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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 10/06/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1177/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 16/04/2025
d a rappresentata e difesa dall'avv. OGGETTO: Parte_1
Prestazione d'opera
, elettivamente domiciliata in VIA H. MUTARELLI, 20 Parte_2
BENEVENTO presso il suo studio intellettuale
APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'avv. DONATI ALESSANDRO, CP_1
elettivamente domiciliato in VIA MORETTO N. 67 BRESCIA presso il suo studio
APPELLATA
In punto: appello a sentenza n. 2849/2023 del Tribunale di Brescia seconda sezione in data 07/11/2023 pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Dell'appellante: In via principale, riformare e\o annullare la Sentenza di primo
grado, e, per l'effetto, accogliere le conclusioni precisate in primo grado
dall'opponente, qui appellante, che qui si riportano: - In via preliminare: 1.
Accogliere la sollevata eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di
Brescia, in quanto competente il Tribunale di Benevento. - Nel merito:
2. Accogliere
la presente opposizione e per l'effetto annullare e/o revocare il Decreto ingiuntivo n.
278/2020 emesso dal Tribunale di Brescia, ordinando alla società ricorrente opposta
la restituzione delle relative somme già incassate anche per spese legali. 3.
Condannare controparte al pagamento delle spese, onorari, rimborso spese generali
al 15,00% (ex d.m. n. 55\2014, come modificato dal DM n. 147\2022), iva e cpa, del
presente giudizio, oltre che, ai sensi dell'art. 96, I e III comma, cpc, alla condanna
dell'opposta al risarcimento dei danni (I comma) o quantomeno di una somma
equitativamente determinata (III comma).” revocando e\o annullando il D.I. opposto
n. 278/2020, e condannando controparte a restituire quanto sin qui riscosso in virtù
dello stesso D.I. e della sentenza di primo grado, anche per spese legali, oltre
interessi ex art. 1284 IV comma cpc.
2. Condannare controparte al pagamento delle
spese e competenze del presente giudizio e di quello di primo grado, con attribuzione
al sottoscritto procuratore anticipatario.
Dell'appellata: In via principale: dichiararsi l'inammissibilità in particolare ai
sensi dell'art. 342 c.p.c., ovvero dichiarare la manifesta infondatezza ai sensi
dell'art. 348 bis c.p.c., ovvero comunque respingersi l'avverso appello ed ogni
avversa domanda e, così, confermare l'appellata sentenza;
pagina 2 di 11 In ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale di causa per entrambi i
gradi di giudizio, ivi comprese le spese generali forfettarie.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo Tribunale di Brescia n. 278/2020, con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore di la somma di € CP_1
16.891,63, oltre accessori e spese, a saldo del compenso per attività di consulenza svolta in suo favore, chiedendo la revoca del decreto e la condanna al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1 e 3, c.p.c per lite temeraria.
Eccepiva l'opponente preliminarmente l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Brescia e la nullità della domanda di pagamento per genericità.
Deduceva nel merito l'insussistenza del credito azionato per mancato conferimento dell'incarico e mancato accordo sul compenso, ed in subordine la cattiva esecuzione del medesimo.
Si costituiva l'opposta che contestando le eccezioni preliminari ex adverso avanzate insisteva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Deduceva che:
- il conferimento dell'incarico era documentato dalla corrispondenza prodotta e dai documenti sottoscritti dal legale rappresentante dell' attrice;
- l'esecuzione dell'incarico era ugualmente provata dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, dai documenti attestanti le attività preliminari e di consultazione da lei svolte, finalizzate alla presentazione della richiesta di finanziamento, dallo studio di pagina 3 di 11 fattibilità e dalla predisposizione della documentazione necessaria alla richiesta del contributo e all'erogazione dello stesso.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo la causa era istruita documentalmente e con l'assunzione di prove orali.
Con la sentenza gravata il tribunale rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo con condanna dell'opponente al rimborso delle spese di lite.
