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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/04/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6204/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Costanza Teti Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice nel procedimento iscritto al R.G. n. 6204/2024, promosso da: nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. FRANCUCCI LUISA
RICORRENTE contro
, nato in [...] il [...] (C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Con ricorso depositato il 21/05/2024, ha agito nei confronti di per Parte_1 CP_1 regolare l'affidamento, i tempi di permanenza con i genitori e il mantenimento del figlio
[...]
nato dalla loro unione il 23/08/2021 in Treviglio (BG). Persona_1
Alla prima udienza del 06.06.2024 era presente parte ricorrente assistita dal proprio difensore il quale dava atto che la notifica al domicilio noto del resistente non si era ancora perfezionata, mentre per il resistente nessuno compariva. Il Giudice, preso atto, disponeva nuovamente la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. presso l'ultima residenza nota e, nel rispetto del superiore principio del contraddittorio, fissava nuova udienza.
Alla successiva udienza del 02.07.2024 il Giudice, ritenuto correttamente integrato il contraddittorio, autorizzava la ricorrente ad effettuare i richiami delle vaccinazioni obbligatorie per il figlio al fine di consentirgli l'ingresso alla scuola materna. Esauritasi la fase ex art. 473- bis. 15 c.p.c., disponeva la notifica del verbale d'udienza a carico della ricorrente e fissava la prima udienza.
In data 21.01.2025, l'avvocato della ricorrente esibiva la notifica e riportandosi al ricorso modificava la domanda in punto di contributo al mantenimento chiedendo che venisse fissato in €300 (in luogo degli €800 richiesti originariamente).
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
Il Pubblico Ministero, cui è stata aperta la visibilità del fascicolo il 23.05.2024, non ha formulato osservazioni.
Ritenuto che, alla luce degli elementi processuali nonché del comportamento processuale del padre che non ha ritenuto nemmeno necessario comparire dinanzi a codesto Tribunale al fine di provare ad illustrare e chiarire personalmente la propria posizione, appaia evidente come allo stato attuale l'unica soluzione tutelante per il minore sia costituita dall'affido in via esclusiva alla madre con facoltà per la stessa di assumere in via autonoma tutte le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione riguardanti il figlio e quindi anche di maggior interesse quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro documento di identità valido per l'espatrio relativo ai minori;
ritenuto, altresì, che ai fini della determinazione dell'entità del contributo al mantenimento deve tenersi conto, da un lato, delle esigenze di vita del figlio che oggi ha 3 anni e mezzo e, dall'altro, delle condizioni economiche del resistente (che, stante l'irreperibilità, in sede processuale non è stato possibile accertare) e, pertanto, la domanda di parte ricorrente appare senz'altro meritevole di accoglimento e che il contributo per il mantenimento mensile possa essere fissato in € 300,00.
Rilevato, infine che in applicazione del principio della soccombenza, il resistente dovrà rifondere le spese processuali, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, con sentenza definitiva:
1. dichiara la contumacia del resistente;
CP_1
2. dispone l'affidamento esclusivo del minore nato il [...] Persona_1 in Treviglio (BG) alla madre con facoltà per quest'ultima di assumere Parte_1 anche le decisioni di maggiore interesse per il minore;
3. pone a carico di , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, fino CP_1 all'indipendenza economica dello stesso, l'obbligo di versare a la somma di Parte_1
€ 300,00 mensili entro il giorno 10 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del
Tribunale di Brescia;
4. dispone che l'assegno unico per il figlio erogato dall'Inps venga interamente percepito dalla madre Parte_1
5. affida incarico amministrativo ai servizi sociali del Comune di Gardone Val Trompia per la durata di anni 2 al fine di:
- disporre, qualora ne pervenisse richiesta dal padre, che gli incontri padre-figlio avvengano solo in maniera protetta previo contatto del padre con i Servizi Sociali competenti che (qualora lo ritenessero di interesse per il minore e purché il padre effettui tutti gli accertamenti necessari Cont presso il Sert, il ed il CPS, assuma una condotta astinente da sostanze alcoliche e stupefacenti) provvederanno a predisporre un calendario di incontri in orari e giorni che i
Servizi stessi definiranno assieme alle modalità in cui gli incontri dovranno avvenire tenendo conto delle esigenze preminenti del minore;
- invita i Servizi Sociali a segnalare tempestivamente al Procura presso il Tribunale per i
Minorenni eventuali condotte in pregiudizio della prole.
6. pone le spese di lite a carico del resistente contumace, liquidandole in € 849 oltre spese generali al 15%, I.v.a. e C.p.a..
