Art. 1. Nuovi importi degli assegni di superinvalidita' 1. A decorrere dal 1 maggio 1990 gli importi base annui degli assegni di superinvalidita' in atto previsti dalla tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , come da ultimo sostituita dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656 , e successive modificazioni, sono aumentati come indicato nell'allegato I alla presente legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' art. 1:
- La legge n. 656/1986 reca: "Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' art. 1:
- La legge n. 656/1986 reca: "Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra".