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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 29/07/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Terza Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dr.ssa Rossana Zappasodi PRESIDENTE rel.
Dr.ssa Anna Bonfilio CONSIGLIERE
Dr. Francesco Rizzi CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 103/2024 R.G. promossa da
(già ), elettivamente domiciliato in Varese, presso lo studio Parte_1 Pt_2
dell'Avv. Giancristofaro Andrea che lo rappresenta e difende per procura in atti.
- PARTE APPELLANTE - contro quale erede di , elettivamente domiciliata Controparte_1 Persona_1
in Verbania, presso lo studio dell'Avv. Rovescalli Andrea che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Galbiati Emilio Augusto per procura in atti.
- PARTE APPELLATA –
Rimessione in decisione del 4.7.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE
In via principale: disporre la sospensione dell'esecutività della Sentenza del
Tribunale civile di Verbania n. 479/2023 pubbl. il 19/12/2023 RG n. 656/2023 Repert.
n. 651/2023 del 21/12/2023, per le motivazioni di cui sopra e, in particolare, per il pregiudizio grave e irreparabile che deriverebbe all'appellante dalla messa in esecuzione del titolo oggi impugnato;
nel merito: accogliere l'appello e conseguentemente riformare la Sentenza del
Tribunale civile di Verbania n. 479/2023 pubbl. il 19/12/2023 RG n. 656/2023 Repert.
n. 651/2023 del 21/12/2023 e notificata in data 21.12.2023 e per l'effetto respingere
1 le domande tutte avanzate dall'appellata nel ricorso ex art. 281 Persona_1
decies cod. proc. civ. per le motivazioni di cui alla superiore narrativa.
In ogni caso: con condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
PER PARTE APPELLATA
In via principale
- dichiarare inammissibile o comunque rigettare integralmente l'appello formulato dal sig. avverso la sentenza del Tribunale di Verbania n. 479/2023 del Parte_1
19.12.2023, non notificata, confermando integralmente la medesima. in via meramente subordinata nel merito:
- accertare e dichiarare in capo alla ricorrente sig.ra la proprietà Persona_1 dell'immobile sito in Cannobio (VB), località Casali Giazzo n. 3, identificato catastalmente a NCEU del predetto Comune al Fg. 5, mapp. 572, sub. 1 di vani 3;
- accertare e dichiarare l'occupazione abusiva e illegittima e/o senza titolo da parte del sig. dell'immobile di cui sopra e per l'effetto, Parte_1
- condannare il sig. al rilascio dell'immobile in questione, fissando un Parte_1
ter-mine oltre il quale il medesimo sarà altresì tenuto al risarcimento dei danni a favore di parte ricorrente in misura equitativa di €. 15,00 per ogni giorno di ritardo o nell'altra maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia in via meramente subordinata istruttoria:
- ammettere prova per testi sui seguenti capitoli:
1) vero che il sig. occupa l'immobile sito in Cannobio, località Casali Parte_1
Giazzo n.3, identificato catastalmente a NCEU del predetto Comune al Fg. 5, mapp.
572, sub. 1 di vani 3;
2) Vero che il sig. occupa il ridetto immobile sin dall'anno 2004, per Parte_1
essergli stata concessa ospitalità temporanea dalla proprietaria sig.ra
[...]
; Per_1
3) Vero che la sig.ra ha chiesto - ripetutamente - nel corso degli Persona_1 anni, al sig. di rilasciare l'anzidetto immobile;
Parte_1
4) vero che la sig.ra a seguito dell'aggravamento delle sue Persona_1
condizioni di salute, aveva difficoltà permanenti a deambulare;
Indica a testi anche a eventuale prova contraria i sigg.
