TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 19/11/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice VA Lo EL ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. all'udienza da remoto del 19/11/2025 nel procedimento portante il n.
1101 dell'anno 2025 promosso da
Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Davide Lorenzo Riccardi e Maurizio Marengo parte ricorrente
CONTRO
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dai funzionari Laura Vicentini e Giulio D'Aloi parte resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/09/2025 la ricorrente chiedeva accertarsi la sussistenza dei requisiti medico-legali richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Ritualmente instauratosi il contradditorio, l' deduceva che medio tempore la CP_1
Commissione Medica Superiore aveva riconosciuto in autotutela il beneficio richiesto a decorrere dall'11/09/2025, in luogo della data di presentazione della domanda amministrativa, sicchè concludeva chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Concordando con la riconosciuta decorrenza della prestazione, all'odierna udienza parte istante concludeva chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con il favore delle spese di lite.
Tanto sopra premesso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto concordemente dalle parti all'odierna udienza di
1 discussione, avendo l' provveduto in via amministrativa al riconoscimento del CP_2 requisito sanitario utile ai fini della prestazione per cui è causa con decorrenza posticipata all'11/09/2025, di talché è venuta meno ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta quale oggetto del giudizio.
In considerazione della riconosciuta (e non contestata) decorrenza del beneficio, successiva alla visita della Commissione Medica, sussistono giusti motivi per compensare in ragione della metà le spese di lite, che per la restante parte vanno poste a carico dell' quale soccombente virtuale, secondo la liquidazione di cui al CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti costituite, dichiara cessata la materia contendere.
Dichiara compensate in ragione della metà le spese di lite e condanna l' a CP_1 rifondere al ricorrente la restante parte, che si liquida in complessivi € 850, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge.
Così deciso in Asti, 19/11/2025
Il Giudice
VA Lo EL
2