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Sentenza 30 maggio 2024
Sentenza 30 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 30/05/2024, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1534/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. r.g. 1534/2020 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. GARRISI UMBERTO GIUSEPPE, giusta Parte_1 mandato allegato all'atto di citazione in opposizione
Attore in opposizione contro rappresentata e difesa dall'Avv. ORNATI ANDREA e dall'Avv. ZURLO Controparte_1
RAFFAELE, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 133/2020- r.g. n. 2345/2019
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come segue:
1)Dichiarare il difetto di legittimazione attiva della e, per lo effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
Controparte_1
2)In via gradata dichiarare illegittima la previsione contrattuale dell'ammortamento alla francese e, per lo effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
3)dichiarare la nullità e/o l'inefficacia, per vessatorietà, delle clausole nr. 19 e 20 del primo contratto di prestito personale e 19 e 20 del secondo contratto di carta revolving;
4)dichiarare la nullità ed illiceità dei due contratti e del comportamento tenuto dalla Controparte_2
5)dichiarare la nullità, illiceità e/o l'illegittimità del comportamento tenuto dalla allorchè ha Controparte_2 addebitato all'inizio e nel corso del rapporto de quo interessi e spese non dovuti, determinando l'applicazione di interessi superiori al tasso soglia e, per lo effetto, dichiarare, per le causali di cui ai precedenti scritti difensivi, l'illegittimità, nullità ed inefficacia del d.i. opposto e revocarlo;
6)in via estremamente subordinata dichiarare che l'opponente non è debitore della somma ingiunta e rideterminare l'eventuale credito ancora esistente, depurato degli interessi e delle spese non dovuti;
7)dichiarare tenuta e condannare la società opposta, in persona del legale rappr.te pro-tempore, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. al pagamento delle spese e dei compensi relativi al presente procedimento, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, il tutto con sentenza munita, come per legge, della clausola di provvisoria esecuzione.
Parte convenuta ha concluso come segue:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
pagina 1 di 8 In via preliminare, di rito
- dichiarare l'improcedibilità della presente opposizione a decreto ingiuntivo per il mancato rispetto del termine stabilito ai fini dell'iscrizione a ruolo della causa;
In via preliminare, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 133/2020, R.G. n. 2345/2019, del 19/02/2020 emesso dal Tribunale di La Spezia stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 133/2020, R.G. n. 2345/2019, del 19/02/2020 emesso dal Tribunale di La Spezia
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della Parte_1 società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. Controparte_1 In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 133/2020 con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro
84.275,61 oltre interessi e spese del monitorio, derivante da due contratti di finanziamento originariamente stipulati con e, nello specifico: Organizzazione_1
- Contratto di prestito personale n. 20117938758514 sottoscritto il 27.10.2015;
- Contratto n. 10062305871954 avente ad oggetto carta di credito “revolving” sottoscritto il
10.1.2008.
A sostegno dell'opposizione, l'attore – oltre alla violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte della banca- allegava la vessatorietà delle clausole inserite agli artt. 19 e 20 del contratto di prestito personale, nonché delle clausole che imponevano penali, indennità aggiuntive e interessi moratori, nonché la nullità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB e difformità tra TAEG pattuito e applicato e delle clausole relative agli interessi corrispettivi e moratori, in quanto usurari e l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, in ragione della previsione di un piano di ammortamento “alla francese”.
Sulla base di tali premesse, concludeva chiedendo revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, rideterminandosi i rispettivi rapporti dare – avere e con condanna di controparte alla restituzione delle eventuali somme già indebitamente versate.
Costituitasi in giudizio, insisteva per il rigetto dell'opposizione avversaria, ritenendo del tutto CP_1 infondate le censure mosse all'operato di quale creditrice che aveva ceduto il Organizzazione_1 credito azionato in sede monitoria sulla base di plurime cessioni nell'ambito di una più ampia operazione di cartolarizzazione di cui all'art. 58 TUB.
La causa subiva diversi rinvii a seguito della pendenza di trattative tra le parti, sino ad essere riassegnata alla scrivente ed essere istruita mediante CTU contabile, per poi essere trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è solo in parte fondata e deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Anzitutto non è fondata l'eccepita improcedibilità dell'opposizione per tardiva iscrizione a ruolo della causa. Si osserva infatti come- a differenza di quanto affermato dalla convenuta opposta, l'atto di citazione sia stato notificato in data 4. 9.2020 e l'iscrizione a ruolo sia intervenuta il 14.9.2024. Deve poi evidenziarsi come sia priva di pregio l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della convenuta opposta, per la prima volta sollevata da controparte solo in sede di comparsa conclusionale.
pagina 2 di 8 In generale, i principi cui fare riferimento ai fini dell'esame dell'eccezione svolta dall'opponente, sono i seguenti:
- la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto;
- la società che si affermi successore della parte originaria ed assuma di essere cessionaria di crediti bancari in blocco è pertanto, onerata di fornire la prova circa la propria legittimazione;
- la cessione del credito, in particolare, opera una successione nel lato attivo dell'obbligazione e trova la propria disciplina generale nell'art. 1260 c.c., ai sensi del quale il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore;
- in caso di cessione in blocco di crediti, tuttavia, a norma dell'art. 58 TUB, la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana... Tale norma, introducendo una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella ordinaria di cui all'art. 1264 c.c., si pone nell'ottica di agevolare la pubblicità e l'opponibilità di trasferimenti interessanti vasti portafogli di crediti, in modo tale che la pubblicazione dell'atto di cessione, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dalla disciplina codicistica per la notificazione dell'atto al debitore ceduto, ne realizzi di fatto il medesimo effetto di pubblicità.
