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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 28/04/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.T. dott.
Fabrizio Pagniello a seguito dell'udienza di discussione del 10.10.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n. 439 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
e entrambi rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
dall'Avv. Marco Ciaralli, giusta delega in atti – INTIMANTI
E
– INTIMATA CONTUMACE CP_1
OGGETTO : Sfratto per morosità
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2
deducendo il mancato, integrale pagamento dei canoni dovuti a partire
[...]
dal mese di marzo 2020 fino ad aprile 2021, nonché dal mese di giugno 2021 al mese di aprile 2022 e dal mese di giugno 2022 al mese di settembre 2022, oltre che l'omesso versamento degli oneri condominiali il tutto per complessivi Euro 13.948,90 intimava a sfratto per morosità CP_1
relativamente all'immobile sito in Mentana (RM), Via Lazio 5 concesso alla conduttrice in virtù di contratto di locazione ad uso abitativo registrato in data 26.07.2019. Regolarmente incardinatosi il contraddittorio, nessuno si costituiva per l'intimata ma quest'ultima compariva comunque all'udienza di convalida sollevando eccezioni non fondate su prova scritta.
Pertanto, disposto il mutamento del rito, senza lo svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo all'udienza del 10.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Parte attrice ha assolto all'onere della prova su di essa gravante mediante la produzione del contratto di locazione stipulato in data 26.07.2019, la cui sottoscrizione deve ritenersi tacitamente riconosciuta ex art. 215 c.p.c. stante la contumacia di parte convenuta.
Orbene, va osservato che ai sensi dell'art. 5 del contratto stipulato, parte conduttrice avrebbe dovuto versare il canone di locazione di Euro 420,00, entro il giorno 5 di ogni mese.
Come noto, ai sensi dell'art. 5 L. 392/78, il mancato pagamento del canone, decorsi 20 giorni dalla scadenza prevista, costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1455 c.c..
Inoltre, ai sensi dell'art. 1587 c.c., il versamento del corrispettivo nei termini convenuti costituisce la principale obbligazione del conduttore.
In considerazione, pertanto, della ripetuta e persistente inottemperanza della conduttrice, deve essere dichiarata la risoluzione per grave inadempimento del contratto di locazione.
Quanto all'ordine di rilascio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere stante l'avvenuta restituzione dell'immobile in data
08.04.2023 di cui ha dato atto l'intimante nella memoria ex art. 426 c.p.c.
Parte conduttrice, del resto, nulla ha dedotto circa la sussistenza di circostanze, negative, modificative e/o impeditive della domanda attorea che deve pertanto essere accolta per quanto di ragione. Alla luce di quanto sopra, parte convenuta deve quindi essere condannata al pagamento della somma di Euro 14.889,15 (di cui euro 2.184,15 per oneri condominiali scaduti) riferita alla morosità maturata nel periodo corrente da marzo 2020 fino ad aprile 2023, oltre interessi legali dalle singole scadenze;
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe così
decidendo sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) Accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione inter partes per grave inadempimento della parte conduttrice;
2) Accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di rilascio per intervenuta reimmissione in possesso del cespite a favore della locatrice;
3) Condanna al pagamento della somma di Euro 14.889,15 (di CP_1
cui euro 2.184,15 per oneri condominiali scaduti) riferita alla morosità maturata nel periodo corrente da marzo 2020 fino ad aprile 2023, oltre interessi legali dalle singole scadenze;
4) Condanna altresì parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 175,00 per esborsi ed Euro 2.100,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale.
Motivazione gg 90
Tivoli, 10 ottobre 2024
Il Giudice O.P.
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.T. dott.
Fabrizio Pagniello a seguito dell'udienza di discussione del 10.10.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n. 439 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
e entrambi rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
dall'Avv. Marco Ciaralli, giusta delega in atti – INTIMANTI
E
– INTIMATA CONTUMACE CP_1
OGGETTO : Sfratto per morosità
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2
deducendo il mancato, integrale pagamento dei canoni dovuti a partire
[...]
dal mese di marzo 2020 fino ad aprile 2021, nonché dal mese di giugno 2021 al mese di aprile 2022 e dal mese di giugno 2022 al mese di settembre 2022, oltre che l'omesso versamento degli oneri condominiali il tutto per complessivi Euro 13.948,90 intimava a sfratto per morosità CP_1
relativamente all'immobile sito in Mentana (RM), Via Lazio 5 concesso alla conduttrice in virtù di contratto di locazione ad uso abitativo registrato in data 26.07.2019. Regolarmente incardinatosi il contraddittorio, nessuno si costituiva per l'intimata ma quest'ultima compariva comunque all'udienza di convalida sollevando eccezioni non fondate su prova scritta.
Pertanto, disposto il mutamento del rito, senza lo svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo all'udienza del 10.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Parte attrice ha assolto all'onere della prova su di essa gravante mediante la produzione del contratto di locazione stipulato in data 26.07.2019, la cui sottoscrizione deve ritenersi tacitamente riconosciuta ex art. 215 c.p.c. stante la contumacia di parte convenuta.
Orbene, va osservato che ai sensi dell'art. 5 del contratto stipulato, parte conduttrice avrebbe dovuto versare il canone di locazione di Euro 420,00, entro il giorno 5 di ogni mese.
Come noto, ai sensi dell'art. 5 L. 392/78, il mancato pagamento del canone, decorsi 20 giorni dalla scadenza prevista, costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1455 c.c..
Inoltre, ai sensi dell'art. 1587 c.c., il versamento del corrispettivo nei termini convenuti costituisce la principale obbligazione del conduttore.
In considerazione, pertanto, della ripetuta e persistente inottemperanza della conduttrice, deve essere dichiarata la risoluzione per grave inadempimento del contratto di locazione.
Quanto all'ordine di rilascio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere stante l'avvenuta restituzione dell'immobile in data
08.04.2023 di cui ha dato atto l'intimante nella memoria ex art. 426 c.p.c.
Parte conduttrice, del resto, nulla ha dedotto circa la sussistenza di circostanze, negative, modificative e/o impeditive della domanda attorea che deve pertanto essere accolta per quanto di ragione. Alla luce di quanto sopra, parte convenuta deve quindi essere condannata al pagamento della somma di Euro 14.889,15 (di cui euro 2.184,15 per oneri condominiali scaduti) riferita alla morosità maturata nel periodo corrente da marzo 2020 fino ad aprile 2023, oltre interessi legali dalle singole scadenze;
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe così
decidendo sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) Accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione inter partes per grave inadempimento della parte conduttrice;
2) Accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di rilascio per intervenuta reimmissione in possesso del cespite a favore della locatrice;
3) Condanna al pagamento della somma di Euro 14.889,15 (di CP_1
cui euro 2.184,15 per oneri condominiali scaduti) riferita alla morosità maturata nel periodo corrente da marzo 2020 fino ad aprile 2023, oltre interessi legali dalle singole scadenze;
4) Condanna altresì parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 175,00 per esborsi ed Euro 2.100,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale.
Motivazione gg 90
Tivoli, 10 ottobre 2024
Il Giudice O.P.