Riteneva il giudice:
il procedimento monitorio e il conseguente giudizio risultavano correttamente incardinati dinanzi al Tribunale di Brescia ai sensi degli artt. 1182, comma 3, c.c. e
20 c.p.c. attesa la liquidità e la natura pecuniaria dell'obbligazione dedotta (doc. 2 e doc. 15) ed il forum destinatae solutionis per il quale il giudice competente è quello del luogo in cui ha sede (Brescia) il creditore;
CP_1
provato documentalmente (docc.
8-14 mail e 15 riepilogo progetto sottoscritto dall'attrice) il conferimento dell'incarico di consulenza confermato altresì
dall'istruttoria orale (teste ); Tes_1
ed altresì provata la predisposizione di tutte le attività finalizzate alla richiesta e approvazione di finanziamento agevolato (domanda di partecipazione al bando sottoscritta da depositata ed approvata/docc. 14-20), nonché Parte_1
all'assistenza nella fase successiva all'ammissione al bando (docc 21- 42);
inoltre che la mancata effettiva erogazione del contributo era stata causata da situazioni estranee alla condotta di (mancato rilascio da parte della società CP_1
richiedente di idonea garanzia richiesta nel bando doc.21);
pagina 4 di 11 corretto il compenso spettante alla convenuta come richiesto in decreto ingiuntivo.
Avverso la sentenza proponeva appello reiterando le domande Parte_1
già svolte in primo grado.
Si costituiva l'appellata che insisteva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 16/04/2025 la causa era rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza ove il giudice riteneva, invece del tribunale di NO (sede della società opponente), competente territorialmente il tribunale di Brescia, all'emissione del decreto ingiuntivo, così come per la conseguente fase di opposizione.
Rileva che il credito azionato, sulla base della documentazione prodotta da CP_2
nella fase monitoria, non aveva natura liquida e conseguentemente non poteva trovare applicazione il combinato disposto degli artt. 1182, comma 3, c.c. e 20 c.p.c.
Con il secondo motivo lamenta che il giudice abbia considerato provato il conferimento di incarico di consulenza sulla base di presunzioni basate su un
“Riepilogo del progetto” (all'allegato A- doc. 15), sottoscritto esclusivamente dalla società opponente, e sulla corrispondenza (docc. 8-14) non intercorsa con la
[...]
o con persona legittimata e\o autorizzata a rappresentarla, non potendo Parte_1
l'indicazione della mail (alla quale la inviava le Email_1 CP_1
sue comunicazioni) nella pratica del contributo della essere Parte_1
pagina 5 di 11 sufficiente a configurare alla medesima un mandato di rappresentanza. Parte_3
Nessun valore avrebbe poi la testimonianza di , per la sua mancata Tes_1
conoscenza diretta dei fatti.
Con il terzo motivo l'appellante ribadisce che non esiste un documento, tra quelli prodotti dalla società opposta, che dimostri il conferimento o l'effettivo espletamento dell'incarico per conto dell'appellante, la pattuizione del compenso, e la trasmissione alla della documentazione prodotta in giudizio dalla Parte_1 CP_1
Non potendo le comunicazioni intercorse tramite la mail , Email_1
pur se tale mail risulta presente in alcuni atti di conferire alla stessa Parte_1
i poteri di rappresentanza legale. Parte_3
Rimarca che l'eccezione di inadempimento, proposta in subordine, di CP_1
basata sulla mancata concessione del contributo, soltanto parzialmente e temporaneamente approvato, (vd comunicazione del 15\11\2018- doc. 20), non è
smentita dalle missive di cui ai docc. 21, 22 e 27, intercorse sempre con
[...]
. CP_3
Con il quarto motivo censura la sentenza per errata applicazione del principio dell'onere della prova.