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 31.3.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Costanza Teti Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice nel procedimento iscritto al R.G. n. 6204/2024, promosso da: nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. FRANCUCCI LUISA
RICORRENTE contro
, nato in [...] il [...] (C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Con ricorso depositato il 21/05/2024, ha agito nei confronti di per Parte_1 CP_1 regolare l'affidamento, i tempi di permanenza con i genitori e il mantenimento del figlio
[...]
nato dalla loro unione il 23/08/2021 in Treviglio (BG). Persona_1
Alla prima udienza del 06.06.2024 era presente parte ricorrente assistita dal proprio difensore il quale dava atto che la notifica al domicilio noto del resistente non si era ancora perfezionata, mentre per il resistente nessuno compariva. Il Giudice, preso atto, disponeva nuovamente la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. presso l'ultima residenza nota e, nel rispetto del superiore principio del contraddittorio, fissava nuova udienza.
Alla successiva udienza del 02.07.2024 il Giudice, ritenuto correttamente integrato il contraddittorio, autorizzava la ricorrente ad effettuare i richiami delle vaccinazioni obbligatorie per il figlio al fine di consentirgli l'ingresso alla scuola materna. Esauritasi la fase ex art. 473- bis. 15 c.p.c., disponeva la notifica del verbale d'udienza a carico della ricorrente e fissava la prima udienza.
In data 21.01.2025, l'avvocato della ricorrente esibiva la notifica e riportandosi al ricorso modificava la domanda in punto di contributo al mantenimento chiedendo che venisse fissato in €300 (in luogo degli €800 richiesti originariamente).
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
Il Pubblico Ministero, cui è stata aperta la visibilità del fascicolo il 23.05.2024, non ha formulato osservazioni.
Ritenuto che, alla luce degli elementi processuali nonché del comportamento processuale del padre che non ha ritenuto nemmeno necessario comparire dinanzi a codesto Tribunale al fine di provare ad illustrare e chiarire personalmente la propria posizione, appaia evidente come allo stato attuale l'unica soluzione tutelante per il minore sia costituita dall'affido in via esclusiva alla madre con facoltà per la stessa di assumere in via autonoma tutte le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione riguardanti il figlio e quindi anche di maggior interesse quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro documento di identità valido per l'espatrio relativo ai minori;
ritenuto, altresì, che ai fini della determinazione dell'entità del contributo al mantenimento deve tenersi conto, da un lato, delle esigenze di vita del figlio che oggi ha 3 anni e mezzo e, dall'altro, delle condizioni economiche del resistente (che, stante l'irreperibilità, in sede processuale non è stato possibile accertare) e, pertanto, la domanda di parte ricorrente appare senz'altro meritevole di accoglimento e che il contributo per il mantenimento mensile possa essere fissato in € 300,00.
Rilevato, infine che in applicazione del principio della soccombenza, il resistente dovrà rifondere le spese processuali, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, con sentenza definitiva:
1. dichiara la contumacia del resistente;
CP_1
2. dispone l'affidamento esclusivo del minore nato il [...] Persona_1 in Treviglio (BG) alla madre con facoltà per quest'ultima di assumere Parte_1 anche le decisioni di maggiore interesse per il minore;
3. pone a carico di , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, fino CP_1 all'indipendenza economica dello stesso, l'obbligo di versare a la somma di Parte_1
€ 300,00 mensili entro il giorno 10 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del
Tribunale di Brescia;
4. dispone che l'assegno unico per il figlio erogato dall'Inps venga interamente percepito dalla madre Parte_1
5. affida incarico amministrativo ai servizi sociali del Comune di Gardone Val Trompia per la durata di anni 2 al fine di:
- disporre, qualora ne pervenisse richiesta dal padre, che gli incontri padre-figlio avvengano solo in maniera protetta previo contatto del padre con i Servizi Sociali competenti che (qualora lo ritenessero di interesse per il minore e purché il padre effettui tutti gli accertamenti necessari Cont presso il Sert, il ed il CPS, assuma una condotta astinente da sostanze alcoliche e stupefacenti) provvederanno a predisporre un calendario di incontri in orari e giorni che i
Servizi stessi definiranno assieme alle modalità in cui gli incontri dovranno avvenire tenendo conto delle esigenze preminenti del minore;
- invita i Servizi Sociali a segnalare tempestivamente al Procura presso il Tribunale per i
Minorenni eventuali condotte in pregiudizio della prole.
6. pone le spese di lite a carico del resistente contumace, liquidandole in € 849 oltre spese generali al 15%, I.v.a. e C.p.a..
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 31.3.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Costanza Teti