Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 25/03/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25 marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1924/2024 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonina Scifo, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Giannico, giusta procura in atti,
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 14.06.2024, l'odierno ricorrente propone impugnazione avverso il provvedimento dell' datato 22.01.2024, chiedendo dichiararsene la nullità e/o disporsi il suo CP_1
annullamento. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito in giudizio l' , deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiede CP_1
il rigetto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
______________________
29/02/2024, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07074673 per un importo complessivo di euro 12.628,80” in quanto “a seguito di visita di revisione sanitaria del 03/02/2022, la CML revoca l'indennità di accompagnamento”.
Tanto premesso, giova evidenziarsi che le somme erogate dall' attengono ad una prestazione CP_1
di tipo assistenziale e non pensionistica, di modo che non vengono in rilievo le previsioni di cui all'art. 52, comma 2, della l. 88/1989 (come interpretato autenticamente dall'art. 13 della l.
412/1991) – le quali si applicano invero alle sole prestazioni, tassativamente indicate, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria – ma piuttosto la speciale disciplina contenuta nell'art. 42 del d.l. 269/2003 la quale, se da una parte esclude la ripetibilità delle somme indebitamente erogate su prestazioni di invalidità civile nel caso in cui venga accertato, successivamente a visita medica di revisione, la mancanza del requisito sanitario (comma 4), dall'altro – in caso di accertato difetto del requisito reddituale – non pone limiti al recupero degli indebiti (comma 5). Appare evidente, e certamente non contraria al principio di ragionevolezza, la ratio della diversificazione del trattamento normativo, avendo il legislatore ritenuto che, in mancanza dei requisiti reddituali, non vi sia un affidamento del beneficiario da tutelare, a differenza di quel che accade nella diversa ipotesi del difetto del requisito sanitario, che invece l'interessato potrebbe in buona fede – attesa fra l'altro la particolare difficoltà di accertamento dello stesso – essere convinto di possedere.
Segnatamente, dalla documentazione versata in atti si evince che l'indebito per cui vi è causa trae origine dal sopravvenuto accertamento dell'assenza del requisito sanitario in ordine alla percezione della prestazione di invalidità civile a lui precedentemente riconosciuta.
Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito sanitario, va ricordato in punto di diritto che, ai sensi dell'art. 4, comma 3-ter, del d.l. n. 323/1996 convertito con modificazioni dalla legge n. 425/1996, “In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la
Direzione generale di cui al comma 1 provvede, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica”; ancora l'art. 52, comma 3, della legge n.449/1997, prevede che “Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'art 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698”, il quale, a sua volta, dispone che “Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti”.
Sul punto, si osserva che, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 4 agosto 2022, n.
24180), l'indebito che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.
Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, occorre rilevare che è documentato (e, ancor più, incontestato) che l' abbia comunicato all'odierno ricorrente il verbale della CP_1
Commissione Medica del 3.02.2022 con cui era stato dichiarato “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 2 L. 118/71” senza diritto all'indennità di accompagnamento e, pertanto, si ritiene che l' abbia titolo per la ripetizione, nei suoi confronti, della somma CP_1 indebitamente erogata nel periodo compreso tra l'1.03.2022 e il 29.02.2024.
Per le suesposte ragioni, il ricorso non risulta, quindi, meritevole di accoglimento.
Avuto riguardo alla peculiarità delle questioni trattate, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, il 25 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo