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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 05/05/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - seconda sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 903 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ), titolare della omonima ditta individuale, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta mandato allegato all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Silvia Ciccarone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce alla Via A.S. Carafa n. 30
appellante
e
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Bruno Zappone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Lecce via Cicolella n. 8/B
appellata
*******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 15 aprile 2025
1 **********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 2657/2023, emessa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 28.09.2023, notificata il 03.10.23, il
Tribunale di Lecce rigettava la domanda proposta con atto di citazione del 12.10.2020 da Parte_1 nei confronti della , definendo le spese secondo soccombenza. Controparte_1
Ed invero.
Con atto di citazione e contestuale istanza cautelare ex artt. 669 bis e 670 c.p., in qualità Parte_1 di titolare dell'omonima ditta individuale, avente ad oggetto il commercio al dettaglio di carni macellate fresche, conveniva in giudizio la lamentando l'inadempimento della Controparte_1 convenuta rispetto agli obblighi nascenti dal contratto di compravendita, intercorso tra le parti in data
11.5.2020, relativo ad un bancone “caldo/freddo” per esposizione alimentare. Il prezzo concordato per la vendita era pari ad € 7.320,00, di cui € 6.100,00 per il bene ed € 1.220,00 per il montaggio, da corrispondere mediante n. 4 titoli cambiari, con scadenza rispettivamente il 30.07.2020, 30.08.2020,
30.09.2020, 30.10.2020. Assumeva il che il titolare della aveva garantito la funzionalità del Pt_1 CP_1 bene secondo una combinazione differente rispetto a quella presente in magazzino, assicurando, altresì, che, oltre all'importo aggiuntivo stabilito per il montaggio, il non avrebbe dovuto sostenere più Pt_1 alcun costo. L'attore deduceva che il bancone veniva installato, secondo l'ordine richiesto, da
[...]
, tecnico dipendente della società venditrice incaricato della consegna, e da , Per_1 Testimone_1 dipendente della Coop. Nova Frigo, società incaricata dalla venditrice per il montaggio del bene. Tuttavia,
l' , terminato il montaggio, richiedeva al il pagamento dell'ulteriore somma di € 1000,00 Tes_1 Pt_1 oltre iva, che veniva quindi corrisposta a mezzo di assegno, oltre alla somma di € 100,00 in contanti, il tutto effettuato nelle mani del figlio, , senza il rilascio né di fattura né di altro Controparte_2 documento contabile. Aggiungeva, quindi, il di aver poi riscontrato alcune difformità e vizi del Pt_1 bancone e, in particolare, la mancanza di un pannello di chiusura dell'ultimo elemento, riservato ai prodotti da forno, il gocciolamento delle guarnizioni, la mancanza di una illuminazione propria, la non adiacenza di tutti e tre gli elementi e la loro oscillazione, per cui provvedeva a denunciarle verbalmente al titolare della ditta venditrice, il quale, però, nonostante i numerosi solleciti del , non vi poneva Pt_1 rimedio. Rilevando che il bene si presentava quindi inidoneo all'uso cui era destinato, il concludeva Pt_1 chiedendo accertarsi l'inadempimento di controparte alle obbligazioni derivanti dal contratto e, per l'effetto, la condanna della società convenuta all'esatto adempimento, nonché alla riduzione del prezzo originariamente pattuito, detraendo dall' importo versato con le cambiali la somma di € 1.100,00, corrisposta dal nella mani di;
in subordine, agiva per la risoluzione del Pt_1 Testimone_1 contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., oltre, in ogni caso, al risarcimento del danno, quantificato al 50% del valore del bancone acquistato.
2 1.2. Con istanza cautelare ex artt. 669 e 670 c.p.c., il chiedeva anche il sequestro giudiziario delle Pt_1 cambiali emesse in pagamento ed in possesso della ovvero la sospensione della loro efficacia CP_1 esecutiva e l'oscuramento provvisorio dei dati nel Registro Informatico Protesti.
Il Tribunale, tuttavia, respingeva tale richiesta.
1.3. Ritualmente costituita nel giudizio di merito, la contestava gli Controparte_1 avversi assunti, chiedendone il rigetto.
1.4 All'esito dell'istruzione probatoria, svolta mediante interrogatorio formale e prova testimoniale, il primo giudice disattendeva le pretese attoree, ritenendole prive di supporto probatorio. Ed invero, il
Tribunale reputava provata invece la tesi della società convenuta, dal momento che i testi escussi,
-dipendente della incaricato del trasporto e della consegna del bene- Testimone_2 CP_1
e -dipendente della ditta Nova Frigo, preposto al montaggio -, avevano confermato Testimone_1 di aver consegnato il bene e di averlo installato nel punto vendita del secondo l'ordine richiesto, a Pt_1 regola d'arte, mentre indimostrate erano le doglianze afferenti le difformità riscontrate dal compratore, sia con riferimento alle caratteristiche qualitative del bancone che a quelle relative al funzionamento dello stesso. Come indimostrata era anche la testi di un tempestiva contestazione di vizi da parte del alla Pt_1 società venditrice. Infine, privo di riscontro era anche l'assunto del pagamento di un'ulteriore somma €
1.100,00, per il montaggio, dal momento che il teste aveva riferito di aver riscosso Testimone_1 dette somme per un altro intervento di manutenzione, successivo e indipendente dal montaggio in esame, in quanto correlato ad una problematica di una cella frigo diversa da quelle del bancone compravenduto,
e che comunque tale intervento pure era stato comunque saldato dalla società convenuta.
