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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 05/11/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2403/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di AR, nella persona del Giudice Dott.ssa Elisabetta Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2403/2019 promossa con atto di citazione regolarmente notificato da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Porto Torres, via Ettore Sacchi n. 22, presso e nello studio dell'Avv. Costantino Biello
(C.F. che lo rappresenta e difende giusta delega a margine dell''atto di C.F._2
citazione,
ATTORE
CONTRO
(P. IVA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in Piazza d'Italia n. 31, 07100, e ivi elettivamente domiciliata in Viale CP_1
Umberto n. 42 presso lo studio dell'Avv. Gianmario Dettori (C.F. ) che la C.F._3
rappresenta e difende in forza di procura rilasciata su foglio separato alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTO
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043-2051c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER PARTE ATTRICE: Come da atto di citazione dell'08/07/2019: «Ogni contraria istanza rigettata,
a) Accertare e dichiarare il sinistro per cui è causa ascrivibile a fatto, colpa e responsabilità della in persona del suo legale rapp.te pro-tempore ai sensi dell'art. 2051 c.c. o Controparte_1 subordinatamente ai sensi dell'art. 2043 c.c. e, per l'effetto, b) Condannare la convenuta al risarcimento dei danni tutti subiti, fisici, morali, non patrimoniali ecc. in favore dell'attore quantificati in €. 52.000,00, o nella veriore somma accertanda in corso di causa tramite CTU medico legale che fin
pagina 1 di 7 d'ora si richiede, oltre interessi e rivalutazione dal fatto e sino al definitivo saldo;
c) Con vittoria di spese e competenze legali, oltre ad accessori di legge e spese generali imponibili in ragione del 15% »;
PER PARTE CONVENUTA: Come da comparsa di costituzione del 16/12/2019: «…
l'Amministrazione come sopra rappresentata e difesa, chiede che l'Ill.mo Controparte_2
Giudice adito, respinta ogni avversa eccezione, deduzione e conclusione, Voglia 1. Rigettare la domanda attrice mandando assolta l'Amministrazione Provinciale di AR, in persona del sindaco pro tempore da ogni avversa pretesa;
2. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio»;
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
l'Amministrazione Provinciale di AR al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro verificatosi in data 21/04/2017 lungo il percorso che costeggia la Strada Provinciale n. 81,
“litoranea S.S.200 – Marina di Sorso – Platamona – Porto Torres”, entro il Comune di Porto Torres, tra il km 15+600 ed il km 16+050. Ha allegato che in tale data, intorno alle ore 15:30 circa, stava percorrendo alla guida della propria bicicletta il percorso predetto, conosciuto come “stradina dell'amore”, in un tratto che consentiva il transito a pedoni e biciclette, allorquando aveva agganciato la propria maglietta all'altezza del gomito dx ad un'escrescenza metallica situata all'occhiello saldato ad uno dei paletti in ferro delimitanti la fine del suddetto tratto stradale.
Ha dedotto che in conseguenza di ciò aveva perso il controllo della bicicletta cadendo rovinosamente per terra e che, trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale civile di gli era stata diagnosticata CP_1
la frattura del femore sinistro.
Ha riferito che era stato ricoverato e che era stato sottoposto ad intervento chirurgico con stabilizzazione clinica alla data del 09/05/2017.
Ha lamentato di aver subito in conseguenza del sinistro de quo lesioni personali da cui era anche residuata una permanente riduzione della sua complessiva integrità fisica e, ritenuta la responsabilità per l'occorso in capo alla di AR, ha concluso come in epigrafe. CP_1
Con comparsa depositata in data 16/12/2019 si è costituita in giudizio l'Amministrazione Provinciale di
AR contestando la domanda attorea e i motivi posti a suo fondamento.
Ha eccepito in prima battuta che la caduta si era verificata in una stradina secondaria sotto la custodia del e non della , e che, di conseguenza, era eventualmente il Controparte_3 CP_1 CP_3
a dover rispondere degli asseriti danni.
