Versione
22 gennaio 1991
22 gennaio 1991
Art. 1. Nuovi importi degli assegni di superinvalidita' 1. A decorrere dal 1 maggio 1990 gli importi base annui degli assegni di superinvalidita' in atto previsti dalla tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , come da ultimo sostituita dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656 , e successive modificazioni, sono aumentati come indicato nell'allegato I alla presente legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' art. 1:
- La legge n. 656/1986 reca: "Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' art. 1:
- La legge n. 656/1986 reca: "Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra".
Commentario • 1
- 1. Ordinanza Cassazione lavoro n. 23187 del 4.10.2017https://www.fiscoetasse.com/ · 1
Dettagli prodotto Cass. civ., sez. VI lav., ord., 04 ottobre 2017, n. 23187 L'equiparazione dell'indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti a quella prevista per i grandi invalidi di guerra investe esclusivamente la misura dell'indennità stessa e le relative modalità di adeguamento automatico, ma non comporta l'estensione ai primi dell'intero complesso delle misure di assistenza predisposte a favore dei secondi, onde va escluso il diritto ad una equiparazione dell'indennità di accompagnamento all'assegno di superinvalidità per i ciechi di guerra, di cui all'art. 1, ed all. 1, I. n. 422/1990
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Giurisprudenza • 8
- 1. Trib. Nola, sentenza 03/02/2022, n. 244Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria Pigrini ha pronunziato all'udienza del 3 febbraio 2022, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 83 comma 7 D.L. n. 18/2020 conv. in legge n. 27/2020 e successive modifiche, la seguente SENTENZA Nella Causa iscritta al N° 123\2020 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA TRA Parte_1 , nato il [...], difeso dall'avv. Antonio Paolozzi E CP_1 in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Alessandro Funari RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10.01.2020 la parte ricorrente in epigrafe premetteva di essere cieco …Leggi di più...
- art. 1 legge n. 682/1979·
- art. 83 comma 7 D.L. n. 18/2020·
- tabella E DPR n. 915/1978·
- ciechi civili assoluti·
- adeguamento automatico indennità·
- compensazione spese giudizio·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- indennità di accompagnamento·
- art. 1 legge n. 429/1991·
- equiparazione invalidi di guerra