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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA pronunciata all'udienza del 15/1/2025 nella causa iscritta al n. 4665/2023 r.g. tra con il patrocinio dell'Avv. Mario Lucci Parte_1 ricorrente
e
CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo per ottenere l'accertamento del requisito sanitario previsto per l'assegno di invalidità ex art. 1 della L. 222/84 a decorrere dalla domanda amministrativa del 21.2.2022; che in sede di atp (rg.n. 5905/2022) veniva riconosciuto ed omologato il requisito sanitario a decorrere dal 1.1.2023; di aver, quindi, contestato le conclusioni rassegnate dal ctu limitatamente alla decorrenza del requisito sanitario, depositando la dichiarazione di dissenso in data 9.8.2023. La ricorrente ha quindi agito al fine di ottenere l'accertamento del requisito sanitario di cui all'art. 1 l. 222/84 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 21.2.2022 e fino al 1.1.2023.
L'Ente resistente, nonostante la tempestività e regolarità della notifica non si è costituito e ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita documentalmente, e discussa all'udienza odierna.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Occorre in primo luogo rammentare che ai sensi dell'art. 1 L 222/84 “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' l'assicurato la cui capacità di Controparte_2 lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.”. Nel caso in esame gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio e specificati nella relazione dal medesimo redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo sono stati ritenuti di entità tale da integrare il requisito sanitario utile a norma dell'art. 1 l. 222/84 con decorrenza dal gennaio 2023. Il Ctu ha infatti affermato che “il periziato, con titolo di studio di 3^ media, svolge attività di
Guardia giurata;
nel gennaio 2022 è stato giudicato idoneo con limitazioni (evitare postura eretta prolungata) e nel gennaio 2023 è stato sospeso dal lavoro per inidoneità temporanea.”.
Quanto alla decorrenza, oggetto di contestazione in questa sede, il ctu in risposta alle osservazioni Per_ del CTP dott.ssa ha specificato che “Non si condividono le osservazioni redatte dal CTP in quanto nel gennaio 2022 veniva formulato dal medico competente un giudizio di idoneità con limitazioni: “evitare postura eretta prolungata”. A decorrere dal gennaio 2023 è stato adottato il provvedimento di sospensione temporanea dal lavoro e si è verificato un progressivo aggravamento della situazione tanto da rendere necessario un ricovero nel maggio del 2023 per restenosi serrata intrastenting. Sulla base di quanto sopra è stata indicata la decorrenza del gennaio 2023”.
Detta conclusione appare attendibile e può essere condivisa avendo il consulente dato un riferimento chiaro delle motivazioni per cui ha ritenuto il sussistere alla data indicata di tutte le condizioni riscontrate in sede di esame obiettivo, mentre alla data della domanda amministrativa tali condizioni dovevano ritenersi insussistenti essendo documentata nella richiamata valutazione una condizione di minor gravità, a fronte dell'espressa valutazione di idoneità al lavoro (seppur con limitazioni).
La consulenza effettuata appare, pertanto, metodologicamente corretta avendo preso in considerazione tutti gli elementi utili e necessari (visita, documentazione sanitaria) per l'espressione del giudizio medico.
La parte ricorrente afferma di non condividere la consulenza tecnica della prima fase, sostenendo che le conclusioni del CTU omettono di considerare il reale momento di insorgenza della patologia ed il loro effettivo decorso clinico.
Le doglianze avanzate si appalesano tuttavia generiche, e conseguentemente inidonee a superare o contrastare le risultanze dell'esame obiettivo espletato dal consulente con specifica attenzione agli aspetti funzionali, e, quindi, a giustificare integrazioni o rinnovi dell'indagine peritale.
