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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 02/12/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
RG LA Presidente
Valeria Monti UD
Relatrice
AB AG UD
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.3279/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 18/06/2025
DA
, (CF ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall' Avv. Beatrice Bellini
E
(CF ) rappresentato e difeso, per CP_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. Beatrice Bellini
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … Le parti chiedono all'Ill.Mo Tribunale di Mantova di accogliere le seguenti condizioni:
1. La casa già coniugale, facente parte dell'edificio condominiale sino in Mantova, viale Italia angolo viale Europa, con ingresso da viale Europa n. 43, denominato “Le
1 2
Torrette 2 di Borgobelgioioso”, costituita da appartamento facente parte della palazzina “F” con autorimessa al piano interrato, di proprietà di entrambi i ricorrenti per pari quota in forza dell' atto di acquisto in data 20.07.2006 a ministero del Notaio dott. di Mantova, Rep. N. 57.221, Racc. n. 19.205, rimarrà nella Persona_1 esclusiva disponibilità della signora con tutti i relativi arredi;
Parte_1
2. I ricorrenti continueranno a rimborsare per la metà ciascuno la rata mensile del mutuo ipotecario trentennale a tasso variabile acceso in data 20.07.2006 con
[...]
a mezzo dell' atto del Notaio dott. di Controparte_2 Persona_1 Mantova Rep. N. 57.222, Racc. n. 19.206, per l'acquisto della casa familiare, sino alla estinzione del prestito;
allo scopo, la sig.ra verserà la quota del 50% di propria Pt_1 spettanza sul C/C n. 20975/56 filiale di Rivoli, Corso Susa n. 27, intestato al CP_3 sig. (Iban: [...]), affinché quest'ultimo provveda al CP_1 versamento integrale delle rate mensili alla banca;
3. il sig. continuerà a sostenere nella misura del 50% tutti gli oneri condominiali, CP_1 sia ordinari che straordinari, relativi all'immobile già casa coniugale, secondo i conteggi predisposti anno per anno dall'Amministratore Condominiale, versando la quota di sua competenza mediante bonifico sul C/C del Condominio denominato “Le Torrette 2 di Borgobelgioioso” (Iban: [...]);
4. il sig. continuerà a farsi esclusivo ed integrale carico delle esposizioni debitorie CP_1 presso sia cointestate con la sig.ra (ad eccezione del sopra indicato
CP_3 Pt_1 mutuo ipotecario), sia intestate al solo ricorrente -(queste ultime corrispondenti allo scoperto di C/C collegato al conto personale n. 100200/95 acceso presso l'
CP_3 agenzia di via Grossi a Mantova ed al finanziamento della cassa mutua dei dipendenti sostitutivo di M'honey card già estinta), che si accolla tutte per intero senza
CP_3 alcuna pretesa, a nessun titolo e/o ragione, nei confronti della sig.ra , né per Pt_1 quanto sino ad oggi corrisposto, né per quanto ancora da corrispondere, al pari di ogni altro eventuale ed ulteriore debito nei confronti di diverso dal suddetto mutuo.
CP_3
Con riferimento alla fidejussione , oggi Banca Monte Controparte_2 dei Paschi di Siena spa – MPS spa, concessa dalla sig.ra in favore del marito Pt_1
con atto sottoscritto in data 19.02.2003 sino alla concorrenza della somma CP_1 di € 11.000,00.= (undicimila/00), revocata dalla sig.ra con lettera 18.6.2022, il Pt_1 sig. restituirà alla sig.ra tutto quanto la stessa dovesse essere chiamata a CP_1 Pt_1 versare alla banca sino alla chiusura dei rapporti garantiti fino alla concorrenza di € 11.000,00.= nei limiti di quanto dovuto dallo stesso quale debitore principale alla data di ricezione del recesso da parte della nonché per quelle obbligazioni che CP_2 avessero ad emergere a seguito di annullamento, revoca o inefficacia di pagamenti effettuati dal debitore principale ad estinzione delle obbligazioni garantite prima del recesso.
Il sig. dichiara altresì e dà atto che, ad eccezione del suindicato mutuo ipotecario, CP_1 non vi sono altre posizioni debitorie cointestate con la sig.ra , né intestate a Pt_1 proprio personale nome oltre a quelle sopra precisate, né presso né presso CP_3 altri istituti di credito;
5. darsi atto che in esecuzione delle condizioni pattuite in sede di separazione, il C/C Contr n.100245.71 acceso presso l'agenzia di Mantova, via Grossi, intestato CP_3 ad entrambi i ricorrenti, è stato estinto in data 21.11.2022;
6. spese e compensi di assistenza legale sono integralmente compensati tra le parti.
