Articolo 1 della Legge 21 giugno 1942, n. 900
Articolo 2
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8 settembre 1942
Art. 1.

Piena ed intera esecuzione e' data alle seguenti Convenzioni stipulate in Berna fra l'Italia e la Svizzera il 24 luglio 1941:

a) Convenzione per la determinazione del confine italo-svizzero nel tratto compreso fra Cima Garibaldi o Run Do ed il Monte Dolent.

b) Convenzione per la manutenzione dei termini dell'intero confine italo-svizzero compreso fra Piz Lat o Piz Lad ed il Monte Dolent.


Entrata in vigore il 8 settembre 1942