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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/08/2025, n. 2689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2689 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1295/2023 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in Grado d'Appello promossa con atto di citazione notificato in data 10.07.2023
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avvocati Parte_1 C.F._1
Andrea Bussa (c.f. ) ed Ulpiano Morcavallo (c.f. ), C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Bussa in Roma, viale Glorioso, n. 13, giusta procura speciale unita in calce nelle forme utili alla trasmissione telematica;
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Controparte_1 C.F._4
Laghi (c.f. ) e Corinna Mesirca (c.f. ), con domicilio C.F._5 C.F._6 eletto presso lo studio degli stessi in Treviso (TV), viale Cesare Battisti, n. 1, giusta mandato rilasciato su foglio separato del quale è stata estratta copia autenticata con firma digitale ai sensi dell'art. 83, co.
3, c.p.c.
Oggetto: Appello avverso la Sentenza N° 957/2023 - pubblicata in data 05.06.2023 e notificata in data
07.06.2023 - del Tribunale di Treviso, rimesso al Collegio in decisione all'udienza del 14.04.2025, previa precisazione delle seguenti conclusioni:
1 per l'appellante:
“Voglia codesta Ill.ma Corte di appello, in accoglimento del presente appello, con riguardo a ciascuno
o ad alcuno dei motivi articolativi, riformare integralmente la sentenza impugnata, come indicata in epigrafe, e per l'effetto, in accoglimento dell'originaria e ribadita domanda dell'odierna appellante, condannare l'appellato signor a pagare all'appellante medesima, signora Controparte_1 [...]
la somma di euro 1.508.788,71 oltre interessi moratori dal dovuto, cioè dal 24 marzo Parte_1
2017, ovvero la somma diversa, maggiore o minore, che risulti di giustizia, con condanna altresì del predetto appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio e della fase monitoria”;
per l'appellato:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria domanda, deduzione e difesa:
IN VIA PRELIMINARE:
Dichiarare inammissibile l'appello avversario perché tardivamente proposto. Ricorrendo l'ipotesi di cui art. 348 bis c.p.c., si chiede che l'Ill.mo Consigliere Istruttore voglia disporre la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.;
NEL MERITO:
In via principale:
Respingere l'appello proposto ex adverso perché inammissibile e, comunque, infondato per i motivi in narrativa [della “Comparsa di costituzione e risposta”] esposti e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado.
In via subordinata (con riserva di gravame): nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello avversario (e, quindi, in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria di cui al revocato decreto ingiuntivo), vengono qui espressamente riproposte, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande svolte nel giudizio di primo grado e sulle quali il Giudice di prima istanza non si è pronunciato perché assorbite dall'accoglimento della domanda principale:
− accertato e dichiarato – previ gli accertamenti incidentali del caso – che il Dott. Controparte_1 fino al 20.5.2009 ha alimentato, con denaro proprio, il conto corrente n. 4313 acceso ad aprile 1993 presso la Banca Popolare di ON S. NO e S. PE, intestato alla Signora
[...]
accertata e dichiarata, di conseguenza, la titolarità esclusiva, in capo al Dott. Parte_1 Pt_2
[rectius: ] , del denaro utilizzato, in forza di giroconto su estero disposto in data CP_1 CP_1
20.5.2009, per l'acquisto dell'immobile in Australia e di cui al contratto di compravendita di data
23.1.2009 in atti;
accertato e dichiarato che il predetto denaro è stato impiegato dal Dott. CP_1
2 per l'acquisto dell'immobile di cui al contratto di compravendita di data 23.1.2009, nel CP_1 presupposto essenziale, poi non verificatosi, di ivi trasferire la resistenza [rectius:residenza] coniugale:
− accertato e dichiarato che l'esborso di cui sopra costituisce pagamento indebito, dichiarare, ai sensi dell'art. 2033 c.c., il diritto del Dott. a trattenere e ad incamerare, in via definitiva, Controparte_1 la somma di Euro 880.000,00, oltre agli interessi maturati dal versamento al saldo ed alla rivalutazione monetaria, impiegata per l'acquisto dell'immobile in Australia e di cui al contratto di compravendita del 23.1.2009; il tutto, con conseguente rideterminazione della minor somma dovuta alla Signora una volta operata, altresì, la compensazione con il credito del Dott. , di Pt_1 CP_1 cui infra;
− rigettare, perché inammissibile, in quanto tardiva e comunque infondata, l'eccezione avversaria di inammissibilità della domanda ex art. 2033 c.c.;
− accertato e dichiarato, in via di ulteriore subordine, che l'importo di Euro 1.524.029,71 (al netto di commissioni e spese pari, al cambio dell'epoca, ad 2.146.747,25 AUD), ricavato dalla vendita dell'immobile in Australia e di cui al contratto di compravendita del 18.3.2016 in atti, è stato depositato nel conto corrente australiano n. 4781-41873 acceso presso la ANZ cointestato ai coniugi;
accertato e dichiarato che – per i motivi esposti in narrativa – la metà di tale importo, pari ad Euro
762.014,85 appartiene al Dott. ; dichiarare il diritto del medesimo Dott. Controparte_1 [...]