Rileva che:
i documenti versati in atti intestati a non presentano alcun Parte_1
riferimento testuale alla società appellata;
non vi è un principio di prova per iscritto proveniente dalla persona contro la quale è
diretta la domanda o dal suo rappresentante legale, ai sensi dell'art. 2724, I c, n.1 cc;
pagina 6 di 11 in nessun documento risulta l'avvenuto conferimento dell'incarico da parte di
[...]
non essendo le mail/pec prodotte riconducibili a soggetti autorizzati a Parte_1
rappresentarla.
***
Il primo motivo va rigettato.
Va confermato quanto già correttamente rilevato dal giudice di primo grado in ordine alla competenza territoriale del tribunale di Brescia.
La sentenza della Suprema Corte (Cass. SU n. 17989/2016) citata anche dall'appellante infatti evidenzia che “Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al
domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182 c.c., comma 3, sono – agli
effetti sia della mora ex n ai sensi dell'art. 1219 c.c., comma 2, n. 3, sia della
determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20 c.p.c., ultima
parte, – esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini
l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine
di scelta discrezionale in base allo stato degli atti”.
Poiché l'eccezione di incompetenza territoriale veniva sollevata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice era tenuto a valutarla sulla base degli atti e documenti prodotti dalle parti in quella sede e non solo di quanto allegato al ricorso per ingiunzione.
Il compenso era parametrato in una percentuale (10%) della spesa complessiva approvata dalla sul progetto presentato da (alla Controparte_4 Parte_1
voce compenso organizzativo- docc. 17, 20).
pagina 7 di 11 Va rilevato che il Tribunale di Brescia risulta comunque competente territorialmente anche in ragione del forum contractus, che, in mancanza di prove contrarie, deve considerarsi la sede di in Brescia dove il preponente aveva notizia CP_1
dell'accettazione di , in ragione degli intervenuti contatti via mail Parte_1
meglio sotto richiamati (cfr. docc. 8 e 9).
Gli ulteriori motivi che possono essere trattati congiuntamente, vanno ugualmente rigettati.
L'incarico espletato da aveva ad oggetto la consulenza e predisposizione di CP_1
quanto necessario per partecipare al bando (docc. da 8 a 13) per ottenere contributi per il finanziamento di progetti di promozione di vino in paesi terzi per la campagna vitivinicola 2018/2019.
Lo stesso appellante riconosce che il contratto di prestazione d'opera, posto a fondamento del diritto al compenso, sarebbe stipulabile anche oralmente, non essendo prevista per esso la forma scritta ad substantiam, ma rimarca che era onere dell'appellato darne prova scritta ad probationem.
Non viene quindi contestato l'espletamento dell'attività svolta da , come CP_1
documentata dalle produzioni in atti e riconosciuta in sentenza, ovvero:
-predisposizione domanda partecipazione al bando con allegati, sottoscrizione da parte di , attestazioni di deposito della stessa ad opera di Parte_1 CP_1
(docc. 14 e 19);
-delibera di approvazione della domanda (doc. 20);
-corrispondenza intercorsa (docc. da 21 a28);
pagina 8 di 11 -ulteriore attività di assistenza e consulenza (cfr. doc. 29 e doc. 42).
Ciò che viene contestato è la mancanza di prova dell'intervenuto contratto tra le parti in causa, dato che nessun documento prodotto dimostrerebbe il conferimento da parte di dell'incarico, essendo le comunicazioni intercorse tramite una Parte_1
mail ) non riferibile a soggetto legittimato e\o autorizzato Email_1
a rappresentarla formalmente.
L'assunto non convince.
L'indicazione della su menzionata mail riferibile a è stata Controparte_3
fornita e indicata dalla stessa appellante in numerosi atti, sottoscritti dal leg.
rappresentante quale riferimento per tutte le comunicazioni Testimone_2
provenienti dalla inerenti il bando oggetto di causa, a tal Controparte_4
proposito basta leggere a titolo esemplificativo il riepilogo del progetto, gli allegati
A,B,F del 21/09/2018 trasmessi alla (docc. 15-18) e la Controparte_4
dichiarativa sostitutiva dell'atto di notorietà sempre del 21/09/2018 (doc.16).
