Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00313/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01013/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1013 del 2025, proposto da
Ornella Quinto, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Americo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 538/2023, pubblicata in data 24 novembre 2023, emessa dal Tribunale di Siena, Sezione lavoro, notificata il 21 agosto 2024 e passata in giudicato come da attestazione della cancelleria del Tribunale di Siena del 20 gennaio 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 il dott. PA US e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È chiesta al T.A.R. l’esecuzione della sentenza n. 538/2023, in epigrafe, con la quale il Tribunale di Siena, in funzione di giudice del lavoro, ha accertato e dichiarato il diritto della ricorrente alla corresponsione di differenze stipendiali a titolo di Retribuzione Professionale Docenti e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’importo di euro 948,98 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
La sentenza, notificata all’amministrazione e passata in giudicato, sarebbe rimasta ineseguita.
Tanto premesso, la ricorrente conclude affinché al Ministero debitore sia ordinato di ottemperare al giudicato mediante corresponsione dell’importo dovuto.
1.1. Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata.
1.2. La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026.
2. La domanda è fondata.
In data 11 agosto 2024, la ricorrente ha notificato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai fini esecutivi, la sentenza n. 538/2023 del Tribunale di Siena. Questa è frattanto passata in giudicato, come da relativa attestazione di cancelleria, risultando altresì osservato il termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall’art. 14 co. 1 del d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione (la notifica del ricorso per ottemperanza è dell’8 aprile 2025).
Di contro, non è contestata l’inottemperanza del Ministero, al quale deve pertanto ordinarsi di dare esecuzione al giudicato, provvedendo – entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza – a corrispondere alla ricorrente l’importo di euro 948,98 oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Laddove l’inadempimento dovesse persistere, nei sessanta giorni successivi provvederà in veste di commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero intimato, o un funzionario da lui delegato.
Non vi sono poi ragioni ostative a fare anche applicazione della penalità di mora chiesta dalla ricorrente ai sensi dell’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a., e compatibile sia con il contenuto del giudicato posto in esecuzione (condanna pecuniaria: sul punto, basti rinviare a Cons. Stato, A.P., 25 giugno 2014, n. 15), sia con la nomina del commissario, trattandosi di strumenti di tutela concorrenti. La somma da corrispondere a questo titolo può essere stabilita in misura pari agli interessi legali maturati, sugli importi dovuti in linea capitale, a decorrere dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza e fino all’integrale pagamento.
Le spese del giudizio di ottemperanza, da distrarsi a favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti.
La presente decisione sarà trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
a) ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare immediata e integrale esecuzione a quanto disposto dal Tribunale di Siena con la sentenza n. 538/2023, in epigrafe, nei termini precisati in motivazione;
b) nomina per il caso di eventuale, ulteriore inottemperanza, il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero intimato affinché, in veste di commissario ad acta , provveda nei sessanta giorni successivi agli adempimenti del caso, con facoltà di delega;
c) stabilisce in misura pari agli interessi legali maturati sugli importi dovuti in linea capitale, a decorrere dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza e fino all’integrale soddisfo, la somma a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito per ogni ulteriore giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a.;
d) condanna infine il Ministero intimato alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 800,00, oltre agli accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. Francesco Americo, antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria per la trasmissione alla Procura regionale della Corte dei conti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VI La GU, Presidente
PA US, Consigliere, Estensore
Davide De Grazia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA US | VI La GU |
IL SEGRETARIO