- Nell'ipotesi di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, pertanto, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce ad ogni effetto la notificazione dell'atto, ovvero l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ex art. 1264 c.c. è sufficiente che il cessionario provi la notificazione della cessione ovvero l'accettazione da parte del debitore, la disciplina speciale richiede semplicemente la prova che la cessione sia pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, oltre all'iscrizione nel registro delle imprese.
- La contestazione da parte del debitore, comporta un preciso onere del cessionario di provare specificamente che il credito per il quale agisce sia stato oggetto della cessione, giacché, in ogni fattispecie di cessione di crediti, il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, ad una prova siffatta: la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
- D'altro canto, il contratto di cessione di crediti non è soggetto a particolari requisiti formali, non essendo la forma scritta richiesta ad substantiam, né tantomeno ad probationem, ma deve escludersi che, nel caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, l'avvenuta stipulazione possa essere provata a mezzo di presunzioni ovvero prova testimoniale, in ragione non solo del presumibile importo della complessiva operazione di cessione, ma soprattutto in ragione della qualità delle parti contraenti coinvolte, essendo ragionevole escludere che le stesse siano addivenute ad una stipulazione orale del relativo contratto, che invece riveste sempre- nei casi esaminati anche dall'intestato
Tribunale- la forma dell'atto pubblico.
Secondo la S.C. (con pronunce di recente confermate anche con ord. n. 4277/2023 e ord. n. 21821 del
20.7.2023) “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pagina 3 di 8 pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. n. 31188/2017).
La S.C. ha, per quanto di interesse, precisato che il giudice di merito non può ritenere insufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione, omettendo di verificare se il credito azionato sia o meno riconducibile ad una delle predette categorie. La Corte, in particolare, dopo aver evidenziato che “la trascrizione dello avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, riportata a corredo del motivo di impugnazione, consente... di rilevare che i crediti ceduti erano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base alla pendenza ad una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, conformemente alle istruzioni di vigilanza della ” ha, di conseguenza, Org_2 ritenuto che non avrebbe potuto sottrarsi il Tribunale al compito di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di chiusura del conto ed alle altre caratteristiche del rapporto, la pretesa azionata rientrasse tra quelle trasferite alla cessionaria o fosse annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione.
Nel caso in esame, peraltro, la cessionaria non si è limitata a produrre l'avviso della cessione in blocco in data 14.9.2018 mediante deposito dell'estratto di cui alla G.U. in data 6.10.2018, ma ha anche allegato la raccomandata inviata in data 17.9.2018 da e ricevuta dal sig. Organizzazione_1 Pt_1
(circostanza, questa, in alcun modo contestata specificamente dalla parte) con cui veniva espressamente comunicato al debitore che il suo nominativo era stato inserito all'interno dell'operazione di cessione in blocco in favore di CP_1
Dall'avviso di cessione in gazzetta, peraltro, si dava atto che “ha acquistato pro soluto, con CP_1 efficacia giuridica dal 17 settembre 2018 e con effetti economici dal 30 aprile 2018, i crediti originati da prestiti personali, carte di credito, prestiti finalizzati autoveicoli, prestiti finalizzati non autoveicoli erogati da ai sensi di contratti di credito ai consumatori (ivi inclusi i CP_2 crediti per capitale residuo, interessi, costi sostenuti dal Cedente in relazione ai contratti di finanziamento) e sorti nel periodo compreso tra il 1994 e il 2018 e qualificati come attivita' finanziarie deteriorate (i "Crediti") ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione. Le liste dei Crediti oggetto di tali cessioni sono state allegate ai Contratti. I dati indicativi dei Crediti ceduti, nonche' la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del
Cedente e del Cessionario, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul sito internet https://itacapital.it e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo Credito ceduto. Sul sito internet e' disponibile apposita lista, in formato pdf, in cui sono indicati i dati relativi a ciascun debitore ceduto”.
Dal link citato è possibile risalire al nominativo e alla posizione debitoria dell'opponente, a confermare che il credito nei confronti dell'opponente rientrasse tra le categorie specificamente e inequivocabilmente indicate in sede di cessione e come da avviso pubblicato in G.U.
D'altra parte, si osserva come, seppur vero che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D. Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, resta salva la possibilità che controparte l'abbia esplicitamente o pagina 4 di 8 implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. 24798/2020 e Cass. n. 4116/2016 richiamate da Cass.
n.20739/2022).
