TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/11/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 1491/2024 RG. all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al
4.11.2025 e termine per repliche fino a sei giorni dopo; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte, ha pronunciato e pubblicato la seguente:
SENTENZA
TRA
, rapp. e dif. da Avv.to M. Vissani Parte_1
ricorrente
E
, in persona del suo Direttore Generale p.t. rapp. e dif. da CP_1
Avv.to L. Gnocchini
Resistente
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.11.2024, Parte_1 rappresentava:
di aver stipulato diversi contratti di collaborazione coordinata e continuativa con l'allora , ora , dal 2003 fino al Controparte_2 CP_1
2019;
di aver constatato, esaminando il proprio estratto conto Con previdenziale, che l' non aveva mai versato i contributi per i periodi lavorativi in oggetto;
che la situazione del lavoratore coordinato e continuativo era del tutto equiparabile a quella del lavoratore dipendente e che i contributi erano dovuti in quanto per effetto dell'articolo 2115 comma 2 Cod. Civ, per il quale l'imprenditore è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che a carico del prestatore di lavoro;
Con
Ciò posto chiedeva la condanna dell' al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali omessi.
Con L' si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
La ricorrente ha stipulato diversi contratti di collaborazione coordinata e continuativa con l' in qualità di Psicologa. CP_1
Nei contratti prodotti dalla tessa si legge che la ricorrente è Parte_2 iscritta – condizione peraltro necessaria per la stipula dei contratti in questione - all'ordine professionale.
2 Orbene, nel caso che ci occupa non può applicarsi la disciplina prevista dall'art. 2, primo comma, della legge n. 81/2015, per cui, a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, atteso che la disciplina in oggetto.
A prescindere dall'accertamento in ordine al fatto che le modalità di esecuzione siano o meno organizzate dal committente – che non è oggetto della presente controversia – la disciplina sopra richiamata non potrebbe comunque essere applicazione con riferimento “b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali”, qual è appunto il caso di specie.
Dall'esame dell'estratto contributivo prodotto dalla stessa ricorrente emerge che risulta presenza di assicurazione attiva presso l'
[...]
e che dal 1997 la ricorrente è iscritta alla Controparte_3 gestione separata.
Nella fattispecie, la ricorrente ha chiesto la condanna della “parte resistente al pagamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, come sopra descritti e quantificati”.
Né può farsi ricorso, come invocato dalla ricorrente, al principio di automaticità previsto dall'art. 2116 c.c.
Orbene, la Suprema Corte ha espressamente statuito che “Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116, comma 1,
c.c. non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata, atteso che, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 335 del 1995, essi sono personalmente obbligati alla contribuzione, restando irrilevante che
3 l'art. 1 del d.m. n. 281 del 1996, ponga anche a carico dei committenti, nella misura dei due terzi, l'obbligo di versamento dei contributi, trattandosi soltanto di una forma di delegazione legale di pagamento, diretta a semplificare la riscossione, che tuttavia non immuta i soggetti passivi dell'obbligazione contributiva. Qualora il committente abbia omesso il pagamento dei contributi dovuti, il collaboratore ha la facoltà di dichiarare CP_ all di assumere in proprio il debito relativo alla parte del contributo accollata al suo committente, salvo rivalersi nei confronti di costui per i danni,
o, in alternativa, di agire nei confronti del committente per il risarcimento dei danni ex art. 2116, comma 2, c.c. ovvero di esercitare l'azione di cui all'art. 13 della l. n. 1338 del 1962” Cass. Sez. L - , Sentenza n. 11430 del 30/04/2021
(Rv. 661110 - 01).
Alla luce dei principi sopra esposti, la domanda dunque non può che essere rigettata.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. pone a carico della ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 2.900,00 per competenze, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso spese generali.
Ancona, il 24.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 1491/2024 RG. all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al
4.11.2025 e termine per repliche fino a sei giorni dopo; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte, ha pronunciato e pubblicato la seguente:
SENTENZA
TRA
, rapp. e dif. da Avv.to M. Vissani Parte_1
ricorrente
E
, in persona del suo Direttore Generale p.t. rapp. e dif. da CP_1
Avv.to L. Gnocchini
Resistente
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.11.2024, Parte_1 rappresentava:
di aver stipulato diversi contratti di collaborazione coordinata e continuativa con l'allora , ora , dal 2003 fino al Controparte_2 CP_1
2019;
di aver constatato, esaminando il proprio estratto conto Con previdenziale, che l' non aveva mai versato i contributi per i periodi lavorativi in oggetto;
che la situazione del lavoratore coordinato e continuativo era del tutto equiparabile a quella del lavoratore dipendente e che i contributi erano dovuti in quanto per effetto dell'articolo 2115 comma 2 Cod. Civ, per il quale l'imprenditore è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che a carico del prestatore di lavoro;
Con
Ciò posto chiedeva la condanna dell' al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali omessi.
Con L' si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
La ricorrente ha stipulato diversi contratti di collaborazione coordinata e continuativa con l' in qualità di Psicologa. CP_1
Nei contratti prodotti dalla tessa si legge che la ricorrente è Parte_2 iscritta – condizione peraltro necessaria per la stipula dei contratti in questione - all'ordine professionale.
2 Orbene, nel caso che ci occupa non può applicarsi la disciplina prevista dall'art. 2, primo comma, della legge n. 81/2015, per cui, a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, atteso che la disciplina in oggetto.
A prescindere dall'accertamento in ordine al fatto che le modalità di esecuzione siano o meno organizzate dal committente – che non è oggetto della presente controversia – la disciplina sopra richiamata non potrebbe comunque essere applicazione con riferimento “b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali”, qual è appunto il caso di specie.
Dall'esame dell'estratto contributivo prodotto dalla stessa ricorrente emerge che risulta presenza di assicurazione attiva presso l'
[...]
e che dal 1997 la ricorrente è iscritta alla Controparte_3 gestione separata.
Nella fattispecie, la ricorrente ha chiesto la condanna della “parte resistente al pagamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, come sopra descritti e quantificati”.
Né può farsi ricorso, come invocato dalla ricorrente, al principio di automaticità previsto dall'art. 2116 c.c.
Orbene, la Suprema Corte ha espressamente statuito che “Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116, comma 1,
c.c. non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata, atteso che, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 335 del 1995, essi sono personalmente obbligati alla contribuzione, restando irrilevante che
3 l'art. 1 del d.m. n. 281 del 1996, ponga anche a carico dei committenti, nella misura dei due terzi, l'obbligo di versamento dei contributi, trattandosi soltanto di una forma di delegazione legale di pagamento, diretta a semplificare la riscossione, che tuttavia non immuta i soggetti passivi dell'obbligazione contributiva. Qualora il committente abbia omesso il pagamento dei contributi dovuti, il collaboratore ha la facoltà di dichiarare CP_ all di assumere in proprio il debito relativo alla parte del contributo accollata al suo committente, salvo rivalersi nei confronti di costui per i danni,
o, in alternativa, di agire nei confronti del committente per il risarcimento dei danni ex art. 2116, comma 2, c.c. ovvero di esercitare l'azione di cui all'art. 13 della l. n. 1338 del 1962” Cass. Sez. L - , Sentenza n. 11430 del 30/04/2021
(Rv. 661110 - 01).
Alla luce dei principi sopra esposti, la domanda dunque non può che essere rigettata.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. pone a carico della ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 2.900,00 per competenze, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso spese generali.
Ancona, il 24.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
4