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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/03/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 2008/ 2022
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. MATRONE ANIELLO presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall' CP_1 avv.to TOMASELLO ANTONELLA con il quale elettivamente domicilia in CP_1
- CORSO S.FELICE, 163 36100 VICENZA
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il ricorrente, ha esposto che l' , con la nota indicata in atti, gli ha comunicato di aver CP_1 corrisposto indebitamente la somma specificata in ricorso. Il ricorrente, contestando la pretesa dell' convenuto, ha chiesto CP_2
1 accertarsi l'illegittimità del provvedimento dell' . L si é CP_2 CP_1 costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso per le ragioni di cui alla memoria difensiva. La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note, in cui il ricorrente ha insistito affinché la causa fosse decisa.
In via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02: “Per aversi nullita' del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non e' sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma e' necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la nullita' del ricorso introduttivo per la errata indicazione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e per la mancata specificazione del tipo di contratto di arruolamento a tempo indeterminato invocato dal ricorrente).”. Nel merito appare opportuno premettere quanto segue. Ed invero, “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato- attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)” (Cass. civ., Sez. Unite, 04/08/2010, n. 18046). Tuttavia, la stessa Corte di cassazione, con sentenza del 5.1.2011, n. 198, ha precisato che l'onere della prova grava sul pensionato a condizione che l “nel provvedimento amministrativo di CP_2 recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente
2 l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico”. Nella specie, la lettera (a prescindere da alcuni refusi contenuti negli atti introduttivi, anche in relazione alle date, appare pacifico che la lettera contenente la richiesta di indebito sia quella versata in atti) contiene il riferimento al periodo in cui sarebbero state erogate somme maggiori del dovuto, ma i motivi – tenuto conto anche del carattere specificamente tecnico della questione e quindi della non facile comprensibilità per persone anche di media cultura – non sono indicati a parere del presente giudice in modo idoneo ( a prescindere dalla eventuale contraddittorietà con le ragioni successivamente allegate dall' a sostegno dell'indebito). Si legge infatti nel CP_2 provvedimento impugnato: ““la sua pensione...è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2018, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2018”;”. Al riguardo infatti non si dà fra l'altro alcuna indicazione sulla natura dei requisiti che sarebbero insussistenti. E' evidente che, di fronte ad un tale tipo di generica contestazione, il soggetto colpito dal provvedimento non si trova in una posizione idonea a comprendere le reali e specifiche ragioni della revoca e quindi, conseguentemente a preparare una adeguata difesa.
Deve, dunque, rilevarsi che manca, a sommesso avviso di questo giudice, una sufficiente indicazione sulle cause del presunto indebito. Non può quindi farsi gravare, nel caso in esame, sul ricorrente l'onere della prova della sussistenza delle condizioni che legittimavano la corresponsione della indennità nella misura ritenuta non corretta dall' . Infatti, come accennato, il ricorrente CP_2 doveva, in base all'atto sopra indicato, predisporre le proprie difese e indicare i mezzi di prova a pena delle decadenze di rito. Né può, pur riconoscendosi la controversia della questione, che deve essere tenuta però presente nel governo delle spese, ammettersi una prova in questa sede, in violazione del diritto di difesa del ricorrente. Deve quindi accogliersi la domanda dichiarandosi insussistente l'indebito. Le spese di lite considerata la novità e la complessità delle questioni esaminate devono essere compensate ricorrendo i presupposti dell'art. 92 c.p.c..
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: 1. - dichiara insussistente l'indebito di € 11.931,66, preteso dall' con l'atto impugnato;
CP_1
2. - compensa le spese di lite;
è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c.. Torre Annunziata 8/03/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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