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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/10/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4705 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte_1 con l'Avv. CHIMENTI ANGELA ( C.F. 1 ) VIA BARI
44 87036 RENDE;
parte ricorrente
CONTRO
contumace; Controparte_1
CP 2, AVV. FERRATO UMBERTO;
Parte resistente
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia INAIL o equivalente - altre ipotesi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.10.2022, il ricorrente, premesso di avere svolto attività di lavoro subordinato alle dipendenze della dal 4.2.2021 al 11
Controparte_1
30.6.2021 (data di scadenza del termine contrattuale), di aver presentato in data
5.7.2021 domanda per il pagamento della Naspi, ha esposto che la stessa è stata respinta in quanto la cessazione del rapporto di lavoro era dovuta a volontarie dimissioni della ricorrente.
Nel merito, ha dedotto che il rapporto di lavoro con la società resistente era cessato per scadenza del termine contrattuale, fissato appunto il 30.6.2021 e che la CP 1
[...] invece, aveva indicato erroneamente nell' CP 3 il codice relativo alle dimissioni volontarie.
Pertanto, proposto infruttuosamente ricorso amministrativo, ha agito in giudizio, per chiedere, previa regolarizzazione della documentazione amministrativa da parte della
Controparte_1 il pagamento dell'indennità richiesta.
Si è costituito CP_2 che, dopo aver sollevato eccezioni preliminari di improcedibilità, ha chiesto il rigetto del ricorso nel merito, sostenendo di aver negato la prestazione in quanto l'azienda datrice di lavoro ha indicato nel modello UNILAV le dimissioni, come causa di cessazione del rapporto di lavoro. La Controparte_1 pur ritualmente evocata in giudizio non si è costituita, per cui se ne dichiara la contumacia.
*****
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le seguenti motivazioni.
La CP 4 è stata regolamentata dal d.lgs. n.22/15.
L'art. 1 prevede che: "La Naspi è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione."
Il successivo art. 6 stabilisce che: "la domanda di è presentata all CP_2 in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
2. La spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda."
Per quanto evincibile dall' iter amministrativo e dal tenore delle difese svolte in causa,
la CP 4 è stata negata alla parte ricorrente per la registrazione delle dimissioni, quale causa della cessazione del rapporto di lavoro da parte della società datrice di lavoro, e non già per scadenza del termine contrattuale.
Tanto premesso, deve evidenziarsi che in sede di ricorso amministrativo la parte ricorrente ha espressamente censurato la decisione di diniego della provvidenza, facendo esplicito riferimento al decorso del termine di durata del contratto, quale motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, depositando a riscontro, lettera del datore di lavoro e ricevuta CP 3 del 8.7.2021 (cfr. produzione documentale in all. parte ricorrente).
Nel dettaglio, con missiva del 15.11.2021, la Controparte_1 chiariva che il [...]
odierno ricorrente, aveva prestato attività lavorativa per la predetta società Pt_1
con la mansione di meccanico motorista, dal 4.2.2021 sino al 30.6.2021, evidenziava altresì che "il rapporto di lavoro su menzionato è terminato alla normale data di scadenza, ossia il 30.6.2021, senza alcuna necessità di comunicazione, come previsto dalla normativa vigente in materia" (cfr. all. n. 5, all. ricorso cit., nota datore di lavoro).
Ne deriva che in tale sede CP 2 è stato messo a conoscenza della causale della cessazione del rapporto di lavoro, ma non ha inteso modificare la propria decisione o effettuare un approfondimento istruttorio.
Dalla ricostruzione della vicenda e dalla documentazione in atti, pertanto, emerge che il ricorrente aveva diritto alla prestazione e che l'istituto, sebbene in un momento successivo alla presentazione della domanda, è stato reso edotto di tutti gli elementi per concedere il beneficio.
La chiamata della società datrice di lavoro è superata dalla produzione documentale acquisita agli atti di causa, quale la nota datoriale del 15.11.2021 e la documentazione contrattuale, dai quali emerge che il rapporto di lavoro cessava per la scadenza del relativo termine contrattuale, il che rende evidente l'errore nella comunicazione Unilav
da parte della datrice di lavoro.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico di CP 2 e sono liquidate come in dispositivo.
La liquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sulla scorta dei parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del
Lavoro, dott.ssa Anna Caputo - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere la Naspi richiesta con domanda amministrativa n. 6052895500010; condanna CP 2 nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.190,00 a titolo di compenso professionale oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia
Imbrociano Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021
-
convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 09/10/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte_1 con l'Avv. CHIMENTI ANGELA ( C.F. 1 ) VIA BARI
44 87036 RENDE;
parte ricorrente
CONTRO
contumace; Controparte_1
CP 2, AVV. FERRATO UMBERTO;
Parte resistente
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia INAIL o equivalente - altre ipotesi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.10.2022, il ricorrente, premesso di avere svolto attività di lavoro subordinato alle dipendenze della dal 4.2.2021 al 11
Controparte_1
30.6.2021 (data di scadenza del termine contrattuale), di aver presentato in data
5.7.2021 domanda per il pagamento della Naspi, ha esposto che la stessa è stata respinta in quanto la cessazione del rapporto di lavoro era dovuta a volontarie dimissioni della ricorrente.
Nel merito, ha dedotto che il rapporto di lavoro con la società resistente era cessato per scadenza del termine contrattuale, fissato appunto il 30.6.2021 e che la CP 1
[...] invece, aveva indicato erroneamente nell' CP 3 il codice relativo alle dimissioni volontarie.
Pertanto, proposto infruttuosamente ricorso amministrativo, ha agito in giudizio, per chiedere, previa regolarizzazione della documentazione amministrativa da parte della
Controparte_1 il pagamento dell'indennità richiesta.
Si è costituito CP_2 che, dopo aver sollevato eccezioni preliminari di improcedibilità, ha chiesto il rigetto del ricorso nel merito, sostenendo di aver negato la prestazione in quanto l'azienda datrice di lavoro ha indicato nel modello UNILAV le dimissioni, come causa di cessazione del rapporto di lavoro. La Controparte_1 pur ritualmente evocata in giudizio non si è costituita, per cui se ne dichiara la contumacia.
*****
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le seguenti motivazioni.
La CP 4 è stata regolamentata dal d.lgs. n.22/15.
L'art. 1 prevede che: "La Naspi è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione."
Il successivo art. 6 stabilisce che: "la domanda di è presentata all CP_2 in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
2. La spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda."
Per quanto evincibile dall' iter amministrativo e dal tenore delle difese svolte in causa,
la CP 4 è stata negata alla parte ricorrente per la registrazione delle dimissioni, quale causa della cessazione del rapporto di lavoro da parte della società datrice di lavoro, e non già per scadenza del termine contrattuale.
Tanto premesso, deve evidenziarsi che in sede di ricorso amministrativo la parte ricorrente ha espressamente censurato la decisione di diniego della provvidenza, facendo esplicito riferimento al decorso del termine di durata del contratto, quale motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, depositando a riscontro, lettera del datore di lavoro e ricevuta CP 3 del 8.7.2021 (cfr. produzione documentale in all. parte ricorrente).
Nel dettaglio, con missiva del 15.11.2021, la Controparte_1 chiariva che il [...]
odierno ricorrente, aveva prestato attività lavorativa per la predetta società Pt_1
con la mansione di meccanico motorista, dal 4.2.2021 sino al 30.6.2021, evidenziava altresì che "il rapporto di lavoro su menzionato è terminato alla normale data di scadenza, ossia il 30.6.2021, senza alcuna necessità di comunicazione, come previsto dalla normativa vigente in materia" (cfr. all. n. 5, all. ricorso cit., nota datore di lavoro).
Ne deriva che in tale sede CP 2 è stato messo a conoscenza della causale della cessazione del rapporto di lavoro, ma non ha inteso modificare la propria decisione o effettuare un approfondimento istruttorio.
Dalla ricostruzione della vicenda e dalla documentazione in atti, pertanto, emerge che il ricorrente aveva diritto alla prestazione e che l'istituto, sebbene in un momento successivo alla presentazione della domanda, è stato reso edotto di tutti gli elementi per concedere il beneficio.
La chiamata della società datrice di lavoro è superata dalla produzione documentale acquisita agli atti di causa, quale la nota datoriale del 15.11.2021 e la documentazione contrattuale, dai quali emerge che il rapporto di lavoro cessava per la scadenza del relativo termine contrattuale, il che rende evidente l'errore nella comunicazione Unilav
da parte della datrice di lavoro.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico di CP 2 e sono liquidate come in dispositivo.
La liquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sulla scorta dei parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del
Lavoro, dott.ssa Anna Caputo - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere la Naspi richiesta con domanda amministrativa n. 6052895500010; condanna CP 2 nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.190,00 a titolo di compenso professionale oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia
Imbrociano Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021
-
convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 09/10/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO