Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/04/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Treviso
Seconda Sezione civile
Verbale d'udienza con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa n. 7096/2023 r.g. promossa da c.f. e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Sergio Calvetti C.F._2
ATTORI nei confronti di numero di codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Controparte_1
Imprese di Treviso – LU , rappresentata da (già P.IVA_1 Controparte_2
, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese presso CP_3
la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi
10311000961, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2521466, con gli Avvocati Giulia
Galati, Andrea Siena e Davide Sarina
CONVENUTA
Oggi 10 aprile 2025 davanti al giudice istruttore Clarice Di Tullio compaiono, per gli attori, l'avv. Laura Cagnin in sostituzione dell'avv. Sergio Calvetti e, per la convenuta, l'avv. Chiara Torresan in sostituzione dell'avv. Davide Sarina.
I procuratori discutono la causa riportandosi agli atti e precisano le conclusioni come da rispettivi fogli già depositati in via telematica.
Il giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, il giudice pronuncia sentenza definitiva del giudizio, dando lettura del dispositivo e della motivazione in assenza dei procuratori delle parti allontanatisi dall'aula d'udienza.
***
e hanno proposto opposizione, ai sensi dell'art. 615, Parte_1 Parte_2
comma 1, c.p.c., al precetto con il quale quale procuratrice di Controparte_2
ha loro intimato il pagamento della somma di euro 200.496,38 Controparte_1
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 7096/2023 r.g. 1
stipulato con Parte_3
Gli opponenti hanno premesso che il mutuo era stato stipulato in esecuzione di una transazione stipulata con il 5.12.2012 al fine di ridurre una Parte_3
pregressa esposizione debitoria per apertura di credito in conto corrente;
hanno dedotto, preliminarmente, il difetto di legittimazione di in quanto Controparte_2
non iscritta all'albo ex art. 106 TUB e quindi impossibilitata a svolgere l'attività di recupero di crediti cartolarizzati ex legge n. 130/1999; nel merito, la nullità e/o inefficacia del titolo, in quanto stipulato al solo scopo della riduzione e contestuale dilazione di un debito degli opponenti in conto corrente;
la nullità della transazione per difetto di sottoscrizione della banca e perché conservativa di rapporti contrattuali (di conto corrente) a loro volta nulli (per mancanza di sottoscrizione dei correntisti, per anatocismo, per poste contabili indebiti e interessi ultralegali);
l'inefficacia della transazione, per mancato avveramento della condizione apposta;
la nullità del mutuo per difetto della manifestazione di consenso della banca e perché collegato funzionalmente a transazione nulla.
Gli attori hanno chiesto che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, sia accertata la nullità e/o l'inefficacia della transazione e del mutuo e l'inidoneità di quest'ultimo a costituire valido titolo esecutivo.
La convenuta ha contestato diffusamente le deduzioni attoree e chiesto il rigetto dell'opposizione.
La causa, istruita documentalmente, è stata discussa dalle parti all'udienza odierna.
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La preliminare deduzione degli attori in punto di mancanza di iscrizione di
[...] all'albo ex art. 106 TUB. CP_2
Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l.
n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con
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n. 7096/2023 r.g. 2 la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (Cass. ord. n. 7243/2024).
Nel merito, è del pari infondata la deduzione di nullità del mutuo fondiario (e della coeva transazione).
Va infatti considerato, alle luce del prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che, ai fini del perfezionamento del mutuo, è sufficiente la dazione giuridica delle somme e che la traditio si verifica anche con l'accredito delle somme in conto corrente, irrilevante essendo che le somme stesse siano destinate al ripianamento del saldo negativo del conto stesso o comunque per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario (Cass. sent. n. 23149/2022; ord. n.
37654/2021).
Al detto orientamento le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dato continuità con la recentissima sentenza n. 5841/2025, con la quale è stato sancito il principio secondo il quale “il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso
l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo”.
E' stata così superata la tesi della riqualificazione del mutuo quale pactum de non petendo, richiamata dagli opponenti nei propri scritti difensivi.
Non può quindi dubitarsi della idoneità del mutuo de quo a costituire valido titolo esecutivo e della sua validità (e della coeva transazione) sotto il profilo genetico e funzionale.
Infine, le ulteriori deduzioni (comunque connotate da genericità specie in punto di addebiti indebiti) non possono essere condivise, avendo la creditrice serbato un
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n. 7096/2023 r.g. 3 comportamento concludente idoneo a palesare la volontà di avvalersi del contratto di mutuo (e per quel che interessa della coeva transazione).
In definitiva, l'opposizione è rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza degli attori e sono liquidate come da dispositivo, applicando i parametri medi per lo scaglione quanto alle fasi di studio e introduttiva e minimi quanto alle fasi istruttoria e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando all'udienza del 10 aprile
2025 sulla domanda proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
quale procuratrice di così provvede: Controparte_2 Controparte_1
rigetta la domanda;
condanna e alla rifusione, in favore della convenuta, Parte_1 Parte_2
delle spese processuali, che liquida in euro 9.142,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, iva e cpa.
Treviso, 10 aprile 2025
Il Giudice
Clarice Di Tullio
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