Nel merito ha dedotto che il sinistro si era verificato a causa della condotta imprudente ed imperita dell'attore, contraria ai canoni della normale diligenza e dell'ordinaria prudenza, e che un comportamento prudente, consono ai luoghi, avrebbe certamente consentito al di evitare il Pt_1
pagina 2 di 7 sinistro, peraltro, avvenuto nel primo pomeriggio di una giornata primaverile, pertanto in condizioni di assoluta visibilità.
Ha anche eccepito il concorso colposo dell'attore ex art. 1227 c.c. e ha concluso come in epigrafe.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., la causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, con l'interrogatorio formale dell'attore e con l'escussione di testimoni.
All'esito, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio era stata sostituita l'udienza del 17 giugno
2025 ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti previa assegnazione alle stesse i termini di cui all'art 190 comma 1° c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
***
La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata per i motivi in appresso illustrati.
Non può difatti ritenersi provata la responsabilità della convenuta né ex art. 2051 c.c. né ex art. 2043
c.c.
Come è noto l'art. 2051 c.c. prevede che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Presupposti della responsabilità per danni da cose sono, quindi, la derivazione del danno dalla cosa e la custodia.
Si tratta di disposizione che pone un criterio di imputazione della responsabilità, basato sulla relazione di custodia che intercorre tra la "cosa" che ha cagionato il danno ed il soggetto che sarà chiamato a rispondere dello stesso.
Nel concetto di "cosa" in custodia si fa rientrare qualsiasi elemento inanimato, mobile o immobile, pericoloso o meno, allo stato solido, fluido o gassoso.
Inoltre, perché possa applicarsi la fattispecie di responsabilità in esame, occorre che sussista il nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa, nel senso che il primo deve costituire concretizzazione del rischio intrinseco al dinamismo della cosa o frutto dell'interazione della cosa con fattori esterni.
Come osservato di recente, infatti, l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, ma opera sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale (Corte Cost. ord. n. 2481/2018).
In sostanza l'art. 2051 cc sancisce la responsabilità del custode per il danno cagionato dalle cose in custodia, salvo che provi il caso fortuito e postula “che sia accertata la sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa ed il danno patito dal terzo, dovendo, a tal fine, ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le
pagina 3 di 7 conseguenze normali ed ordinarie di esso, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano causale, dalla sopravvenienza di circostanze da sole idonee a determinare l'evento” (Cass. civ. sent. n. 24804/08).
La Suprema Corte ha in particolare chiarito, quanto alla prova del nesso di causalità, che spetta all'attore dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. ex multis Cass. sent. n. 5910/011, n. 15389/011 n.
8005/010) mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
La Suprema Corte ha inoltre specificato che “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sè idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.). Qualora per contro si tratti di cosa di per sè statica e inerte e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.)” (Cass. Civ. sent. n.
6306/13).
In sostanza quando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di questa siano agevolmente percepibili, quindi, deve ritenersi che la situazione ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento cauto da parte dello stesso danneggiato, con la conseguenza dell'esclusione del danno quando la cosa venga ridotta al rango di mera occasione.
Qualora quindi la condotta del danneggiato sia connotata da peculiare imprudenza per non aver il soggetto utilizzato le cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze e, conseguentemente, sia idonea a integrare il caso fortuito idoneo ad elidere il nesso di causalità tra cosa e danno, a fronte di una situazione della cosa obiettivamente pericolosa, immediatamente e direttamente percepibile nessuna responsabilità risarcitoria è configurabile.
Con particolare riferimento poi alla questione relativa alle insidie stradali la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o di prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo e che nel compiere tale pagina 4 di 7 ultima valutazione, si deve tener conto che quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento di lui viene ad incidere nel dinamismo causale, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso.
In particolare, con la sentenza n. 23919 del 22 ottobre 2013, è stato affermato che «… il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti non può prescindere da un modello relazionale, per cui la cosa deve essere vista nel suo normale interagire col contesto dato talché una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante. Pertanto se il contatto con la cosa provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno in motivazione. In particolare sostiene questa Corte che, in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con
l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso» (conformi a tale indirizzo sono anche: Cass. n. 15761 del 29 luglio 2016; Cass. n. 287 del 13 gennaio 2015; Cass. n.
11946 del 16 maggio 2013; Cass. n. 16527 del 4 novembre 2003).
Tutto ciò premesso in diritto ritiene questo Giudice che l'espletata istruttoria non consenta di ritenere dimostrata la responsabilità della Provincia convenuta essendo emerso che la caduta dell'attore sia ascrivile esclusivamente alla condotta non prudente dello stesso.
È risultato provato in corso di causa che il in data 21.04.2017 intorno alle ore 15:00/15.30, si Pt_1
trovava alla guida della propria bicicletta nella litoranea tra porto Torres e Platamona c.d. S.S.200, tra il km 15+600 ed il km 16+050 all'inizio del tratto di strada conosciuto come “stradina dell'amore” in un tratto in cui era consentito il transito a pedoni e biciclette, allorquando passando nello spazio tra due paletti posti alla distanza di più di due metri tra loro, di colore bianco e rosso, la maglietta che indossava, precisamente la manica sul braccio destro, aveva “agganciato” i ferri che uscivano dal paletto posto sempre alla destra rispetto al senso di marcia tenuto e che tale paletto aveva trattenuto il facendolo catapultare in avanti e rovinare a terra con la sua bicicletta. Pt_1
pagina 5 di 7 La dinamica del sinistro come descritta è stata ammessa dall'attore in sede di interrogatorio formale e confermata dai testi escussi , che stava transitando anche lui in bici dietro il Testimone_1 Pt_1
e , che stava transitando a piedi nelle vicinanze. Testimone_2
Orbene il sinistro è avvenuto pertanto in pieno giorno, in condizioni di perfetta visibilità, i paletti erano chiaramente percepibili e distinguibili, anche in ragione del colore rosso e bianco, e lo spazio tra i due paletti era di oltre due metri tanto che, come confermato dall'attore e dai testi escussi, consentiva il transito di due biciclette in contemporanea.
Tali circostanze sono altresì confermate dall'esame delle fotografie raffiguranti pacificamente lo stato dei luoghi e riconosciute dai testi.
Deve quindi ritenersi che qualora il avesse tenuto una condotta prudente, diligente e consona Pt_1
allo stato dei luoghi, evitando di passare aderente ad uno dei paletti ma optando per il transito al centro dello spazio tra i due paletti, eventualmente arrestando la marcia qualora tale spazio fosse occupato, il sinistro non si sarebbe certamente verificato e ciò a prescindere dal grado di conoscenza che il ciclista avesse del tratto stradale.
In sostanza, posto che le esatte condizioni del tratto stradale erano agevolmente percepibili dall'attore, deve ritenersi che la situazione ingeneratasi fosse superabile mediante l'adozione di un comportamento cauto da parte dello stesso danneggiato, normalmente atteso e prevedibile in rapporto alle circostanze, il quale ha pertanto tenuto un comportamento imprudente tale da incidere causalmente sull'evento, elidendo totalmente il nesso causale tra cosa ed evento dannoso.
Per le stesse ragioni deve altresì escludersi che il paletto per cui è causa avesse i requisiti dell'insidia che legittimano il risarcimento dei danni ex art. 2043 cc, non ravvisandosi nello stato dei luoghi quella situazione di pericolo non visibile e che l'utente medio non è in grado di prevedere facendo uso della normale diligenza (cfr. ex multis Cass. civ. sent. n. 366/00, n. 1571/04).
La domanda attorea deve pertanto essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando lo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 il valore medio per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di AR, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1. - Rigetta la domanda attorea.
2. - Condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta, in persona del legale CP_1
rapp.te p.t., delle spese di lite che liquida in complessivi Euro € 5.077,00per competenze, oltre spese vive e accessori di legge. pagina 6 di 7 AR, 5 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di AR, nella persona del Giudice Dott.ssa Elisabetta Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2403/2019 promossa con atto di citazione regolarmente notificato da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Porto Torres, via Ettore Sacchi n. 22, presso e nello studio dell'Avv. Costantino Biello
(C.F. che lo rappresenta e difende giusta delega a margine dell''atto di C.F._2
citazione,
ATTORE
CONTRO
(P. IVA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in Piazza d'Italia n. 31, 07100, e ivi elettivamente domiciliata in Viale CP_1
Umberto n. 42 presso lo studio dell'Avv. Gianmario Dettori (C.F. ) che la C.F._3
rappresenta e difende in forza di procura rilasciata su foglio separato alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTO
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043-2051c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER PARTE ATTRICE: Come da atto di citazione dell'08/07/2019: «Ogni contraria istanza rigettata,
a) Accertare e dichiarare il sinistro per cui è causa ascrivibile a fatto, colpa e responsabilità della in persona del suo legale rapp.te pro-tempore ai sensi dell'art. 2051 c.c. o Controparte_1 subordinatamente ai sensi dell'art. 2043 c.c. e, per l'effetto, b) Condannare la convenuta al risarcimento dei danni tutti subiti, fisici, morali, non patrimoniali ecc. in favore dell'attore quantificati in €. 52.000,00, o nella veriore somma accertanda in corso di causa tramite CTU medico legale che fin
pagina 1 di 7 d'ora si richiede, oltre interessi e rivalutazione dal fatto e sino al definitivo saldo;
c) Con vittoria di spese e competenze legali, oltre ad accessori di legge e spese generali imponibili in ragione del 15% »;
PER PARTE CONVENUTA: Come da comparsa di costituzione del 16/12/2019: «…
l'Amministrazione come sopra rappresentata e difesa, chiede che l'Ill.mo Controparte_2
Giudice adito, respinta ogni avversa eccezione, deduzione e conclusione, Voglia 1. Rigettare la domanda attrice mandando assolta l'Amministrazione Provinciale di AR, in persona del sindaco pro tempore da ogni avversa pretesa;
2. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio»;
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
l'Amministrazione Provinciale di AR al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro verificatosi in data 21/04/2017 lungo il percorso che costeggia la Strada Provinciale n. 81,
“litoranea S.S.200 – Marina di Sorso – Platamona – Porto Torres”, entro il Comune di Porto Torres, tra il km 15+600 ed il km 16+050. Ha allegato che in tale data, intorno alle ore 15:30 circa, stava percorrendo alla guida della propria bicicletta il percorso predetto, conosciuto come “stradina dell'amore”, in un tratto che consentiva il transito a pedoni e biciclette, allorquando aveva agganciato la propria maglietta all'altezza del gomito dx ad un'escrescenza metallica situata all'occhiello saldato ad uno dei paletti in ferro delimitanti la fine del suddetto tratto stradale.
Ha dedotto che in conseguenza di ciò aveva perso il controllo della bicicletta cadendo rovinosamente per terra e che, trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale civile di gli era stata diagnosticata CP_1
la frattura del femore sinistro.
Ha riferito che era stato ricoverato e che era stato sottoposto ad intervento chirurgico con stabilizzazione clinica alla data del 09/05/2017.
Ha lamentato di aver subito in conseguenza del sinistro de quo lesioni personali da cui era anche residuata una permanente riduzione della sua complessiva integrità fisica e, ritenuta la responsabilità per l'occorso in capo alla di AR, ha concluso come in epigrafe. CP_1
Con comparsa depositata in data 16/12/2019 si è costituita in giudizio l'Amministrazione Provinciale di
AR contestando la domanda attorea e i motivi posti a suo fondamento.
Ha eccepito in prima battuta che la caduta si era verificata in una stradina secondaria sotto la custodia del e non della , e che, di conseguenza, era eventualmente il Controparte_3 CP_1 CP_3
a dover rispondere degli asseriti danni.
