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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 09/12/2025, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
IL G.O.P.,
a scioglimento della riserva assunta ll'udienza odierna letti gli atti di causa trattiene la causa in decisione sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato in udienza ed emette la seguente sentenza.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
R.G. n. 3190/2024
TRA
, ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in G. Di Biasio n. 222, rappresentata e difesa dall'avv. Manila Petrilli, presso il cui studio in Cassino FR alla via Enrico De Nicola 125, ha eletto domicilio, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, il quale procuratore dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio indirizzo di posta elettronica così indicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del D.P.R. Email_1 11/02/2005, n. 68,
– Ricorrente –
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore pro tempore Avv. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2
EL Di Siena, con domicilio eletto presso il suo studio in Cassino, Largo Dante n. 5,
– Resistente – nonchè
Dott. nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...] 49 c.f. rappresentato e difeso in calce al presente atto dall'Avv. C.F._2 EL Di Siena del Foro di Cassino. C.F. , ed elettivamente C.F._3 domiciliato presso il suo studio sito in Cassino al Largo Dante n. 5, tel e fax 0776 / 21775, indirizzo mail: PEC: Email_2 Email_3 rappresentato e difeso dall'Avv. EL Di Siena,
– Interventore –
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato in data 5 dicembre 2024 e notificato in data 20 gennaio 2025, la
1 sig.ra ha impugnato, ai sensi dell'art. 1137 c.c., la delibera assembleare del Parte_1
25 luglio 2024 del condominio Cassino”, chiedendone Controparte_1
l'annullamento integrale per asserita invalidità della costituzione dell'assemblea, mancanza di quorum deliberativi e assenza delle tabelle millesimali.
La delibera impugnata ha avuto ad oggetto:
1. la formale costituzione del;
CP_1
2. la nomina dell'amministratore nella persona dell'Avv. ; Controparte_2
3. il conferimento dell'incarico tecnico al geom. per la redazione Controparte_4 delle tabelle millesimali.
La ricorrente, presente in assemblea tramite delega all'Avv. Manila Petrilli, ha votato favorevolmente sul primo punto dell'ordine del giorno ovvero la costituzione del condominio, ha votato in modo contrario sui successivi due punti.
Si costituiva il resistente, con comparsa di costituzione e risposta del 15 CP_1
maggio 2025, eccependo:
• l'erroneità del rito (azione proposta con ricorso anziché con citazione);
• la tardività dell'impugnazione ai sensi dell'art. 1137 c.c.;
• la violazione dei termini di notifica ex art. 163-bis c.p.c.;
• la carenza di interesse ad agire sul punto della costituzione condominiale, avendo la ricorrente votato a favore.
Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità della delibera e richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. n. 18477/2010; Cass. n.
2406/2024).
È intervenuto ad adiuvandum il dott. comproprietario delle unità Controparte_3
immobiliari e principale interessato alla regolare gestione del fabbricato, il quale ha aderito integralmente alle difese del CP_1
Istruita la causa solo con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti attesa la natura documetale della causa, all'udienza odierna sulle conclusioni delle parti è stata trattenuta in decisione.
La domanda non è fondata e va rigettata per le ragioni che si seguito si diranno.
2 Ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (sul punto, v. Cass., Sez. V, Sent. 363/19; Cass., Sez. V, Sent. 11458/18).
Nello specifico, passando alla disamina delle emergenze processuali, deve rilevarsi che questo giudice, ai fini della presente decisione, non può non tener conto della eccezione tempestiva del convenuto di tardività dell'impgnazione. CP_1
L'eccezione sollevata dal è fondata. CP_1
Ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., le deliberazioni dell'assemblea possono essere impugnate dai condomini dissenzienti o assenti entro trenta giorni dalla deliberazione o dalla comunicazione del verbale. Il predetto termine risulta essere perentorio. Nel caso di specie tra l'altro la ricorrente era presente a mezzo del suo avvocato.
Nel caso di specie, la delibera risale al 25 luglio 2024.
La prima iniziativa della ricorrente idonea ad interrompere i termini risulta essere il ricorso depositato il 5 dicembre 2024, ben oltre il termine di legge, anche considerando la sospensione feriale dei termini processuali che comunque sarebbe spirato in data 24 settembre 2024.
L'avvio della procedura di mediazione in data 16 ottobre 2024, richiamato dalla ricorrente, non può ritenersi idoneo a interrompere validamente il termine decadenziale, non costituendo atto di impugnazione né equipollente alla notificazione del ricorso, e comunque anche a voler prendere in considerazione la data del 16 ottobre 2024 sarebbe comunque tardiva.
Pertanto, il ricorso deve ritenersi tardivo e conseguentemente inammissibile per intervenuta decadenza dal termine previsto dall'art. 1137 c.c., termine perentorio.
Tutte le altre questioni sollevate dal convenuto seppur fondate restano assorbite CP_1
dalla acclarata decandeza dell'impugnazione.
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Ciò posto il ricorso è inammossibile per tardività dell'impugnazione
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Cassino – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_5
con intervento ad adiuvandum del Dott. così
[...] Controparte_3
provvede: 1. Dichiara inammissibile il ricorso per tardività dell'impugnazione della delibera.
2. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 del resistente, e dell'interventore ad adiuvandum, che liquida per CP_1 ciascuna parte in € 1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Cassino, il 9 dicembre 2025.
Il G.o.p.
(d.ssa OR Napolano)
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