Conseguentemente, la domanda era respinta.
>>>>
2. Avverso detta sentenza con atto di citazione notificato il 02.11.2023 ha proposto Parte_1 appello, con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, affidando le censure a tre motivi di gravame,
e segnatamente:
1. Garanzia non prestata. Vizi denunciati relativi al differente montaggio degli elementi componenti il bancone. Errata valutazione ed interpretazione dei mezzi istruttori espletati. Omesso espletamento della CTU determinante ai fini del decidere: il deducente censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice, sulla scorta di una erronea applicazione degli artt. 1490 c.c. e ss., in tema di garanzia per i vizi dei beni oggetto di vendita, nonché di una carente lettura del compendio probatorio, ha disatteso la domanda attore, ritenendola sfornita di prova sotto tutti i profili dedotti. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, il Pt_1 avrebbe invero denunciato verbalmente, sin da subito, le problematiche relative al funzionamento del bene, derivanti dal montaggio del bancone secondo un ordine differente da quello presentato
3 in magazzino. Tale circostanza, a detta dell'appellante, sarebbe stata confermata in sede di interrogatorio formale dallo stesso il quale aveva dichiarato di aver ricevuto lamentele “in CP_1 prossimità dello scadere delle cambiali”, ossia nei successivi 60 giorni dal montaggio del bancone, tuttavia tale ammissione era stata trascurata dal giudice di prima istanza. Al contempo, il
Tribunale, valorizzando solo le dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta Persona_1
e ) ha ritenuto, del tutto immotivatamente, che la tesi attorea fosse priva di Testimone_1 supporto probatorio, pur avendo respinto la richiesta del volta all'ammissione di una Pt_1 consulenza tecnica, avanzata al fine di accertare l'esistenza dei difetti e delle difformità riscontrate sul bancone oggetto di causa. Pertanto, la difesa del reiterava, in questa fase di giudizio, la Pt_1 richiesta di ammissione della C.T.U., oltre a quella di espletamento della prova testimoniale
2. Prezzo del bancone concordato: € 7.320,00 montaggio compreso. Eseguito pagamento di
€ 7.320,00 oltre ad ulteriori € 1.100,00 non dovuti. Richiesta risarcimento. Vizio della motivazione. Errata valutazione della prova testimoniale di : il Testimone_1 Pt_1 rileva l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure, valorizzando le affermazioni del teste , ha imputato il pagamento della somma di € 1.100,00 Testimone_1 ad un nuovo intervento, comunque indimostrato, successivo al montaggio, richiesto dal Pt_1 su una cella frigo diversa e non collegata al bancone acquistato. A differenza di quanto argomentato dal Tribunale, invece il prezzo pattuito per la compravendita del bancone alimentare, pari ad € 7.320,00, era già comprensivo del costo del montaggio, fissato in € 1.220,00, sicchè al deducente con l'esborso di 1100€ sarebbe stata addebitata una somma ulteriore e maggiore rispetto a quella concordata, da imputare al montaggio del bancone. Aggiunge peraltro che non vi sarebbe alcuna prova del pagamento che la avrebbe effettuato in favore di Nova CP_1
Frigo per l'incarico relativo al montaggio del bancone, non avendo il convenuto allegato alcuna fattura del valore di € 1.293,20, come sostenuto, trattandosi, invece, di un importo saldato dal
, il quale, di contro, ha prodotto l'assegno di € 1.000,00, mai contestato da controparte, Pt_1 versato nelle mani del tecnico , nonché il consuntivo di spesa Nova Frigo, allegato Tes_1 anche dalla Parte_2
3. Errata applicazione del principio di soccombenza e condanna alle spese: il contesta
[...] Pt_1 il capo regolatorio delle spese di lite dal momento che la reciproca soccombenza fra le parti avrebbe dovuto indurre il primo giudice alla compensazione delle stesse, tenuto anche conto del rigetto della domanda della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. invocata dalla convenuta.
2.1.Ritualmente costituitasi in giudizio, la rilevando l'infondatezza Controparte_1 delle censure di controparte, chiede il rigetto dell'impugnazione.
4 Con provvedimento del 04.04.2024, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia stante la carenza dei relativi presupposti.