- , residente in [...]; Testimone_1
- , residente in [...]; Testimone_2
- , residente in [...], Casali Lignago 28; Controparte_2
2 - , residente in [...]; Controparte_3 in ogni caso condannare il sig. all'integrale pagamento delle spese di Parte_1
lite.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 19.1.2024, impugna la Parte_1
sentenza n. 479/2023 depositata in data 19.12.2023, con la quale il Tribunale di
Verbania ha accolto il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. di , Persona_1 condannandolo al rilascio entro il 31.1.2024 dell'immobile sito in Cannobio (VB), località Casali Giazzo n.3, nonché a pagare € 15 per ogni giorno di ritardo ed alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, lamenta che:
- non sia stata accertata l'esistenza di un “contratto di affitto mai registrato per fatto e colpa dell'appellata”, avendo il primo giudice omesso di valutare in proposito la portata della sentenza n. 41 del 30.1.2015 da parte del Tribunale di Verbania all'esito del procedimento penale n. 726/2013 a carico di
[...]
, in relazione al reato di violazione di domicilio (laddove era stata Per_1 definita “locatrice in nero”);
- non era stata in ogni caso correttamente operata la ricostruzione dei fatti, avendo di contro dato prova che il rapporto di comodato era sorto tra le parti in virtù del rapporto affettivo tra il e la (che lo considerava da Pt_1 Per_1
sempre il figlio mai avuto), così che avrebbe dovuto trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 1809 comma 1 ultima parte c.c. e l'obbligo di restituzione dell'immobile al comodante sarebbe sorto solo nel momento in cui fossero cessate le esigenze abitative del comodatario;
- essendo pacifico che esso appellante ancora versava in una situazione di precarietà economica e permanevano le sue esigenze abitative, il contratto di comodato non poteva considerarsi sciolto.
Si è costituita quale erede di (deceduta in Controparte_1 Persona_1 data 29.10.2023), chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o comunque il rigetto dell'appello.
All'udienza del 19.9.2024 nessuno compariva per parte appellante e parte appellata riferiva che l'immobile era stato rilasciato in data 24.6.2024, senza che il Pt_1
provvedesse ad alcun pagamento, né in relazione al tardivo rilascio, né per le spese di lite del primo grado. Attesa la mancata comparizione veniva considerata rinunciata
3 l'istanza preliminare di sospensione ex art. 283 c.p.c. e l'allora Consigliere istruttore, su istanza di parte appellata, aveva ritenuto la causa matura per la decisione.
Sulle conclusioni precisate e la memoria conclusiva ritualmente depositate unicamente da parte appellata, la causa è stata trattenuta in decisione collegiale con provvedimento del 4.7.2025.
2. Va innanzitutto preso atto che parte appellante dopo avere proposto l'appello e provveduto all'iscrizione a ruolo, non ha svolto ulteriore attività processuale.
A fronte del tenore dell'atto di appello sono ormai circostanze pacifiche le seguenti:
- (e ora la sua erede ) era proprietaria Persona_1 Controparte_1 dell'immobile sito in Cannobio (VB), località Casali Giazzo n.3;
- aveva occupato tale immobile dal 2004 senza che tra le parti Parte_1
fosse mai stato sottoscritto alcun contratto (né di locazione né di comodato né di altro genere) e negli anni in cui vi aveva dimorato non aveva corrisposto alcunché a titolo di corrispettivo o di contributo spese;
- a fronte della richiesta di restituzione (diffida notificata il 23.11.2022) il Pt_1 si era rifiutato di rilasciare l'immobile.
Va inoltre sottolineato che parte appellante non ha più riproposto la domanda riconvenzionale proposta in primo grado, limitandosi in questa sede a chiedere il rigetto delle domande avversarie.
3. Il primo motivo di appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
L'appellante, infatti, non esamina alcun passaggio della sentenza impugnata laddove aveva ritenuto di qualificare il rapporto intercorso come comodato precario e non, come prospettato in via principale dalla ricorrente come occupazione abusiva (da cui derivava la corretta instaurazione del procedimento con rito ordinario semplificato) e neppure come locazione, come sostenuto in primo grado in via riconvenzionale con domanda non più riproposta in questa sede.
In ogni caso, la censura è manifestamente infondata.
