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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 25/02/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2725/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LEGGIO ROSARIA e dell'avv. PARRINELLO GIUSEPPE, con elezione di domicilio telematico presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
CANTALUPO PASQUALE, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale (domanda di addebito).
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 25 ottobre 2024 e cioè
1 Per parte ricorrente “Preliminarmente: ammettere, in via istruttoria,
l'interrogatorio formale del resistente e le prove per testi articolate nelle proprie memorie ex art. 183, VI comma c.p.c., secondo e terzo termine,
depositate in atti. Nel merito: in considerazione delle gravissime condotte,
tutte assolutamente contrarie ai doveri che derivano dal matrimonio,
addebitare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
a quest'ultimo. Condannare il resistente al pagamento delle spese e
[...]
compensi del presente giudizio. Assegnare alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
1. Fatti controversi.
Premesso che con sentenza parziale n. 611/2023 pubblicata il 25 settembre
2023, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, la materia del contendere verte esclusivamente sulla domanda di addebito avanzata dalla moglie nei confronti del marito, per aver quest'ultimo offeso il decoro e la dignità della ricorrente, pubblicando su siti per adulti video privati ritraenti la moglie nella sua vita privata e intimità, all'insaputa della stessa.
2. Merito della lite. Ragioni di fatto e di diritto.
2.1. Domanda di addebito.
L'art. 151, secondo comma, c.c. stabilisce “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
2 Presupposto fondamentale della dichiarazione di addebito, pertanto, è, oltre alla domanda di parte, la prova della violazione, da parte del coniuge contro il quale l'addebito è richiesto, di uno o più obblighi derivanti dal matrimonio.
La valutazione discrezionale del giudice di merito deve comprendere il complessivo comportamento dei coniugi nello svolgimento del rapporto coniugale, con la conseguenza che il contegno tenuto da un coniuge dovrà
essere giudicato valutandolo comparativamente con quello tenuto dall'altro coniuge (Cass. civ. n. 11792 del 05/05/2021). Tuttavia, il comportamento oggettivamente riprovevole di un coniuge non può dirsi giustificato dalla provocazione dell'altro quando si traduca nella violazione di regole imperative di condotta e di norme morali di particolare rilevanza sociale ovvero la violazione degli obblighi di fedeltà e di assistenza morale e materiale. Altro presupposto per la pronuncia di addebito è l'accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, gravando sul coniuge richiedente l'onere della prova, sia della contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia dell'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. (Cass. civ. n. 16691 del 05/08/2020).
Orbene, ciò premesso, le condotte che la moglie imputa al marito –
indubbiamente lesive di beni giuridici costituzionalmente tutelati – non costituiscono, tuttavia, la causa scatenante la crisi coniugale, la quale si è
manifestata ben prima che la ricorrente scoprisse sul computer in uso al marito il materiale video-fotografico illegittimamente diffuso.
Infatti, è la medesima ricorrente che dichiara in ricorso:
1) che tra la fine del 2017 ed il 2018, il marito faceva abuso di bevande alcoliche, i cui effetti hanno determinato, nella primavera del 2018, la necessità
per il di ricorrere a cure medico-sanitarie; CP_1
3 2) che in data 11/09/2019, il marito si è allontanato dalla casa familiare, sita in
Palermo nella via Principe di Villafranca n. 46, portando con sé
esclusivamente il cane e pochi indumenti ed effetti personali, comunicando il giorno successivo alla ricorrente di essere giunto ad Agropoli (Sa);
3) che in data 27/09/2019 il marito comunicava alla moglie di aver maturato l'intento di procedere a richiedere la separazione dei coniugi che chiedeva di ottenere in tempi rapidi;
4) che la moglie, nonostante avesse sempre cercato di salvare il rapporto coniugale, ha ritenuto che, a quel punto, visto l'atteggiamento del marito, la separazione rappresentasse l'unica soluzione (v. pag. 4 del ricorso).
Orbene solo successivamente a tali fatti, in data 2 ottobre 2019, la moglie ha dichiarato di aver scoperto, nell'intento di utilizzare un computer portatile in uso alla famiglia per la propria attività professionale, l'esistenza di conversazioni di messagistica istantanea intrattenute dal marito a sfondo sessuale e con indebita menzione della moglie e dei suoi familiari, anche con contenuti denigratori, e divulgazione, ai propri interlocutori, per evidenti fini sessuali, di fotografie ritraenti l'odierna ricorrente dallo stesso scattate,
profittando della quotidianità e della intimità matrimoniale.
È evidente, pertanto, che la scoperta delle condotte antigiuridiche del marito è
avvenuta successivamente al proposito di entrambi i coniugi di pervenire alla separazione.