Alla udienza del 04.04.2024 il Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 15.04.2025 la causa stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
>>>
3. L'appello è infondato e va pertanto disatteso.
Ed infatti, il primo motivo di gravame non coglie nel segno, perché il tribunale è pervenuto alla decisione di rigetto della domanda dell'attore sulla base di una attenta e corretta lettura del corredo probatorio acquisito agli atti, tanto con riferimento alla prova di una effettiva e tempestiva contestazione da parte del dei vizi e difformità del bene acquistato ex art. 1490 cc e ss., sia con riferimento alla esistenza Pt_3 dei vizi dedotti ed alla complessiva ricostruzione della vicenda, basata sulla disamina delle dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta ( e ). Persona_1 Testimone_1
3.1.Giova precisare infatti che, per come si apprezza dalla lettura dei verbali del giudizio, gli unici testi escussi in primo grado sono stati e , atteso che la difesa del Testimone_2 Testimone_1
alla udienza del 14.2.2023 – fissata per il prosieguo della prova con l'escussione dei testi di parte Pt_1 attrice - ha rinunciato alla escussione del teste ( ammesso) ed ha chiesto il rinvio Controparte_2 della causa per la precisazione delle conclusioni, rinunciando così anche all'ascolto degli altri testi ammessi, che però non erano comparsi né in condizioni di comparire ( come attestato dai certificati medici prodotti in atti). La richiesta formulata dall'attore di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, determinando la chiusura della fase istruttoria, comporta automaticamente la impossibilità di integrare il compendio probatorio allegato all'atto introduttivo e correlativamente preclude – integrando rinuncia implicita - ogni possibilità di integrazione probatoria in appello. Ne consegue che alcuna prova in ordine ai presupposti della domanda proposta in citazione risulta acquisita in giudizio, sicché non solo la valutazione da parte del tribunale delle uniche prove orali acquisite ( deposizioni di e ) è immune da ogni censura, ma anche che le tesi difensive Persona_1 Testimone_1 esposte nell'atto introduttivo risultano del tutto indimostrate. Conseguenza inevitabile di quanto sopra evidenziato è che l'onere probatorio incombente sulla parte attrice non può dirsi assolto affatto, sicché resta confermato anche all'esito della disamina del motivo di gravame qui scrutinato il passaggio motivazionale della sentenza che ritiene la domanda sfornita di prova.
5 3.2. Quanto alla c.t.u. che non è stata ammessa in prime cure, va segnalato che il aveva proposto in Pt_3 corso di causa una istanza ex art. 696 cpc per accertamento tecnico preventivo necessario alla verifica sulla presenza dei vizi e dei difetti del bancone, sulla causa di detti difetti, se imputabile ad un errato montaggio, la idoneità del bancone alla sua funzione nel rispetto della normativa HACCP ed i danni, pari al costo di riparazione, subiti dal . Alla udienza del 23.9.2021, fissata per la disamina di detta Pt_1 istanza istruttoria nel contraddittorio delle parti, tuttavia la difesa del ha rinunciato a tale istanza Pt_1 istruttoria, perché << il giudizio di merito è ormai giunto all fase istruttoria e pertanto non sussiste più il carattere di urgenza>>. Il procedimento per Atp era pertanto dichiarato estinto;
tuttavia alcuna istanza istruttoria per l'ammissione di c.t.u. è stata poi introdotta nel giudizio di merito, perché - come già detto - alla udienza del 14.2.2023 - fissata per il prosieguo della prova per testi - la difesa del ha chiesto la fissazione Pt_1 della udienza di precisazione delle conclusioni. Né comunque alla luce del corredo probatorio agli atti si giustificava una indagine tecnica che sarebbe risultata in ogni caso meramente esplorativa nel difetto di ogni evidenza in merito alla sussistenza dei lamentati difetti del bene.
Ne deriva la infondatezza e pretestuosità delle censure dedotte sulla mancata attenta e corretta lettura del corredo probatorio acquisito agli atti da parte del tribunale ed il rigetto delle istanze istruttorie formulate in appello.
3.3. Infine, anche con riferimento alla prova di una effettiva e tempestiva contestazione da parte del Pt_3 dei vizi e difformità del bene acquistato in applicazione dell'art. 1490 cc e ss., alcun dato documentale, che attesti detta contestazione – avvenuta, secondo le allegazioni di parte attrice solo verbalmente – è acquisito al processo: la censura si appunta unicamente sugli esiti dell'interpello del legale rappresentante della da cui emerge che effettivamente questi ammette che vi fu una contestazione verbale, CP_1 ma nel senso che << alcuna lamentela >> era mai stata presentata dal , se non << in prossimità Pt_1 dello scadere delle cambiali >> ( ud. 18.1.2022).
La scadenza della prima cambiale era fissata al 30.7.2020, laddove la consegna era avvenuta già il
20/21.5.2020, sicché, se verosimilmente tale contestazione è avvenuta verbalmente solo poco prima della scadenza della cambiale del 30.7.2020, tale denuncia è comunque priva di efficacia perché tardiva, essendo intervenuta oltre il termine di 8 gg dalla data di consegna della merce e/o dalla scoperta del vizio, come imposto dall'art. 1495 cc. Alcuna deduzione in merito ad una scoperta di vizi successiva alla consegna è formulata in atti ed incombe sull'acquirente l'onere della prova di avere tempestivamente denunciato i vizi posti a base della sua domanda.
In ogni caso, anche a voler ritenere acquisita, al di là della sua tempestività, la prova di una denuncia dei vizi, effettuata dal perché la circostanza è ammessa con valenza confessoria dal legale Pt_1 rappresentante della società venditrice, ad ogni modo appare dirimente considerare – per la definizione
6 della lite - che, come già evidenziato nella impugnata sentenza, non è stata fornita alcuna prova sulla tipologia e sulla sussistenza di detti vizi, considerato che i difetti indicati in citazione sono riferiti unicamente a errori nella fase del montaggio;
tuttavia i testi escussi affermano invece che il montaggio era stato effettuato << a regola d'arte>>, sicché in tale contrasto l'assunto qui scrutinato rimane indimostrato.
Il motivo va disatteso.
->>>
4. Infondato è anche il secondo motivo di gravame.
Il teste sulla cui attendibilità non vi è alcuna riserva in atti né ricorrono condizioni Testimone_1 personali o rapporti particolari con le parti in causa che possano far dubitare della genuinità dei suo narrato - afferma con estrema chiarezza e precisione, che la somma di € 1.100 è il corrispettivo per un diverso intervento, relativo ad un frigo del tutto differente dal bancone acquistato nel maggio 2020 ed oggetto del giudizio. Il teste conferma che l'assegno n. 0040028294-07 pagato dal a Nova Frigo è Pt_1 il corrispettivo di un diverso intervento. Tale assunto, della cui veridicità non è dato dubitare, trova anche conforto documentale nell'assegno di € 1.000,00, asseritamente versato nelle mani del tecnico , Tes_1
e nel consuntivo di spesa Nova Frigo, allegato anche dalla che fornisce conferma della CP_1 causale di tale pagamento, come estranea alla vendita oggetto di lite.
L'assunto a base della pretesa attorea di riduzione del prezzo - e cioè che il pagamento della ulteriore somma quale costo di montaggio era avvenuto a mani di parte in assegno e parte Controparte_2
( € 100) in contanti - è assunto rimasto indimostrato per effetto della rinuncia alla escussione del teste
Controparte_2
Le evidenze probatorie agli atti smentiscono detto assunto e provano invece che il pagamento del prezzo del montaggio è stato ricompreso nella somma di € 7.320,00 versata a titolo di corrispettivo del bene, e escludendo di contro che la somma di € 1.100,00 sia un ulteriore ed indebito costo del montaggio del bancone: è ampiamente giustificato così il rigetto della domanda di riduzione del prezzo. Del tutto inconferente è quindi stabilire se l'importo di € 1.293,20, quale costo imputabile al montaggio del bancone, sia stato effettivamente versato da a Nova Frigo, perché è vicenda estranea al CP_1 giudizio, riguardando un diverso rapporto. Ciò che qui rileva è invece stabilire se l'importo per costo di montaggio era conteggiato nel prezzo finale del bene di € 7.230,00, complessivamente pagato e che ricomprendeva il prezzo del bancone ( € 6.100,00 comprensivo di iva) e la somma di € 1.000,00, oltre iva per montaggio: è ampiamente provato, alla stregua della documentazione e della prova orale acquisiti
7 in atti, che il prezzo di montaggio era ricompreso ed è stato interamente corrisposto a mezzo delle 4 cambiali ( la prima di € 1320,00 e le successive da € 2000 ciascuna).
Corretta e conforme al quadro probatorio acquisito al processo appare pertanto la soluzione adottata dal tribunale.
Il motivo va disatteso, in quanto inconferente ed infondato.
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6. Non merita accoglimento neppure il motivo di censura dedotto in punto di regolamentazione delle spese di lite, definite, sulla base dei criteri di causalità e soccombenza. In generale invero le spese del processo devono essere poste a carico del soccombente. La condanna di una parte alle spese del giudizio, infatti, deve essere rapportata alla sua soccombenza sulle questioni oggetto di lite, sulla base di un tipico rapporto causa – effetto. Nella specie, effettivamente, ricorre una totale soccombenza dell'appellante attore in primo grado, avendo il tribunale disatteso la sua domanda integralmente;
confermato tale esito non si giustificherebbe una soluzione differente da quella adottata dal tribunale.
Neppure il rigetto della domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'articolo 96 del Cpc, a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, sposta la validità di tale valutazione, perché non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'articolo 92 del Cpc.
Così Cassazione civile sez. III, 23/06/2022, n.20317
La soluzione adottata dal Tribunale è quindi convincente e dev'essere confermata.