Con la invocata sentenza penale n. 41/2015, è stata assolta Persona_1
“perché il fatto non costituisce reato” dal reato di violazione di domicilio, per essere entrata nella cantina dell'immobile di sua proprietà e ove abitava il , per Pt_1 consentire l'accesso del dipendente della (società distributrice del servizio di Pt_3
acqua potabile) incaricato di effettuare il distacco del contatore, avendo essa correttamente “ritenuto di essere obbligata a tenere tale comportamento, atteso che, in caso contrario, ben avrebbe potuto la società erogatrice del servizio adire l'autorità
4 giudiziaria al fine di ottenere, anche in via d'urgenza, un ordine al proprietario (o al possessore) di non frapporre ostacoli all'accesso” diretto a rimuovere il contatore e ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento del fruitore del servizio.
Non si comprende in quale modo una simile statuizione in sede penale potrebbe determinare tra le odierne parti del giudizio un qualche effetto di accertamento circa la natura del rapporto (contrattuale o no) intercorso tra le parti.
Ciò posto, non corrisponde neppure al vero che il giudice penale abbia accertato in proposito alcunché, avendo riferito in modo del tutto discorsivo, atecnico, apodittico, descrittivo e contraddittorio, dapprima che la ra “locatrice in nero” e poi che Per_1 il (ora ) era “occupante abusivo dell'alloggio”. Pt_2 Pt_1
4. Il secondo motivo di impugnazione è anch'esso in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato.
Invero, nel sostenere l'erroneità della decisione appellata in punto di diniego di applicabilità della disciplina ex art. 1809 comma 1 ultima parte c.c., l'appellante ha omesso di esaminare le argomentazioni redatte a riguardo alle pag.
6-8 della sentenza ed in particolare allorché, dopo avere qualificato la domanda come azione restitutoria a carattere personale a fronte di un contratto di comodato stipulato solo oralmente senza pattuizione di un termine finale, ha esaminato la mera allegazione del circa il fatto che tale contratto sarebbe stato stipulato “per soddisfare la Pt_1 sua esigenza abitativa”, ritenendola non idonea ad evidenziare un termine di durata del comodato. In ogni caso il primo giudice aveva escluso che una simile prospettazione fosse in sé idonea a integrare la fattispecie giurisprudenziale di cui alla sentenza Cass. SU n. 20448/2014, con argomentazioni non esaminate né tanto meno confutate dall'appellante (ed in cui, in sintesi, si escludeva la ricorrenza nel caso in esame di un'esigenza abitativa “della famiglia” del convenuto, bensì solo di una sua mera esigenza abitativa personale inidonea ad individuare, anche solo per implicito, un termine di durata del comodato).
Del resto, vale a determinare l'integrale infondatezza della doglianza il fatto che la mera allegazione circa il fatto che la avrebbe concesso al l'uso Per_1 Pt_1 dell'immobile mossa da un legame affettivo che glielo faceva considerare “come un figlio”, non solo è stata contestata specificamente dalla controparte, ma è rimasta sprovvista di supporto probatorio, non foss'altro che le prove orali articolate in proposito nella costituzione in primo grado (al di là della loro palese formulazione inammissibile), non sono state neppure richiamate e ribadite in questo grado.
5 L'appello deve pertanto essere rigettato e la sentenza impugnata merita conferma.
5. Alla soccombenza segue l'obbligo di parte appellante al rimborso anche delle spese del presente grado del giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo tenuto conto del D.M. 13.8.2022 n. 147, applicato lo scaglione corrispondente al valore della causa, in considerazione delle sole fasi di studio, introduttiva e di decisione, ridotti gli importi medi in ragione della semplicità della controversia, esclusi gli esposti non documentati.
In applicazione dell'art. 13 comma 1 quater TUSG, allorché l'impugnazione sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione".
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile,
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 479/2023 Parte_1
emessa inter partes dal Tribunale di Verbania in data 19.12.2023, sentenza che per l'effetto conferma;
- condanna a rimborsare a quale erede di Parte_1 Controparte_1
, le spese del presente grado del giudizio che liquida in € Persona_1
3.473,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto che per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TUSG, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR n. 115/2002 da parte dell'appellante.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 9.7.2025 dalla Terza Sezione Civile della
Corte d'Appello di Torino.
