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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 09/10/2025, n. 1687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1687 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Prima Sezione Civile – Sezione speciale Famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice relatore dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1180 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Daniela De Berardinis
Ricorrente
E
(C.F. ) CP_1 C.F._2
Resistente contumace con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
* * * * * * * * * *
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECSIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 20.03.2024 - premesso: di avere Parte_1 contratto matrimonio civile con il 05.05.2015 in Aprilia;
che dal matrimonio non CP_1 erano nati figli;
che con sentenza n. 1457/2023 del 6 luglio 2023 il Tribunale di Latina aveva dichiarato la separazione dei coniugi;
che erano decorsi i termini di legge e i coniugi non si erano riconciliati - chiedeva al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
Con ordinanza del 29.01.2025 veniva dichiarata la contumacia del resistente e, rilevato che non vi erano provvedimenti temporanei ed urgenti da adottare, veniva fissata l'udienza per la decisione della causa.
All'udienza dell'01.10.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127ter
c.p.c. dinanzi al nuovo giudice istruttore (subentrato nel ruolo in data 10.09.2025) – sulle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
******
La domanda di scioglimento del matrimonio proposta è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
Nel caso di specie, innanzitutto, ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi si sono separati per effetto della sentenza n. 1457/2023 del 6 luglio 2023 il Tribunale di Latina, passata in giudicato, ed è decorso un periodo di tempo ampiamente superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale
e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni della parte, la contumacia del resistente e dunque il suo disinteresse rispetto alla domanda di divorzio avanzata dalla ricorrente, le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi.
2 Non vi sono residue questioni da definire, non essendo nati figli e non avendo parte ricorrente avanzato domande di natura economica per sé.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese processuali, in ragione della mancata opposizione del resistente, rimasto contumace e della natura del giudizio avente ad oggetto esclusivamente la pronuncia sullo status.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del
P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Aprilia (LT) in data 5 maggio 2015 (atto n. 27, p. I, anno 2015);
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
- compensa integralmente le spese di lite.
Latina, 08.10.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Roberto Bianco dott.ssa Concetta Serino
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Prima Sezione Civile – Sezione speciale Famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice relatore dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1180 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Daniela De Berardinis
Ricorrente
E
(C.F. ) CP_1 C.F._2
Resistente contumace con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
* * * * * * * * * *
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECSIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 20.03.2024 - premesso: di avere Parte_1 contratto matrimonio civile con il 05.05.2015 in Aprilia;
che dal matrimonio non CP_1 erano nati figli;
che con sentenza n. 1457/2023 del 6 luglio 2023 il Tribunale di Latina aveva dichiarato la separazione dei coniugi;
che erano decorsi i termini di legge e i coniugi non si erano riconciliati - chiedeva al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
Con ordinanza del 29.01.2025 veniva dichiarata la contumacia del resistente e, rilevato che non vi erano provvedimenti temporanei ed urgenti da adottare, veniva fissata l'udienza per la decisione della causa.
All'udienza dell'01.10.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127ter
c.p.c. dinanzi al nuovo giudice istruttore (subentrato nel ruolo in data 10.09.2025) – sulle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
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La domanda di scioglimento del matrimonio proposta è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
Nel caso di specie, innanzitutto, ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi si sono separati per effetto della sentenza n. 1457/2023 del 6 luglio 2023 il Tribunale di Latina, passata in giudicato, ed è decorso un periodo di tempo ampiamente superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale
e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni della parte, la contumacia del resistente e dunque il suo disinteresse rispetto alla domanda di divorzio avanzata dalla ricorrente, le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi.
2 Non vi sono residue questioni da definire, non essendo nati figli e non avendo parte ricorrente avanzato domande di natura economica per sé.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese processuali, in ragione della mancata opposizione del resistente, rimasto contumace e della natura del giudizio avente ad oggetto esclusivamente la pronuncia sullo status.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del
P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Aprilia (LT) in data 5 maggio 2015 (atto n. 27, p. I, anno 2015);
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
- compensa integralmente le spese di lite.
Latina, 08.10.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Roberto Bianco dott.ssa Concetta Serino
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