->>>
7. Consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1 citazione notificato il 02.11.2023 nei confronti di in persona del Controparte_1
8 rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 2567/2023, pubblicata il
28.09.2023, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
2) Condanna alla refusione delle spese di questo grado in favore di Parte_1 [...]
liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre accessori di legge e di tariffa;
Controparte_1
3) Dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 co. 1 quater t.u. 115/2002 per il pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 15 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Antonio F. Esposito
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - seconda sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 903 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ), titolare della omonima ditta individuale, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta mandato allegato all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Silvia Ciccarone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce alla Via A.S. Carafa n. 30
appellante
e
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Bruno Zappone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Lecce via Cicolella n. 8/B
appellata
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CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 15 aprile 2025
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MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 2657/2023, emessa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 28.09.2023, notificata il 03.10.23, il
Tribunale di Lecce rigettava la domanda proposta con atto di citazione del 12.10.2020 da Parte_1 nei confronti della , definendo le spese secondo soccombenza. Controparte_1
Ed invero.
Con atto di citazione e contestuale istanza cautelare ex artt. 669 bis e 670 c.p., in qualità Parte_1 di titolare dell'omonima ditta individuale, avente ad oggetto il commercio al dettaglio di carni macellate fresche, conveniva in giudizio la lamentando l'inadempimento della Controparte_1 convenuta rispetto agli obblighi nascenti dal contratto di compravendita, intercorso tra le parti in data
11.5.2020, relativo ad un bancone “caldo/freddo” per esposizione alimentare. Il prezzo concordato per la vendita era pari ad € 7.320,00, di cui € 6.100,00 per il bene ed € 1.220,00 per il montaggio, da corrispondere mediante n. 4 titoli cambiari, con scadenza rispettivamente il 30.07.2020, 30.08.2020,
30.09.2020, 30.10.2020. Assumeva il che il titolare della aveva garantito la funzionalità del Pt_1 CP_1 bene secondo una combinazione differente rispetto a quella presente in magazzino, assicurando, altresì, che, oltre all'importo aggiuntivo stabilito per il montaggio, il non avrebbe dovuto sostenere più Pt_1 alcun costo. L'attore deduceva che il bancone veniva installato, secondo l'ordine richiesto, da
[...]
, tecnico dipendente della società venditrice incaricato della consegna, e da , Per_1 Testimone_1 dipendente della Coop. Nova Frigo, società incaricata dalla venditrice per il montaggio del bene. Tuttavia,
l' , terminato il montaggio, richiedeva al il pagamento dell'ulteriore somma di € 1000,00 Tes_1 Pt_1 oltre iva, che veniva quindi corrisposta a mezzo di assegno, oltre alla somma di € 100,00 in contanti, il tutto effettuato nelle mani del figlio, , senza il rilascio né di fattura né di altro Controparte_2 documento contabile. Aggiungeva, quindi, il di aver poi riscontrato alcune difformità e vizi del Pt_1 bancone e, in particolare, la mancanza di un pannello di chiusura dell'ultimo elemento, riservato ai prodotti da forno, il gocciolamento delle guarnizioni, la mancanza di una illuminazione propria, la non adiacenza di tutti e tre gli elementi e la loro oscillazione, per cui provvedeva a denunciarle verbalmente al titolare della ditta venditrice, il quale, però, nonostante i numerosi solleciti del , non vi poneva Pt_1 rimedio. Rilevando che il bene si presentava quindi inidoneo all'uso cui era destinato, il concludeva Pt_1 chiedendo accertarsi l'inadempimento di controparte alle obbligazioni derivanti dal contratto e, per l'effetto, la condanna della società convenuta all'esatto adempimento, nonché alla riduzione del prezzo originariamente pattuito, detraendo dall' importo versato con le cambiali la somma di € 1.100,00, corrisposta dal nella mani di;
in subordine, agiva per la risoluzione del Pt_1 Testimone_1 contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., oltre, in ogni caso, al risarcimento del danno, quantificato al 50% del valore del bancone acquistato.
2 1.2. Con istanza cautelare ex artt. 669 e 670 c.p.c., il chiedeva anche il sequestro giudiziario delle Pt_1 cambiali emesse in pagamento ed in possesso della ovvero la sospensione della loro efficacia CP_1 esecutiva e l'oscuramento provvisorio dei dati nel Registro Informatico Protesti.
Il Tribunale, tuttavia, respingeva tale richiesta.
1.3. Ritualmente costituita nel giudizio di merito, la contestava gli Controparte_1 avversi assunti, chiedendone il rigetto.
1.4 All'esito dell'istruzione probatoria, svolta mediante interrogatorio formale e prova testimoniale, il primo giudice disattendeva le pretese attoree, ritenendole prive di supporto probatorio. Ed invero, il
Tribunale reputava provata invece la tesi della società convenuta, dal momento che i testi escussi,
-dipendente della incaricato del trasporto e della consegna del bene- Testimone_2 CP_1
e -dipendente della ditta Nova Frigo, preposto al montaggio -, avevano confermato Testimone_1 di aver consegnato il bene e di averlo installato nel punto vendita del secondo l'ordine richiesto, a Pt_1 regola d'arte, mentre indimostrate erano le doglianze afferenti le difformità riscontrate dal compratore, sia con riferimento alle caratteristiche qualitative del bancone che a quelle relative al funzionamento dello stesso. Come indimostrata era anche la testi di un tempestiva contestazione di vizi da parte del alla Pt_1 società venditrice. Infine, privo di riscontro era anche l'assunto del pagamento di un'ulteriore somma €
1.100,00, per il montaggio, dal momento che il teste aveva riferito di aver riscosso Testimone_1 dette somme per un altro intervento di manutenzione, successivo e indipendente dal montaggio in esame, in quanto correlato ad una problematica di una cella frigo diversa da quelle del bancone compravenduto,
e che comunque tale intervento pure era stato comunque saldato dalla società convenuta.