In conclusione, l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dall'opponente deve essere rigettata, in quanto documentalmente provato che il credito azionato in sede monitoria sia stato ceduto da a Organizzazione_1 Controparte_1
Fermi tali rilievi in rito, l'opposizione è in parte fondata nel merito e deve quindi essere accolta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Sul punto meritano di essere condivise le conclusioni cui è giunto il CTU, che ha confermato l'infondatezza di tutte le contestazioni svolte dall'opponente in relazione ad entrambi i rapporti contrattuali e, in particolare: con riferimento al contratto di prestito personale n. 20117938758514, tutte le spese e oneri addebitati sono stati oggetto di specifica pattuizione scritta, escludendosi altresì
l'illegittima applicazione di interessi anatocistici e il superamento del tasso-soglia tanto degli interessi compensativi (avendo determinato il TEG del finanziamento in misura pari al 11,11% a fronte di un tasso-soglia del 17,50%) che degli interessi di mora. Ad analoghe conclusioni l'ausiliare è giunto con riferimento all'ulteriore contratto di credito revolving n. 10062305871954.
Discorso a parte meritano invece le contestazioni riguardanti la presunta indeterminatezza del tasso di interesse e gli effetti anatocistici legati al piano di ammortamento c.d. “alla francese” e alla difformità tra TAEG pattuito e TAEG applicato.
Con riferimento al piano di ammortamento “alla francese” si osserva come già l'intestato Tribunale abbia da sempre aderito alla giurisprudenza di merito maggioritaria tesa ad escludere profili di nullità per indeterminatezza del tasso di interesse ed effetti anatocistici ricollegabili al piano di ammortamento in questione.
A ciò si aggiunga che la stessa giurisprudenza di legittimità, a Sezioni Unite, è di recente intervenuta proprio a seguito di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363bis c.p.c. esponendo il seguente principio in diritto: In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (SS. UU. Cass. 29 maggio 2024 n. 15130).
Diverse le conclusioni in relazione alla difformità tra TAEG pattuito e TAEG applicato.
In primo luogo, si osserva come non possa essere condivisa la tesi sostenuta dalla convenuta opposta, riguardo alle conseguenze cui conduce la difformità tra TAEG applicato e pattuito: tale difformità è infatti priva di sanzioni (quanto meno nei termini prospettati dall'opponente) solo in relazione a contratti non conclusi dai consumatori. Diversamente, nel caso di specie deve trovare applicazione l'art. 125bis TUB, con sostituzione del tasso di interesse nei termini ivi indicati. Ne deriva che risulta determinante verificare se includere o meno i costi dell'assicurazione all'interno del TAEG, derivandone nel primo caso una certa difformità rispetto al TAEG pattuito, che espressamente tale voce ha escluso dal calcolo del 9,32% indicato tra le condizioni economiche (si veda art. 12 condizioni generali di contratto).
Ebbene, va anzitutto rilevato che l'art. 644 c.p. - nella versione introdotta dalla legge n. 108/1996 - considera rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito. Secondo quanto in effetti dispone la norma, “per la determinazione del tasso di interessi si pagina 5 di 8 tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte
e tasse, collegate all'erogazione del credito”.
Detto carattere onnicomprensivo per la rilevanza delle voci economiche - nel limite esclusivo del loro collegamento all'operazione di credito - vale non diversamente per la considerazione penale e per quella civile del fenomeno usurario.
Invero, l'art. 121 TUB prevede alla lettera m) che il TAEG indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito, precisando che nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.
La ratio della previsione è evidentemente quella di ricomprendere nel costo effettivo del finanziamento tutte le componenti in cui normalmente i contratti di credito si vengono ad articolare (tra cui le spese di assicurazione e garanzia), che sono di solito proposte al cliente dall'impresa bancaria secondo un blocco unitario (seppure in sé scomponibile in vari segmenti).
Tale ottica appare ancor più evidente considerando che, nel procedere a una revisione generale delle istruzioni, la ha tra l'altro precisato che restano incluse nel conto di usurarietà le spese Org_2 per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ..., se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento.
La contestualità tra credito e assicurazione è stata intesa dalla giurisprudenza non come un elemento di automatica inclusione delle spese di assicurazione tra i costi del credito ai fini del calcolo dell'usura, bensì quale espressione indicativa, e presuntiva, del collegamento tra questi elementi che è richiesto dall'art. 644 co. 5 c.p. La Suprema Corte ha avuto modo di affermare il principio secondo cui “in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e
l'erogazione” (Cass. n. 3025/2022; Cass. n. 33964/2022; Cass. n. 17466/2020; Cass. n. 22458/2018;
Cass. n. 8806/2017).
La contestualità di sottoscrizione tra finanziamento e polizza assicurativa non è dunque sufficiente a determinare se la polizza abbia natura facoltativa o obbligatoria ai sensi dell'art. 121 TUB.
Infatti, sia l'art. 121 TUB che le Disposizioni in materia di trasparenza di del 29.7.2009 Org_2
(Sez. VII, par. 4.2.4) consentono di escludere un' automatica sovrapposizione tra la sussistenza di un collegamento funzionale con il contratto di finanziamento e la natura obbligatoria del servizio accessorio, subordinando l'inclusione dei costi dei "servizi accessori [comunque] connessi" solo se qualificabili anche obbligatori.
Ciò premesso, deve condividersi quanto di recente affermato dall'Abf, collegio coordinamento, nella decisione n. 10621/2017, secondo cui l'onere della prova circa la natura obbligatoria o facoltativa delle spese di assicurazione va ripartito nel senso che spetta al mutuatario dimostrare che la polizza riveste carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, anche attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: pagina 6 di 8 - che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
- che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
- che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.
