Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1635/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott. MATTEO DEL VESCO Giudice dott. VINCENZO CILIBERTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da:
Parte_1
Con l'avv. FRANCESCA COMMISSATI
e
Controparte_1
Con l'avv. FRANCESCA COMMISSATI
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Posta in decisione sulle conclusioni congiunte delle parti precisate come da note per l'udienza di trattazione scritta ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 03/10/2024:
“1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e nel Comune di Salzano, in data 11.12.2004, con Parte_1 Controparte_1
atto registrato nel citato Comune al n. 35, Parte 2, Sezione A, ordinando all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune competente di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio. 2) Confermarsi l'affidamento della secondogenita, ad oggi ancora minorenne, , in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza e Persona_1
1
- rimarrà con il padre un fine settimana ogni due, dal venerdì pomeriggio ad ore 18.00 fino alla domenica sera ad ore 21.00, in cui verrà riaccompagnata a casa della madre o, nel periodo scolastico, sino al lunedì mattina in cui verrà portata a scuola, nonché il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola, o dalle 16.00 durante le vacanze scolastiche, sino all'indomani in cui verrà riportata a scuola o a casa della madre;
- rimarrà con il padre il giorno della Festa del Papà e con la madre il giorno della Festa della Mamma, nonché con ciascun genitore il giorno del suo onomastico e del compleanno, il tutto dalle ore 9.30 alle ore 21.00, se trattasi di giorno festivo, altrimenti dalle 16.00 alle
21.00 se lavorativo, con riconsegna poi presso l'abitazione del genitore di turno secondo l'ordinario calendario;
- durante le vacanze natalizie rimarrà con un genitore la settimana dal 24 al 30 dicembre compresi e con l'altro la settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi, ferma restando l'alternanza di anno in anno tra i genitori per i giorni di Natale e Capodanno;
- durante le ferie pasquali trascorrerà invece tre giorni con un genitore e tre giorni con l'altro, ferma restando l'alternanza di anno in anno tra i genitori per i giorni di Pasqua e del
Lunedì dell'Angelo, nonché per i giorni di Natale e Pasqua;
- durante le vacanze estive potrà trascorrere con ciascun genitore una settimana, nel mese di giugno o di luglio, e due settimane, anche non consecutive, nel mese di agosto, previa concertazione tra genitori dei relativi periodi che dovrà avvenire entro il 30 maggio di ciascun anno.
Il tutto dovrà però sempre avvenire nel pieno rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia e di quelli lavorativi dei genitori. Si fa comunque salva la facoltà dei genitori di accordarsi anche differentemente e gli eventuali cambiamenti, qualora dovessero comportare la compromissione dei turni di uno dei due, implicheranno poi l'impegno reciproco a recuperarli.
4) Il Sig. continuerà a versare, entro il giorno 15 di ogni mese, alla signora CP_1 Pt_1
l'importo di € 800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento di e , tuttora non economicamente autosufficiente, assegno che dovrà essere Per_1 Per_2
rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo al deposito
2 del presente ricorso. 5) I ricorrenti concordano che l'Assegno Unico Universale spetterà esclusivamente alla signora , con rinunzia dunque ad esso da parte del sig. . Pt_1 CP_1
6) Entrambi i genitori continueranno a contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie per i figli, riportandosi interamente sul punto al Protocollo adottato dal
Tribunale di Venezia da intendersi qui richiamato ed accettato. 7) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla reciprocamente sarà dovuto a titolo di contributo al loro mantenimento. 8) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio loro e della figlia minorenne, per motivi turistici;
ciascun genitore dovrà informare l'altro su dove intende condurre i figli in vacanza, informandolo almeno una settimana prima della partenza sull'indirizzo esatto e sul mezzo di trasporto che utilizzerà. 9) Spese legali compensate e contributo unificato per giusta metà tra i ricorrenti.” per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto dep. 16/04/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in data 11/12/2004 nel Comune di Salzano e dalla cui unione sono nati i figli
(24/06/2005) e (10/03/2012). Per_2 Per_1
Nelle note scritte autorizzate per la discussione i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso e la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. concludeva, in conformità, in atti, e il GI rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dal 27/04/2021, data dell'udienza di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
3 Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle per la prole tanto agli interessi morali e materiali della figlia minore quanto agli interessi Per_1
materiali del figlio , in quanto maggiorenne ma non economicamente indipendente. Per_2
Il tutto come da ricorso.
È peraltro manifestamente superflua l'audizione della prole, audizione che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe peraltro un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Non vi sono condizioni tra le parti, dichiaratesi reciprocamente autonome sul piano economico.
Nulla per le spese legali, considerata la natura della causa congiuntamente promossa a ministero di unico difensore.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Salzano il 11/12/2004 tra e Parte_1 CP_1
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Salzano nel Registro Atti
[...] di Matrimonio dell'Anno 2004, Parte 2, Serie A, n. 35.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti.
Nulla per le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Salzano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 7.1.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore dott.ssa Silvia Barison
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