Conseguentemente, la domanda era respinta.
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2. Avverso detta sentenza con atto di citazione notificato il 02.11.2023 ha proposto Parte_1 appello, con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, affidando le censure a tre motivi di gravame,
e segnatamente:
1. Garanzia non prestata. Vizi denunciati relativi al differente montaggio degli elementi componenti il bancone. Errata valutazione ed interpretazione dei mezzi istruttori espletati. Omesso espletamento della CTU determinante ai fini del decidere: il deducente censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice, sulla scorta di una erronea applicazione degli artt. 1490 c.c. e ss., in tema di garanzia per i vizi dei beni oggetto di vendita, nonché di una carente lettura del compendio probatorio, ha disatteso la domanda attore, ritenendola sfornita di prova sotto tutti i profili dedotti. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, il Pt_1 avrebbe invero denunciato verbalmente, sin da subito, le problematiche relative al funzionamento del bene, derivanti dal montaggio del bancone secondo un ordine differente da quello presentato
3 in magazzino. Tale circostanza, a detta dell'appellante, sarebbe stata confermata in sede di interrogatorio formale dallo stesso il quale aveva dichiarato di aver ricevuto lamentele “in CP_1 prossimità dello scadere delle cambiali”, ossia nei successivi 60 giorni dal montaggio del bancone, tuttavia tale ammissione era stata trascurata dal giudice di prima istanza. Al contempo, il
Tribunale, valorizzando solo le dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta Persona_1
e ) ha ritenuto, del tutto immotivatamente, che la tesi attorea fosse priva di Testimone_1 supporto probatorio, pur avendo respinto la richiesta del volta all'ammissione di una Pt_1 consulenza tecnica, avanzata al fine di accertare l'esistenza dei difetti e delle difformità riscontrate sul bancone oggetto di causa. Pertanto, la difesa del reiterava, in questa fase di giudizio, la Pt_1 richiesta di ammissione della C.T.U., oltre a quella di espletamento della prova testimoniale
2. Prezzo del bancone concordato: € 7.320,00 montaggio compreso. Eseguito pagamento di
€ 7.320,00 oltre ad ulteriori € 1.100,00 non dovuti. Richiesta risarcimento. Vizio della motivazione. Errata valutazione della prova testimoniale di : il Testimone_1 Pt_1 rileva l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure, valorizzando le affermazioni del teste , ha imputato il pagamento della somma di € 1.100,00 Testimone_1 ad un nuovo intervento, comunque indimostrato, successivo al montaggio, richiesto dal Pt_1 su una cella frigo diversa e non collegata al bancone acquistato. A differenza di quanto argomentato dal Tribunale, invece il prezzo pattuito per la compravendita del bancone alimentare, pari ad € 7.320,00, era già comprensivo del costo del montaggio, fissato in € 1.220,00, sicchè al deducente con l'esborso di 1100€ sarebbe stata addebitata una somma ulteriore e maggiore rispetto a quella concordata, da imputare al montaggio del bancone. Aggiunge peraltro che non vi sarebbe alcuna prova del pagamento che la avrebbe effettuato in favore di Nova CP_1
Frigo per l'incarico relativo al montaggio del bancone, non avendo il convenuto allegato alcuna fattura del valore di € 1.293,20, come sostenuto, trattandosi, invece, di un importo saldato dal
, il quale, di contro, ha prodotto l'assegno di € 1.000,00, mai contestato da controparte, Pt_1 versato nelle mani del tecnico , nonché il consuntivo di spesa Nova Frigo, allegato Tes_1 anche dalla Parte_2
3. Errata applicazione del principio di soccombenza e condanna alle spese: il contesta
[...] Pt_1 il capo regolatorio delle spese di lite dal momento che la reciproca soccombenza fra le parti avrebbe dovuto indurre il primo giudice alla compensazione delle stesse, tenuto anche conto del rigetto della domanda della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. invocata dalla convenuta.
2.1.Ritualmente costituitasi in giudizio, la rilevando l'infondatezza Controparte_1 delle censure di controparte, chiede il rigetto dell'impugnazione.
4 Con provvedimento del 04.04.2024, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia stante la carenza dei relativi presupposti.
Alla udienza del 04.04.2024 il Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 15.04.2025 la causa stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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3. L'appello è infondato e va pertanto disatteso.
Ed infatti, il primo motivo di gravame non coglie nel segno, perché il tribunale è pervenuto alla decisione di rigetto della domanda dell'attore sulla base di una attenta e corretta lettura del corredo probatorio acquisito agli atti, tanto con riferimento alla prova di una effettiva e tempestiva contestazione da parte del dei vizi e difformità del bene acquistato ex art. 1490 cc e ss., sia con riferimento alla esistenza Pt_3 dei vizi dedotti ed alla complessiva ricostruzione della vicenda, basata sulla disamina delle dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta ( e ). Persona_1 Testimone_1
3.1.Giova precisare infatti che, per come si apprezza dalla lettura dei verbali del giudizio, gli unici testi escussi in primo grado sono stati e , atteso che la difesa del Testimone_2 Testimone_1
alla udienza del 14.2.2023 – fissata per il prosieguo della prova con l'escussione dei testi di parte Pt_1 attrice - ha rinunciato alla escussione del teste ( ammesso) ed ha chiesto il rinvio Controparte_2 della causa per la precisazione delle conclusioni, rinunciando così anche all'ascolto degli altri testi ammessi, che però non erano comparsi né in condizioni di comparire ( come attestato dai certificati medici prodotti in atti). La richiesta formulata dall'attore di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, determinando la chiusura della fase istruttoria, comporta automaticamente la impossibilità di integrare il compendio probatorio allegato all'atto introduttivo e correlativamente preclude – integrando rinuncia implicita - ogni possibilità di integrazione probatoria in appello. Ne consegue che alcuna prova in ordine ai presupposti della domanda proposta in citazione risulta acquisita in giudizio, sicché non solo la valutazione da parte del tribunale delle uniche prove orali acquisite ( deposizioni di e ) è immune da ogni censura, ma anche che le tesi difensive Persona_1 Testimone_1 esposte nell'atto introduttivo risultano del tutto indimostrate. Conseguenza inevitabile di quanto sopra evidenziato è che l'onere probatorio incombente sulla parte attrice non può dirsi assolto affatto, sicché resta confermato anche all'esito della disamina del motivo di gravame qui scrutinato il passaggio motivazionale della sentenza che ritiene la domanda sfornita di prova.
5 3.2. Quanto alla c.t.u. che non è stata ammessa in prime cure, va segnalato che il aveva proposto in Pt_3 corso di causa una istanza ex art. 696 cpc per accertamento tecnico preventivo necessario alla verifica sulla presenza dei vizi e dei difetti del bancone, sulla causa di detti difetti, se imputabile ad un errato montaggio, la idoneità del bancone alla sua funzione nel rispetto della normativa HACCP ed i danni, pari al costo di riparazione, subiti dal . Alla udienza del 23.9.2021, fissata per la disamina di detta Pt_1 istanza istruttoria nel contraddittorio delle parti, tuttavia la difesa del ha rinunciato a tale istanza Pt_1 istruttoria, perché << il giudizio di merito è ormai giunto all fase istruttoria e pertanto non sussiste più il carattere di urgenza>>. Il procedimento per Atp era pertanto dichiarato estinto;
tuttavia alcuna istanza istruttoria per l'ammissione di c.t.u. è stata poi introdotta nel giudizio di merito, perché - come già detto - alla udienza del 14.2.2023 - fissata per il prosieguo della prova per testi - la difesa del ha chiesto la fissazione Pt_1 della udienza di precisazione delle conclusioni. Né comunque alla luce del corredo probatorio agli atti si giustificava una indagine tecnica che sarebbe risultata in ogni caso meramente esplorativa nel difetto di ogni evidenza in merito alla sussistenza dei lamentati difetti del bene.
Ne deriva la infondatezza e pretestuosità delle censure dedotte sulla mancata attenta e corretta lettura del corredo probatorio acquisito agli atti da parte del tribunale ed il rigetto delle istanze istruttorie formulate in appello.
3.3. Infine, anche con riferimento alla prova di una effettiva e tempestiva contestazione da parte del Pt_3 dei vizi e difformità del bene acquistato in applicazione dell'art. 1490 cc e ss., alcun dato documentale, che attesti detta contestazione – avvenuta, secondo le allegazioni di parte attrice solo verbalmente – è acquisito al processo: la censura si appunta unicamente sugli esiti dell'interpello del legale rappresentante della da cui emerge che effettivamente questi ammette che vi fu una contestazione verbale, CP_1 ma nel senso che << alcuna lamentela >> era mai stata presentata dal , se non << in prossimità Pt_1 dello scadere delle cambiali >> ( ud. 18.1.2022).
La scadenza della prima cambiale era fissata al 30.7.2020, laddove la consegna era avvenuta già il
20/21.5.2020, sicché, se verosimilmente tale contestazione è avvenuta verbalmente solo poco prima della scadenza della cambiale del 30.7.2020, tale denuncia è comunque priva di efficacia perché tardiva, essendo intervenuta oltre il termine di 8 gg dalla data di consegna della merce e/o dalla scoperta del vizio, come imposto dall'art. 1495 cc. Alcuna deduzione in merito ad una scoperta di vizi successiva alla consegna è formulata in atti ed incombe sull'acquirente l'onere della prova di avere tempestivamente denunciato i vizi posti a base della sua domanda.
