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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 06/11/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1824/2018 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda sezione civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore
OGGETTO: ha pronunciato la seguente
Promessa di S E N T E N Z A pagamento. nella causa civile n. 1824/2018 R.G. promossa
d a
(C.F. rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Pier Giuseppe Tibaldini e dall'avv. Romina Frosio Roncalli del foro di Bergamo, giusta delega in atti;
APPELLANTE
c o n t r o
P.IVA in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante , assistita e difesa, giusta CP_2 pagina 1 di 4 procura in calce alla comparsa in grado di appello, dall'avv. Elisabetta Luzzana
del foro di Bergamo;
APPELLATA
In punto: Appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1897/2018
pubblicata in data 20.09.2018.
FATTO E DIRITTO
proponeva appello avverso la sentenza in epigrafe con Parte_1
cui era stata rigettata dal Tribunale di Bergamo l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 3274/2015 emesso in data 24.06.2015 dal Tribunale di Bergamo in forza del quale era stata condannata a pagare a Controparte_1
la somma di € 5.980 oltre interessi e spese.
[...]
Il primo giudice rilevava che la disposta consulenza tecnica aveva accertato l'autenticità della sottoscrizione dell'opponente sulla ricognizione di debito prodotta quale doc. 6 e che, con riguardo alla doglianze di riempimento di foglio abusivo in bianco, era necessario esperire querela di falso, mentre in caso di semplice difformità rispetto ai patti, ossia contra pacta, occorreva dare la dimostrazione del contrario patto.
Parte appellante proponeva querela di falso e questa Corte, con ordinanza
5.04.2019, disattendeva l'istanza ex art. 283 c.p.c., ma vista la potenziale rilevanza della querela di falso, sospendeva il processo assegnando termine di giorni 60 per la riassunzione innanzi al Tribunale di Bergamo.
La causa veniva riassunta innanzi al Tribunale di Bergamo (proc. N. 4750/2019 pagina 2 di 4 R.G, ma le parti in data 30.11.2021 conciliavano la lite sottoscrivendo verbale di conciliazione.
Il presente giudizio non veniva più riassunto nel termine di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione ed anzi, con nota congiunta datata
23.10.2025, i procuratori delle parti chiedevano la declaratoria di estinzione del presente processo a spese compensate.
In effetti, osserva la Corte che la mancata riassunzione del processo nel termine di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione (o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'art. 295 c.p.c.) determina l'estinzione del processo.
Pertanto, va dichiarata l'estinzione del processo a spese compensate, dovendo all'uopo provvedersi con sentenza in quanto atto tipico con il quale il collegio definisce il giudizio di appello, con ciò restando precluso l'esame di ogni altra questione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando:
dichiara estinto il presente giudizio per mancata tempestiva riassunzione, a spese integralmente compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di Consiglio del 4.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi pagina 3 di 4
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 4 di 4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda sezione civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore
OGGETTO: ha pronunciato la seguente
Promessa di S E N T E N Z A pagamento. nella causa civile n. 1824/2018 R.G. promossa
d a
(C.F. rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Pier Giuseppe Tibaldini e dall'avv. Romina Frosio Roncalli del foro di Bergamo, giusta delega in atti;
APPELLANTE
c o n t r o
P.IVA in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante , assistita e difesa, giusta CP_2 pagina 1 di 4 procura in calce alla comparsa in grado di appello, dall'avv. Elisabetta Luzzana
del foro di Bergamo;
APPELLATA
In punto: Appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1897/2018
pubblicata in data 20.09.2018.
FATTO E DIRITTO
proponeva appello avverso la sentenza in epigrafe con Parte_1
cui era stata rigettata dal Tribunale di Bergamo l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 3274/2015 emesso in data 24.06.2015 dal Tribunale di Bergamo in forza del quale era stata condannata a pagare a Controparte_1
la somma di € 5.980 oltre interessi e spese.
[...]
Il primo giudice rilevava che la disposta consulenza tecnica aveva accertato l'autenticità della sottoscrizione dell'opponente sulla ricognizione di debito prodotta quale doc. 6 e che, con riguardo alla doglianze di riempimento di foglio abusivo in bianco, era necessario esperire querela di falso, mentre in caso di semplice difformità rispetto ai patti, ossia contra pacta, occorreva dare la dimostrazione del contrario patto.
Parte appellante proponeva querela di falso e questa Corte, con ordinanza
5.04.2019, disattendeva l'istanza ex art. 283 c.p.c., ma vista la potenziale rilevanza della querela di falso, sospendeva il processo assegnando termine di giorni 60 per la riassunzione innanzi al Tribunale di Bergamo.
La causa veniva riassunta innanzi al Tribunale di Bergamo (proc. N. 4750/2019 pagina 2 di 4 R.G, ma le parti in data 30.11.2021 conciliavano la lite sottoscrivendo verbale di conciliazione.
Il presente giudizio non veniva più riassunto nel termine di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione ed anzi, con nota congiunta datata
23.10.2025, i procuratori delle parti chiedevano la declaratoria di estinzione del presente processo a spese compensate.
In effetti, osserva la Corte che la mancata riassunzione del processo nel termine di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione (o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'art. 295 c.p.c.) determina l'estinzione del processo.
Pertanto, va dichiarata l'estinzione del processo a spese compensate, dovendo all'uopo provvedersi con sentenza in quanto atto tipico con il quale il collegio definisce il giudizio di appello, con ciò restando precluso l'esame di ogni altra questione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando:
dichiara estinto il presente giudizio per mancata tempestiva riassunzione, a spese integralmente compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di Consiglio del 4.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi pagina 3 di 4
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 4 di 4