A ciò si aggiunga anche l'ulteriore documentazione prodotta dove è rinvenibile oltre al ricordato indirizzo mail di , anche altro indirizzo nominativamente Parte_3
riferibile ad , si veda in particolare: Parte_1
mail del 25/10/2018 indirizzata da a dr Cuoci/Regione Campania, inoltrata CP_1
per conoscenza anche a (doc. 19); Email_2
scambio di mail (14-18/02/2019) tra da indirizzo Parte_4
a (docc. 37-39); Email_3 CP_1
mail 20/02/2019 (avviso trasmissione alla regione di indirizzo pec) da CP_4
pagina 9 di 11 a e Cucchi di SE (doc. 40); Parte_4 Parte_3
mail 27/02/2019 da a pec (doc.41) di CP_1 Email_4
sollecitazione scadenza termine per sottoscrizione contratto con Agea.
Risulta quindi provato che era stata individuata dall'appellante come Parte_3
referente per la gestione della pratica in oggetto con e che il suo indirizzo CP_1
era per lo più utilizzato, di comune accordo, per le comunicazioni inerenti al progetto, al quale tuttavia si aggiungeva, quando necessario, il rapporto epistolare con altro referente di . Parte_1
Genericamente allegata e contraddittoria appare poi l'eccezione di inadempimento,
proposta in subordine, dal momento che l'inadempimento presuppone inevitabilmente l'esistenza del contratto che veniva negato dall'appellante.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla società
appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore dichiarato inferiore a € 26.000)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 2849/2023 del Tribunale di
Brescia seconda sezione in data 07/11/2023 così dispone:
rigetta l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 1.134 per la “fase di studio”, euro 921 per la “fase introduttiva” ed pagina 10 di 11 euro 1.911 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 06 giugno 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 11 di 11
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1177/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 16/04/2025
d a rappresentata e difesa dall'avv. OGGETTO: Parte_1
Prestazione d'opera
, elettivamente domiciliata in VIA H. MUTARELLI, 20 Parte_2
BENEVENTO presso il suo studio intellettuale
APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'avv. DONATI ALESSANDRO, CP_1
elettivamente domiciliato in VIA MORETTO N. 67 BRESCIA presso il suo studio
APPELLATA
In punto: appello a sentenza n. 2849/2023 del Tribunale di Brescia seconda sezione in data 07/11/2023 pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Dell'appellante: In via principale, riformare e\o annullare la Sentenza di primo
grado, e, per l'effetto, accogliere le conclusioni precisate in primo grado
dall'opponente, qui appellante, che qui si riportano: - In via preliminare: 1.
Accogliere la sollevata eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di
Brescia, in quanto competente il Tribunale di Benevento. - Nel merito:
2. Accogliere
la presente opposizione e per l'effetto annullare e/o revocare il Decreto ingiuntivo n.
278/2020 emesso dal Tribunale di Brescia, ordinando alla società ricorrente opposta
la restituzione delle relative somme già incassate anche per spese legali. 3.
Condannare controparte al pagamento delle spese, onorari, rimborso spese generali
al 15,00% (ex d.m. n. 55\2014, come modificato dal DM n. 147\2022), iva e cpa, del
presente giudizio, oltre che, ai sensi dell'art. 96, I e III comma, cpc, alla condanna
dell'opposta al risarcimento dei danni (I comma) o quantomeno di una somma
equitativamente determinata (III comma).” revocando e\o annullando il D.I. opposto
n. 278/2020, e condannando controparte a restituire quanto sin qui riscosso in virtù
dello stesso D.I. e della sentenza di primo grado, anche per spese legali, oltre
interessi ex art. 1284 IV comma cpc.
