Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/06/2025, n. 2238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2238 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Enzo Davide Ruffo;
sciolta la riserva in decisione, assunta a seguito della discussione orale, svolta ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22.05.2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11054/2023 R.G. proposta da
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Paccione, Parte_1 giusta procura in atti;
-parte attrice- contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Silvio
Piantanida, giusta procura in atti;
-parte convenuta- avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento ex art. 615, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da verbale dell'udienza del
22.05.2025, che qui si ha per trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato il 29.09.2023, Pt_1
ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
[...]
014 2023 90059620, notificatagli in data 07.09.2023, con la quale
1
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
21.12.2023, si è costituita l' Controparte_1 eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario e chiedendo, in via gradata e nel merito, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
5-In assenza di attività istruttoria, all'udienza del
22.05.2025, fissata per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni precisate dalla parte attrice, unica comparsa, come da verbale, il Giudice si è riservato per la decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-L'eccezione di difetto di giurisdizione, formulata dall' essendo parzialmente Controparte_1 fondata, deve essere accolta nei limiti di cui in motivazione.
II.
3-Nel caso di specie, deve, innanzitutto, osservarsi che tutte le cartelle di pagamento, poste a base dell'intimazione di pagamento opposta, fatta eccezione per quella contrassegnata dal n.
01420150015899078000, notificata il 30.07.2015 dell'importo di €
3.309,01, ineriscono all'omesso pagamento di tributi.
II.
4-Ciò posto, deve osservarsi che, al fine di determinare il discrimen tra la giurisdizione ordinaria e quella tributaria, viene in rilievo l'art. 2 del D. Lgs. 546/1992 a norma del quale
“appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque
2 denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonchè gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
II.
5-In applicazione della suddetta disposizione, la giurisprudenza di legittimità, da ultimo, Cass. 21553/2024 ha chiarito che “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza
o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
II.
6-La Corte di Cassazione ha, inoltre, riconosciuto la giurisdizione del giudice tributario anche nell'ipotesi in cui, come eccepito dell'opponente, la prescrizione del credito esattoriale sia maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
II.
7-Si veda, sul punto, Cass. 32539/2024 “In tema di
3 controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice tributario l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, anche nel caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto restano escluse dalla giurisdizione speciale soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione e, qualora il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività (o meno) della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
II.
8-Nonché, in senso conforme, Cass. Sezioni Unite n.
16986/2022 “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
II.
9-Nel caso de quo, rammentato che il ricorrente ha eccepito, per un verso, l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e, per altro verso, l'estinzione della pretesa tributaria, essendo la prescrizione maturata sia al momento della notifica delle cartelle sia successivamente a tale adempimento, in applicazione delle coordinate normative e giurisprudenziali sopracitate, deve essere, pertanto, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario, fatta eccezione per il credito di cui alla cartella di pagamento n. 01420150015899078000, notificata il 30.07.2015 dell'importo di € 3.309,01, inerendo tale cartella all'omesso pagamento di sanzioni amministrative, irrogate per violazione del Codice della Strada.
4 III.
1-Deve essere, invece, rigettata, essendo infondata,
l'opposizione, con riferimento al credito esattoriale di cui alla cartella di pagamento n. 01420150015899078000.
III.
2-Deve, innanzitutto, osservarsi che l'
[...]
in allegato alla comparsa di costituzione, ha Controparte_1 prodotto la copia, non disconosciuta dall'opponente, della cartolina postale da cui si evince che la notifica della cartella de qua si è perfezionata in data 15.07.2015 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., atteso che l'agente notificatore, non avendo potuto consegnare l'atto per assenza del destinatario o di altre persone, legittimate a riceverlo, ha depositato copia dello stesso presso il Comune, affiggendo alla porta dell'abitazione l'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata, dandone notizia al destinatario medesimo, con raccomandata, spedita il 02.07.2015.
III.
