Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 18/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Marco Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 379 / 2022 R.G. promossa da rapp. e difeso dall'Avv.to ALESSANDRIA LUISA e dall'Avv.to Isabella Della Rosa Parte_1 presso il loro studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di
CP_1
PARTE APPELLATA CONTUMACE nei confronti di rapp. e difesa dall'avv.to GIUSEPPE POMARICI e dall'Avv.to GIORGIO Controparte_2
BRACCO presso il loro studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE rapp. e difesa dall'avv.to MARCO BOGGIA presso il CUI studio è elett. Controparte_3 dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI delle PARTI
PARTE APPELLANTE
Piaccia alla Corte d'Appello di Genova Ill.ma, reiectis contrariis, in parziale riforma della Sentenza
n. 806/2021, pronunciata in data 19/10/2021, depositata in pari data, dal Tribunale di Savona, in composizione monocratica, non notificata, ed in accoglimento del presente gravame,
1) nel merito, dichiarare tenute e condannare, in via tra loro solidale, la signora , CP_1 in proprio ed in qualità di titolare della cessata impresa individuale M.G.R. di , e CP_1
l'Architetto , a pagare, in favore dell'appellante, la somma di € 34.594,02=, oltre Controparte_2
IVA, oltre rivalutazione ed interessi di legge dalla domanda sino al saldo, a titolo di risarcimento dei danni, oltre alle spese relative al procedimento di ATP, pari ad € 9.718,39=, oltre alle spese di lite di primo grado, quantificate in € 7.254,00=, oltre ad € 567,66 per esborsi, oltre accessori di legge, oltre alla refusione delle spese di CT e CTP;
2) respingere le domande formulate dall'Architetto e dalla compagnia assicuratrice Controparte_2 in quanto integralmente infondate in fatto ed in diritto;
Controparte_4
3) comunque ed in ogni caso, vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”
1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, reiectis adversis 4)IN VIA PRINCIPALE previo se necessario, l'espletamento dei mezzi istruttori richiesti in primo grado, respingere l'appello proposto (da) nei confonti di ( rectius) Arch. in quanto Controparte_2 infondato in fatto ed in diritto con conferma della sentenza n. 806/2021.
5)IN VIA SUBORDINATA e/o alternativa o come meglio ritenuto dall'Ill.ma Corte di Appello, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma anche parziale della sentenza n. 806/2021 pronunciata dal Tribunale di Savona in accoglimento anche parziale delle domande di parte appellante nei confronti dell'arch. ed in ACCOGLIMENTO DELLO SVOLTO APPELLO Controparte_2
INCIDENTALE CONDIZIONATO ed in accoglimento della domanda di garanzia e manleva proposta e riproponenda , dichiarare tenuta e condannare in virtù del Controparte_4 contratto di assicurazione in atti, a tenere indenne e manlevare l'arch. da Controparte_2 qualsivoglia risarcimento/esborso che la odierna parte appellata fosse dichiarata tenuta a corrispondere nei confronti della parte appellante, comprese le eventuali spese di soccombenza e tecniche di primo e secondo grado, ,nonché le spese per la propria assistenza e consulenza legale e tecnica. Sia di primo che di secondo grado.
Vinte le spese.”
PARTE APPELLATA Controparte_3
Come da note scritte depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni:
“Si conclude onde piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis rejectis e previe le pronunce meglio viste, rigettare l'appello di in quanto infondato. Parte_1
In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame in punto solidarietà tra l'Arch.
e in proprio ed in qualità di titolare della cessata impresa individuale CP_2 CP_1
M.G.R. di , con riguardo alla condanna della sentenza di primo grado a favore CP_1 dell'appellante, rigettare la domanda di garanzia e manleva proposta dall'assicurata Arch. , CP_2 essendo la garanzia assicurativa limitata alla sola quota di responsabilità dell'assicurato, nel caso di responsabilità solidale con altri soggetti.
Con vittoria di spese e compensi del grado”.
