Articolo 1 della Legge 10 gennaio 1952, n. 38
Articolo 2
Versione
23 febbraio 1952
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Versione
7 dicembre 1956
Art. 1.
L' art. 29 della legge 19 gennaio 1942, n. 22 , modificato dall' art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 103 , e' sostituito dal seguente:
"L'Ente e' autorizzato ad investire le disponibilita' finanziarie eccedenti le sue normali necessita':
a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
b) in mutui fruttiferi alle Province, ai Comuni e loro Consorzi, nelle forme e alle condizioni stabilite per i mutui che concede la Cassa depositi e prestiti;
c) in depositi fruttiferi presso la Cassa depositi e prestiti;
d) in anticipazioni al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato;
e) in acquisto di beni immobili urbani;
((f) in partecipazioni al capitale costitutivo di istituti ed enti con scopi di pubblica utilita', in conformita' alle leggi ed ai decreti che specificatamente le autorizzano, ed in obbligazioni emesse dagli istituti ed enti predetti))
g) in prestiti a breve scadenza al personale civile di ruolo e non di ruolo ed a quello militare dello Stato appartenente alle categorie assistibili dall'Ente indicate nell' art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147 .
Le anticipazioni previste dalla lettera d) saranno regolate da apposita convenzione, mediante la quale il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato assicurera' all'Ente un interesse pari a quello che conseguira' nelle operazioni di credito ai dipendenti dello Stato.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonche' quello del tesoro autorizzano per ciascun esercizio finanziario la quota delle disponibilita' da investire nelle operazioni di cui alla lettera e), in base a programmi predisposti dall'Ente.
Le operazioni di cui alla lettera f) debbono essere sottoposte alla preventiva autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.
La somma da destinare alle operazioni di cui alle lettere e) ed f) non puo' superare, comunque, la quinta parte dell'ammontare complessivo delle suddette disponibilita' dell'Ente.
I prestiti di cui alla lettera g) da concedersi secondo le norme stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, non possono superare l'importo netto di una mensilita' della retribuzione complessiva, costituita da stipendio, paga od altra analoga competenza che ne tenga luogo, indennita' di carovita, indennita' di caropane ed ogni altra indennita' od assegno mensile a carattere continuativo, e debbono essere recuperati mediante dodici trattenute mensili consecutive, a partire dal mese successivo a quello in cui viene effettuata la corresponsione del prestito a cura delle Amministrazioni statali per conto dell'Ente.
In caso di cessazione dal servizio, il recupero avviene a carico dei trattamenti di quiescenza o di licenziamento.
Sull'importo lordo di ciascun prestito vengono trattenuti anticipatamente gli interessi comprensivi di una quota per le spese di amministrazione e per la copertura dei rischi della operazione, nella misura che sara' stabilita per ciascun esercizio finanziario, dal Consiglio di amministrazione dell'Ente con propria delibera da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavora e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.
Tale misura non potra', comunque, superare quella analoga fissata per i prestiti concessi dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato".
Entrata in vigore il 7 dicembre 1956