Certamente le condotte, per cui pende procedimento penale, come documentato da parte ricorrente, siccome contestate dal marito nei suoi scritti difensivi, debbono essere accertate nelle sedi opportune e, laddove, sussistenti i requisiti, punite ai sensi di legge;
ma non sono di per sé tali, per via dell'andamento dei fatti come sopra riportato, ad aver determinato la crisi coniugale, già conclamata prima della scoperta delle condotte illecite.
Infatti, secondo condivisibile principio di diritto “In tema di separazione
4 personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale,
con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze,
quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale” (Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16698 del 05/08/2020).
Né può ritenersi che il trasferimento del marito in Agropoli (Sa) possa costituire inequivocabilmente abbandono del tetto coniugale, come successivamente sostenuto da parte ricorrente negli scritti difensivi conclusionali, in quanto è la medesima ricorrente ad aver dichiarato (a pagina
3 del ricorso) che il marito le aveva preannunciato la volontà di recarsi ad
Agropoli presso la casa dei propri genitori e che la moglie aveva recepito tale notizia come l'occasione da parte del marito di apportare un aiuto alla di lui famiglia di origine. Non sono emersi inequivocabilmente, pertanto, all'epoca dei fatti, la volontà e la percezione di un allontanamento definitivo allo scopo di troncare la convivenza.
Infatti, secondo condivisibile principio di diritto “In tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza,
anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali” (Cass. Sez. 1, 24/04/2024, n. 11032).
La successiva comunicazione della volontà di procedere alla separazione, poi,
5 è stata accolta e condivisa dalla moglie come soluzione inevitabile (come si evince da pag. 4 del ricorso), segno evidente che il trasferimento del marito rappresentava l'epilogo di una crisi coniugale in atto da tempo.
Per tali ragioni, superflua e irrilevante ai fini del decidere appare l'ammissione delle prove testimoniali richieste dalle parti.
La domanda di addebito sarà, pertanto, respinta.
2. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza sulla domanda di addebito e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento
(valore indeterminabile, complessità bassa), e dell'attività effettivamente svolta, che non ha visto lo svolgimento di istruttoria, e considerando che la parte vittoriosa non ha espletato attività difensiva nella fase decisoria, valori minimi, ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
respinge la domanda di addebito della separazione formulata dalla parte ricorrente nei confronti di parte resistente;
condanna al pagamento, in favore di , delle Parte_1 CP_1
spese di lite che liquida in complessivi euro 1.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 25/02/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2725/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LEGGIO ROSARIA e dell'avv. PARRINELLO GIUSEPPE, con elezione di domicilio telematico presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
CANTALUPO PASQUALE, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale (domanda di addebito).
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 25 ottobre 2024 e cioè
1 Per parte ricorrente “Preliminarmente: ammettere, in via istruttoria,
l'interrogatorio formale del resistente e le prove per testi articolate nelle proprie memorie ex art. 183, VI comma c.p.c., secondo e terzo termine,
depositate in atti. Nel merito: in considerazione delle gravissime condotte,
tutte assolutamente contrarie ai doveri che derivano dal matrimonio,
addebitare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
a quest'ultimo. Condannare il resistente al pagamento delle spese e
[...]
compensi del presente giudizio. Assegnare alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
1. Fatti controversi.
Premesso che con sentenza parziale n. 611/2023 pubblicata il 25 settembre
2023, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, la materia del contendere verte esclusivamente sulla domanda di addebito avanzata dalla moglie nei confronti del marito, per aver quest'ultimo offeso il decoro e la dignità della ricorrente, pubblicando su siti per adulti video privati ritraenti la moglie nella sua vita privata e intimità, all'insaputa della stessa.
2. Merito della lite. Ragioni di fatto e di diritto.
2.1. Domanda di addebito.
L'art. 151, secondo comma, c.c. stabilisce “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
2 Presupposto fondamentale della dichiarazione di addebito, pertanto, è, oltre alla domanda di parte, la prova della violazione, da parte del coniuge contro il quale l'addebito è richiesto, di uno o più obblighi derivanti dal matrimonio.
La valutazione discrezionale del giudice di merito deve comprendere il complessivo comportamento dei coniugi nello svolgimento del rapporto coniugale, con la conseguenza che il contegno tenuto da un coniuge dovrà
essere giudicato valutandolo comparativamente con quello tenuto dall'altro coniuge (Cass. civ. n. 11792 del 05/05/2021). Tuttavia, il comportamento oggettivamente riprovevole di un coniuge non può dirsi giustificato dalla provocazione dell'altro quando si traduca nella violazione di regole imperative di condotta e di norme morali di particolare rilevanza sociale ovvero la violazione degli obblighi di fedeltà e di assistenza morale e materiale. Altro presupposto per la pronuncia di addebito è l'accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, gravando sul coniuge richiedente l'onere della prova, sia della contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia dell'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. (Cass. civ. n. 16691 del 05/08/2020).