Di contro, per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, il finanziatore è tenuto a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa:
- di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
- ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
- ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento.
Applicando tali principi al caso di specie, deve anzitutto rilevarsi che la mera deduzione di parte attrice circa la contestualità della sottoscrizione della polizza rispetto alla conclusione del contratto di finanziamento, se costituisce un indice sintomatico idoneo a generare una presunzione di collegamento tra i due contratti e i relativi costi, non è di per sé sufficiente al fine di ritenere obbligatoria la sottoscrizione della polizza al fine di ottenere il finanziamento.
E tuttavia, si osserva come dalla lettura del modulo di adesione risultino ulteriori elementi a comprovare che la polizza abbia funzione di copertura del credito e che vi sia connessione genetica e funzionale tra i due contratti, ovvero gli stessi siano sottoscritti contestualmente e abbiano pari durata e che l'indennizzo sia parametrato al debito residuo: nel contratto di finanziamento è stato indicato l'importo di Euro 5.691,60 quale costo complessivo dell'assicurazione e l'importo mensile del premio viene parametrato- all'interno del modulo di adesione al prodotto assicurativo ” anche in Org_3 base all'esercizio dell'opzione “cambio rata”, così come in caso di cambio di durata del piano di rimborso.
Nel caso di specie, quindi, mentre ricorrono le presunzioni semplici a favore de mutuatario, nulla ha provato la mutuante, che invece era tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla formazione del contratto, documentando ad esempio di aver proposto al cliente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle medesime condizioni di finanziamento a prescindere dalla stipula della polizza assicurativa, di aver offerto condizioni simili ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio, in assenza della polizza assicurativa.
In conclusione, aderendo alle conclusioni del CTU, il piano di ammortamento- tenuto conto della natura solo apparentemente facoltativa dell'assicurazione e che dunque l'importo ivi indicato a titolo di premio assicurativo deve essere ricompreso nel calcolo del TAEG- deve essere rideterminato.
L'ausiliare, avendo presente che trattasi di credito al consumo, ha provveduto al ricalcolo delle competenze applicate dalla finanziaria, applicando il tasso sostitutivo BOT, secondo le disposizioni dell'art. 125bis TUB che, in caso di erronea indicazione del TAEG in contratto, stabilisce che il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni
o altre spese.
pagina 7 di 8 La norma appare applicabile alla fattispecie, trattandosi, come si è detto, di una ipotesi di credito al consumo. L'applicazione del tasso sostitutivo Bot in luogo di quello corrispettivo, secondo quanto disposto dall'art. 125bis TUB, ha condotto alla conclusione che l'opponente risulta debitore nei confronti della (in relazione al prestito personale n. 20117938758514) della somma di Controparte_1
Euro 64.669,12 (di cui Euro 60.010,18 per capitale ricalcolato ed Euro 4.658,94 quali spese e indennità pattuite tra le parti e indicate nell'estratto conto), in luogo di quella risultante dall'estratto conto e richiesta con ricorso monitorio, oltre alle somme richieste per l'ulteriore rapporto derivante dal credito revolving, per Euro 2.246,71, il tutto oltre interessi moratori dalla data di decadenza dal beneficio del termine al saldo.
Non possono infatti trovare accoglimento le censure riguardanti la presunta vessatorietà delle clausole richiamate dall'opponente, sia in relazione all'indennità per ritardo nei pagamenti, quanto alla penale di cui all'art. 20.
Va infatti evidenziato come la Corte di Cassazione non abbia ravvisato nella clausola penale il carattere di clausola vessatoria, escludendo, così, la necessità di una sua specifica sottoscrizione ed approvazione per iscritto, come invece preteso dalla parte opponente.
E ciò in quanto la clausola penale non introduce limitazioni all'esercizio della tutela processuale, avendo, come suddetto, funzione di mera liquidazione anticipata e forfettaria del danno (Cass. n.
8697/2002).
Più precisamente, la Suprema Corte ha, sul punto, affermato che “in materia contrattuale, le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione” (da ultimo, Cass. n. 18550/2021 e, in precedenza, n. 6558/2010). In conclusione, l'opposizione al decreto ingiuntivo va parzialmente accolta con la condanna dell'opponente al pagamento della somma effettivamente accertata come dovuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della solo parziale fondatezza dei motivi di opposizione, sì da giustificare la compensazione per 1/5 delle spese di lite e porre i rimanenti 4/5 a carico dell'opponente. Le spese di CTU sono invece da porre definitivamente a carico di parte attrice opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione notificata da nei Parte_1 confronti di avverso il decreto ingiuntivo n. 133/2020, così provvede: Controparte_1
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente al pagamento, in favore di della somma di Euro 66.915,83, oltre interessi Controparte_1 come indicati in parte motiva, dal dovuto al saldo;
2) Compensa per 1/5 le spese di lite e condanna l'opponente a rifondere a i rimanenti Controparte_1
4/5, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e CPA secondo legge;
3) Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, già liquidate.