2. Condannare controparte al pagamento delle
spese e competenze del presente giudizio e di quello di primo grado, con attribuzione
al sottoscritto procuratore anticipatario.
Dell'appellata: In via principale: dichiararsi l'inammissibilità in particolare ai
sensi dell'art. 342 c.p.c., ovvero dichiarare la manifesta infondatezza ai sensi
dell'art. 348 bis c.p.c., ovvero comunque respingersi l'avverso appello ed ogni
avversa domanda e, così, confermare l'appellata sentenza;
pagina 2 di 11 In ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale di causa per entrambi i
gradi di giudizio, ivi comprese le spese generali forfettarie.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo Tribunale di Brescia n. 278/2020, con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore di la somma di € CP_1
16.891,63, oltre accessori e spese, a saldo del compenso per attività di consulenza svolta in suo favore, chiedendo la revoca del decreto e la condanna al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1 e 3, c.p.c per lite temeraria.
Eccepiva l'opponente preliminarmente l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Brescia e la nullità della domanda di pagamento per genericità.
Deduceva nel merito l'insussistenza del credito azionato per mancato conferimento dell'incarico e mancato accordo sul compenso, ed in subordine la cattiva esecuzione del medesimo.
Si costituiva l'opposta che contestando le eccezioni preliminari ex adverso avanzate insisteva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Deduceva che:
- il conferimento dell'incarico era documentato dalla corrispondenza prodotta e dai documenti sottoscritti dal legale rappresentante dell' attrice;
- l'esecuzione dell'incarico era ugualmente provata dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, dai documenti attestanti le attività preliminari e di consultazione da lei svolte, finalizzate alla presentazione della richiesta di finanziamento, dallo studio di pagina 3 di 11 fattibilità e dalla predisposizione della documentazione necessaria alla richiesta del contributo e all'erogazione dello stesso.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo la causa era istruita documentalmente e con l'assunzione di prove orali.
Con la sentenza gravata il tribunale rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo con condanna dell'opponente al rimborso delle spese di lite.
Riteneva il giudice:
il procedimento monitorio e il conseguente giudizio risultavano correttamente incardinati dinanzi al Tribunale di Brescia ai sensi degli artt. 1182, comma 3, c.c. e
20 c.p.c. attesa la liquidità e la natura pecuniaria dell'obbligazione dedotta (doc. 2 e doc. 15) ed il forum destinatae solutionis per il quale il giudice competente è quello del luogo in cui ha sede (Brescia) il creditore;
CP_1
provato documentalmente (docc.
8-14 mail e 15 riepilogo progetto sottoscritto dall'attrice) il conferimento dell'incarico di consulenza confermato altresì
dall'istruttoria orale (teste ); Tes_1
ed altresì provata la predisposizione di tutte le attività finalizzate alla richiesta e approvazione di finanziamento agevolato (domanda di partecipazione al bando sottoscritta da depositata ed approvata/docc. 14-20), nonché Parte_1
all'assistenza nella fase successiva all'ammissione al bando (docc 21- 42);
inoltre che la mancata effettiva erogazione del contributo era stata causata da situazioni estranee alla condotta di (mancato rilascio da parte della società CP_1
richiedente di idonea garanzia richiesta nel bando doc.21);
pagina 4 di 11 corretto il compenso spettante alla convenuta come richiesto in decreto ingiuntivo.
Avverso la sentenza proponeva appello reiterando le domande Parte_1
già svolte in primo grado.
Si costituiva l'appellata che insisteva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza collegiale del 16/04/2025 la causa era rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza ove il giudice riteneva, invece del tribunale di NO (sede della società opponente), competente territorialmente il tribunale di Brescia, all'emissione del decreto ingiuntivo, così come per la conseguente fase di opposizione.
Rileva che il credito azionato, sulla base della documentazione prodotta da CP_2
nella fase monitoria, non aveva natura liquida e conseguentemente non poteva trovare applicazione il combinato disposto degli artt. 1182, comma 3, c.c. e 20 c.p.c.
