Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 1867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1867 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3265 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, avente ad oggetto “appalto: altre ipotesi ex artt. 1655 e ss. cc.”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1413/23, pubblicata il
23 Giugno 2023; causa posta in decisione ai sensi dell'art. 352 cpc (“rito Cartabia”), giusta ordinanza di riserva al Collegio per la decisione, emessa dal C.I. dott. Antonio Criscuolo Gaito all'esito dell'udienza del 18 Marzo 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta),
e comunicata in data 31 Marzo 2025 – causa pendente tra:
, ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 CodiceFiscale_2
( ), rapp.ti e difesi (giusta procura in atti) dagli Parte_3 C.F._3
avv.ti Antonio Mannetta e Pasquale Giardino C.F._4
( ), con i quali sono elettivamente dom.ti presso i seguenti C.F._5
indirizzi di PEC:
Email_1
[...]
1
E
), rapp.to e difeso (giusta procura Controparte_1 C.F._6
in atti) dall'avv. Giuseppe Bellaroba ), con il quale è C.F._7
elettivamente dom.to presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_2
Appellato
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 18 Marzo 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle parti, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio del 19 Aprile 2021, chiedeva di Controparte_1
ingiungersi a , e (quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
deceduto il 28.7.2016) il pagamento, in suo favore, della somma di euro Per_1
15.873,79, oltre interessi legali e spese della procedura.
Il ricorrente faceva riferimento alla sentenza del Tribunale di Ariano Irpino n. 96/02, pubblicata il 9 Maggio 2002, definitoria del procedimento n. 215/96 RG, tra l'attrice
(dante causa di figlio della ) e Parte_4 Controparte_1 Pt_4
dante causa dei succitati + 2). Persona_1 Parte_1
Il G.M. di Ariano Irpino aveva condannato al pagamento, in favore Parte_4
di della somma di euro 10.391,29; aveva condannato Persona_1 Parte_4
al pagamento della metà delle spese del giudizio (metà liquidata in euro
[...]
1.331,54 per compenso professionale, oltre accessori), compensando le spese medesime tra le parti, quanto alla residua metà; infine, aveva posto integralmente a carico di le spese dell'espletata CTU. Parte_4
2 aveva erogato le somme, statuite con la succitata sentenza del Parte_4
2002.
In particolare erano stati corrisposti i seguenti importi:
euro 11.418,87 con assegno bancario, emesso da (figlio della Controparte_1
); Pt_4
euro 711,87 quale metà delle spese di CTU;
euro 3.743,05 a titolo di interessi legali sulle suddette somme;
in totale euro 15.873,79.
e , quali eredi di Controparte_1 Parte_5 Parte_4
(rispettivamente figlio e coniuge), avevano proposto appello, avverso la sentenza del
G.M. di Ariano Irpino del 9 Maggio 2002.
Il giudizio di appello n. 3077/03 RG, tra gli eredi di ed i signori Parte_4
+ 2 (quali eredi di , era stato definito con la sentenza Parte_1 Persona_1
della Corte di Appello di Napoli n. 1325/20, Sezione settima civile, pubblicata il 16
Aprile 2020 (peraltro il giudizio di appello era stato caratterizzato da una prolungata sospensione, essendo stata esperita querela di falso in via incidentale).
La Corte di Appello, con la sentenza n. 1325/20, aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado n. 96/02, rimettendo la causa al Giudice di primo grado (ai sensi dell'art. 354 cpc), e quindi con onere di riassunzione. In particolare la Corte territoriale aveva evidenziato la non integrità del contraddittorio, non essendo stati citati tutti i comproprietari dell'immobile oggetto del contenzioso.
Da qui la richiesta di condanna (a carico di , e Parte_1 Parte_2 [...]
, quali eredi di al pagamento della suddetta somma di Parte_3 Persona_1
euro 15.873,79, a titolo di restituzione dell'indebito.
3 Del resto, vanamente aveva invocato la restituzione della Controparte_1
suddetta somma in via bonaria.
Appunto, si trattava di pagamenti effettuati in esecuzione della sentenza del 2002 del
G.M. di Ariano Irpino, successivamente annullata dalla pronuncia della Corte di
Appello n. 1325/20.
Il Tribunale di Benevento, in accoglimento del ricorso, giusta d.i. n. 558/21, pubblicato il 25 Maggio 2021, ingiungeva a , e il Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento, in favore del ricorrente della somma di euro Controparte_1
15.873,79, oltre interessi legali dalla domanda, ed oltre spese della procedura.
Avverso il provvedimento monitorio proponevano opposizione gli ingiunti Pt_1
, e , con citazione notificata in data 16 Luglio
[...] Parte_2 Parte_3
2021 nei confronti di Controparte_1
Gli opponenti evidenziavano come la sentenza della Corte di Appello n. 1325/20 non fosse divenuta irrevocabile, pendendo ricorso per Cassazione avverso la medesima
(giudizio n. 12236/20 RG).