Il Presidente est. dr.ssa Rossana Zappasodi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Terza Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dr.ssa Rossana Zappasodi PRESIDENTE rel.
Dr.ssa Anna Bonfilio CONSIGLIERE
Dr. Francesco Rizzi CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 103/2024 R.G. promossa da
(già ), elettivamente domiciliato in Varese, presso lo studio Parte_1 Pt_2
dell'Avv. Giancristofaro Andrea che lo rappresenta e difende per procura in atti.
- PARTE APPELLANTE - contro quale erede di , elettivamente domiciliata Controparte_1 Persona_1
in Verbania, presso lo studio dell'Avv. Rovescalli Andrea che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Galbiati Emilio Augusto per procura in atti.
- PARTE APPELLATA –
Rimessione in decisione del 4.7.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE
In via principale: disporre la sospensione dell'esecutività della Sentenza del
Tribunale civile di Verbania n. 479/2023 pubbl. il 19/12/2023 RG n. 656/2023 Repert.
n. 651/2023 del 21/12/2023, per le motivazioni di cui sopra e, in particolare, per il pregiudizio grave e irreparabile che deriverebbe all'appellante dalla messa in esecuzione del titolo oggi impugnato;
nel merito: accogliere l'appello e conseguentemente riformare la Sentenza del
Tribunale civile di Verbania n. 479/2023 pubbl. il 19/12/2023 RG n. 656/2023 Repert.
n. 651/2023 del 21/12/2023 e notificata in data 21.12.2023 e per l'effetto respingere
1 le domande tutte avanzate dall'appellata nel ricorso ex art. 281 Persona_1
decies cod. proc. civ. per le motivazioni di cui alla superiore narrativa.
In ogni caso: con condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
PER PARTE APPELLATA
In via principale
- dichiarare inammissibile o comunque rigettare integralmente l'appello formulato dal sig. avverso la sentenza del Tribunale di Verbania n. 479/2023 del Parte_1
19.12.2023, non notificata, confermando integralmente la medesima. in via meramente subordinata nel merito:
- accertare e dichiarare in capo alla ricorrente sig.ra la proprietà Persona_1 dell'immobile sito in Cannobio (VB), località Casali Giazzo n. 3, identificato catastalmente a NCEU del predetto Comune al Fg. 5, mapp. 572, sub. 1 di vani 3;
- accertare e dichiarare l'occupazione abusiva e illegittima e/o senza titolo da parte del sig. dell'immobile di cui sopra e per l'effetto, Parte_1
- condannare il sig. al rilascio dell'immobile in questione, fissando un Parte_1
ter-mine oltre il quale il medesimo sarà altresì tenuto al risarcimento dei danni a favore di parte ricorrente in misura equitativa di €. 15,00 per ogni giorno di ritardo o nell'altra maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia in via meramente subordinata istruttoria:
- ammettere prova per testi sui seguenti capitoli:
1) vero che il sig. occupa l'immobile sito in Cannobio, località Casali Parte_1
Giazzo n.3, identificato catastalmente a NCEU del predetto Comune al Fg. 5, mapp.
572, sub. 1 di vani 3;
2) Vero che il sig. occupa il ridetto immobile sin dall'anno 2004, per Parte_1
essergli stata concessa ospitalità temporanea dalla proprietaria sig.ra
[...]
; Per_1
3) Vero che la sig.ra ha chiesto - ripetutamente - nel corso degli Persona_1 anni, al sig. di rilasciare l'anzidetto immobile;
Parte_1
4) vero che la sig.ra a seguito dell'aggravamento delle sue Persona_1
condizioni di salute, aveva difficoltà permanenti a deambulare;
Indica a testi anche a eventuale prova contraria i sigg.