3-Sotto questo aspetto, si rileva che è inefficace il disconoscimento, effettuato dall'opponente, nelle note depositate il
20.02.2024, con riferimento alla conformità dei documenti prodotti in copia dalla controparte, rispetto agli originali, non avendo l'opponente né specificamente indicato i documenti disconosciuti né precisato, in relazione a quale profilo e sotto quale aspetto, le copie, prodotte dall'dall'Agente di Riscossione differirebbero dagli originali.
III.
4-Vedasi, ex multis, Cass. 24643/2024
“Il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale”.
III.
5-Acclarato che l'Agente di Riscossione ha fornito la prova della notifica della cartella di pagamento è, invece inammissibile, essendo generica prima ancora che infondata, l'eccezione di prescrizione.
III.
6-Rilevato, in particolare, che il non ha precisato Pt_1 se con riferimento alla suddetta cartella la prescrizione è maturata successivamente o precedentemente alla notifica della cartella medesima, deve, in ogni caso, evidenziarsi che l'opponente non ha
5 allegato i presupposti di fatto, posti a base dell'eccezione, non avendo, in particolare, specificato né il dies a quo né il fatto costitutivo che giustifica l'applicazione di un termine di prescrizione, rispetto ad un altro.
III.
7-Vedasi, nella giurisprudenza di questo ufficio, Tribunale
Bari sez. II, 26/09/2024, n.3984 “Posto che il corso della prescrizione non è rilevabile d'ufficio, la generica proposizione dell'eccezione di prescrizione non autorizza il giudice ad individuare autonomamente il tipo di prescrizione applicabile, onere che è invece posto a carico della parte che la eccepisce. In ragione di ciò è inammissibile, in quanto generica, l'eccezione di prescrizione nella quale non è individuato il 'dies da quo', né viene allegato il fatto costitutivo che giustifica l'applicazione di un termine di prescrizione in luogo di un altro”.
III.
8-In definitiva, l'opposizione, limitatamente al credito esattoriale di cui alla cartella di pagamento 01420150015899078000, notificata il 30.07.2015 dell'importo di € 3.309,01, essendo infondata, deve essere rigettata.
IV.
1-Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
IV.
2-Alla liquidazione dei compensi deve procedersi, secondo la tariffa professionale di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornato al D.M. n. 147 del 2022), assumendo, come scaglione di riferimento,
a norma dell'art. 17 c.p.c., quello determinato dal valore del credito per cui si procede, pari ad € 54.815,75.
IV.
3-L'estrema semplicità delle questioni giuridiche trattate giustifica la riduzione del 50% degli onorari, con la precisazione che non possono essere liquidati quelli della fase decisoria, non essendo l'Agente della Riscossione comparso all'udienza, fissata per la discussione orale, né avendo depositato note.
SCAGLIONE APPLICABILE: da € 52.001,00 a € 260.000,00
Controparte_3
[...]
Studio 2.552,00 -50% 1.276,00
6 Introduttiva 1.628,00 -50% 814,00
Trattazione 5.670,00 -50% 2.835,00
TOTALE € 4.925,00
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione promossa da , con atto di citazione notificato il 29.09.2023, nei Parte_1 confronti dell' avverso Controparte_1
l'intimazione di pagamento n. 014 2023 90059620, notificata in data
07.09.2023, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
A. DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario, con esclusione del credito esattoriale dell'importo di € 3.309,01, di cui alla cartella di pagamento n. 01420150015899078000, notificata il 30.07.2015;
B. ASSEGNA alla parte interessata termine di tre mesi, decorrente dalla pubblicazione della presente sentenza, per la riassunzione del giudizio, innanzi al giudice tributario;
C. RIGETTA l'opposizione, limitatamente al credito esattoriale dell'importo di € 3.309,01, di cui alla cartella di pagamento n. 01420150015899078000, notificata il 30.07.2015;
D. CONDANNA al pagamento, in favore dell' Parte_1 [...]
, delle spese processuali, che liquida Controparte_1 in € 4.925,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. SILVIO PIANTANIDA, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Bari, addì 06.06.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
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