Nel merito ha dedotto che il sinistro si era verificato a causa della condotta imprudente ed imperita dell'attore, contraria ai canoni della normale diligenza e dell'ordinaria prudenza, e che un comportamento prudente, consono ai luoghi, avrebbe certamente consentito al di evitare il Pt_1
pagina 2 di 7 sinistro, peraltro, avvenuto nel primo pomeriggio di una giornata primaverile, pertanto in condizioni di assoluta visibilità.
Ha anche eccepito il concorso colposo dell'attore ex art. 1227 c.c. e ha concluso come in epigrafe.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., la causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, con l'interrogatorio formale dell'attore e con l'escussione di testimoni.
All'esito, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio era stata sostituita l'udienza del 17 giugno
2025 ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti previa assegnazione alle stesse i termini di cui all'art 190 comma 1° c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
***
La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata per i motivi in appresso illustrati.
Non può difatti ritenersi provata la responsabilità della convenuta né ex art. 2051 c.c. né ex art. 2043
c.c.
Come è noto l'art. 2051 c.c. prevede che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Presupposti della responsabilità per danni da cose sono, quindi, la derivazione del danno dalla cosa e la custodia.
Si tratta di disposizione che pone un criterio di imputazione della responsabilità, basato sulla relazione di custodia che intercorre tra la "cosa" che ha cagionato il danno ed il soggetto che sarà chiamato a rispondere dello stesso.
Nel concetto di "cosa" in custodia si fa rientrare qualsiasi elemento inanimato, mobile o immobile, pericoloso o meno, allo stato solido, fluido o gassoso.
Inoltre, perché possa applicarsi la fattispecie di responsabilità in esame, occorre che sussista il nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa, nel senso che il primo deve costituire concretizzazione del rischio intrinseco al dinamismo della cosa o frutto dell'interazione della cosa con fattori esterni.
Come osservato di recente, infatti, l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, ma opera sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale (Corte Cost. ord. n. 2481/2018).
In sostanza l'art. 2051 cc sancisce la responsabilità del custode per il danno cagionato dalle cose in custodia, salvo che provi il caso fortuito e postula “che sia accertata la sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa ed il danno patito dal terzo, dovendo, a tal fine, ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le
pagina 3 di 7 conseguenze normali ed ordinarie di esso, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano causale, dalla sopravvenienza di circostanze da sole idonee a determinare l'evento” (Cass. civ. sent. n. 24804/08).
La Suprema Corte ha in particolare chiarito, quanto alla prova del nesso di causalità, che spetta all'attore dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. ex multis Cass. sent. n. 5910/011, n. 15389/011 n.
8005/010) mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
La Suprema Corte ha inoltre specificato che “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sè idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.). Qualora per contro si tratti di cosa di per sè statica e inerte e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.)” (Cass. Civ. sent. n.
6306/13).
In sostanza quando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di questa siano agevolmente percepibili, quindi, deve ritenersi che la situazione ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento cauto da parte dello stesso danneggiato, con la conseguenza dell'esclusione del danno quando la cosa venga ridotta al rango di mera occasione.
Qualora quindi la condotta del danneggiato sia connotata da peculiare imprudenza per non aver il soggetto utilizzato le cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze e, conseguentemente, sia idonea a integrare il caso fortuito idoneo ad elidere il nesso di causalità tra cosa e danno, a fronte di una situazione della cosa obiettivamente pericolosa, immediatamente e direttamente percepibile nessuna responsabilità risarcitoria è configurabile.
Con particolare riferimento poi alla questione relativa alle insidie stradali la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o di prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo e che nel compiere tale pagina 4 di 7 ultima valutazione, si deve tener conto che quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento di lui viene ad incidere nel dinamismo causale, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso.
In particolare, con la sentenza n. 23919 del 22 ottobre 2013, è stato affermato che «… il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti non può prescindere da un modello relazionale, per cui la cosa deve essere vista nel suo normale interagire col contesto dato talché una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante. Pertanto se il contatto con la cosa provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno in motivazione. In particolare sostiene questa Corte che, in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con
l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso» (conformi a tale indirizzo sono anche: Cass. n. 15761 del 29 luglio 2016; Cass. n. 287 del 13 gennaio 2015; Cass. n.
