparabile ad un soggetto già pensionato che continua a lavorare. Appare, quindi, assolutamente ragionevole che a quest'ultimo, in quanto già titolare di un (unico) trattamento pensionistico (retributivo o misto), venga riservata una diversa disciplina che escluda il massimale contributivo, previsto solamente per i neoassunti integralmente assoggettati al sistema contributivo.
Per tutti questi motivi, l'appello dev'essere rigettato con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 2767/2024 del Tribunale di Milano;
[9] condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Milano, il 6 marzo 2025
IL PRESIDENTE IL RELATORE (dott. Giovanni Picciau) (dott. Giovanni Casella)
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