Pertanto, non avrebbe potuto esperire il ricorso monitorio, Controparte_1
sussistendo una litispendenza (il tutto, in ossequio al principio del ne bis in idem, e per evitare eventuali contrasti tra giudicati).
Quindi gli opponenti chiedevano, in accoglimento dell'opposizione, di revocarsi il d.i. opposto;
il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva l'opposto deducendo come non fossero Controparte_1
contestati i fatti, posti a fondamento della pretesa azionata nelle forme monitorie.
Altresì, ad avviso dell'opposto era infondata l'eccezione di litispendenza: invero era stata caducata la sentenza del Tribunale di Ariano Irpino n. 96/02. Di conseguenza, risultava immediatamente azionabile il credito restitutorio (vale a dire il diritto di
4 ottenere, a titolo di restituzione dell'indebito, il pagamento delle somme, a suo tempo versate, in esecuzione di una pronuncia ormai annullata).
Dunque chiedeva di rigettarsi l'opposizione, con la Controparte_1
conseguente conferma del d.i. opposto.
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1413/23, pubblicata il 23 Giugno 2023.
Il G.M. ha rigettato l'opposizione, con la conseguente conferma del d.i. opposto, dichiarato anche esecutivo;
altresì ha condannato in solido , Parte_1 [...]
e al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Pt_2 Parte_3
complessivi euro 3.736,00, oltre accessori, con attribuzione in favore dell'avv.
Giuseppe Bellaroba.
Il primo Giudice ha incentrato la sua attenzione sugli effetti della sentenza della Corte
d'Appello di Napoli n. 1325/20, ovvero sui rapporti di dare/avere intercorsi tra le parti, in conseguenza della dichiarata nullità della sentenza di primo grado, emessa dal G.M. di Ariano Irpino in data 9 Maggio 2002.
Il G.M. di Benevento ha richiamato la disposizione di cui all'art. 336 co.2 cpc, in base alla quale la riforma o la cassazione estendono i loro effetti anche ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata.
Pertanto il primo Giudice ha ritenuto infondata l'eccezione di litispendenza sollevata dagli opponenti.
In altri termini, ha ritualmente instaurato un autonomo Controparte_1
giudizio, volto alla restituzione di somme erogate, in esecuzione di una sentenza successivamente riformata (ed anzi, radicalmente annullata ai sensi dell'art. 354 cpc, per non integrità del contraddittorio). Ergo, il Tribunale non ha ravvisato alcuna identità di petitum o di causa petendi, rispetto alla domanda originaria del giudizio presupposto.
5 Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello , Parte_1 Parte_2
e , a mezzo della citazione notificata in data 9 Luglio 2023 nei Parte_3
confronti di Controparte_1
Gli appellanti chiedono, in accoglimento del gravame, ed in riforma della pronuncia di prime cure, di accogliersi l'opposizione proposta in primo grado, e quindi di revocarsi il d.i. opposto;
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
Si è costituito l'appellato chiedendo di rigettarsi il gravame. Controparte_1
Il C.I., giusta ordinanza pubblicata il 13 Dicembre 2023 (a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12 Dicembre 2023, svoltasi in presenza), ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del gravame, ex art. 348 bis cpc, sollevata dall'appellato
. CP_1
Quindi è stata fissata l'udienza di rimessione in decisione per il successivo 18 Marzo
2025, ai sensi del novellato art. 352 cpc.
Le parti hanno depositato le memorie, autorizzate con la suddetta ordinanza di fissazione dell'udienza di rimessione in decisione.
Nell'ambito della trattazione scritta del 18 Marzo 2025 i Difensori delle parti, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno chiesto di introitarsi la causa in decisione.
Di conseguenza il C.I., giusta ordinanza comunicata il 31 Marzo 2025 (all'esito dell'udienza del 18 Marzo 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta), ai sensi dell'art. 352 ultimo comma cpc, ha riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
6 In via del tutto assorbente, non si può prescindere dal fatto che, nelle more del presente giudizio, sia intervenuta, tra le stesse parti, la sentenza della Cassazione, seconda sezione civile, n. 7428/24, pubblicata il 20 Marzo 2024 (depositata in telematico dall'appellato , con la nota del 21 Marzo 2024). CP_1
Ebbene, con tale pronuncia è stato rigettato il ricorso, proposto dagli odierni appellanti , e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza della Corte di Appello n. 1325/20. Controparte_1
Vale a dire, è divenuta irrevocabile la pronuncia della Corte territoriale, che ha dichiarato la nullità assoluta della sentenza del Tribunale di Ariano Irpino n. 96/02
(con rimessione al primo Giudice ex art. 354 cpc).