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato , in qualità di titolare dell'impresa Parte_1 individuale ERIKA NAILS STUDIO, conveniva in giudizio , quale titolare CP_1 dell'impresa MGR, e affinché il Tribunale di Savona dichiarasse la Controparte_2 risoluzione per grave inadempimento imputabile alle convenute del contratto stipulato tra le parti e, per l'effetto, condannasse:
- in proprio e quale titolare della cessata M.GR. di Gerekens Monia, alla restituzione CP_1 dell'importo di € 37.600 o della somma meglio ritenuta in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, ed alla restituzione dell'importo di € 2.537,60 o della Controparte_2 somma meglio ritenuta in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo, oppure
- in proprio e quale titolare della cessata M.GR. di Gerekens Monia, e CP_1 [...]
al risarcimento, in via solidale, o in subordine in via alternativa dei danni tutti patiti da CP_2 parte attrice, nella misura di € 40.000,00 e/o nella somma, meglio ritenuta in corso di causa oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo.
2 L'attrice aveva concluso un contratto di appalto per la ristrutturazione dei locali ove esercitava l'attività lavorativa con l'Impresa M.G.R. di in esecuzione di un progetto CP_1 predisposto da , cui fu affidata la direzione dei lavori. Tuttavia le opere erano affette Controparte_2 da vizi tanto che i locali subivano allagamenti.
Risultato vano qualsiasi tentativo di componimento bonario era effettuato un accertamento tecnico preventivo. L'accertamento concludeva per la sussistenza di vizi delle opere e danni conseguenti.
Si costituiva che, in via preliminare, chiedeva di chiamare in causa Controparte_2 [...] in forza della polizza relativa alla responsabilità civile;
in via principale, chiedeva di CP_3 respingere qualsiasi domanda formulata nei suoi confronti in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, di limitare il risarcimento del danno a quanto strettamente dimostrato e provato in causa;
e, in via di ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda, di dichiarare tenuta e condannare tenerla indenne. Controparte_3
Si costituiva la società che chiedeva, in via principale, di rigettare tutte le Controparte_3 domande formulate nei confronti di e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di Controparte_2 ritenuta responsabilità, anche parziale, della e di accoglimento, anche parziale, della CP_2 domanda, dichiarare la terza chiamata tenuta a prestare la garanzia assicurativa nei limiti delle condizioni di applicabilità e con le esclusioni, le franchigie e gli scoperti di cui al contratto di assicurazione.
, quale titolare dell'impresa MGR, rimaneva contumace. CP_1
La causa veniva istruita mediante CT.
Con sentenza n. 806/2021, pubblicata il 19/10/2021, il Tribunale di Savona così decideva:
“1. CO , in proprio e quale titolare della cessata M.G.R. di Gerekens Monia, CP_1
a pagare in favore dell'attrice la somma di € 25.945,50 oltre IVA a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione ed interessi di legge dalla domanda fino al saldo;
2. CO l'Arch. a pagare in favore dell'attrice la somma di € 8.648,50 oltre Controparte_2
IVA a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione ed interessi di legge dalla domanda fino al saldo 3. CO , in proprio e quale titolare della cessata M.G.R. di Gerekens CP_1
Monia, a pagare in favore dell'attrice la somma di € 7.288,79 a titolo di refusione delle spese di
ATP
4. CO l'Arch. a pagare in favore dell'attrice la somma di € 2.429,60 a titolo Controparte_2 di refusione delle spese di ATP;
5. CO , in proprio e quale titolare della cessata M.G.R. di Gerekens Monia, CP_1
e l'Arch. – in misura rispettivamente pari al 75% ed al 25% del totale – alla Controparte_2 refusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 7.254,00 oltre a euro 567,66 per esborsi, rimborso spese generali 15%, C.P.A. 4% ed I.V.A. 22% come per legge ed oltre refusione in pari proporzione delle spese di CT e di CTP.
6. Dichiara tenuta e per l'effetto condanna a rifondere in favore dell'Arch. Controparte_4
quanto da questa dovuto all'attrice in virtù dei punti 2, 4 e 5 che precedono nei Controparte_2 limiti del massimale e nel rispetto delle franchigie di polizza.”
Con provvedimento del 07/12/2021 il Tribunale di Savona disponeva la correzione del dispositivo con l'aggiunta del seguente punto:
“7) CO . a . a manlevare e tenere indenne delle spese Parte_2 Controparte_2 già sostenute dall'Arch. per la avvenuta partecipazione al procedimento per A.T.P. Controparte_2 avente RG n. 3039/2017, come dettagliate nel processo – doc. n.