11946 del 16 maggio 2013; Cass. n. 16527 del 4 novembre 2003).
Tutto ciò premesso in diritto ritiene questo Giudice che l'espletata istruttoria non consenta di ritenere dimostrata la responsabilità della Provincia convenuta essendo emerso che la caduta dell'attore sia ascrivile esclusivamente alla condotta non prudente dello stesso.
È risultato provato in corso di causa che il in data 21.04.2017 intorno alle ore 15:00/15.30, si Pt_1
trovava alla guida della propria bicicletta nella litoranea tra porto Torres e Platamona c.d. S.S.200, tra il km 15+600 ed il km 16+050 all'inizio del tratto di strada conosciuto come “stradina dell'amore” in un tratto in cui era consentito il transito a pedoni e biciclette, allorquando passando nello spazio tra due paletti posti alla distanza di più di due metri tra loro, di colore bianco e rosso, la maglietta che indossava, precisamente la manica sul braccio destro, aveva “agganciato” i ferri che uscivano dal paletto posto sempre alla destra rispetto al senso di marcia tenuto e che tale paletto aveva trattenuto il facendolo catapultare in avanti e rovinare a terra con la sua bicicletta. Pt_1
pagina 5 di 7 La dinamica del sinistro come descritta è stata ammessa dall'attore in sede di interrogatorio formale e confermata dai testi escussi , che stava transitando anche lui in bici dietro il Testimone_1 Pt_1
e , che stava transitando a piedi nelle vicinanze. Testimone_2
Orbene il sinistro è avvenuto pertanto in pieno giorno, in condizioni di perfetta visibilità, i paletti erano chiaramente percepibili e distinguibili, anche in ragione del colore rosso e bianco, e lo spazio tra i due paletti era di oltre due metri tanto che, come confermato dall'attore e dai testi escussi, consentiva il transito di due biciclette in contemporanea.
Tali circostanze sono altresì confermate dall'esame delle fotografie raffiguranti pacificamente lo stato dei luoghi e riconosciute dai testi.
Deve quindi ritenersi che qualora il avesse tenuto una condotta prudente, diligente e consona Pt_1
allo stato dei luoghi, evitando di passare aderente ad uno dei paletti ma optando per il transito al centro dello spazio tra i due paletti, eventualmente arrestando la marcia qualora tale spazio fosse occupato, il sinistro non si sarebbe certamente verificato e ciò a prescindere dal grado di conoscenza che il ciclista avesse del tratto stradale.
In sostanza, posto che le esatte condizioni del tratto stradale erano agevolmente percepibili dall'attore, deve ritenersi che la situazione ingeneratasi fosse superabile mediante l'adozione di un comportamento cauto da parte dello stesso danneggiato, normalmente atteso e prevedibile in rapporto alle circostanze, il quale ha pertanto tenuto un comportamento imprudente tale da incidere causalmente sull'evento, elidendo totalmente il nesso causale tra cosa ed evento dannoso.
Per le stesse ragioni deve altresì escludersi che il paletto per cui è causa avesse i requisiti dell'insidia che legittimano il risarcimento dei danni ex art. 2043 cc, non ravvisandosi nello stato dei luoghi quella situazione di pericolo non visibile e che l'utente medio non è in grado di prevedere facendo uso della normale diligenza (cfr. ex multis Cass. civ. sent. n. 366/00, n. 1571/04).
La domanda attorea deve pertanto essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando lo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 il valore medio per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di AR, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1. - Rigetta la domanda attorea.
2. - Condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta, in persona del legale CP_1
rapp.te p.t., delle spese di lite che liquida in complessivi Euro € 5.077,00per competenze, oltre spese vive e accessori di legge. pagina 6 di 7 AR, 5 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
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