…(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
2 3
Con ricorso per cessazione degli effetti civili le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in IGLESIAS il 30.12.2001 ed ivi trascritto al numero 92, parte II, serie A, anno 2001;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IGLESIAS (CA) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 27/11/2025
Il UD relatore
Valeria Monti Il Presidente
RG LA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
RG LA Presidente
Valeria Monti UD
Relatrice
AB AG UD
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.3279/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 18/06/2025
DA
, (CF ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall' Avv. Beatrice Bellini
E
(CF ) rappresentato e difeso, per CP_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. Beatrice Bellini
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … Le parti chiedono all'Ill.Mo Tribunale di Mantova di accogliere le seguenti condizioni:
1. La casa già coniugale, facente parte dell'edificio condominiale sino in Mantova, viale Italia angolo viale Europa, con ingresso da viale Europa n. 43, denominato “Le
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Torrette 2 di Borgobelgioioso”, costituita da appartamento facente parte della palazzina “F” con autorimessa al piano interrato, di proprietà di entrambi i ricorrenti per pari quota in forza dell' atto di acquisto in data 20.07.2006 a ministero del Notaio dott. di Mantova, Rep. N. 57.221, Racc. n. 19.205, rimarrà nella Persona_1 esclusiva disponibilità della signora con tutti i relativi arredi;
Parte_1
2. I ricorrenti continueranno a rimborsare per la metà ciascuno la rata mensile del mutuo ipotecario trentennale a tasso variabile acceso in data 20.07.2006 con
[...]
a mezzo dell' atto del Notaio dott. di Controparte_2 Persona_1 Mantova Rep. N. 57.222, Racc. n. 19.206, per l'acquisto della casa familiare, sino alla estinzione del prestito;
allo scopo, la sig.ra verserà la quota del 50% di propria Pt_1 spettanza sul C/C n. 20975/56 filiale di Rivoli, Corso Susa n. 27, intestato al CP_3 sig. (Iban: [...]), affinché quest'ultimo provveda al CP_1 versamento integrale delle rate mensili alla banca;
3. il sig. continuerà a sostenere nella misura del 50% tutti gli oneri condominiali, CP_1 sia ordinari che straordinari, relativi all'immobile già casa coniugale, secondo i conteggi predisposti anno per anno dall'Amministratore Condominiale, versando la quota di sua competenza mediante bonifico sul C/C del Condominio denominato “Le Torrette 2 di Borgobelgioioso” (Iban: [...]);
4. il sig. continuerà a farsi esclusivo ed integrale carico delle esposizioni debitorie CP_1 presso sia cointestate con la sig.ra (ad eccezione del sopra indicato
CP_3 Pt_1 mutuo ipotecario), sia intestate al solo ricorrente -(queste ultime corrispondenti allo scoperto di C/C collegato al conto personale n. 100200/95 acceso presso l'
CP_3 agenzia di via Grossi a Mantova ed al finanziamento della cassa mutua dei dipendenti sostitutivo di M'honey card già estinta), che si accolla tutte per intero senza
CP_3 alcuna pretesa, a nessun titolo e/o ragione, nei confronti della sig.ra , né per Pt_1 quanto sino ad oggi corrisposto, né per quanto ancora da corrispondere, al pari di ogni altro eventuale ed ulteriore debito nei confronti di diverso dal suddetto mutuo.
CP_3
Con riferimento alla fidejussione , oggi Banca Monte Controparte_2 dei Paschi di Siena spa – MPS spa, concessa dalla sig.ra in favore del marito Pt_1
con atto sottoscritto in data 19.02.2003 sino alla concorrenza della somma CP_1 di € 11.000,00.= (undicimila/00), revocata dalla sig.ra con lettera 18.6.2022, il Pt_1 sig. restituirà alla sig.ra tutto quanto la stessa dovesse essere chiamata a CP_1 Pt_1 versare alla banca sino alla chiusura dei rapporti garantiti fino alla concorrenza di € 11.000,00.= nei limiti di quanto dovuto dallo stesso quale debitore principale alla data di ricezione del recesso da parte della nonché per quelle obbligazioni che CP_2 avessero ad emergere a seguito di annullamento, revoca o inefficacia di pagamenti effettuati dal debitore principale ad estinzione delle obbligazioni garantite prima del recesso.
Il sig. dichiara altresì e dà atto che, ad eccezione del suindicato mutuo ipotecario, CP_1 non vi sono altre posizioni debitorie cointestate con la sig.ra , né intestate a Pt_1 proprio personale nome oltre a quelle sopra precisate, né presso né presso CP_3 altri istituti di credito;
5. darsi atto che in esecuzione delle condizioni pattuite in sede di separazione, il C/C Contr n.100245.71 acceso presso l'agenzia di Mantova, via Grossi, intestato CP_3 ad entrambi i ricorrenti, è stato estinto in data 21.11.2022;
6. spese e compensi di assistenza legale sono integralmente compensati tra le parti.
…(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
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Con ricorso per cessazione degli effetti civili le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in IGLESIAS il 30.12.2001 ed ivi trascritto al numero 92, parte II, serie A, anno 2001;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IGLESIAS (CA) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 27/11/2025
Il UD relatore
Valeria Monti Il Presidente
RG LA
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