- , residente in [...]; Testimone_1
- , residente in [...]; Testimone_2
- , residente in [...], Casali Lignago 28; Controparte_2
2 - , residente in [...]; Controparte_3 in ogni caso condannare il sig. all'integrale pagamento delle spese di Parte_1
lite.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 19.1.2024, impugna la Parte_1
sentenza n. 479/2023 depositata in data 19.12.2023, con la quale il Tribunale di
Verbania ha accolto il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. di , Persona_1 condannandolo al rilascio entro il 31.1.2024 dell'immobile sito in Cannobio (VB), località Casali Giazzo n.3, nonché a pagare € 15 per ogni giorno di ritardo ed alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, lamenta che:
- non sia stata accertata l'esistenza di un “contratto di affitto mai registrato per fatto e colpa dell'appellata”, avendo il primo giudice omesso di valutare in proposito la portata della sentenza n. 41 del 30.1.2015 da parte del Tribunale di Verbania all'esito del procedimento penale n. 726/2013 a carico di
[...]
, in relazione al reato di violazione di domicilio (laddove era stata Per_1 definita “locatrice in nero”);
- non era stata in ogni caso correttamente operata la ricostruzione dei fatti, avendo di contro dato prova che il rapporto di comodato era sorto tra le parti in virtù del rapporto affettivo tra il e la (che lo considerava da Pt_1 Per_1
sempre il figlio mai avuto), così che avrebbe dovuto trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 1809 comma 1 ultima parte c.c. e l'obbligo di restituzione dell'immobile al comodante sarebbe sorto solo nel momento in cui fossero cessate le esigenze abitative del comodatario;
- essendo pacifico che esso appellante ancora versava in una situazione di precarietà economica e permanevano le sue esigenze abitative, il contratto di comodato non poteva considerarsi sciolto.
Si è costituita quale erede di (deceduta in Controparte_1 Persona_1 data 29.10.2023), chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o comunque il rigetto dell'appello.
All'udienza del 19.9.2024 nessuno compariva per parte appellante e parte appellata riferiva che l'immobile era stato rilasciato in data 24.6.2024, senza che il Pt_1
provvedesse ad alcun pagamento, né in relazione al tardivo rilascio, né per le spese di lite del primo grado. Attesa la mancata comparizione veniva considerata rinunciata
3 l'istanza preliminare di sospensione ex art. 283 c.p.c. e l'allora Consigliere istruttore, su istanza di parte appellata, aveva ritenuto la causa matura per la decisione.
Sulle conclusioni precisate e la memoria conclusiva ritualmente depositate unicamente da parte appellata, la causa è stata trattenuta in decisione collegiale con provvedimento del 4.7.2025.
2. Va innanzitutto preso atto che parte appellante dopo avere proposto l'appello e provveduto all'iscrizione a ruolo, non ha svolto ulteriore attività processuale.
A fronte del tenore dell'atto di appello sono ormai circostanze pacifiche le seguenti:
- (e ora la sua erede ) era proprietaria Persona_1 Controparte_1 dell'immobile sito in Cannobio (VB), località Casali Giazzo n.3;
- aveva occupato tale immobile dal 2004 senza che tra le parti Parte_1
fosse mai stato sottoscritto alcun contratto (né di locazione né di comodato né di altro genere) e negli anni in cui vi aveva dimorato non aveva corrisposto alcunché a titolo di corrispettivo o di contributo spese;
- a fronte della richiesta di restituzione (diffida notificata il 23.11.2022) il Pt_1 si era rifiutato di rilasciare l'immobile.
Va inoltre sottolineato che parte appellante non ha più riproposto la domanda riconvenzionale proposta in primo grado, limitandosi in questa sede a chiedere il rigetto delle domande avversarie.
3. Il primo motivo di appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
L'appellante, infatti, non esamina alcun passaggio della sentenza impugnata laddove aveva ritenuto di qualificare il rapporto intercorso come comodato precario e non, come prospettato in via principale dalla ricorrente come occupazione abusiva (da cui derivava la corretta instaurazione del procedimento con rito ordinario semplificato) e neppure come locazione, come sostenuto in primo grado in via riconvenzionale con domanda non più riproposta in questa sede.
In ogni caso, la censura è manifestamente infondata.