5 -6 fatture geom. Forni per
3 complessivi € 1.665,30 e doc. 7 e 8, preavviso di fattura avv. Pomarici/Arch. e copia fattura CP_2
n. 54/2018 per complessivi € 3.378,40, allegate alla comparsa di costituzione e risposta, nonché di tutti gli esborsi sostenuti per l'assistenza legale dei difensori per la presente fase di merito come da nota spese agli atti, e per l 'assistenza tecnica da parte del CTP geom. pari ad € 527,00 come Per_1 da fattura depositata unitamente al foglio di precisazione delle conclusioni. Conferma per il resto”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello parte attrice in primo grado che formulava i seguenti motivi di gravame:
1. VIZIO DI ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DI LEGGE
2. VIZIO DI OMESSA E/O INSUFFICIENTE E/O ILLOGICA MOTIVAZIONE IN MERITO ALLA
RESPONSABILITA' SOLIDALE DELLE APPELLATE.
Si costituiva la parte appellata che proponeva appello incidentale condizionato volto Controparte_2 ad ottenere la condanna della società a tenere indenne e manlevare Controparte_4 CP_2
da qualsivoglia risarcimento e spese che la stessa fosse dichiarata tenuta a corrispondere nei
[...] confronti della parte appellante.
Si costituiva la società che contestava l'atto di appello, nonché la comparsa Controparte_3 di costituzione e risposta con appello incidentale di . Controparte_2
Alla prima udienza del 05/10/2022 la Corte, viste le note di trattazione scritta depositate e rilevato che l'appello non risultava notificato a , e che non vi era prova del Controparte_4 perfezionamento della notifica del medesimo atto nei confronti di (contumace CP_1 in primo grado), rinviava all'udienza del 22.02.2023 per la notifica dell'atto di appello a cura della parte appellante a nei termini di rito e mandava alla parte appellante di Controparte_4 depositare documentazione attestante il perfezionamento della notifica alla parte appellata
. CP_1
Con ordinanza del 06/03/2023, lette le note di trattazione scritta depositate, dichiarava la contumacia di autorizzava a notificare copia dell'atto di costituzione e CP_1 Controparte_2 risposta contenente l'appello incidentale e il presente provvedimento alla parte contumace entro e non oltre il 03 aprile 2023, fissando udienza di trattazione al 07 giugno 2023 (in trattazione scritta).
Con ordinanza del 14/06/2023 la Corte, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, fissava udienza di precisazioni delle conclusioni al 03 luglio 2024 (in trattazione scritta).
Con ordinanza del 10/07/2024, la Corte, lette le note di trattazione scritta depositate con cui le parti avevano precisato le conclusioni, tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione della predetta ordinanza.
Le parti depositavano tempestivamente comparsa conclusionale e di replica.
1. sui motivi di appello principale
Parte appellante ritiene erronea la sentenza laddove il Giudice non ha condannato le appellate in solido tra loro, bensì sulla base del grado di responsabilità individuato dal CT (il 75% per l'impresa esecutrice ed il 25% per la progettista).
Il motivo è fondato e deve essere accolto.
Secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte :
- “L'accertamento della responsabilità anche di altro dei potenziali responsabili o una diversa misura della colpa tra i convenuti, presuppone il tempestivo e rituale dispiegamento davanti al giudice del merito della domanda di rivalsa nei confronti di costoro, non venendo meno, proprio in forza dell'art. 2055 cod. civ. la sua responsabilità per l'intero nei confronti del danneggiato” (Cass. Sez. U. 20/06/2017, n. 15279). Infatti “ la solidarietà passiva nel rapporto
4 obbligatorio è prevista dal legislatore nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali. Pertanto, l'impugnazione da parte di uno dei condannati, volta a sostenere la responsabilità anche di altro dei potenziali responsabili o una diversa misura della colpa tra i convenuti già condannati, presuppone il tempestivo e rituale dispiegamento davanti al giudice del merito della domanda di rivalsa nei confronti di costoro, non venendo meno, proprio in forza dell'art. 2055 cod. civ., la sua responsabilità per l'intero nei confronti del danneggiato: sicché, in difetto di tale domanda, la condanna non aggrava la sua posizione di debitore dell'intero, né pregiudica in alcun modo il suo eventuale diritto di rivalsa, non essendo stato dedotto in giudizio il rapporto interno che lo lega all'altro debitore ( sent. S.U. cit. in motivazione;
conf. Cass. 10/05/2001, n. 6502; Cass. 02/02/2006, n. 2266; Cass. 16/02/2012,
n. 2227)
- “In tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale” (Sez. 2 - , Sentenza n. 18289 del 03/09/2020).