Così deciso in La Spezia, in data 30.5.2024
Il Giudice
Maria Grazia Barbuto pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. r.g. 1534/2020 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. GARRISI UMBERTO GIUSEPPE, giusta Parte_1 mandato allegato all'atto di citazione in opposizione
Attore in opposizione contro rappresentata e difesa dall'Avv. ORNATI ANDREA e dall'Avv. ZURLO Controparte_1
RAFFAELE, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 133/2020- r.g. n. 2345/2019
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come segue:
1)Dichiarare il difetto di legittimazione attiva della e, per lo effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
Controparte_1
2)In via gradata dichiarare illegittima la previsione contrattuale dell'ammortamento alla francese e, per lo effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
3)dichiarare la nullità e/o l'inefficacia, per vessatorietà, delle clausole nr. 19 e 20 del primo contratto di prestito personale e 19 e 20 del secondo contratto di carta revolving;
4)dichiarare la nullità ed illiceità dei due contratti e del comportamento tenuto dalla Controparte_2
5)dichiarare la nullità, illiceità e/o l'illegittimità del comportamento tenuto dalla allorchè ha Controparte_2 addebitato all'inizio e nel corso del rapporto de quo interessi e spese non dovuti, determinando l'applicazione di interessi superiori al tasso soglia e, per lo effetto, dichiarare, per le causali di cui ai precedenti scritti difensivi, l'illegittimità, nullità ed inefficacia del d.i. opposto e revocarlo;
6)in via estremamente subordinata dichiarare che l'opponente non è debitore della somma ingiunta e rideterminare l'eventuale credito ancora esistente, depurato degli interessi e delle spese non dovuti;
7)dichiarare tenuta e condannare la società opposta, in persona del legale rappr.te pro-tempore, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. al pagamento delle spese e dei compensi relativi al presente procedimento, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, il tutto con sentenza munita, come per legge, della clausola di provvisoria esecuzione.
Parte convenuta ha concluso come segue:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
pagina 1 di 8 In via preliminare, di rito
- dichiarare l'improcedibilità della presente opposizione a decreto ingiuntivo per il mancato rispetto del termine stabilito ai fini dell'iscrizione a ruolo della causa;
In via preliminare, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 133/2020, R.G. n. 2345/2019, del 19/02/2020 emesso dal Tribunale di La Spezia stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 133/2020, R.G. n. 2345/2019, del 19/02/2020 emesso dal Tribunale di La Spezia
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della Parte_1 società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. Controparte_1 In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 133/2020 con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro
84.275,61 oltre interessi e spese del monitorio, derivante da due contratti di finanziamento originariamente stipulati con e, nello specifico: Organizzazione_1
- Contratto di prestito personale n. 20117938758514 sottoscritto il 27.10.2015;
- Contratto n. 10062305871954 avente ad oggetto carta di credito “revolving” sottoscritto il
10.1.2008.
A sostegno dell'opposizione, l'attore – oltre alla violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte della banca- allegava la vessatorietà delle clausole inserite agli artt. 19 e 20 del contratto di prestito personale, nonché delle clausole che imponevano penali, indennità aggiuntive e interessi moratori, nonché la nullità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB e difformità tra TAEG pattuito e applicato e delle clausole relative agli interessi corrispettivi e moratori, in quanto usurari e l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, in ragione della previsione di un piano di ammortamento “alla francese”.
Sulla base di tali premesse, concludeva chiedendo revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, rideterminandosi i rispettivi rapporti dare – avere e con condanna di controparte alla restituzione delle eventuali somme già indebitamente versate.
Costituitasi in giudizio, insisteva per il rigetto dell'opposizione avversaria, ritenendo del tutto CP_1 infondate le censure mosse all'operato di quale creditrice che aveva ceduto il Organizzazione_1 credito azionato in sede monitoria sulla base di plurime cessioni nell'ambito di una più ampia operazione di cartolarizzazione di cui all'art. 58 TUB.
La causa subiva diversi rinvii a seguito della pendenza di trattative tra le parti, sino ad essere riassegnata alla scrivente ed essere istruita mediante CTU contabile, per poi essere trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è solo in parte fondata e deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Anzitutto non è fondata l'eccepita improcedibilità dell'opposizione per tardiva iscrizione a ruolo della causa. Si osserva infatti come- a differenza di quanto affermato dalla convenuta opposta, l'atto di citazione sia stato notificato in data 4. 9.2020 e l'iscrizione a ruolo sia intervenuta il 14.9.2024. Deve poi evidenziarsi come sia priva di pregio l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della convenuta opposta, per la prima volta sollevata da controparte solo in sede di comparsa conclusionale.
pagina 2 di 8 In generale, i principi cui fare riferimento ai fini dell'esame dell'eccezione svolta dall'opponente, sono i seguenti:
- la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto;
- la società che si affermi successore della parte originaria ed assuma di essere cessionaria di crediti bancari in blocco è pertanto, onerata di fornire la prova circa la propria legittimazione;
- la cessione del credito, in particolare, opera una successione nel lato attivo dell'obbligazione e trova la propria disciplina generale nell'art. 1260 c.c., ai sensi del quale il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore;
- in caso di cessione in blocco di crediti, tuttavia, a norma dell'art. 58 TUB, la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana... Tale norma, introducendo una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella ordinaria di cui all'art. 1264 c.c., si pone nell'ottica di agevolare la pubblicità e l'opponibilità di trasferimenti interessanti vasti portafogli di crediti, in modo tale che la pubblicazione dell'atto di cessione, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dalla disciplina codicistica per la notificazione dell'atto al debitore ceduto, ne realizzi di fatto il medesimo effetto di pubblicità.