In ogni caso, anche a voler ritenere acquisita, al di là della sua tempestività, la prova di una denuncia dei vizi, effettuata dal perché la circostanza è ammessa con valenza confessoria dal legale Pt_1 rappresentante della società venditrice, ad ogni modo appare dirimente considerare – per la definizione
6 della lite - che, come già evidenziato nella impugnata sentenza, non è stata fornita alcuna prova sulla tipologia e sulla sussistenza di detti vizi, considerato che i difetti indicati in citazione sono riferiti unicamente a errori nella fase del montaggio;
tuttavia i testi escussi affermano invece che il montaggio era stato effettuato << a regola d'arte>>, sicché in tale contrasto l'assunto qui scrutinato rimane indimostrato.
Il motivo va disatteso.
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4. Infondato è anche il secondo motivo di gravame.
Il teste sulla cui attendibilità non vi è alcuna riserva in atti né ricorrono condizioni Testimone_1 personali o rapporti particolari con le parti in causa che possano far dubitare della genuinità dei suo narrato - afferma con estrema chiarezza e precisione, che la somma di € 1.100 è il corrispettivo per un diverso intervento, relativo ad un frigo del tutto differente dal bancone acquistato nel maggio 2020 ed oggetto del giudizio. Il teste conferma che l'assegno n. 0040028294-07 pagato dal a Nova Frigo è Pt_1 il corrispettivo di un diverso intervento. Tale assunto, della cui veridicità non è dato dubitare, trova anche conforto documentale nell'assegno di € 1.000,00, asseritamente versato nelle mani del tecnico , Tes_1
e nel consuntivo di spesa Nova Frigo, allegato anche dalla che fornisce conferma della CP_1 causale di tale pagamento, come estranea alla vendita oggetto di lite.
L'assunto a base della pretesa attorea di riduzione del prezzo - e cioè che il pagamento della ulteriore somma quale costo di montaggio era avvenuto a mani di parte in assegno e parte Controparte_2
( € 100) in contanti - è assunto rimasto indimostrato per effetto della rinuncia alla escussione del teste
Controparte_2
Le evidenze probatorie agli atti smentiscono detto assunto e provano invece che il pagamento del prezzo del montaggio è stato ricompreso nella somma di € 7.320,00 versata a titolo di corrispettivo del bene, e escludendo di contro che la somma di € 1.100,00 sia un ulteriore ed indebito costo del montaggio del bancone: è ampiamente giustificato così il rigetto della domanda di riduzione del prezzo. Del tutto inconferente è quindi stabilire se l'importo di € 1.293,20, quale costo imputabile al montaggio del bancone, sia stato effettivamente versato da a Nova Frigo, perché è vicenda estranea al CP_1 giudizio, riguardando un diverso rapporto. Ciò che qui rileva è invece stabilire se l'importo per costo di montaggio era conteggiato nel prezzo finale del bene di € 7.230,00, complessivamente pagato e che ricomprendeva il prezzo del bancone ( € 6.100,00 comprensivo di iva) e la somma di € 1.000,00, oltre iva per montaggio: è ampiamente provato, alla stregua della documentazione e della prova orale acquisiti
7 in atti, che il prezzo di montaggio era ricompreso ed è stato interamente corrisposto a mezzo delle 4 cambiali ( la prima di € 1320,00 e le successive da € 2000 ciascuna).
Corretta e conforme al quadro probatorio acquisito al processo appare pertanto la soluzione adottata dal tribunale.
Il motivo va disatteso, in quanto inconferente ed infondato.
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6. Non merita accoglimento neppure il motivo di censura dedotto in punto di regolamentazione delle spese di lite, definite, sulla base dei criteri di causalità e soccombenza. In generale invero le spese del processo devono essere poste a carico del soccombente. La condanna di una parte alle spese del giudizio, infatti, deve essere rapportata alla sua soccombenza sulle questioni oggetto di lite, sulla base di un tipico rapporto causa – effetto. Nella specie, effettivamente, ricorre una totale soccombenza dell'appellante attore in primo grado, avendo il tribunale disatteso la sua domanda integralmente;
confermato tale esito non si giustificherebbe una soluzione differente da quella adottata dal tribunale.
Neppure il rigetto della domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'articolo 96 del Cpc, a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, sposta la validità di tale valutazione, perché non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'articolo 92 del Cpc.
Così Cassazione civile sez. III, 23/06/2022, n.20317
La soluzione adottata dal Tribunale è quindi convincente e dev'essere confermata.
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7. Consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1 citazione notificato il 02.11.2023 nei confronti di in persona del Controparte_1
8 rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 2567/2023, pubblicata il
28.09.2023, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
2) Condanna alla refusione delle spese di questo grado in favore di Parte_1 [...]
liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre accessori di legge e di tariffa;
Controparte_1
3) Dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 co. 1 quater t.u. 115/2002 per il pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 15 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Antonio F. Esposito
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