Con la invocata sentenza penale n. 41/2015, è stata assolta Persona_1
“perché il fatto non costituisce reato” dal reato di violazione di domicilio, per essere entrata nella cantina dell'immobile di sua proprietà e ove abitava il , per Pt_1 consentire l'accesso del dipendente della (società distributrice del servizio di Pt_3
acqua potabile) incaricato di effettuare il distacco del contatore, avendo essa correttamente “ritenuto di essere obbligata a tenere tale comportamento, atteso che, in caso contrario, ben avrebbe potuto la società erogatrice del servizio adire l'autorità
4 giudiziaria al fine di ottenere, anche in via d'urgenza, un ordine al proprietario (o al possessore) di non frapporre ostacoli all'accesso” diretto a rimuovere il contatore e ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento del fruitore del servizio.
Non si comprende in quale modo una simile statuizione in sede penale potrebbe determinare tra le odierne parti del giudizio un qualche effetto di accertamento circa la natura del rapporto (contrattuale o no) intercorso tra le parti.
Ciò posto, non corrisponde neppure al vero che il giudice penale abbia accertato in proposito alcunché, avendo riferito in modo del tutto discorsivo, atecnico, apodittico, descrittivo e contraddittorio, dapprima che la ra “locatrice in nero” e poi che Per_1 il (ora ) era “occupante abusivo dell'alloggio”. Pt_2 Pt_1
4. Il secondo motivo di impugnazione è anch'esso in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato.
Invero, nel sostenere l'erroneità della decisione appellata in punto di diniego di applicabilità della disciplina ex art. 1809 comma 1 ultima parte c.c., l'appellante ha omesso di esaminare le argomentazioni redatte a riguardo alle pag.
6-8 della sentenza ed in particolare allorché, dopo avere qualificato la domanda come azione restitutoria a carattere personale a fronte di un contratto di comodato stipulato solo oralmente senza pattuizione di un termine finale, ha esaminato la mera allegazione del circa il fatto che tale contratto sarebbe stato stipulato “per soddisfare la Pt_1 sua esigenza abitativa”, ritenendola non idonea ad evidenziare un termine di durata del comodato. In ogni caso il primo giudice aveva escluso che una simile prospettazione fosse in sé idonea a integrare la fattispecie giurisprudenziale di cui alla sentenza Cass. SU n. 20448/2014, con argomentazioni non esaminate né tanto meno confutate dall'appellante (ed in cui, in sintesi, si escludeva la ricorrenza nel caso in esame di un'esigenza abitativa “della famiglia” del convenuto, bensì solo di una sua mera esigenza abitativa personale inidonea ad individuare, anche solo per implicito, un termine di durata del comodato).
Del resto, vale a determinare l'integrale infondatezza della doglianza il fatto che la mera allegazione circa il fatto che la avrebbe concesso al l'uso Per_1 Pt_1 dell'immobile mossa da un legame affettivo che glielo faceva considerare “come un figlio”, non solo è stata contestata specificamente dalla controparte, ma è rimasta sprovvista di supporto probatorio, non foss'altro che le prove orali articolate in proposito nella costituzione in primo grado (al di là della loro palese formulazione inammissibile), non sono state neppure richiamate e ribadite in questo grado.
5 L'appello deve pertanto essere rigettato e la sentenza impugnata merita conferma.
5. Alla soccombenza segue l'obbligo di parte appellante al rimborso anche delle spese del presente grado del giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo tenuto conto del D.M. 13.8.2022 n. 147, applicato lo scaglione corrispondente al valore della causa, in considerazione delle sole fasi di studio, introduttiva e di decisione, ridotti gli importi medi in ragione della semplicità della controversia, esclusi gli esposti non documentati.
In applicazione dell'art. 13 comma 1 quater TUSG, allorché l'impugnazione sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione".
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile,
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 479/2023 Parte_1
emessa inter partes dal Tribunale di Verbania in data 19.12.2023, sentenza che per l'effetto conferma;
- condanna a rimborsare a quale erede di Parte_1 Controparte_1
, le spese del presente grado del giudizio che liquida in € Persona_1
3.473,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto che per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TUSG, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR n. 115/2002 da parte dell'appellante.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 9.7.2025 dalla Terza Sezione Civile della
Corte d'Appello di Torino.
Il Presidente est. dr.ssa Rossana Zappasodi
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