TRIB
Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 02/12/2024, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 4650 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Maria Concetta Elda Caprino Presidente Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 24/07/2024, da:
C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
(BG) il 07/03/1973, con il proc. dom. avv. FRASSI MADDALENA, giusta procura in atti, e
(C.F. nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 con il proc. dom. avv. FRASSI MADDALENA, giusta procura in atti, con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 29/01/2011 a CARAVAGGIO, dalla cui unione sono nati i figli , nato a Per_1 Treviglio il 29.01.2009 e nata a [...] il [...]. Le parti, inoltre, si Per_2 separavano consensualmente alle condizioni omologate da questo Tribunale con decreto n.
6122/2022 del 20/10/2022 RG n. 5430/2022, all'esito dell'udienza presidenziale tenutasi in modalità “cartolare” in data 18.10.2022.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
18.11.2024 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle
1 condizioni di cui al ricorso congiunto, nel quale già manifestavano per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il 12.11.2024).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il
Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4
c.p.c.:
A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
in CARAVAGGIO il 29/01/2011 (trascritto nei registri dello stato civile Parte_2 del medesimo Comune, anno 2011, atto n. 1, parte I);
B. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CARAVAGGIO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 28.11.2024.
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Maria Concetta Elda Caprino Presidente Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 24/07/2024, da:
C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
(BG) il 07/03/1973, con il proc. dom. avv. FRASSI MADDALENA, giusta procura in atti, e
(C.F. nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 con il proc. dom. avv. FRASSI MADDALENA, giusta procura in atti, con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 29/01/2011 a CARAVAGGIO, dalla cui unione sono nati i figli , nato a Per_1 Treviglio il 29.01.2009 e nata a [...] il [...]. Le parti, inoltre, si Per_2 separavano consensualmente alle condizioni omologate da questo Tribunale con decreto n.
6122/2022 del 20/10/2022 RG n. 5430/2022, all'esito dell'udienza presidenziale tenutasi in modalità “cartolare” in data 18.10.2022.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
18.11.2024 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle
1 condizioni di cui al ricorso congiunto, nel quale già manifestavano per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il 12.11.2024).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il
Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4
c.p.c.:
A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
in CARAVAGGIO il 29/01/2011 (trascritto nei registri dello stato civile Parte_2 del medesimo Comune, anno 2011, atto n. 1, parte I);
B. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CARAVAGGIO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 28.11.2024.
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano
2