a trattenere e ad incamerare, in via definitiva, la somma di Euro 762.014,85, oltre ad CP_1 interessi dal versamento nel conto cointestato al saldo ed alla rivalutazione monetaria;
il tutto, con conseguente rideterminazione della minor somma dovuta alla Signora una volta operata, Pt_1 altresì, la compensazione con il credito del Dott. , di cui infra;
CP_1
− accertato e dichiarato, in via ulteriormente subordinata, che l'esborso di cui sopra, sostenuto dal
Dott. per l'acquisto della casa in Australia, è privo di giustificazione causale;
Controparte_1 accertato e dichiarato, altresì, l'arricchimento dell'opposta ai danni dell'opponente, dichiarare, ai sensi dell'art. 2041 c.c., il diritto del Dott. a trattenere e ad incamerare, in via Controparte_1 definitiva, la somma di Euro 880.000,00, oltre ad interessi dalla domanda al saldo e alla rivalutazione monetaria;
il tutto, con conseguente rideterminazione della minor somma dovuta alla Signora Pt_1 una volta operata, altresì, la compensazione con il credito del Dott. , di cui infra. CP_1
Sempre in subordine:
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello avversario (e, quindi, in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria di cui al revocato decreto ingiuntivo):
3 − accertato e dichiarato che la Signor non ha mai versato alcunché per il mantenimento dei Pt_1 tre figli, , e;
accertato e dichiarato che il Dott. – nel Per_1 Per_2 Per_3 Controparte_1 presupposto di cui alle premesse (disponibilità delle risorse “australiane”) – si è fatto integralmente carico di tutti i costi di mantenimento dei figli quantificati in Euro 1.5420.000,00, ridurre l'importo dovuto in restituzione dal Dott. in misura pari detta somma. CP_1
− Rigettare, perché inammissibile, in quanto tardiva e comunque infondata l'eccezione avversaria di inammissibilità della domanda di compensazione;
In via di ulteriore subordine (con riserva di gravame)
− Ove venisse accertato che l'inserimento della Signora come parte Parte_1 acquirente dei due appartamenti all'Isola d'Elba, acquistati nel 1993 e nel 1994; dell'immobile
(Casale) all'Isola d'Elba, di cui al contratto di compravendita 29.1.2000, rep. n. 44036, per atti Notaio di Livorno;
della quota pari al 99% dell'immobile in Australia, di cui al contratto di Persona_4 compravendita di data 23.1.2009;
− ove venisse accertato, altresì, che la quota pari al 50% dei versamenti di somme, in atti indicati, effettuati da luglio 2007 a marzo 2009 nel conto deposito titoli n. 0007414533 - presso la Banca
Popolare di ON, cointestato ai consorti e nonché la Controparte_1 Parte_1 quota del 50% del versamento del ricavato della vendita dell'immobile in Australia effettuato in data
22.3.2017, nel conto cointestato ai coniugi n. 4781-41873 acceso presso la ANZ dissimulano donazioni indirette da parte del Dott. in favore della Signora in tale Controparte_1 Parte_1 ipotesi (fermo e riservato il gravame in punto di qualificazione delle operazioni come donazioni indirette), accertato e dichiarato che la Signora - con i comportamenti Parte_1 descritti in atti - si è resa colpevole di ingiuria grave nei confronti del Dott. , Controparte_1 revocare, ai sensi dell'art. 801 c.c., le donazioni medesime;
statuire, di conseguenza, il diritto del Dott.
ad incamerare, in via definitiva, l'intera somma ricavata alla vendita dell'immobile Controparte_1 in Australia.
− Respingere, perché inammissibili e, comunque, infondate per i motivi in narrativa esposti tutte le eccezioni avversarie.
IN OGNI IPOTESI: con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi del giudizio, oltre ad
IVA, CPA e rimborso forfettario al 15% ex art. 2 D.M. n. 55/14.
IN VIA ISTRUTTORIA: salva e riservata ogni deduzione e produzione, in ipotesi di rimessione della causa in istruttoria, a parziale modifica dell'ordinanza 19.7.2022 e dell'ordinanza 15.12.2022, si insiste per l'accoglimento dell'istanza ex art 210 c.p.c. volta ad ottenere dal (già CP_2
Banco Popolare di ON S. PE e San Giminiano) l'esibizione della documentazione afferente
4 al rapporto di conto corrente n. 0093/004313, perfezionato nel 1993 e, più precisamente, copia degli estratti conto, delle relative contabili e copia delle deleghe ad operare nello stesso;
il tutto in relazione al periodo compreso tra il 1993 ed il 2009 (data del bonifico in favore della Diamond Conway Trust
Account per l'importo di euro 880.000: cfr. ns. doc. 21, fasc. di 1° grado). Si insiste, altresì, per
l'ammissione dei capitoli di prova non ammessi, formulati nella nostra seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. di data 22.4.2021 e, più precisazione: capitoli nn. 1-2-6-7-10-12-13-16-17 e da 19 a 22 con i testi (sul capitolo 20) e da 23 a 28 con i testi VI Testimone_1 Testimone_2 Persona_4
CE, LA CE e RD CE.
Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie dedotte nella seconda memoria di data
23.4.2021 per le ragioni esposte nella nostra terza memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. di data 22.4.2021; ci si oppone all'altresì all'ammissione delle istanze istruttorie dedotte nella terza memoria avversaria di data 12.5.2021 per le ragioni indicate a verbale di udienza del 16.9.2021. Per la denegata ipotesi di ammissione dei capitoli ex adverso dedotti e non ammessi con l'ordinanza 11.10.2021 - si chiede di essere abilitatati alla prova contraria con i testi indicati nella nostra terza memoria ex art. 183, co. 6,
c.p.c., Signore e . Testimone_1 Testimone_3 Testimone_2
RAGIONI DELLA DECISIONE
1- Con ricorso monitorio, in data 07.02.2020, adiva il Tribunale di Treviso, Parte_1 domandando la condanna di alla restituzione della somma di € 1.508.788,71, oltre Controparte_1 interessi moratori dal dovuto al saldo e spese processuali.
A sostegno delle sue pretese, la deduceva di aver acquistato nel 2009, unitamente al marito, Pt_1
, un immobile in Australia da destinare a residenza familiare, per il prezzo di Controparte_1
1.600.000,00 AUD.
Rilevava che l'immobile era stato intestato, per volontà degli acquirenti, alla moglie, per la quota di
99/100 ed al marito per la quota di 1/100.
Allegava di aver fornito la provvista per l'acquisto attraverso giroconto estero, addebitato sul Conto n.
4313 alla medesima intestato.
Rilevava che, venuto meno il progetto di trasferire la famiglia in Australia, l'immobile era stato venduto per un prezzo dapprima (il 22.3.2017) accreditato sul conto corrente australiano cointestato ai coniugi, per poi essere trasferito (il 24.3.2017) sul conto intestato al solo . CP_1
Chiedeva, pertanto, la restituzione del 99% del ricavato dalla vendita dell'immobile.
5 2- Con atto di citazione notificato in data 27.05.2020, proponeva opposizione Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 509/2020, emesso il 17.02.2020 e depositato il 18.02.2020 dal
Tribunale di Treviso, mediante gli veniva ingiunto di pagare a la somma di Parte_1 euro 1.508.788,81, oltre interessi legali e spese della procedura.
L'opponente contestava la pretesa monitoria;
deduceva di aver acquistato l'immobile in Australia esclusivamente attraverso le proprie risorse finanziarie;
rilevava di avere alimento il Conto n. 4313 in via esclusiva, con proventi derivanti dalla sua attività professionale, dalla vendita di beni personali e dal ricavato di investimenti;
replicava che, d'intesa tra le parti, l'immobile australiano era stato
“formalmente” intestato alla per la quota del 99/100 per ragioni fiscali e di rischio Pt_1 professionale del marito, sul presupposto che - all'occorrenza - il bene sarebbe stato intestato al vero dominus ovvero che allo stesso sarebbe stato attribuito il prezzo ricavato dall'eventuale vendita;
chiedeva - pertanto - il rigetto delle pretese avversarie e, in via subordinata svolgeva:
• domanda ex art. 2033 c.c., poiché l'acquisto dell'immobile in Australia era stato finanziato da sul presupposto essenziale di trasferirsi in quello Stato con la famiglia;
in mancanza di CP_1 tale evento, era venuta meno la giustificazione causale dell'operazione economica, con conseguente diritto di alla restituzione delle somme impiegate per l'acquisto del bene;
CP_1
• domanda ex art. 2041 c.c.;
• domanda riconvenzionale di compensazione;
dato che poteva disporre delle somme CP_1 ricavate dalla vendita dell'immobile in Australia, il Tribunale di Treviso (come da ordinanza del
17.06.2019 adottata in sede di separazione) aveva posto a suo carico l'obbligo di mantenimento dei tre figli;
quindi, pretendeva - in subordine - la condanna della alla CP_1 Pt_1 corresponsione della quota relativa al mantenimento dei figli.