Con il secondo motivo lamenta che il giudice abbia considerato provato il conferimento di incarico di consulenza sulla base di presunzioni basate su un
“Riepilogo del progetto” (all'allegato A- doc. 15), sottoscritto esclusivamente dalla società opponente, e sulla corrispondenza (docc. 8-14) non intercorsa con la
[...]
o con persona legittimata e\o autorizzata a rappresentarla, non potendo Parte_1
l'indicazione della mail (alla quale la inviava le Email_1 CP_1
sue comunicazioni) nella pratica del contributo della essere Parte_1
pagina 5 di 11 sufficiente a configurare alla medesima un mandato di rappresentanza. Parte_3
Nessun valore avrebbe poi la testimonianza di , per la sua mancata Tes_1
conoscenza diretta dei fatti.
Con il terzo motivo l'appellante ribadisce che non esiste un documento, tra quelli prodotti dalla società opposta, che dimostri il conferimento o l'effettivo espletamento dell'incarico per conto dell'appellante, la pattuizione del compenso, e la trasmissione alla della documentazione prodotta in giudizio dalla Parte_1 CP_1
Non potendo le comunicazioni intercorse tramite la mail , Email_1
pur se tale mail risulta presente in alcuni atti di conferire alla stessa Parte_1
i poteri di rappresentanza legale. Parte_3
Rimarca che l'eccezione di inadempimento, proposta in subordine, di CP_1
basata sulla mancata concessione del contributo, soltanto parzialmente e temporaneamente approvato, (vd comunicazione del 15\11\2018- doc. 20), non è
smentita dalle missive di cui ai docc. 21, 22 e 27, intercorse sempre con
[...]
. CP_3
Con il quarto motivo censura la sentenza per errata applicazione del principio dell'onere della prova.
Rileva che:
i documenti versati in atti intestati a non presentano alcun Parte_1
riferimento testuale alla società appellata;
non vi è un principio di prova per iscritto proveniente dalla persona contro la quale è
diretta la domanda o dal suo rappresentante legale, ai sensi dell'art. 2724, I c, n.1 cc;
pagina 6 di 11 in nessun documento risulta l'avvenuto conferimento dell'incarico da parte di
[...]
non essendo le mail/pec prodotte riconducibili a soggetti autorizzati a Parte_1
rappresentarla.
***
Il primo motivo va rigettato.
Va confermato quanto già correttamente rilevato dal giudice di primo grado in ordine alla competenza territoriale del tribunale di Brescia.
La sentenza della Suprema Corte (Cass. SU n. 17989/2016) citata anche dall'appellante infatti evidenzia che “Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al
domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182 c.c., comma 3, sono – agli
effetti sia della mora ex n ai sensi dell'art. 1219 c.c., comma 2, n. 3, sia della
determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20 c.p.c., ultima
parte, – esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini
l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine
di scelta discrezionale in base allo stato degli atti”.
Poiché l'eccezione di incompetenza territoriale veniva sollevata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice era tenuto a valutarla sulla base degli atti e documenti prodotti dalle parti in quella sede e non solo di quanto allegato al ricorso per ingiunzione.
Il compenso era parametrato in una percentuale (10%) della spesa complessiva approvata dalla sul progetto presentato da (alla Controparte_4 Parte_1
voce compenso organizzativo- docc. 17, 20).
pagina 7 di 11 Va rilevato che il Tribunale di Brescia risulta comunque competente territorialmente anche in ragione del forum contractus, che, in mancanza di prove contrarie, deve considerarsi la sede di in Brescia dove il preponente aveva notizia CP_1
dell'accettazione di , in ragione degli intervenuti contatti via mail Parte_1
meglio sotto richiamati (cfr. docc. 8 e 9).
Gli ulteriori motivi che possono essere trattati congiuntamente, vanno ugualmente rigettati.
