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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/06/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2404/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 2404 /2024 R.G., promossa da
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23/11/1959 e residente in [...], elettivamente domiciliato in SIRACUSA, VIA
ITALIA N. 9, presso lo studio dell'avv. D'ARRIGO CONCETTA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attore contro
(c.f. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
15/02/1957 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GIOCOLANO LUIGI, che la rappresenta e difende per procura in atti;
- convenuta con l'intervento del pubblico ministero (visto del 5.12.2024);
pagina 1 di 4 rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 27.5.2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3.7.2024, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio che, in data
18.2.1989, aveva contratto con , dalla cui unione è nato il figlio Controparte_1
il 18.6.1990. Chiedeva, altresì, di confermare le condizioni che regolano la Per_1
separazione.
Esponeva il ricorrente di essersi separato dalla moglie con verbale in data 5.6.2017, omologato con decreto n. 244/2017 emesso da questo Tribunale in data 15.6.2017, pubblicato in data 19.6.2017, e di non essersi più riconciliato con la stessa.
Con comparsa depositata in data 13.12.2024 si costituiva in giudizio CP_1
aderendo alla domanda di divorzio avanzata dal ricorrente, ma chiedendo di
[...] porre a carico del medesimo l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Per_1
nella misura mensile di euro 700,00, nonché di versare alla moglie la somma mensile di euro 500,00 a titolo di assegno divorzile, oltre al riconoscimento della quota di sua spettanza sul TFR del sig. , qualora già maturato. Parte_1
All'udienza del 27.5.2025, il ricorrente chiedeva pronunciarsi, ex art. 4 comma 13 della legge n. 898/70, sentenza parziale di divorzio, dovendo invece il giudizio proseguire per le ulteriori statuizioni. Il resistente si associava a detta richiesta e la causa, quindi, veniva rimessa al collegio, che la decideva, sulle conclusioni precisate come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 4 La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta. Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e di Parte_1 CP_1
infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. 244/2017 emesso da questo Tribunale in data 15.6.2017, pubblicato in data 19.6.2017. L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame e dal comportamento mantenuto da entrambe le parti nel corso del presente procedimento, tutti sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Pertanto, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Per quanto concerne la determinazione delle ulteriori questioni patrimoniali, la causa deve invece proseguire come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo il rito concordatario in SIRACUSA il 18/02/1989, tra Parte_1
e , trascritto nel registro degli atti di
[...] Controparte_1
matrimonio dello stato civile del Comune di SIRACUSA dell'anno 1989, al n. 35,
Parte II, Serie A;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
4. Spese al definitivo.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 03.06.2025
pagina 3 di 4 Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 2404 /2024 R.G., promossa da
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23/11/1959 e residente in [...], elettivamente domiciliato in SIRACUSA, VIA
ITALIA N. 9, presso lo studio dell'avv. D'ARRIGO CONCETTA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attore contro
(c.f. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
15/02/1957 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GIOCOLANO LUIGI, che la rappresenta e difende per procura in atti;
- convenuta con l'intervento del pubblico ministero (visto del 5.12.2024);
pagina 1 di 4 rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 27.5.2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3.7.2024, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio che, in data
18.2.1989, aveva contratto con , dalla cui unione è nato il figlio Controparte_1
il 18.6.1990. Chiedeva, altresì, di confermare le condizioni che regolano la Per_1
separazione.
Esponeva il ricorrente di essersi separato dalla moglie con verbale in data 5.6.2017, omologato con decreto n. 244/2017 emesso da questo Tribunale in data 15.6.2017, pubblicato in data 19.6.2017, e di non essersi più riconciliato con la stessa.
Con comparsa depositata in data 13.12.2024 si costituiva in giudizio CP_1
aderendo alla domanda di divorzio avanzata dal ricorrente, ma chiedendo di
[...] porre a carico del medesimo l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Per_1
nella misura mensile di euro 700,00, nonché di versare alla moglie la somma mensile di euro 500,00 a titolo di assegno divorzile, oltre al riconoscimento della quota di sua spettanza sul TFR del sig. , qualora già maturato. Parte_1
All'udienza del 27.5.2025, il ricorrente chiedeva pronunciarsi, ex art. 4 comma 13 della legge n. 898/70, sentenza parziale di divorzio, dovendo invece il giudizio proseguire per le ulteriori statuizioni. Il resistente si associava a detta richiesta e la causa, quindi, veniva rimessa al collegio, che la decideva, sulle conclusioni precisate come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 4 La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta. Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e di Parte_1 CP_1
infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. 244/2017 emesso da questo Tribunale in data 15.6.2017, pubblicato in data 19.6.2017. L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame e dal comportamento mantenuto da entrambe le parti nel corso del presente procedimento, tutti sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Pertanto, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Per quanto concerne la determinazione delle ulteriori questioni patrimoniali, la causa deve invece proseguire come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo il rito concordatario in SIRACUSA il 18/02/1989, tra Parte_1
e , trascritto nel registro degli atti di
[...] Controparte_1
matrimonio dello stato civile del Comune di SIRACUSA dell'anno 1989, al n. 35,
Parte II, Serie A;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
4. Spese al definitivo.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 03.06.2025
pagina 3 di 4 Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4