• azione ex art. 801 c.c.; la domanda di revocazione per ingratitudine era legata ai comportamenti gravemente ingiuriosi posti in essere dalla nei confronti del coniuge. Pt_1
3- Con comparsa di costituzione e risposta del 09.10.2020 si costituiva in giudizio Parte_1
eccependo l'inammissibilità, l'improponibilità o l'infondatezza delle domande avversarie.
[...]
4- La causa veniva istruita documentalmente ed attraverso assunzione di prova testimoniale.
5- In data 05.06.2023, è stata pubblicata la Sentenza N° 957/2023 del Tribunale di Treviso che - disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando - ha accolto l'opposizione proposta da e, per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto n. Controparte_1
509/2020, emesso dal Tribunale di Treviso;
ha condannato la al pagamento delle spese di lite Pt_1 in favore di che ha liquidato nella complessiva somma di € 37.479,59, oltre anticipazioni CP_1
(versamento del contributo unificato), spese generali, IVA e Cp, se dovuti per legge.
6 6- Con atto di citazione notificato il 10.07.2023, ha proposto Appello Parte_1 avverso tale decisione sulla base delle seguenti doglianze.
6.1- Violazione degli artt. 1321, 1322 secondo comma, 1325 n. 1 e 1326, 2722 e 2697 c.c.
Il Giudice di prime cure non ha considerato che è pacifica la destinazione dell'immobile acquistato ad abitazione familiare, situazione diversa ed incompatibile rispetto alla configurazione del patto fiduciario e di ritrasferimento dell'immobile.
L'acquisto dell'immobile ha rappresentato una forma di gestione del patrimonio “di famiglia” e di contribuzione del componente o dei componenti della stessa, titolari della provvista, al soddisfacimento dell'esigenza del nucleo.
La statuizione è errata in quanto il pactum fiduciae non è suscettibile di prova per testi, ai sensi dell'art. 2722 cit., allorché se ne deduca - come nel caso specie - il contenuto incompatibile e contrario rispetto al contenuto del contratto a cui accede.
Non sarebbe spettata all'originaria ingiungente la prova della titolarità delle giacenze del deposito in conto corrente bancario a lei intestato;
piuttosto, sarebbe gravato sull'opponente l'onere - rimasto non assolto - di dimostrare che le rimesse compiute “non” erano in conto di contribuzione alle esigenze familiari su conto effettivamente attribuito alla moglie.
Infine, il Tribunale ha sbagliato nel valutare distintamente nonché di comparare la situazione patrimoniale complessiva delle parti.
6.2- In via subordinata, violazione dell'art. 1322, secondo comma, c.c.
Il Giudice di prime cure ha erroneamente omesso di considerare che, ancorché fosse ipotizzabile la sussistenza di un pactum fiduciae, nei fatti - rispetto a - non è stato disposto né il CP_1 ritrasferimento del bene o di sue quote né il trasferimento del prezzo di vendita.
Le parti si erano concordemente determinate a versare il ricavato della compravendita in un conto corrente cointestato, la cui giacenza avrebbe dovuto essere ripartita secondo le quote di intestazione del bene o, in subordine, in parità di quote, in virtù della presunzione indotta dalla cointestazione del conto medesimo.
Del resto, l'attività di prelievo delle somme da parte di non avrebbe potuto legittimamente CP_1 sostituirsi, in via di autotutela, al mancato ritrasferimento delle somme, operazione che avrebbe dovuto essere richiesta in via giudiziale, previo accertamento della circostanza che il versamento del ricavato nel conto corrente cointestato non costituiva un'apposita disposizione dell'assetto patrimoniale familiare.
7- Si è costituito in II , domandando il rigetto dell'impugnazione perché Controparte_3 inammissibile - in quanto proposta tardivamente - e, comunque, infondata.
7 8- La causa è stata trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria all'udienza del 14.04.2025 (tenutasi con modalità di trattazione scritta), previa concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc.