Ciò posto si rileva che nel caso in esame sussiste certamente il vincolo di solidarietà tra le parte convenute nei confronti del committente , attesa l'unicità dell'evento causativo del danno ( appalto),
e che il direttore dei lavori non ha formulato alcuna domanda di regresso nei confronti del co- obbligato.
Pertanto non si può procedere, in ogni caso, alla individuazione delle rispettive “quote” di colpa.
L'accertamento della responsabilità in capo al direttore dei lavori non è oggetto di specifica impugnazione;
né può essere riesaminata la domanda del rigetto della domanda accolta dal Tribunale quanto alla responsabilità perchè l'appello incidentale ha ad oggetto solo una domanda nei confronti dell'assicurazione, peraltro già accolta, e quindi esso risulta inammissibile.
2. Sulla domanda dell'assicurazione
Essa chiede di limitare la condanna di tenere indenne l'assicurata per la sola quota di responsabilità accertata della medesima ( direttore dei lavori).
In primo grado essa aveva chiesto che la garanzia fosse accordata “ nei limiti delle condizioni di applicabilità e con le esclusioni, franchigie e scoperti di cui al contratto di assicurazione”.
Il Tribunale ha accolto la domanda disponendo la manleva “nei limiti del massimale e nel rispetto delle franchigie di polizza”.
L'assicurazione qualora avesse ritenuto non accolta la sua domanda avrebbe dovuto proporre
“appello incidentale” circa i ritenuti limiti di fondatezza della domanda di copertura assicurativa quale svolta dall'assicurato, conseguente alla differente statuizione del giudice di prime cure ( rispetto a quanto dalla stessa richiesto, Cass. Ordinanza n. 25876 del 27/09/2024).
Pertanto tale domanda deve essere dichiarata inammissibile.
3. sulle spese di giudizio
Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento
5 delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione ( Cass. Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico delle parti appellate in solido tra loro;
tra queste sono completamente compensate. Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e precisamente: valore inferiore ad € 52.000,00=
a. giudizio davanti al Tribunale:
1. Studio controversia: € 1.701,00=
2. Fase introduttiva : € 1.204,00=
3. fase istruttoria: € 1.806,00=
4. Fase decisionale: € 2.905,00=totale per compensi avvocato:€ 7.616,00=
b. davanti alla Corte d'Appello
1. Studio controversia: € 2.058,00=
2. Fase introduttiva: € 1.418,00=
3. Fase istruttoria/trattazione: € 3.045,00=
4. Fase decisionale: € 3.470,00=totale per compensi avvocato: € 9.991,00=
Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello incidentale di
[...]
è inammissibile. CP_2
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) In accoglimento dell'appello principale e in riforma della sentenza impugnata dichiara tenuta e condanna, in via solidale tra loro, e al pagamento in favore CP_1 Controparte_2 di della somma di € 34.594,00=,oltre iva, a titolo di risarcimento del danno, oltre Parte_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivaluta fino al saldo;
2) Conferma per il resto la sentenza e dichiara tenuta e condanna a tenere indenne Controparte_5
dei pregiudizi economici conseguenti alla presente sentenza nei limiti di operatività Controparte_2 della polizza;
3) Spese di lite interamente compensate tra e Controparte_2 Controparte_4
4) dichiara tenuta e condanna e , in solido tra loro, alla Controparte_2 Controparte_4 rifusione delle spese di lite dell'intero di giudizio sostenute da che liquida per il Parte_1 giudizio davanti al Tribunale in € 7.616,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
e per il presente grado d'appello in € 9.991,00= per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
5) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello incidentale di
[...]
è dichiarato inammissibile;
CP_2
6) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio alli 15.01.2025
Il Presidente
Dott.ssa Rosella Silvestri
6