Orbene, ciò premesso, le condotte che la moglie imputa al marito –
indubbiamente lesive di beni giuridici costituzionalmente tutelati – non costituiscono, tuttavia, la causa scatenante la crisi coniugale, la quale si è
manifestata ben prima che la ricorrente scoprisse sul computer in uso al marito il materiale video-fotografico illegittimamente diffuso.
Infatti, è la medesima ricorrente che dichiara in ricorso:
1) che tra la fine del 2017 ed il 2018, il marito faceva abuso di bevande alcoliche, i cui effetti hanno determinato, nella primavera del 2018, la necessità
per il di ricorrere a cure medico-sanitarie; CP_1
3 2) che in data 11/09/2019, il marito si è allontanato dalla casa familiare, sita in
Palermo nella via Principe di Villafranca n. 46, portando con sé
esclusivamente il cane e pochi indumenti ed effetti personali, comunicando il giorno successivo alla ricorrente di essere giunto ad Agropoli (Sa);
3) che in data 27/09/2019 il marito comunicava alla moglie di aver maturato l'intento di procedere a richiedere la separazione dei coniugi che chiedeva di ottenere in tempi rapidi;
4) che la moglie, nonostante avesse sempre cercato di salvare il rapporto coniugale, ha ritenuto che, a quel punto, visto l'atteggiamento del marito, la separazione rappresentasse l'unica soluzione (v. pag. 4 del ricorso).
Orbene solo successivamente a tali fatti, in data 2 ottobre 2019, la moglie ha dichiarato di aver scoperto, nell'intento di utilizzare un computer portatile in uso alla famiglia per la propria attività professionale, l'esistenza di conversazioni di messagistica istantanea intrattenute dal marito a sfondo sessuale e con indebita menzione della moglie e dei suoi familiari, anche con contenuti denigratori, e divulgazione, ai propri interlocutori, per evidenti fini sessuali, di fotografie ritraenti l'odierna ricorrente dallo stesso scattate,
profittando della quotidianità e della intimità matrimoniale.
È evidente, pertanto, che la scoperta delle condotte antigiuridiche del marito è
avvenuta successivamente al proposito di entrambi i coniugi di pervenire alla separazione.
Certamente le condotte, per cui pende procedimento penale, come documentato da parte ricorrente, siccome contestate dal marito nei suoi scritti difensivi, debbono essere accertate nelle sedi opportune e, laddove, sussistenti i requisiti, punite ai sensi di legge;
ma non sono di per sé tali, per via dell'andamento dei fatti come sopra riportato, ad aver determinato la crisi coniugale, già conclamata prima della scoperta delle condotte illecite.
Infatti, secondo condivisibile principio di diritto “In tema di separazione
4 personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale,
con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze,
quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale” (Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16698 del 05/08/2020).
Né può ritenersi che il trasferimento del marito in Agropoli (Sa) possa costituire inequivocabilmente abbandono del tetto coniugale, come successivamente sostenuto da parte ricorrente negli scritti difensivi conclusionali, in quanto è la medesima ricorrente ad aver dichiarato (a pagina
3 del ricorso) che il marito le aveva preannunciato la volontà di recarsi ad
Agropoli presso la casa dei propri genitori e che la moglie aveva recepito tale notizia come l'occasione da parte del marito di apportare un aiuto alla di lui famiglia di origine. Non sono emersi inequivocabilmente, pertanto, all'epoca dei fatti, la volontà e la percezione di un allontanamento definitivo allo scopo di troncare la convivenza.
Infatti, secondo condivisibile principio di diritto “In tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza,
anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali” (Cass. Sez. 1, 24/04/2024, n. 11032).
La successiva comunicazione della volontà di procedere alla separazione, poi,
5 è stata accolta e condivisa dalla moglie come soluzione inevitabile (come si evince da pag. 4 del ricorso), segno evidente che il trasferimento del marito rappresentava l'epilogo di una crisi coniugale in atto da tempo.
Per tali ragioni, superflua e irrilevante ai fini del decidere appare l'ammissione delle prove testimoniali richieste dalle parti.
La domanda di addebito sarà, pertanto, respinta.
2. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza sulla domanda di addebito e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento
(valore indeterminabile, complessità bassa), e dell'attività effettivamente svolta, che non ha visto lo svolgimento di istruttoria, e considerando che la parte vittoriosa non ha espletato attività difensiva nella fase decisoria, valori minimi, ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
respinge la domanda di addebito della separazione formulata dalla parte ricorrente nei confronti di parte resistente;
condanna al pagamento, in favore di , delle Parte_1 CP_1
spese di lite che liquida in complessivi euro 1.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 25/02/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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