* * * * * *
9- L'Appello proposto è inammissibile perché tardivo.
A. Affinché il potere d'impugnazione della parte non possa ritenersi consumato, la riproponibilità del gravame (operando gli stessi principi per l'Appello e per il ricorso per Cassazione) della stessa specie, con un secondo atto, è condizionata:
- dal carattere sostitutivo del secondo atto rispetto al primo;
- dalla tempestività, nel termine di impugnazione breve, decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata e, in mancanza, dalla data di notifica della prima impugnazione, che equivale alla conoscenza legale della decisione impugnata;
- dalla mancata pronuncia sulla prima impugnazione, riferita al momento della proposizione della seconda;
- dall'esistenza di un vizio del primo atto che il secondo intende sostituire, vizio che può essere di carattere strutturale per il mancato rispetto delle norme processuali che disciplinano i requisiti di contenuto-forma dell'atto e/o di carattere funzionale per il mancato rispetto delle norme processuali dettate per la instaurazione del contraddittorio dinanzi al Giudice (Cass., 4 dicembre 2012, Sez. III, n.
21717).
B. Il medesimo principio di diritto è stato confermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (v. sez.
Unite Civili, sentenza 24 maggio – 5 agosto 2016, n. 16598), secondo le quali - nel rito ordinario - la notifica della citazione in Appello, non seguita da iscrizione della causa a ruolo o seguita da un'iscrizione tardiva e - dunque - determinativa dell'improcedibilità dell'Appello da essa introdotto, non consuma il potere d'impugnazione, perché l'art. 358 c.p.c. intende riferirsi, nel sancire la consumazione del diritto di impugnazione, all'esistenza - al tempo della proposizione della seconda impugnazione - della già avvenuta declaratoria dell'improcedibilità del primo Appello.
Ne segue che, quando tale declaratoria non sia ancora intervenuta, è consentita la proposizione di un nuovo Appello (di contenuto identico o diverso) in sostituzione del precedente viziato, purché - tuttavia
- il termine per l'esercizio del diritto di appellare non sia decorso.
C. Nell'ipotesi che ci interessa, la Sentenza di I Grado è stata notificata in data 07.06.2023.
La difesa ha notificato, in data 03.07.2023, un primo atto d'Appello privo della data d'udienza Pt_1 di comparizione e - pertanto - nullo per difetto della vocatio in ius.
L'atto d'Appello in questione non è stato iscritto a ruolo.
8 In data 10.07.2023, l'odierna appellante ha notificato un secondo atto d'Appello privo della data di prima udienza ed ancora nullo sempre per difetto della vocatio in ius.
Anche siffatto atto d'Appello non è stato iscritto a ruolo.
In data 10.07.2023, l'odierna appellante ha notificato un terzo atto d'Appello, recante - quale data di prima udienza - il 24.1.2024.
In data 11.07.2023, il terzo atto d'Appello è stato debitamente iscritto a ruolo.
L'atto di appello iscritto a ruolo, a ben vedere, è stato notificato il 10.07.2023 e dunque una volta decorso il termine di trenta giorni dalla notifica della Sentenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 325
c.p.c.
D. Poiché, in ragione dei principi di diritto finora richiamati, la proposizione di un nuovo Appello (di contenuto identico o diverso) in sostituzione dei precedenti viziati (nel nostro caso, nulli perché privi della data di prima udienza) è ammessa solo a condizione che il termine per l'esercizio del diritto di appellare non sia decorso, il presente Appello sul quale il Collegio è chiamato a decidere deve essere considerato tardivo perché tardiva è stata la notifica dello stesso, avvenuta oltre il termine di cui all'art. 325 c.p.c.
La tardività dell'Appello comporta - ex lege - il passaggio in giudicato della decisione di I Grado (cfr. ex multis, Cass. Civ. n.11666/2015, Cass. Civ. n. 7634/2022, secondo cui “L'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d'interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell'appellato”).
L'impugnazione - dunque - è inammissibile, stante l'intervenuto passaggio in giudicato della pronuncia del Tribunale.
10- Le spese del Grado seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, rispetto allo scaglione € 1.000.001 ed € 2.000.000, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1- DICHIARA inammissibile l'Appello in quanto tardivo.
2- CONDANNA a rifondere a le spese di II Grado, Parte_1 Controparte_1 liquidate in € 24.064,00, oltre IVA -c.p.a.- spese generali come per legge.
9 3- DÀ ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento - a carico dell'appellante soccombente - Pt_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'Appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 21.07.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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