L'incarico espletato da aveva ad oggetto la consulenza e predisposizione di CP_1
quanto necessario per partecipare al bando (docc. da 8 a 13) per ottenere contributi per il finanziamento di progetti di promozione di vino in paesi terzi per la campagna vitivinicola 2018/2019.
Lo stesso appellante riconosce che il contratto di prestazione d'opera, posto a fondamento del diritto al compenso, sarebbe stipulabile anche oralmente, non essendo prevista per esso la forma scritta ad substantiam, ma rimarca che era onere dell'appellato darne prova scritta ad probationem.
Non viene quindi contestato l'espletamento dell'attività svolta da , come CP_1
documentata dalle produzioni in atti e riconosciuta in sentenza, ovvero:
-predisposizione domanda partecipazione al bando con allegati, sottoscrizione da parte di , attestazioni di deposito della stessa ad opera di Parte_1 CP_1
(docc. 14 e 19);
-delibera di approvazione della domanda (doc. 20);
-corrispondenza intercorsa (docc. da 21 a28);
pagina 8 di 11 -ulteriore attività di assistenza e consulenza (cfr. doc. 29 e doc. 42).
Ciò che viene contestato è la mancanza di prova dell'intervenuto contratto tra le parti in causa, dato che nessun documento prodotto dimostrerebbe il conferimento da parte di dell'incarico, essendo le comunicazioni intercorse tramite una Parte_1
mail ) non riferibile a soggetto legittimato e\o autorizzato Email_1
a rappresentarla formalmente.
L'assunto non convince.
L'indicazione della su menzionata mail riferibile a è stata Controparte_3
fornita e indicata dalla stessa appellante in numerosi atti, sottoscritti dal leg.
rappresentante quale riferimento per tutte le comunicazioni Testimone_2
provenienti dalla inerenti il bando oggetto di causa, a tal Controparte_4
proposito basta leggere a titolo esemplificativo il riepilogo del progetto, gli allegati
A,B,F del 21/09/2018 trasmessi alla (docc. 15-18) e la Controparte_4
dichiarativa sostitutiva dell'atto di notorietà sempre del 21/09/2018 (doc.16).
A ciò si aggiunga anche l'ulteriore documentazione prodotta dove è rinvenibile oltre al ricordato indirizzo mail di , anche altro indirizzo nominativamente Parte_3
riferibile ad , si veda in particolare: Parte_1
mail del 25/10/2018 indirizzata da a dr Cuoci/Regione Campania, inoltrata CP_1
per conoscenza anche a (doc. 19); Email_2
scambio di mail (14-18/02/2019) tra da indirizzo Parte_4
a (docc. 37-39); Email_3 CP_1
mail 20/02/2019 (avviso trasmissione alla regione di indirizzo pec) da CP_4
pagina 9 di 11 a e Cucchi di SE (doc. 40); Parte_4 Parte_3
mail 27/02/2019 da a pec (doc.41) di CP_1 Email_4
sollecitazione scadenza termine per sottoscrizione contratto con Agea.
Risulta quindi provato che era stata individuata dall'appellante come Parte_3
referente per la gestione della pratica in oggetto con e che il suo indirizzo CP_1
era per lo più utilizzato, di comune accordo, per le comunicazioni inerenti al progetto, al quale tuttavia si aggiungeva, quando necessario, il rapporto epistolare con altro referente di . Parte_1
Genericamente allegata e contraddittoria appare poi l'eccezione di inadempimento,
proposta in subordine, dal momento che l'inadempimento presuppone inevitabilmente l'esistenza del contratto che veniva negato dall'appellante.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla società
appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore dichiarato inferiore a € 26.000)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 2849/2023 del Tribunale di
Brescia seconda sezione in data 07/11/2023 così dispone:
rigetta l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 1.134 per la “fase di studio”, euro 921 per la “fase introduttiva” ed pagina 10 di 11 euro 1.911 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 06 giugno 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
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