- Nell'ipotesi di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, pertanto, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce ad ogni effetto la notificazione dell'atto, ovvero l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ex art. 1264 c.c. è sufficiente che il cessionario provi la notificazione della cessione ovvero l'accettazione da parte del debitore, la disciplina speciale richiede semplicemente la prova che la cessione sia pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, oltre all'iscrizione nel registro delle imprese.
- La contestazione da parte del debitore, comporta un preciso onere del cessionario di provare specificamente che il credito per il quale agisce sia stato oggetto della cessione, giacché, in ogni fattispecie di cessione di crediti, il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, ad una prova siffatta: la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
- D'altro canto, il contratto di cessione di crediti non è soggetto a particolari requisiti formali, non essendo la forma scritta richiesta ad substantiam, né tantomeno ad probationem, ma deve escludersi che, nel caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, l'avvenuta stipulazione possa essere provata a mezzo di presunzioni ovvero prova testimoniale, in ragione non solo del presumibile importo della complessiva operazione di cessione, ma soprattutto in ragione della qualità delle parti contraenti coinvolte, essendo ragionevole escludere che le stesse siano addivenute ad una stipulazione orale del relativo contratto, che invece riveste sempre- nei casi esaminati anche dall'intestato
Tribunale- la forma dell'atto pubblico.
Secondo la S.C. (con pronunce di recente confermate anche con ord. n. 4277/2023 e ord. n. 21821 del
20.7.2023) “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pagina 3 di 8 pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. n. 31188/2017).
La S.C. ha, per quanto di interesse, precisato che il giudice di merito non può ritenere insufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione, omettendo di verificare se il credito azionato sia o meno riconducibile ad una delle predette categorie. La Corte, in particolare, dopo aver evidenziato che “la trascrizione dello avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, riportata a corredo del motivo di impugnazione, consente... di rilevare che i crediti ceduti erano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base alla pendenza ad una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, conformemente alle istruzioni di vigilanza della ” ha, di conseguenza, Org_2 ritenuto che non avrebbe potuto sottrarsi il Tribunale al compito di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di chiusura del conto ed alle altre caratteristiche del rapporto, la pretesa azionata rientrasse tra quelle trasferite alla cessionaria o fosse annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione.
Nel caso in esame, peraltro, la cessionaria non si è limitata a produrre l'avviso della cessione in blocco in data 14.9.2018 mediante deposito dell'estratto di cui alla G.U. in data 6.10.2018, ma ha anche allegato la raccomandata inviata in data 17.9.2018 da e ricevuta dal sig. Organizzazione_1 Pt_1
(circostanza, questa, in alcun modo contestata specificamente dalla parte) con cui veniva espressamente comunicato al debitore che il suo nominativo era stato inserito all'interno dell'operazione di cessione in blocco in favore di CP_1
Dall'avviso di cessione in gazzetta, peraltro, si dava atto che “ha acquistato pro soluto, con CP_1 efficacia giuridica dal 17 settembre 2018 e con effetti economici dal 30 aprile 2018, i crediti originati da prestiti personali, carte di credito, prestiti finalizzati autoveicoli, prestiti finalizzati non autoveicoli erogati da ai sensi di contratti di credito ai consumatori (ivi inclusi i CP_2 crediti per capitale residuo, interessi, costi sostenuti dal Cedente in relazione ai contratti di finanziamento) e sorti nel periodo compreso tra il 1994 e il 2018 e qualificati come attivita' finanziarie deteriorate (i "Crediti") ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione. Le liste dei Crediti oggetto di tali cessioni sono state allegate ai Contratti. I dati indicativi dei Crediti ceduti, nonche' la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del
Cedente e del Cessionario, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul sito internet https://itacapital.it e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo Credito ceduto. Sul sito internet e' disponibile apposita lista, in formato pdf, in cui sono indicati i dati relativi a ciascun debitore ceduto”.
Dal link citato è possibile risalire al nominativo e alla posizione debitoria dell'opponente, a confermare che il credito nei confronti dell'opponente rientrasse tra le categorie specificamente e inequivocabilmente indicate in sede di cessione e come da avviso pubblicato in G.U.
D'altra parte, si osserva come, seppur vero che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D. Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, resta salva la possibilità che controparte l'abbia esplicitamente o pagina 4 di 8 implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. 24798/2020 e Cass. n. 4116/2016 richiamate da Cass.
n.20739/2022).