In particolare, le parti ricorrente si limita ad opporre semplicemente le proprie valutazioni a quelle rese nella consulenza. Dal complesso delle critiche avanzate alle risultanze della consulenza emerge la mera contrapposizione, non approfondita, della propria tesi accertativa a quella espressa dalla consulenza. Non sono infatti stati evidenziati errori relativi alla metodologia usata, ai parametri utilizzati, agli elementi considerati o erroneamente non considerati per la valutazione. Neppure sono stati rilevati profili di contraddittorietà nel percorso argomentativo che impongano una rivalutazione del quadro clinico complessivo. Le doglianze contenute nel ricorso, del resto, sono meramente ripetitive rispetto a quelle svolte nel corso della perizia dal consulente di parte, rispetto alle quali il consulente tecnico d'ufficio ha già adeguatamente preso posizione confermando quanto già espresso nella relazione.
A fronte della carenza di allegazione così evidenziata non risulta possibile esperire un rinnovo di consulenza, che si presenterebbe come meramente ripetitivo di una valutazione già espressa e non condivisa. Pertanto, a fronte di un accertamento già compiuto, non allegando il ricorrente alcun elemento che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le risultanze del medesimo accertamento non possono che essere confermate.
Deve tuttavia essere dichiarata la sussistenza dei requisiti sanitari di cui all'art. 1 l. 222/84 a decorrere dal 1.1.2023, già riconosciuti in fase di ATP. L'omologa di tali requisiti non era possibile in sede di ATP, laddove le contestazioni anche parziali alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che l'accertamento sulla sussistenza dei requisiti riconosciuti dal consulente in sede di ATP è rimesso al giudice dell'opposizione, configurandosi interesse di parte a detto giudizio e quindi soccombenza soltanto parziale laddove, come nel caso di specie, i motivi di opposizione siano rigettati (Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3377 del 5/2/2019).
Le spese devono essere compensate tra le parti in ragione del parziale riconoscimento del requisito sanitario nel senso appena esposto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4665/2023 r.g.:
- Accerta la sussistenza in capo al ricorrente del requisito la sussistenza dei requisiti sanitari di cui all'art. 1 l. 222/84 a decorrere dal 1.1.2023.
- Compensa tra le parti le spese legali.
Tivoli, 15 gennaio 2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA pronunciata all'udienza del 15/1/2025 nella causa iscritta al n. 4665/2023 r.g. tra con il patrocinio dell'Avv. Mario Lucci Parte_1 ricorrente
e
CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo per ottenere l'accertamento del requisito sanitario previsto per l'assegno di invalidità ex art. 1 della L. 222/84 a decorrere dalla domanda amministrativa del 21.2.2022; che in sede di atp (rg.n. 5905/2022) veniva riconosciuto ed omologato il requisito sanitario a decorrere dal 1.1.2023; di aver, quindi, contestato le conclusioni rassegnate dal ctu limitatamente alla decorrenza del requisito sanitario, depositando la dichiarazione di dissenso in data 9.8.2023. La ricorrente ha quindi agito al fine di ottenere l'accertamento del requisito sanitario di cui all'art. 1 l. 222/84 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 21.2.2022 e fino al 1.1.2023.
L'Ente resistente, nonostante la tempestività e regolarità della notifica non si è costituito e ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita documentalmente, e discussa all'udienza odierna.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Occorre in primo luogo rammentare che ai sensi dell'art. 1 L 222/84 “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' l'assicurato la cui capacità di Controparte_2 lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.”. Nel caso in esame gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio e specificati nella relazione dal medesimo redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo sono stati ritenuti di entità tale da integrare il requisito sanitario utile a norma dell'art. 1 l. 222/84 con decorrenza dal gennaio 2023. Il Ctu ha infatti affermato che “il periziato, con titolo di studio di 3^ media, svolge attività di
Guardia giurata;
nel gennaio 2022 è stato giudicato idoneo con limitazioni (evitare postura eretta prolungata) e nel gennaio 2023 è stato sospeso dal lavoro per inidoneità temporanea.”.