Il solo appellato (nella comparsa conclusionale depositata l'11 Febbraio CP_1
2025) ha dedotto che gli odierni appellanti (all'indomani della pubblicazione della succitata sentenza della Cassazione n. 7428/24) avrebbero provveduto alla riassunzione dell'originaria citazione, alla quale erano stati onerati nella pronuncia della Corte di Appello n. 1325/20 (circostanza non confermata dagli appellanti, e comunque non documentata).
In ogni caso, sono ineludibili le conseguenze della sopraggiunta irrevocabilità della sentenza n. 1325/20.
E' ormai incontrovertibilmente accertata la natura indebita dei versamenti effettuati da dalla di lui madre , in esecuzione della Controparte_1 Parte_4
sentenza del Tribunale di Ariano Irpino del 2002 (trattandosi, appunto, di una sentenza definitivamente annullata).
Di conseguenza, non può revocarsi in dubbio la sussistenza del diritto, in capo a
(odierno appellato ed originario ricorrente in monitorio), alla Controparte_1
restituzione degli importi erogati in esecuzione della sentenza del 2002, pari ad euro
15.873,79.
7 Per giunta, non vi è contestazione sul fatto che il , a suo tempo, abbia CP_1
versato i suddetti importi (in esecuzione della sentenza del 2002). In ogni caso, sono conducenti i documenti allegati dal al ricorso monitorio. CP_1
Dunque, risulta infondato l'unico motivo di gravame, con il quale gli opponenti Pt_1
+ 2 insistevano nella ricorrenza di un'ipotesi di litispendenza tra la presente
[...]
domanda restitutoria ed il giudizio presupposto.
L'intervenuta irrevocabilità della sentenza della Corte di Appello n. 1325/20
(dichiarativa della nullità della pronuncia del Tribunale di Ariano Irpino n. 96/02), avvalora ulteriormente la correttezza della sentenza oggi impugnata, emessa dal
Tribunale di Benevento il 23 Giugno 2023 – di accoglimento della domanda restitutoria per euro 15.873,79.
Pertanto l'appello deve essere rigettato in toto.
Consegue l'integrale conferma della sentenza del Tribunale di Benevento n. 1413/23, pubblicata il 23 Giugno 2023 – con la quale è stata rigettata l'opposizione a d.i. proposta dagli ingiunti + 2 (e con la pedissequa conferma del d.i. opposto, Parte_1
dichiarato anche esecutivo).
A questo punto, resta da statuire sul governo delle spese.
Sulle spese del presente grado
Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza degli appellanti;
pertanto esse vengono poste, in via solidale, a carico di , Parte_1
e . Parte_2 Parte_3
Il compenso professionale va determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n.
147/22.
Per quel che concerne il valore della causa, è d'uopo fare riferimento all'importo di
8 euro 15.873,79 (trattasi, appunto, del credito restitutorio, definitivamente riconosciuto in capo a . Controparte_1
Pertanto, si rientra nello scaglione di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00.
La Difesa dell'appellato , nell'allegata nota spese, propone la CP_1
liquidazione dei valori medi.
Al contrario, si ritiene equo e congruo attestarsi sui valori minimi (nell'ambito dello scaglione di riferimento), considerato che ci troviamo dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità.
Nella nota specifica la Difesa dell'appellato prospetta anche l'aumento del compenso nella misura del 30 %, per utilizzo (nella redazione degli atti difensivi) di tecniche informatiche, tali da agevolare la consultazione degli atti nell'ambito del Processo
Civile Telematico.
Tuttavia i prospettati collegamenti iper-testuali non risultano operativi;
perciò
l'invocato aumento non può essere riconosciuto.
In definitiva, a titolo di compensi professionali per il presente grado, si liquida, in favore di parte appellata, l'importo di euro 2.906,00.
Il compenso complessivo è dato dalla sommatoria dei compensi relativi non soltanto alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, ma anche di quello inerente alla fase istruttoria.
Invero, ritiene il Collegio di dover aderire al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale vi è un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. Il suddetto compenso va liquidato, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio. In particolare, nel giudizio di appello la fase di trattazione è
9 ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc (cfr. Cass. civ., n.
29857/23).
Deve essere concesso il provvedimento di distrazione, in favore del Difensore di parte appellata, avv. Giuseppe Bellaroba.
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n.
115/02 (da parte degli appellanti + 2), dell'ulteriore importo pari al Parte_1
contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e nei Parte_1 Parte_2 Parte_3
confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Benevento Controparte_1
n. 1413/23, pubblicata il 23 Giugno 2023, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna in solido , e al Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento delle spese del presente grado in favore di Controparte_1
liquidate in euro 2.906,00 (duemilanovecentosei/00) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione in favore dell'avv. Giuseppe Bellaroba;
C) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, per il versamento (da parte degli appellanti
, e ) dell'ulteriore contributo unificato, Parte_1 Parte_2 Parte_3
di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio dell'11 Aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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