In conclusione, l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dall'opponente deve essere rigettata, in quanto documentalmente provato che il credito azionato in sede monitoria sia stato ceduto da a Organizzazione_1 Controparte_1
Fermi tali rilievi in rito, l'opposizione è in parte fondata nel merito e deve quindi essere accolta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Sul punto meritano di essere condivise le conclusioni cui è giunto il CTU, che ha confermato l'infondatezza di tutte le contestazioni svolte dall'opponente in relazione ad entrambi i rapporti contrattuali e, in particolare: con riferimento al contratto di prestito personale n. 20117938758514, tutte le spese e oneri addebitati sono stati oggetto di specifica pattuizione scritta, escludendosi altresì
l'illegittima applicazione di interessi anatocistici e il superamento del tasso-soglia tanto degli interessi compensativi (avendo determinato il TEG del finanziamento in misura pari al 11,11% a fronte di un tasso-soglia del 17,50%) che degli interessi di mora. Ad analoghe conclusioni l'ausiliare è giunto con riferimento all'ulteriore contratto di credito revolving n. 10062305871954.
Discorso a parte meritano invece le contestazioni riguardanti la presunta indeterminatezza del tasso di interesse e gli effetti anatocistici legati al piano di ammortamento c.d. “alla francese” e alla difformità tra TAEG pattuito e TAEG applicato.
Con riferimento al piano di ammortamento “alla francese” si osserva come già l'intestato Tribunale abbia da sempre aderito alla giurisprudenza di merito maggioritaria tesa ad escludere profili di nullità per indeterminatezza del tasso di interesse ed effetti anatocistici ricollegabili al piano di ammortamento in questione.
A ciò si aggiunga che la stessa giurisprudenza di legittimità, a Sezioni Unite, è di recente intervenuta proprio a seguito di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363bis c.p.c. esponendo il seguente principio in diritto: In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (SS. UU. Cass. 29 maggio 2024 n. 15130).
Diverse le conclusioni in relazione alla difformità tra TAEG pattuito e TAEG applicato.
In primo luogo, si osserva come non possa essere condivisa la tesi sostenuta dalla convenuta opposta, riguardo alle conseguenze cui conduce la difformità tra TAEG applicato e pattuito: tale difformità è infatti priva di sanzioni (quanto meno nei termini prospettati dall'opponente) solo in relazione a contratti non conclusi dai consumatori. Diversamente, nel caso di specie deve trovare applicazione l'art. 125bis TUB, con sostituzione del tasso di interesse nei termini ivi indicati. Ne deriva che risulta determinante verificare se includere o meno i costi dell'assicurazione all'interno del TAEG, derivandone nel primo caso una certa difformità rispetto al TAEG pattuito, che espressamente tale voce ha escluso dal calcolo del 9,32% indicato tra le condizioni economiche (si veda art. 12 condizioni generali di contratto).
Ebbene, va anzitutto rilevato che l'art. 644 c.p. - nella versione introdotta dalla legge n. 108/1996 - considera rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito. Secondo quanto in effetti dispone la norma, “per la determinazione del tasso di interessi si pagina 5 di 8 tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte
e tasse, collegate all'erogazione del credito”.
Detto carattere onnicomprensivo per la rilevanza delle voci economiche - nel limite esclusivo del loro collegamento all'operazione di credito - vale non diversamente per la considerazione penale e per quella civile del fenomeno usurario.
Invero, l'art. 121 TUB prevede alla lettera m) che il TAEG indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito, precisando che nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.
La ratio della previsione è evidentemente quella di ricomprendere nel costo effettivo del finanziamento tutte le componenti in cui normalmente i contratti di credito si vengono ad articolare (tra cui le spese di assicurazione e garanzia), che sono di solito proposte al cliente dall'impresa bancaria secondo un blocco unitario (seppure in sé scomponibile in vari segmenti).
Tale ottica appare ancor più evidente considerando che, nel procedere a una revisione generale delle istruzioni, la ha tra l'altro precisato che restano incluse nel conto di usurarietà le spese Org_2 per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ..., se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento.
La contestualità tra credito e assicurazione è stata intesa dalla giurisprudenza non come un elemento di automatica inclusione delle spese di assicurazione tra i costi del credito ai fini del calcolo dell'usura, bensì quale espressione indicativa, e presuntiva, del collegamento tra questi elementi che è richiesto dall'art. 644 co. 5 c.p. La Suprema Corte ha avuto modo di affermare il principio secondo cui “in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e
l'erogazione” (Cass. n. 3025/2022; Cass. n. 33964/2022; Cass. n. 17466/2020; Cass. n. 22458/2018;
Cass. n. 8806/2017).
La contestualità di sottoscrizione tra finanziamento e polizza assicurativa non è dunque sufficiente a determinare se la polizza abbia natura facoltativa o obbligatoria ai sensi dell'art. 121 TUB.
Infatti, sia l'art. 121 TUB che le Disposizioni in materia di trasparenza di del 29.7.2009 Org_2
(Sez. VII, par. 4.2.4) consentono di escludere un' automatica sovrapposizione tra la sussistenza di un collegamento funzionale con il contratto di finanziamento e la natura obbligatoria del servizio accessorio, subordinando l'inclusione dei costi dei "servizi accessori [comunque] connessi" solo se qualificabili anche obbligatori.
Ciò premesso, deve condividersi quanto di recente affermato dall'Abf, collegio coordinamento, nella decisione n. 10621/2017, secondo cui l'onere della prova circa la natura obbligatoria o facoltativa delle spese di assicurazione va ripartito nel senso che spetta al mutuatario dimostrare che la polizza riveste carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, anche attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: pagina 6 di 8 - che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
- che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
- che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.
Di contro, per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, il finanziatore è tenuto a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa:
- di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
- ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
- ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento.
Applicando tali principi al caso di specie, deve anzitutto rilevarsi che la mera deduzione di parte attrice circa la contestualità della sottoscrizione della polizza rispetto alla conclusione del contratto di finanziamento, se costituisce un indice sintomatico idoneo a generare una presunzione di collegamento tra i due contratti e i relativi costi, non è di per sé sufficiente al fine di ritenere obbligatoria la sottoscrizione della polizza al fine di ottenere il finanziamento.
E tuttavia, si osserva come dalla lettura del modulo di adesione risultino ulteriori elementi a comprovare che la polizza abbia funzione di copertura del credito e che vi sia connessione genetica e funzionale tra i due contratti, ovvero gli stessi siano sottoscritti contestualmente e abbiano pari durata e che l'indennizzo sia parametrato al debito residuo: nel contratto di finanziamento è stato indicato l'importo di Euro 5.691,60 quale costo complessivo dell'assicurazione e l'importo mensile del premio viene parametrato- all'interno del modulo di adesione al prodotto assicurativo ” anche in Org_3 base all'esercizio dell'opzione “cambio rata”, così come in caso di cambio di durata del piano di rimborso.
Nel caso di specie, quindi, mentre ricorrono le presunzioni semplici a favore de mutuatario, nulla ha provato la mutuante, che invece era tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla formazione del contratto, documentando ad esempio di aver proposto al cliente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle medesime condizioni di finanziamento a prescindere dalla stipula della polizza assicurativa, di aver offerto condizioni simili ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio, in assenza della polizza assicurativa.
In conclusione, aderendo alle conclusioni del CTU, il piano di ammortamento- tenuto conto della natura solo apparentemente facoltativa dell'assicurazione e che dunque l'importo ivi indicato a titolo di premio assicurativo deve essere ricompreso nel calcolo del TAEG- deve essere rideterminato.
L'ausiliare, avendo presente che trattasi di credito al consumo, ha provveduto al ricalcolo delle competenze applicate dalla finanziaria, applicando il tasso sostitutivo BOT, secondo le disposizioni dell'art. 125bis TUB che, in caso di erronea indicazione del TAEG in contratto, stabilisce che il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni
o altre spese.
pagina 7 di 8 La norma appare applicabile alla fattispecie, trattandosi, come si è detto, di una ipotesi di credito al consumo. L'applicazione del tasso sostitutivo Bot in luogo di quello corrispettivo, secondo quanto disposto dall'art. 125bis TUB, ha condotto alla conclusione che l'opponente risulta debitore nei confronti della (in relazione al prestito personale n. 20117938758514) della somma di Controparte_1
Euro 64.669,12 (di cui Euro 60.010,18 per capitale ricalcolato ed Euro 4.658,94 quali spese e indennità pattuite tra le parti e indicate nell'estratto conto), in luogo di quella risultante dall'estratto conto e richiesta con ricorso monitorio, oltre alle somme richieste per l'ulteriore rapporto derivante dal credito revolving, per Euro 2.246,71, il tutto oltre interessi moratori dalla data di decadenza dal beneficio del termine al saldo.
Non possono infatti trovare accoglimento le censure riguardanti la presunta vessatorietà delle clausole richiamate dall'opponente, sia in relazione all'indennità per ritardo nei pagamenti, quanto alla penale di cui all'art. 20.
Va infatti evidenziato come la Corte di Cassazione non abbia ravvisato nella clausola penale il carattere di clausola vessatoria, escludendo, così, la necessità di una sua specifica sottoscrizione ed approvazione per iscritto, come invece preteso dalla parte opponente.
E ciò in quanto la clausola penale non introduce limitazioni all'esercizio della tutela processuale, avendo, come suddetto, funzione di mera liquidazione anticipata e forfettaria del danno (Cass. n.
8697/2002).
Più precisamente, la Suprema Corte ha, sul punto, affermato che “in materia contrattuale, le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione” (da ultimo, Cass. n. 18550/2021 e, in precedenza, n. 6558/2010). In conclusione, l'opposizione al decreto ingiuntivo va parzialmente accolta con la condanna dell'opponente al pagamento della somma effettivamente accertata come dovuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della solo parziale fondatezza dei motivi di opposizione, sì da giustificare la compensazione per 1/5 delle spese di lite e porre i rimanenti 4/5 a carico dell'opponente. Le spese di CTU sono invece da porre definitivamente a carico di parte attrice opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione notificata da nei Parte_1 confronti di avverso il decreto ingiuntivo n. 133/2020, così provvede: Controparte_1
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente al pagamento, in favore di della somma di Euro 66.915,83, oltre interessi Controparte_1 come indicati in parte motiva, dal dovuto al saldo;
2) Compensa per 1/5 le spese di lite e condanna l'opponente a rifondere a i rimanenti Controparte_1
4/5, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e CPA secondo legge;
3) Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, già liquidate.
Così deciso in La Spezia, in data 30.5.2024
Il Giudice
Maria Grazia Barbuto pagina 8 di 8