Quanto alla decorrenza, oggetto di contestazione in questa sede, il ctu in risposta alle osservazioni Per_ del CTP dott.ssa ha specificato che “Non si condividono le osservazioni redatte dal CTP in quanto nel gennaio 2022 veniva formulato dal medico competente un giudizio di idoneità con limitazioni: “evitare postura eretta prolungata”. A decorrere dal gennaio 2023 è stato adottato il provvedimento di sospensione temporanea dal lavoro e si è verificato un progressivo aggravamento della situazione tanto da rendere necessario un ricovero nel maggio del 2023 per restenosi serrata intrastenting. Sulla base di quanto sopra è stata indicata la decorrenza del gennaio 2023”.
Detta conclusione appare attendibile e può essere condivisa avendo il consulente dato un riferimento chiaro delle motivazioni per cui ha ritenuto il sussistere alla data indicata di tutte le condizioni riscontrate in sede di esame obiettivo, mentre alla data della domanda amministrativa tali condizioni dovevano ritenersi insussistenti essendo documentata nella richiamata valutazione una condizione di minor gravità, a fronte dell'espressa valutazione di idoneità al lavoro (seppur con limitazioni).
La consulenza effettuata appare, pertanto, metodologicamente corretta avendo preso in considerazione tutti gli elementi utili e necessari (visita, documentazione sanitaria) per l'espressione del giudizio medico.
La parte ricorrente afferma di non condividere la consulenza tecnica della prima fase, sostenendo che le conclusioni del CTU omettono di considerare il reale momento di insorgenza della patologia ed il loro effettivo decorso clinico.
Le doglianze avanzate si appalesano tuttavia generiche, e conseguentemente inidonee a superare o contrastare le risultanze dell'esame obiettivo espletato dal consulente con specifica attenzione agli aspetti funzionali, e, quindi, a giustificare integrazioni o rinnovi dell'indagine peritale.
In particolare, le parti ricorrente si limita ad opporre semplicemente le proprie valutazioni a quelle rese nella consulenza. Dal complesso delle critiche avanzate alle risultanze della consulenza emerge la mera contrapposizione, non approfondita, della propria tesi accertativa a quella espressa dalla consulenza. Non sono infatti stati evidenziati errori relativi alla metodologia usata, ai parametri utilizzati, agli elementi considerati o erroneamente non considerati per la valutazione. Neppure sono stati rilevati profili di contraddittorietà nel percorso argomentativo che impongano una rivalutazione del quadro clinico complessivo. Le doglianze contenute nel ricorso, del resto, sono meramente ripetitive rispetto a quelle svolte nel corso della perizia dal consulente di parte, rispetto alle quali il consulente tecnico d'ufficio ha già adeguatamente preso posizione confermando quanto già espresso nella relazione.
A fronte della carenza di allegazione così evidenziata non risulta possibile esperire un rinnovo di consulenza, che si presenterebbe come meramente ripetitivo di una valutazione già espressa e non condivisa. Pertanto, a fronte di un accertamento già compiuto, non allegando il ricorrente alcun elemento che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le risultanze del medesimo accertamento non possono che essere confermate.
Deve tuttavia essere dichiarata la sussistenza dei requisiti sanitari di cui all'art. 1 l. 222/84 a decorrere dal 1.1.2023, già riconosciuti in fase di ATP. L'omologa di tali requisiti non era possibile in sede di ATP, laddove le contestazioni anche parziali alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che l'accertamento sulla sussistenza dei requisiti riconosciuti dal consulente in sede di ATP è rimesso al giudice dell'opposizione, configurandosi interesse di parte a detto giudizio e quindi soccombenza soltanto parziale laddove, come nel caso di specie, i motivi di opposizione siano rigettati (Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3377 del 5/2/2019).
Le spese devono essere compensate tra le parti in ragione del parziale riconoscimento del requisito sanitario nel senso appena esposto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4665/2023 r.g.:
- Accerta la sussistenza in capo al ricorrente del requisito la sussistenza dei requisiti sanitari di cui all'art. 1 l. 222/84 a decorrere dal 1.1.2023.
- Compensa tra le parti le spese legali.
Tivoli, 15 gennaio 2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni