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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/12/2024, n. 44246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44246 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: NE AS, nato ad [...], il [...], avverso la ordinanza del 28/05/2024 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. Raffaele Gargiulo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 44246 Anno 2024 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 14/11/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Con ordinanza in data 28 maggio 2024, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di riesame dei provvedimenti cautelari reali e dei sequestri, rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di AS NE (indagato, soggetto titolare delle cose sequestrate ed interessato alla loro restituzione), avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero in data 8 maggio 2024, avente ad oggetto 2191 accessori recanti marchi contraffatti, euro cinquemila in contanti 33 borse da passeggio e 4 orologi Rolex;
materiale idoneo a dimostrare la prospettata ipotesi di reato (artt. 648, 474 cod. pen.). Avverso tale ordinanza proponeva ricorso, a mezzo del difensore di fiducia, l'indagato, soggetto cui le cose sono state sottratte ed interessato alla restituzione, deducendo le circostanze di seguito enunciate, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari alla motivazione. 1. Vizio esiziale di motivazione per lacunosità e manifesta illogicità della motivazione (art. art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), non avendo il Tribunale adeguatamente argomentato circa la riconducibilità delle 33 borse da passeggio, del denaro contante e dei quattro orologi recanti il marchio di una nota montre elvetica ai reati indicati nel decreto di sequestro, oltre al deficit argomentativo circa la necessità di astringere detti oggetti al processo per esigenze dimostrative dei fatti contestati. 2. Il ricorso è inammissibile, giacché proposto fuori dai casi previsti dalla legge. 2.1. Nella nozione di "violazione di legge", per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non la contraddittorietà o l'illogicità manifesta della stessa, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino;
Sez. 2, n. 5807, del 18/1/2017, Rv. 269119). Non può pertanto essere proposta come violazione della legge, sostanziale o processuale, la scarsa persuasività degli argomenti spesi dal Tribunale per fondare la decisione di rigetto dell'istanza di riesame. 2.2. I motivi di ricorso, oltre a recare chiara indicazione del vizio di motivazione denunziato, non censurabile in questa sede di legittimità, si sviluppano pure, nel corpo della impugnazione, in una denuncia di non persuasività della motivazione, come riconosce lo stesso ricorrente, che si duole infatti principalmente del fatto che il Tribunale ha malinteso il senso della impugnazione e non ha offerto corretta risposta argomentativa alle deduzioni in tema di legittimità del possesso altrui delle cose in sequestro. i 2.3. Non appare pertanto superfluo chiarire che si versa in tema di sequestro del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti, da astringere al processo per esigenze dimostrative dei 2 fatti contestati (art. 253 cod. proc. pen.), che è un mezzo di ricerca della prova (Libro III, Titolo III, Capo III del codice di rito) e non una misura cautelare reale (Libro IV, Titolo II, Capi I e II, cod. cit.). Quanto alla denunziata eccessiva dilatazione nell'esercizio del mezzo di ricerca della prova rispetto alle ipotesi da dimostrare, anche sul punta r la motivazione offerta nel decreto è indicativa delle necessità dimostrative delle connotazioni oggettive e soggettive degli illeciti rubricati. Il Pubblico ministero ha dunque speso una congruente, per quanto ermetica, argomentazione per rappresentare la necessità di apprensione delle cose indicate nel decreto, valorizzando l'esigenza di riscontrare l'ipotesi (anche sotto l'aspetto del perimetro soggettivo) di reato rubricata ed indicata nel corpo del decreto impugnato. Motivazione che il ricorrente mostra di ritenere illogica e di non condividere. Anche questo motivo, fondato sulla malintesa latitudine della impugnazione di legittimità, si traduce in una inammissibile denuncia di illogicità della motivazione. 2.4. Da ultimo, non può restare negletto l'ulteriore motivo di inammissibilità della impugnazione, atteso che ove (come rappresentato con i motivi di ricorso) si trattasse di cose appartenenti a persona diversa dall'indagato, il ricorso da questi proposto sarebbe inammissibile in quanto proveniente da soggetto non legittimato alla restituzione. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila. ,?.
1. La pronta soluzione delle questioni proposte e l'applicazione di principi di diritto consolidati nella giurisprudenza della Corte consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 novembre 2024.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. Raffaele Gargiulo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 44246 Anno 2024 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 14/11/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Con ordinanza in data 28 maggio 2024, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di riesame dei provvedimenti cautelari reali e dei sequestri, rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di AS NE (indagato, soggetto titolare delle cose sequestrate ed interessato alla loro restituzione), avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero in data 8 maggio 2024, avente ad oggetto 2191 accessori recanti marchi contraffatti, euro cinquemila in contanti 33 borse da passeggio e 4 orologi Rolex;
materiale idoneo a dimostrare la prospettata ipotesi di reato (artt. 648, 474 cod. pen.). Avverso tale ordinanza proponeva ricorso, a mezzo del difensore di fiducia, l'indagato, soggetto cui le cose sono state sottratte ed interessato alla restituzione, deducendo le circostanze di seguito enunciate, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari alla motivazione. 1. Vizio esiziale di motivazione per lacunosità e manifesta illogicità della motivazione (art. art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), non avendo il Tribunale adeguatamente argomentato circa la riconducibilità delle 33 borse da passeggio, del denaro contante e dei quattro orologi recanti il marchio di una nota montre elvetica ai reati indicati nel decreto di sequestro, oltre al deficit argomentativo circa la necessità di astringere detti oggetti al processo per esigenze dimostrative dei fatti contestati. 2. Il ricorso è inammissibile, giacché proposto fuori dai casi previsti dalla legge. 2.1. Nella nozione di "violazione di legge", per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non la contraddittorietà o l'illogicità manifesta della stessa, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino;
Sez. 2, n. 5807, del 18/1/2017, Rv. 269119). Non può pertanto essere proposta come violazione della legge, sostanziale o processuale, la scarsa persuasività degli argomenti spesi dal Tribunale per fondare la decisione di rigetto dell'istanza di riesame. 2.2. I motivi di ricorso, oltre a recare chiara indicazione del vizio di motivazione denunziato, non censurabile in questa sede di legittimità, si sviluppano pure, nel corpo della impugnazione, in una denuncia di non persuasività della motivazione, come riconosce lo stesso ricorrente, che si duole infatti principalmente del fatto che il Tribunale ha malinteso il senso della impugnazione e non ha offerto corretta risposta argomentativa alle deduzioni in tema di legittimità del possesso altrui delle cose in sequestro. i 2.3. Non appare pertanto superfluo chiarire che si versa in tema di sequestro del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti, da astringere al processo per esigenze dimostrative dei 2 fatti contestati (art. 253 cod. proc. pen.), che è un mezzo di ricerca della prova (Libro III, Titolo III, Capo III del codice di rito) e non una misura cautelare reale (Libro IV, Titolo II, Capi I e II, cod. cit.). Quanto alla denunziata eccessiva dilatazione nell'esercizio del mezzo di ricerca della prova rispetto alle ipotesi da dimostrare, anche sul punta r la motivazione offerta nel decreto è indicativa delle necessità dimostrative delle connotazioni oggettive e soggettive degli illeciti rubricati. Il Pubblico ministero ha dunque speso una congruente, per quanto ermetica, argomentazione per rappresentare la necessità di apprensione delle cose indicate nel decreto, valorizzando l'esigenza di riscontrare l'ipotesi (anche sotto l'aspetto del perimetro soggettivo) di reato rubricata ed indicata nel corpo del decreto impugnato. Motivazione che il ricorrente mostra di ritenere illogica e di non condividere. Anche questo motivo, fondato sulla malintesa latitudine della impugnazione di legittimità, si traduce in una inammissibile denuncia di illogicità della motivazione. 2.4. Da ultimo, non può restare negletto l'ulteriore motivo di inammissibilità della impugnazione, atteso che ove (come rappresentato con i motivi di ricorso) si trattasse di cose appartenenti a persona diversa dall'indagato, il ricorso da questi proposto sarebbe inammissibile in quanto proveniente da soggetto non legittimato alla restituzione. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila. ,?.
1. La pronta soluzione delle questioni proposte e l'applicazione di principi di diritto consolidati nella giurisprudenza della Corte consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 novembre 2024.